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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 584/2020 depositato il 08/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ascoli Piceno - Piazza Arringo 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 405/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 2 e pubblicata il 20/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37618 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37618 I.C.I. 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37289 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37289 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37617 I.C.I. 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37288 IMU 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava i sottoelencati avvisi di accertamento emessi dal Comune di Ascoli Piceno: - n. 37617/2018 notificato via pec in data 27.12.2018 relativo ad I.C.I. per l'anno 2011; - n. 37618/2018 notificato via pec in data 27.12.2018 e n. 37288 notificato via pec il 6.12.2018 relativi ad I.M.U. per l'anno
2012; - n. 37289 notificato via pec il 6.12.2018 relativo ad I.M.U. per l'anno 2013.
I predetti atti si riferivano tutti ad un terreno agricolo ove era stato installato un impianto fotovoltaico.
Parte ricorrente eccepiva: - la nullità degli avvisi per difetto di contraddittorio preventivo;
- la illegittimità degli avvisi medesimi poiché basati sui dati catastali attribuiti dall'Agenzia del Territorio a seguito di avviso di rettifica della proposta di classamento presentata.
Parte ricorrente sosteneva che la rettifica effettuata dall'Agenzia del Territorio costituiva oggetto di altra controversia pendente presso la C.T.R. di Ancona sicché esisteva un rapporto di pregiudizialità con il giudizio de-quo che andava quindi sospeso in attesa della decisione della all'epoca Commissione Tributaria
Regionale.
Parte ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità o disposto l'annullamento dei provvedimenti e, in via subordinata, la sospensione del giudizio, la disapplicazione delle sanzioni e la condanna alle spese dell'Ente comunale.
Il Comune di Ascoli Piceno si costituiva regolarmente in giudizio contestando la fondatezza del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Lo stesso Comune con memoria illustrativa ribadiva la correttezza del classamento attribuito dall'Agenzia del Territorio all'immobile a cui si riferivano i provvedimenti (cat. D1).
La Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno con sentenza n. 405/2019 pronunciata il 28/10/2019
e depositata in data 20/12/2019 ha respinto il ricorso.
Il Giudice di prime cure ha respinto la domanda di sospensione ex art. 39, co. 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992 non ravvisandone i presupposti, ha respinto la eccezione concernente il mancato svolgimento del contraddittorio preventivo ritenendo la insussistenza dei presupposti per il suo esperimento e, infine ha respinto la richiesta di disapplicazione delle sanzioni non sussistendo condizioni obiettive di incertezza in ordine all'applicazione delle norme di riferimento.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello la Ricorrente_1 Srl, con sede ad Indirizzo_1
, P.IVA_Ricorrente_1 nella persona dell'amministratore unico Nominativo_1 rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso introduttivo di primo grado, dal Difensore_1
, Commercialista, presso il cui studio in Indirizzo_1 è elettivamente domiciliato ai fini del presente processo.
Parte appellante nell'atto di gravame ha criticato la decisione assunta dal giudice di prime cure ed ha proposto motivi di impugnazione che si andranno qui di seguito ad analizzare;
ha rassegnato le conclusioni così come trascritte in atti.
Il Comune di Ascoli Piceno, C.F. 00229010442, in persona del Sindaco pro tempore, Nominativo_2 elettivamente domiciliato per la carica presso la Civica Residenza, Ascoli Piceno, Indirizzo_2
, rappresentato e difeso dall' Avv. Nominativo_4, Avvocato interno del Comune di Ascoli Piceno, in forza di procura allegata in atti, si è costituito nel presente giudizio di appello depositando le proprie controdeduzioni laddove ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Indi il Comune di Ascoli Piceno ha depositato ulteriore memoria difensiva con allegata sentenza della C.T.
R. Marche n. 896/2021.
All'udienza del giorno 1° dicembre 2025, fissata per la trattazione del merito dell'appello, la causa è stata trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette, in punto di decisione:
In primis, osserva il Collegio che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che le questioni residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, questa Corte di Giustizia Tributaria, letti gli atti del giudizio, statuisce nei seguenti termini.
Parte appellante ha eccepito, quale primo motivo di appello, che la sentenza impugnata “è viziata da omessa pronuncia” in quanto ivi “non vi è traccia di alcun pronunciamento in merito alla richiesta di annullamento degli atti impugnati perché fondati su una categoria catastale ”. Il contribuente fa riferimento ad un giudizio preesistente e pendente presso la la C.T.R. Marche, instaurato da detto contribuente nei confronti dell'Ufficio del Territorio e concernente le risultanze catastali utilizzate dal Comune per effettuare l'accertamento oggetto del presente giudizio.
Il motivo è infondato e da respingere.
Osserva in proposito questo Collegio di seconda istanza che la Corte di Cassazione, a sezione unite, con la sentenza n. 10012 depositata il 15 aprile 2021 ha affermato che “… «Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo» (v. in tal senso, tra le molte, Cass. n. 29191 del 6 dicembre
2017,).
Inoltre si è precisato che per“… integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia (cfr. Cass., ord. n. 24155/2017; sent. n. 20311/2011; Cass. ordinanza n. 32258 del
2018) …”
Pertanto si ribadisce che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo
(Cass. 6.12.2017, n. 29191; Cass. sentenza n. 2773 del 2023).
Inoltre, è necessario precisare che in caso di insufficiente/omessa motivazione della sentenza di primo grado il giudice di appello ha il potere di integrare la motivazione mancante o di redigerla ex novo, senza che ciò comporti la nullità della sentenza e la regressione del giudizio al primo grado. Questo non lede il diritto di doppio grado di giudizio e avviene in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione che il giudice d'appello esercita sull'intero processo.
Insomma, il giudice di appello può redigere integralmente la motivazione mancante, oppure può correggere o integrare quella esistente.
Questa possibilità è legata al fatto che il giudice di appello ha il potere-dovere di decidere nel merito della causa (effetto devolutivo) e di riesaminare le prove e i fatti del processo.
Il giudice d'appello è tenuto a rimettere la causa al giudice del primo grado solo in casi specifici tra i quali non rientra il caso di motivazione insufficiente/omessa concernente un capo della domanda.
Ne consegue che questo giudice del gravame si appresta a decidere la causa nel “merito” tenendo conto anche di quanto dedotto dal ricorrente nel precedente grado di giudizio e non esaminato dal giudice di prime cure.
Dunque, con il secondo motivo di appello parte appellante ha eccepito la mancata applicazione della sospensione ex art. 39 c.1 bis del D.Lgs. 546/92.
Il motivo di appello è infondato e da respingere sulla scorta delle seguenti argomentazioni.
Parte appellante sostiene in estrema sintesi che “il Comune, nel procedere alla liquidazione dell'imposta, è vincolato al valore della rendita risultante al Catasto. Pertanto, qualora l'atto di rideterminazione di tale valore da parte dell'Ufficio del Territorio venga impugnato dal contribuente,” (come è avvenuto nel caso de-quo)
“la definizione di tale giudizio si presenta pregiudiziale rispetto alla controversia concernente gli avvisi di liquidazione ai fini Ici/Imu emessi dal Comune sulla base della rendita e della categoria catastale contestata”.
Da qui, secondo parte appellante, la obbligatorietà di applicazione della norma introdotta con l'art. 39 c.1 bis cit. ove si prevede che il Giudice disponga che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Su tale specifica circostanza questo Collegio di seconda istanza non ignora che tra il contenzioso catastale con l'Agenzia delle Entrate ed il contenzioso tributario con il Comune vi è un rapporto di pregiudizialità, sicché la controversia sull'ICI/IMU non può essere decisa se non si è conclusa quella sulla rendita catastale, essendo quest'ultima elemento indispensabile per il corretto conteggio dell'imposta. Il processo avente ad oggetto l'avviso di accertamento ICI/MU è soggetto a sospensione, in attesa del passaggio in giudicato della lite sulla rendita catastale.
A siffatta conclusione si giunge sia sulla base della normativa che regola il processo tributario e sia di quella che regola il processo civile, applicabile in via residuale anche al processo tributario: l'articolo 39, comma
1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, in vigore dal 1° gennaio 2016, che così dispone: «La commissione tributaria” (ora Corte di Giustizia Tributaria) “ dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa»; l'articolo 295 cod. proc. civ., è pressoché identico nel contenuto.
Ne consegue che la sospensione del processo in caso di pregiudizialità ha, natura obbligatoria e deve essere disposta dal giudice anche in assenza di esplicita richiesta delle parti. Secondo la Cassazione, Sentenza n.
25250/2019, «quando ... un giudizio sull'attribuzione della rendita esiste già ed è ancora pendente … diventa doveroso attendere, prima di decidere sul problema della liquidazione dell'imposta … che il giudizio relativo all'attribuzione della rendita, che è pregiudiziale, venga definito con un giudicato».
Tuttavia, nella fattispecie qui in esame si rileva che la difesa dell'Ente comunale ha depositato agli atti del processo in data 28/10/2025 Memoria difensiva il cui contenuto appare dirimente sicché si trascrive per estratto integralmente;
ivi la difesa dell'Ente comunale dichiara che: “A conferma della legittimità degli avvisi di accertamento impugnati, emessi sulla base dei dati risultanti in catasto per gli anni di riferimento di imposta, rileva che la preesistente controversia tra la Ricorrente_1 s.r.l. e l' Agenzia delle Entrate-Territorio avente ad oggetto nuova determinazione di classamento e rendita catastale della unità immobiliare costituita da impianto fotovoltaico ubicato su terreno agricolo, da E/3 a D/1, controversia richiamata a pag. 3 dell'appello avversario, è stata decisa in senso favorevole all'Agenzia del Territorio con sentenza n.896/2021 pubblicata il 21.07.2021 (in relazione al giudizio rubricato con R.G.A. n. 1125/2014) della Commissione Tributaria
Regionale delle Marche, che si produce. In detta sentenza, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado della C.T.P. di Ascoli Piceno e, di conseguenza, la legittimità del classamento disposto dall'Agenzia delle Entrate- Territorio. Come appreso dall'Agenzia del Territorio, la sentenza di secondo grado è passata in giudicato, indi la questione del classamento deve ritenersi definita.”.
In effetti, osserva il Collegio che dalla lettura della sentenza prodotta risulta l'avvenuto rigetto dell'appello proposto dalla Ricorrente_1 Srl avverso la sentenza di primo grado pronunciata dalla C.T.P. di Ascoli Piceno che aveva ritenuto legittimo il classamento dell'immobile de-quo (impianto fotovoltaico ubicato su terreno agricolo) nella categoria D/1, anziché nella categoria E/3 proposta dal contribuente, con assegnazione della nuova rendita di euro 2.402,60.
La difesa dell'Ente comunale afferma altresì che “Come appreso dall'Agenzia del Territorio, la sentenza di secondo grado è passata in giudicato…”.
All'uopo osserva innanzitutto il Collegio che la certificazione di prova del passaggio in giudicato della sentenza rilasciata dal cancelliere di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ. non può essere ritenuta condizione indispensabile e non sostituibile per l'accertamento dell'intervenuto giudicato, potendo essa trovare idoneo equipollente nella esplicita/implicita ammissione, circa la formazione del giudicato, della parte nei cui confronti
è invocato il giudicato e che avrebbe interesse a negarlo (Cass., sez. 3, 28/12/2023, n. 36258; Cass., sez.
5, 09/03/2022, n. 7740; Cass., n. 4803/18, cit.), poiché in tal caso la certificazione perde di rilievo, non necessitando di alcun prova un fatto ammesso agli atti.
In sostanza, i Giudici di legittimità hanno affermato come non sia necessario depositare l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza per far valere il principio del giudicato esterno qualora l'esistenza di quest'ultimo sia implicitamente riconosciuto dalla controparte mediante la mancata contestazione dell'assunto avversario.
Parte appellante, a fronte della produzione in atti della sentenza di secondo grado relativa al classamento dell'immobile de-quo e dell'affermazione del suo passaggio in giudicato, ha tenuto su tale circostanza un comportamento processuale omissivo neppure articolando la prova contraria.
Risulta quindi applicabile al caso di specie il noto ed indiscusso principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
In effetti, alla suddetta affermazione parte appellante non ha dedotto alcunché, ossia non ha contestato la circostanza addotta dalla difesa dell'Ente comunale circa l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza in questione.
Ne consegue che nel caso de-quo sussiste un riconoscimento implicito in ordine al passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado prodotta in atti che è propedeutica ed oggettivamente influente, ai fini del classamento applicato dall'A.d.E. - Territorio, nei confronti della contesa che qui ci occupa.
Ad avvalorare ancora la legittimità della ripresa tributaria vi è il comportamento “concludente” assunto da parte contribuente così come specificato dalla difesa dell'Ente comunale laddove afferma che “Un ulteriore elemento a fondamento della legittimità della potestà accertativa del Comune ( e prima dell'Agenzia del
Territorio), della non obbligatorietà della sospensione è data dal fatto che il ricorrente, di propria iniziativa, nel 2016 con apposita DOCFA prodotto ( cfr doc. 5 memorie difensive del 7.10.2020) unitamente alla visura storica ( cfr doc. 6 memorie difensive), ha provveduto al riaccatastamento delle unità immobiliari oggetto degli accertamenti catastali. Tale riaccatastamento è avvenuto proprio in categoria D1 ( opifici) e cioè nella categoria attribuita dall' Agenzia del Territorio in luogo di quella pretesa da controparte (categoria E/3).”.
Ne consegue che l'operato dell'Ente comunale risulta legittimo ed immune da censure.
Con il terzo motivo di appello parte appellante critica la decisione di primo grado in quanto afferma che “Gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Offida” (rectius: Ascoli Piceno) “sono afflitti da nullità insanabile e definitiva perché sono stati emessi prima dei 60 giorni dalla conclusione dell'attività istruttoria senza l'instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale e precontenzioso in violazione dell'art. 12 della L.
212/2000 ".
Il motivo è infondato e da respingere sulla scorta delle seguenti considerazioni.
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul contraddittorio preventivo in materia di accertamento dei tributi locali già con l' ordinanza 26579 del 22 ottobre 2018 laddove ha affermato che per Ici, Imu, Tasi e altri tributi locali, l'amministrazione comunale non è obbligata a convocare il contribuente e ad attivare il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale prima di emanare gli avvisi di accertamento. Questo obbligo è imposto solo per i tributi cosiddetti armonizzati, nel rispetto delle norme europee, e per imposte e tasse per le quali la legge lo prevede espressamente.
Tale orientamento giurisprudenziale è oramai consolidato ed è stato chiaramente ribadito sempre dalla Corte di Cassazione con innumerevoli pronunce;
da ultimo la Corte con la recente ordinanza n. 4698/2025, ha ribadito che l'obbligo del contraddittorio preventivo IMU, ma il ragionamento vale anche per l'ICI, non si applica ai tributi non armonizzati, come l'imposta municipale, a meno che non sia specificamente previsto dalla legge (ad esempio, a seguito di ispezioni in loco). In particolare la Corte ha affermato che “ la normativa in tema di contraddittorio preventivo non si applica ai tributi non armonizzati, e va comunque escluso ogni profilo di illegittimità costituzionale per la duplicità di trattamento giuridico tra «tributi armonizzati» e «tributi non armonizzati», atteso che, come viene evidenziato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015, l'assimilazione tra i due trattamenti è preclusa in presenza di un quadro normativo univocamente interpretabile nel senso dell'inesistenza, in campo tributario, di una clausola generale di contradditorio procedimentale (Cass. n. 20436 del 2021 in motivazione).”.
Con il quarto motivo di appello parte appellante critica la decisione assunta dal primo giudice in quanto sostiene che nella la fattispecie qui trattata vi sarebbero condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme di riferimento, condizioni tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni.
Il motivo è infondato e da respingere.
Le sanzioni tributarie possono essere disapplicate principalmente in caso di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma violata. Questo si verifica quando la norma è così ambigua, equivoca o poco chiara da rendere impossibile per il contribuente conoscere l'esatta interpretazione.
Giova richiamare, in tal senso, quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte in punto ai requisiti perché possa parlarsi di "obiettiva incertezza normativa" idonea a configurare l'esimente di cui all'art. 6 del
D.Lgs. n. 472/1997.
Al riguardo è stato precisato, in particolare, che tale situazione è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è riconducibile e può essere desunta da alcuni "indici", quali, ad esempio la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative;
l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari;
la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
(in questo senso, fra le altre, Cass. n. 1893/2021, Cass. n. 15452/2018).
Orbene, tale incertezza normativa non è ravvisabile nel caso di specie.
Come ha correttamente e condivisibilmente rilevato la difesa dell'Ente comunale “ Sull'argomento sono intervenuti, dapprima, dall'art.1 quinques del D.L. n. 44 del 2005 conv. con modificazione in Legge n. 88 del
2005, la sentenza della Corte Costituzionale n.162 del 2008 e , per il caso di specie, dalla Risoluzione dell'Agenzia del territorio n. 3/T del 6 Novembre 2008, oltre circolari varie già citate.”.
In particolare nella suddetta Risoluzione si legge che “In conclusione, per le considerazioni sopra esposte, appare evidente che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertate nella categoria
“D/1 – opifici…”.
Tale classificazione catastale è stata poi confermata nella nota prot. n. 31892 del 22 giugno 2012 dell'Agenzia del Territorio nonché nella Circolare n. 36/E del 19/12/2013 dell'Agenzia delle Entrate.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che gli impianti fotovoltaici siano ricompresi nella categoria catastali D/1 (cfr. Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 29754 Anno 2024).
Pertanto, all'epoca dei fatti (accertamenti concernenti gli anni di riferimento ICI 2011 ed IMU 2012-2013) non sussisteva alcuna evidente incertezza normativa.
Solo a decorrere dal 1° gennaio 2016, con la pubblicazione della legge di Stabilità per il 2016 (legge n.
208/2015) nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O. n. 70, gli "imbullonati" (macchinari fissati al suolo) escono dalla rendita catastale.
Tuttavia, come ha condivisibilmente sostenuto la difesa dell'Ente comunale nelle memorie difensive di primo grado: “Né la classificazione catastale può ritenersi influenzata dall'entrata in vigore della Legge 208/2015 poiché le disposizioni normative in argomento, insieme alle indicazioni di prassi, hanno fatto chiarezza sulla rilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, del suolo e delle costruzioni nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità risultando, viceversa, del tutto irrilevanti ai fini della categoria catastale” che, aggiunge questo Collegio, per gli impianti fotovoltaici di quella tipologia risultava oramai cristallizzata nella categoria D/1.
Oltretutto, il legislatore ha previsto una nuova disciplina normativa in materia, senza, però, prevedere, la regolamentazione del periodo antecedente, o quanto meno, l'interpretazione autentica delle norme prima esistenti.
Il Comune di Ascoli Piceno ha correttamente emesso gli atti impositivi relativi agli anni di riferimento sulla base delle altrettanto relative risultanze catastali. Ne consegue la legittimità di comportamento dell'Ente comunale anche in ordine all'applicazione delle sanzioni.
Con il quinto motivo di appello parte appellante si lamenta in ordine alla condanna alle spese processuali disposta dal giudice di prime cure.
Il motivo è infondato e da respingere.
Il giudice di prime cure non ha fatto altro che applicare il principio generale della soccombenza ex art. 91 c.
p.c..
In effetti, come innanzi esplicitato non sussistevano per gli anni di riferimento di imposta oggetto del presente giudizio condizioni di obiettiva incertezza normativa.
Inoltre, non si ravvisano “gravi ed eccezionali ragioni” tali da giustificare la compensazione delle spese processuali.
Conclusivamente e per le suesposte statuizioni, l'appello va “in toto” respinto.
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali sono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in €.
1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 01 dicembre 2025.
Il Presidente relatore
IM TT
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 584/2020 depositato il 08/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ascoli Piceno - Piazza Arringo 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 405/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 2 e pubblicata il 20/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37618 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37618 I.C.I. 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37289 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37289 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37617 I.C.I. 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37288 IMU 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava i sottoelencati avvisi di accertamento emessi dal Comune di Ascoli Piceno: - n. 37617/2018 notificato via pec in data 27.12.2018 relativo ad I.C.I. per l'anno 2011; - n. 37618/2018 notificato via pec in data 27.12.2018 e n. 37288 notificato via pec il 6.12.2018 relativi ad I.M.U. per l'anno
2012; - n. 37289 notificato via pec il 6.12.2018 relativo ad I.M.U. per l'anno 2013.
I predetti atti si riferivano tutti ad un terreno agricolo ove era stato installato un impianto fotovoltaico.
Parte ricorrente eccepiva: - la nullità degli avvisi per difetto di contraddittorio preventivo;
- la illegittimità degli avvisi medesimi poiché basati sui dati catastali attribuiti dall'Agenzia del Territorio a seguito di avviso di rettifica della proposta di classamento presentata.
Parte ricorrente sosteneva che la rettifica effettuata dall'Agenzia del Territorio costituiva oggetto di altra controversia pendente presso la C.T.R. di Ancona sicché esisteva un rapporto di pregiudizialità con il giudizio de-quo che andava quindi sospeso in attesa della decisione della all'epoca Commissione Tributaria
Regionale.
Parte ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità o disposto l'annullamento dei provvedimenti e, in via subordinata, la sospensione del giudizio, la disapplicazione delle sanzioni e la condanna alle spese dell'Ente comunale.
Il Comune di Ascoli Piceno si costituiva regolarmente in giudizio contestando la fondatezza del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Lo stesso Comune con memoria illustrativa ribadiva la correttezza del classamento attribuito dall'Agenzia del Territorio all'immobile a cui si riferivano i provvedimenti (cat. D1).
La Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno con sentenza n. 405/2019 pronunciata il 28/10/2019
e depositata in data 20/12/2019 ha respinto il ricorso.
Il Giudice di prime cure ha respinto la domanda di sospensione ex art. 39, co. 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992 non ravvisandone i presupposti, ha respinto la eccezione concernente il mancato svolgimento del contraddittorio preventivo ritenendo la insussistenza dei presupposti per il suo esperimento e, infine ha respinto la richiesta di disapplicazione delle sanzioni non sussistendo condizioni obiettive di incertezza in ordine all'applicazione delle norme di riferimento.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello la Ricorrente_1 Srl, con sede ad Indirizzo_1
, P.IVA_Ricorrente_1 nella persona dell'amministratore unico Nominativo_1 rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso introduttivo di primo grado, dal Difensore_1
, Commercialista, presso il cui studio in Indirizzo_1 è elettivamente domiciliato ai fini del presente processo.
Parte appellante nell'atto di gravame ha criticato la decisione assunta dal giudice di prime cure ed ha proposto motivi di impugnazione che si andranno qui di seguito ad analizzare;
ha rassegnato le conclusioni così come trascritte in atti.
Il Comune di Ascoli Piceno, C.F. 00229010442, in persona del Sindaco pro tempore, Nominativo_2 elettivamente domiciliato per la carica presso la Civica Residenza, Ascoli Piceno, Indirizzo_2
, rappresentato e difeso dall' Avv. Nominativo_4, Avvocato interno del Comune di Ascoli Piceno, in forza di procura allegata in atti, si è costituito nel presente giudizio di appello depositando le proprie controdeduzioni laddove ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Indi il Comune di Ascoli Piceno ha depositato ulteriore memoria difensiva con allegata sentenza della C.T.
R. Marche n. 896/2021.
All'udienza del giorno 1° dicembre 2025, fissata per la trattazione del merito dell'appello, la causa è stata trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette, in punto di decisione:
In primis, osserva il Collegio che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che le questioni residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, questa Corte di Giustizia Tributaria, letti gli atti del giudizio, statuisce nei seguenti termini.
Parte appellante ha eccepito, quale primo motivo di appello, che la sentenza impugnata “è viziata da omessa pronuncia” in quanto ivi “non vi è traccia di alcun pronunciamento in merito alla richiesta di annullamento degli atti impugnati perché fondati su una categoria catastale ”. Il contribuente fa riferimento ad un giudizio preesistente e pendente presso la la C.T.R. Marche, instaurato da detto contribuente nei confronti dell'Ufficio del Territorio e concernente le risultanze catastali utilizzate dal Comune per effettuare l'accertamento oggetto del presente giudizio.
Il motivo è infondato e da respingere.
Osserva in proposito questo Collegio di seconda istanza che la Corte di Cassazione, a sezione unite, con la sentenza n. 10012 depositata il 15 aprile 2021 ha affermato che “… «Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo» (v. in tal senso, tra le molte, Cass. n. 29191 del 6 dicembre
2017,).
Inoltre si è precisato che per“… integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia (cfr. Cass., ord. n. 24155/2017; sent. n. 20311/2011; Cass. ordinanza n. 32258 del
2018) …”
Pertanto si ribadisce che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo
(Cass. 6.12.2017, n. 29191; Cass. sentenza n. 2773 del 2023).
Inoltre, è necessario precisare che in caso di insufficiente/omessa motivazione della sentenza di primo grado il giudice di appello ha il potere di integrare la motivazione mancante o di redigerla ex novo, senza che ciò comporti la nullità della sentenza e la regressione del giudizio al primo grado. Questo non lede il diritto di doppio grado di giudizio e avviene in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione che il giudice d'appello esercita sull'intero processo.
Insomma, il giudice di appello può redigere integralmente la motivazione mancante, oppure può correggere o integrare quella esistente.
Questa possibilità è legata al fatto che il giudice di appello ha il potere-dovere di decidere nel merito della causa (effetto devolutivo) e di riesaminare le prove e i fatti del processo.
Il giudice d'appello è tenuto a rimettere la causa al giudice del primo grado solo in casi specifici tra i quali non rientra il caso di motivazione insufficiente/omessa concernente un capo della domanda.
Ne consegue che questo giudice del gravame si appresta a decidere la causa nel “merito” tenendo conto anche di quanto dedotto dal ricorrente nel precedente grado di giudizio e non esaminato dal giudice di prime cure.
Dunque, con il secondo motivo di appello parte appellante ha eccepito la mancata applicazione della sospensione ex art. 39 c.1 bis del D.Lgs. 546/92.
Il motivo di appello è infondato e da respingere sulla scorta delle seguenti argomentazioni.
Parte appellante sostiene in estrema sintesi che “il Comune, nel procedere alla liquidazione dell'imposta, è vincolato al valore della rendita risultante al Catasto. Pertanto, qualora l'atto di rideterminazione di tale valore da parte dell'Ufficio del Territorio venga impugnato dal contribuente,” (come è avvenuto nel caso de-quo)
“la definizione di tale giudizio si presenta pregiudiziale rispetto alla controversia concernente gli avvisi di liquidazione ai fini Ici/Imu emessi dal Comune sulla base della rendita e della categoria catastale contestata”.
Da qui, secondo parte appellante, la obbligatorietà di applicazione della norma introdotta con l'art. 39 c.1 bis cit. ove si prevede che il Giudice disponga che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Su tale specifica circostanza questo Collegio di seconda istanza non ignora che tra il contenzioso catastale con l'Agenzia delle Entrate ed il contenzioso tributario con il Comune vi è un rapporto di pregiudizialità, sicché la controversia sull'ICI/IMU non può essere decisa se non si è conclusa quella sulla rendita catastale, essendo quest'ultima elemento indispensabile per il corretto conteggio dell'imposta. Il processo avente ad oggetto l'avviso di accertamento ICI/MU è soggetto a sospensione, in attesa del passaggio in giudicato della lite sulla rendita catastale.
A siffatta conclusione si giunge sia sulla base della normativa che regola il processo tributario e sia di quella che regola il processo civile, applicabile in via residuale anche al processo tributario: l'articolo 39, comma
1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, in vigore dal 1° gennaio 2016, che così dispone: «La commissione tributaria” (ora Corte di Giustizia Tributaria) “ dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa»; l'articolo 295 cod. proc. civ., è pressoché identico nel contenuto.
Ne consegue che la sospensione del processo in caso di pregiudizialità ha, natura obbligatoria e deve essere disposta dal giudice anche in assenza di esplicita richiesta delle parti. Secondo la Cassazione, Sentenza n.
25250/2019, «quando ... un giudizio sull'attribuzione della rendita esiste già ed è ancora pendente … diventa doveroso attendere, prima di decidere sul problema della liquidazione dell'imposta … che il giudizio relativo all'attribuzione della rendita, che è pregiudiziale, venga definito con un giudicato».
Tuttavia, nella fattispecie qui in esame si rileva che la difesa dell'Ente comunale ha depositato agli atti del processo in data 28/10/2025 Memoria difensiva il cui contenuto appare dirimente sicché si trascrive per estratto integralmente;
ivi la difesa dell'Ente comunale dichiara che: “A conferma della legittimità degli avvisi di accertamento impugnati, emessi sulla base dei dati risultanti in catasto per gli anni di riferimento di imposta, rileva che la preesistente controversia tra la Ricorrente_1 s.r.l. e l' Agenzia delle Entrate-Territorio avente ad oggetto nuova determinazione di classamento e rendita catastale della unità immobiliare costituita da impianto fotovoltaico ubicato su terreno agricolo, da E/3 a D/1, controversia richiamata a pag. 3 dell'appello avversario, è stata decisa in senso favorevole all'Agenzia del Territorio con sentenza n.896/2021 pubblicata il 21.07.2021 (in relazione al giudizio rubricato con R.G.A. n. 1125/2014) della Commissione Tributaria
Regionale delle Marche, che si produce. In detta sentenza, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado della C.T.P. di Ascoli Piceno e, di conseguenza, la legittimità del classamento disposto dall'Agenzia delle Entrate- Territorio. Come appreso dall'Agenzia del Territorio, la sentenza di secondo grado è passata in giudicato, indi la questione del classamento deve ritenersi definita.”.
In effetti, osserva il Collegio che dalla lettura della sentenza prodotta risulta l'avvenuto rigetto dell'appello proposto dalla Ricorrente_1 Srl avverso la sentenza di primo grado pronunciata dalla C.T.P. di Ascoli Piceno che aveva ritenuto legittimo il classamento dell'immobile de-quo (impianto fotovoltaico ubicato su terreno agricolo) nella categoria D/1, anziché nella categoria E/3 proposta dal contribuente, con assegnazione della nuova rendita di euro 2.402,60.
La difesa dell'Ente comunale afferma altresì che “Come appreso dall'Agenzia del Territorio, la sentenza di secondo grado è passata in giudicato…”.
All'uopo osserva innanzitutto il Collegio che la certificazione di prova del passaggio in giudicato della sentenza rilasciata dal cancelliere di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ. non può essere ritenuta condizione indispensabile e non sostituibile per l'accertamento dell'intervenuto giudicato, potendo essa trovare idoneo equipollente nella esplicita/implicita ammissione, circa la formazione del giudicato, della parte nei cui confronti
è invocato il giudicato e che avrebbe interesse a negarlo (Cass., sez. 3, 28/12/2023, n. 36258; Cass., sez.
5, 09/03/2022, n. 7740; Cass., n. 4803/18, cit.), poiché in tal caso la certificazione perde di rilievo, non necessitando di alcun prova un fatto ammesso agli atti.
In sostanza, i Giudici di legittimità hanno affermato come non sia necessario depositare l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza per far valere il principio del giudicato esterno qualora l'esistenza di quest'ultimo sia implicitamente riconosciuto dalla controparte mediante la mancata contestazione dell'assunto avversario.
Parte appellante, a fronte della produzione in atti della sentenza di secondo grado relativa al classamento dell'immobile de-quo e dell'affermazione del suo passaggio in giudicato, ha tenuto su tale circostanza un comportamento processuale omissivo neppure articolando la prova contraria.
Risulta quindi applicabile al caso di specie il noto ed indiscusso principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
In effetti, alla suddetta affermazione parte appellante non ha dedotto alcunché, ossia non ha contestato la circostanza addotta dalla difesa dell'Ente comunale circa l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza in questione.
Ne consegue che nel caso de-quo sussiste un riconoscimento implicito in ordine al passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado prodotta in atti che è propedeutica ed oggettivamente influente, ai fini del classamento applicato dall'A.d.E. - Territorio, nei confronti della contesa che qui ci occupa.
Ad avvalorare ancora la legittimità della ripresa tributaria vi è il comportamento “concludente” assunto da parte contribuente così come specificato dalla difesa dell'Ente comunale laddove afferma che “Un ulteriore elemento a fondamento della legittimità della potestà accertativa del Comune ( e prima dell'Agenzia del
Territorio), della non obbligatorietà della sospensione è data dal fatto che il ricorrente, di propria iniziativa, nel 2016 con apposita DOCFA prodotto ( cfr doc. 5 memorie difensive del 7.10.2020) unitamente alla visura storica ( cfr doc. 6 memorie difensive), ha provveduto al riaccatastamento delle unità immobiliari oggetto degli accertamenti catastali. Tale riaccatastamento è avvenuto proprio in categoria D1 ( opifici) e cioè nella categoria attribuita dall' Agenzia del Territorio in luogo di quella pretesa da controparte (categoria E/3).”.
Ne consegue che l'operato dell'Ente comunale risulta legittimo ed immune da censure.
Con il terzo motivo di appello parte appellante critica la decisione di primo grado in quanto afferma che “Gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Offida” (rectius: Ascoli Piceno) “sono afflitti da nullità insanabile e definitiva perché sono stati emessi prima dei 60 giorni dalla conclusione dell'attività istruttoria senza l'instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale e precontenzioso in violazione dell'art. 12 della L.
212/2000 ".
Il motivo è infondato e da respingere sulla scorta delle seguenti considerazioni.
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul contraddittorio preventivo in materia di accertamento dei tributi locali già con l' ordinanza 26579 del 22 ottobre 2018 laddove ha affermato che per Ici, Imu, Tasi e altri tributi locali, l'amministrazione comunale non è obbligata a convocare il contribuente e ad attivare il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale prima di emanare gli avvisi di accertamento. Questo obbligo è imposto solo per i tributi cosiddetti armonizzati, nel rispetto delle norme europee, e per imposte e tasse per le quali la legge lo prevede espressamente.
Tale orientamento giurisprudenziale è oramai consolidato ed è stato chiaramente ribadito sempre dalla Corte di Cassazione con innumerevoli pronunce;
da ultimo la Corte con la recente ordinanza n. 4698/2025, ha ribadito che l'obbligo del contraddittorio preventivo IMU, ma il ragionamento vale anche per l'ICI, non si applica ai tributi non armonizzati, come l'imposta municipale, a meno che non sia specificamente previsto dalla legge (ad esempio, a seguito di ispezioni in loco). In particolare la Corte ha affermato che “ la normativa in tema di contraddittorio preventivo non si applica ai tributi non armonizzati, e va comunque escluso ogni profilo di illegittimità costituzionale per la duplicità di trattamento giuridico tra «tributi armonizzati» e «tributi non armonizzati», atteso che, come viene evidenziato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015, l'assimilazione tra i due trattamenti è preclusa in presenza di un quadro normativo univocamente interpretabile nel senso dell'inesistenza, in campo tributario, di una clausola generale di contradditorio procedimentale (Cass. n. 20436 del 2021 in motivazione).”.
Con il quarto motivo di appello parte appellante critica la decisione assunta dal primo giudice in quanto sostiene che nella la fattispecie qui trattata vi sarebbero condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme di riferimento, condizioni tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni.
Il motivo è infondato e da respingere.
Le sanzioni tributarie possono essere disapplicate principalmente in caso di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma violata. Questo si verifica quando la norma è così ambigua, equivoca o poco chiara da rendere impossibile per il contribuente conoscere l'esatta interpretazione.
Giova richiamare, in tal senso, quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte in punto ai requisiti perché possa parlarsi di "obiettiva incertezza normativa" idonea a configurare l'esimente di cui all'art. 6 del
D.Lgs. n. 472/1997.
Al riguardo è stato precisato, in particolare, che tale situazione è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è riconducibile e può essere desunta da alcuni "indici", quali, ad esempio la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative;
l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari;
la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
(in questo senso, fra le altre, Cass. n. 1893/2021, Cass. n. 15452/2018).
Orbene, tale incertezza normativa non è ravvisabile nel caso di specie.
Come ha correttamente e condivisibilmente rilevato la difesa dell'Ente comunale “ Sull'argomento sono intervenuti, dapprima, dall'art.1 quinques del D.L. n. 44 del 2005 conv. con modificazione in Legge n. 88 del
2005, la sentenza della Corte Costituzionale n.162 del 2008 e , per il caso di specie, dalla Risoluzione dell'Agenzia del territorio n. 3/T del 6 Novembre 2008, oltre circolari varie già citate.”.
In particolare nella suddetta Risoluzione si legge che “In conclusione, per le considerazioni sopra esposte, appare evidente che le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertate nella categoria
“D/1 – opifici…”.
Tale classificazione catastale è stata poi confermata nella nota prot. n. 31892 del 22 giugno 2012 dell'Agenzia del Territorio nonché nella Circolare n. 36/E del 19/12/2013 dell'Agenzia delle Entrate.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che gli impianti fotovoltaici siano ricompresi nella categoria catastali D/1 (cfr. Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 29754 Anno 2024).
Pertanto, all'epoca dei fatti (accertamenti concernenti gli anni di riferimento ICI 2011 ed IMU 2012-2013) non sussisteva alcuna evidente incertezza normativa.
Solo a decorrere dal 1° gennaio 2016, con la pubblicazione della legge di Stabilità per il 2016 (legge n.
208/2015) nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O. n. 70, gli "imbullonati" (macchinari fissati al suolo) escono dalla rendita catastale.
Tuttavia, come ha condivisibilmente sostenuto la difesa dell'Ente comunale nelle memorie difensive di primo grado: “Né la classificazione catastale può ritenersi influenzata dall'entrata in vigore della Legge 208/2015 poiché le disposizioni normative in argomento, insieme alle indicazioni di prassi, hanno fatto chiarezza sulla rilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, del suolo e delle costruzioni nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità risultando, viceversa, del tutto irrilevanti ai fini della categoria catastale” che, aggiunge questo Collegio, per gli impianti fotovoltaici di quella tipologia risultava oramai cristallizzata nella categoria D/1.
Oltretutto, il legislatore ha previsto una nuova disciplina normativa in materia, senza, però, prevedere, la regolamentazione del periodo antecedente, o quanto meno, l'interpretazione autentica delle norme prima esistenti.
Il Comune di Ascoli Piceno ha correttamente emesso gli atti impositivi relativi agli anni di riferimento sulla base delle altrettanto relative risultanze catastali. Ne consegue la legittimità di comportamento dell'Ente comunale anche in ordine all'applicazione delle sanzioni.
Con il quinto motivo di appello parte appellante si lamenta in ordine alla condanna alle spese processuali disposta dal giudice di prime cure.
Il motivo è infondato e da respingere.
Il giudice di prime cure non ha fatto altro che applicare il principio generale della soccombenza ex art. 91 c.
p.c..
In effetti, come innanzi esplicitato non sussistevano per gli anni di riferimento di imposta oggetto del presente giudizio condizioni di obiettiva incertezza normativa.
Inoltre, non si ravvisano “gravi ed eccezionali ragioni” tali da giustificare la compensazione delle spese processuali.
Conclusivamente e per le suesposte statuizioni, l'appello va “in toto” respinto.
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali sono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in €.
1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 01 dicembre 2025.
Il Presidente relatore
IM TT