Articolo 61 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 60Articolo 62
Versione
3 giugno 1985
Art. 61.
Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1 gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni soppressi di cui agli articoli 54 e 55, mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore.
L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate e' determinato con i criteri di cui all' articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 .
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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