Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 41
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza contraddittorio preventivo

    Per i tributi locali non armonizzati, come ICI e IMU, l'amministrazione comunale non è obbligata ad attivare il contraddittorio preventivo prima di emanare gli avvisi di accertamento, salvo specifiche previsioni di legge.

  • Rigettato
    Pregiudizialità con giudizio catastale

    Sebbene esista un rapporto di pregiudizialità tra il contenzioso catastale e quello tributario, nel caso di specie la sentenza della CTR Marche n. 896/2021, passata in giudicato, ha confermato la legittimità del classamento catastale operato dall'Agenzia delle Entrate, rendendo la questione definita e superando la necessità di sospensione.

  • Rigettato
    Obiettiva incertezza normativa

    Non sussiste obiettiva incertezza normativa poiché la classificazione degli impianti fotovoltaici nella categoria D/1 era già stata chiarita da risoluzioni dell'Agenzia del Territorio, circolari e giurisprudenza di legittimità prima del periodo d'imposta oggetto di accertamento. La successiva normativa (Legge di Stabilità 2016) non ha modificato la situazione per il periodo antecedente.

  • Rigettato
    Principio di soccombenza

    La condanna alle spese segue il principio generale della soccombenza, non sussistendo condizioni di obiettiva incertezza normativa né gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 41
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 41
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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