Versione
3 giugno 1985
3 giugno 1985
Art. 61.
Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1 gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni soppressi di cui agli articoli 54 e 55, mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore.
L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate e' determinato con i criteri di cui all' articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 .
Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1 gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni soppressi di cui agli articoli 54 e 55, mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore.
L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate e' determinato con i criteri di cui all' articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 .
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Locri, sentenza 29/05/2023, n. 324Provvedimento: […] In proposito, giova evidenziare che P_ ha correttamente invocato l'art. 61 e non l'art. 60 della Legge n. 222/1985. Tale ultima norma prevede l'estinzione automatica ex lege alla data del 01/01/1987 dei soli rapporti perpetui, reali e personali, dei quali il Fondo aveva diritto di riscuotere i canoni, censi e livelli il cui importo non superasse le £ 60.000, oggi € 30,99.Leggi di più...
- affrancazione fondo rustico·
- giurisprudenza su affrancazione·
- adeguamento capitale affrancazione·
- reddito dominicale·
- competenza territoriale·
- proprietà dominica·
- art. 1 Legge n. 607/1966·
- art. 61 Legge n. 222/1985·
- capitale di affrancazione·
- foro erariale