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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3479/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LARA PICCONI Parte_1 C.F._1
ADOTTANTE per l'adozione di
, nata a [...] l'[...] Persona_1
, nato a [...] il [...] Persona_2
ADOTTANDI con l'intervento del
Pubblico Ministero
OGGETTO: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni in atti Per il PM: “esprime parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha rappresentato e documentato di essersi sposato con la madre degli adottandi sig.ra
[...]
dal 10/09/2018 e di non avere figli naturali, né adottivi. Per_3
Nel corso dell'istruttoria espletata, le parti sono state sentite dapprima all'udienza del 17/09/2024, allorchè sia l'adottante che i due adottandi hanno riferito di aver avviato la loro frequentazione nel
2008 – allorchè il sig. ha conosciuto la attuale consorte e madre dei fratelli – e di aver Pt_1 Per_1
condiviso in questo lungo arco temporale momenti di gioia e di difficoltà, nonché di essere andati a vivere insieme soltanto nel 2023.
pagina 1 di 5 Interrogata alla medesima udienza, anche la madre degli adottandi ha prestato il suo consenso, mentre non risultava documentata l'avvenuta notificazione degli atti introduttivi al padre biologico dei sig.ri sicchè il Giudice relatore, considerata altresì la necessità di acquisire la relazione richiesta alla Per_1
competente Questura, oltre che la legislazione albanese in materia di adozione di maggiorenni – vista la cittadinanza dei due adottandi e tenuto conto del disposto di cui all'art. 38, comma 2, L. 218/95 – ha rinviato all'udienza del 22/10/2024.
All'udienza così fissata, preso atto che la Questura di Bergamo non aveva ancora trasmesso la relazione richiesta con decreto del 3/06/2024 e con ordinanza del 17/09/2024, ha rinviato all'udienza cartolare del 5/12/2024.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. resa in data 6/12/2024, il Giudice relatore ha dato atto dell'avvenuta trasmissione in data 7/11/2024 della relazione della Questura di Bergamo Divisione anticrimine dalla quale risultava però che l'adottanda è affetta da una disabilità intellettiva di media gravità Persona_1
– di cui non era stata fatta neppure menzione nello scarno ricorso presentato dalle parti – e che, al momento in cui è stata sentita dalla Polizia, era “in evidente stato di incapacità e di disorientamento”, tanto è che le sue dichiarazioni non sono state verbalizzate dagli operanti. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuta la necessità di ordinare nuovamente la comparizione dell'adottante e degli adottandi per procedere ad un nuovo esame degli stessi e alla necessaria presenza del Pubblico Ministero, tenendo conto della documentazione trasmessa dalla Questura di Bergamo.
Alla successiva udienza del 14/01/2025, alla presenza del Pubblico Ministero, il Giudice ha dato altresì atto dell'avvenuta trasmissione di una comunicazione informale – pubblicata nel fascicolo telematico su ordine del Tribunale in data 23/10/2024 – trasmessa dal padre biologico dei due adottandi nella quale il sig. dava atto del suo rifiuto alla richiesta adozione da parte del sig. Persona_4 Pt_1
A tale udienza, le parti sono state nuovamente sentite e in particolare la sig.ra la quale – Persona_1
dopo aver riferito di lavorare tre ore al giorno in una lavanderia industriale – ha affermato di avere un rapporto paterno con il signor , precisando di aver “capito le conseguenze giuridiche di Parte_1 questo istituto e ho capito che non cambierà nulla”, senza tuttavia saper meglio motivare gli effettivi effetti di legge discendenti dalla richiesta adozione.
Invitato a rassegnare le proprie conclusioni, il Pubblico Ministero, in persona della Sost. Proc. Dott.ssa
Raffaella Latorraca, ha ritenuto che non vi fossero pregiudizi per gli odierni adottandi ai fini dell'adozione da parte del sig. tenuto conto delle condizioni economiche di e Pt_1 Persona_1 Per_2
nonché delle condizioni del ricorrente che peraltro è anche il marito della madre, né che non vi
[...]
fossero ostacoli o pregiudizi alla luce del diniego opposto dal padre biologico nella comunicazione in pagina 2 di 5 atti;
il PM ha inoltre ritenuto che le delicate condizioni di rafforzassero invece Persona_1
l'opportunità dell'adozione da parte del ricorrente, reputando irrilevante il fatto che ella non fosse pienamente consapevole delle conseguenze giuridiche dell'istituto ex artt. 291 ss. c.c., atteso che la giovane risultava affetta da una disabilità moderata e comunque inserita nel tessuto sociale e lavorativo.
In ogni caso, il PM si è rimesso alla decisione del Tribunale, anche in ordine all'eventuale ulteriore verifica dell'effettiva capacità di intendere e di volere dell'adottanda e circa l'assenza di condizionamenti attraverso l'acquisizione di documentazione medica. La difesa del ricorrente ha invece insistito per l'accoglimento del ricorso e in via subordinata ha aderito alle richieste della Procura.
Il Tribunale, con ordinanza collegiale del 20/01/2025, tenuto conto della documentata disabilità intellettiva di media gravità e rilevato, dall'esame dell'adottanda condotto in udienza, non è stato possibile verificare l'effettiva comprensione da parte della stessa delle conseguenze relative all'adozione da parte del sig. ha quindi ordinato l'acquisizione di ulteriore documentazione Pt_1
medica relativa alla condizione psichica della adottanda, onde verificare la sua capacità di intendere e di volere rispetto alle istanze svolte in questa sede, rinviando all'udienza cartolare del 5/01/2025.
La difesa di parte ricorrente, in data 30/01/2025, ha depositato note scritte, allegando una relazione medica a firma del Dr. medico psichiatra, il quale, dopo aver visitato l'adottanda Persona_5 Per_1
concludeva ritenendo che la stessa fosse “in grado di esprimere un giudizio valido riguardo alla
[...] richiesta di adozione”.
Il Giudice relatore pertanto ha rimesso la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al Pm per le conclusioni.
La domanda di adozione avanzata dal ricorrente per l'adozione di e è fondata Persona_1 Persona_2
e va accolta.
Il Collegio ritiene invero che, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e della documentazione acquista, l'istruttoria espletata abbia consentito di accertare la volontà libera, sincera e consapevole delle parti di voler procedere all'adozione. In particolare, la documentazione medica prodotta su odine del Tribunale consente di ritenere che anche l'adottanda seppur affetta da una disabilità Persona_1
intellettiva di media gravità, ha dato prova di aver compreso gli effetti dell'adozione e, a giudizio del medico specialista, è in grado di esprimere un giudizio valido.
Le parti, sentite in udienza, hanno quindi dichiarato di essere legate affettivamente e hanno concordato nella speciale e reciproca utilità della relazione. La domanda di adozione proposta dal signor Pt_1
mira invero a confermare una situazione affettiva e relazionale già in atto, pienamente corrispondente pagina 3 di 5 sia all'interesse dei due adottanti, sia all'interesse dell'adottando.
Quanto alla disciplina dei consensi, deve trovare applicazione la normativa interna ai sensi dell'art. 38, co. 3 della legge n. 218/1985, considerati che il paese di nazionalità degli adottandi disciplina l'istituto dell'adozione solo con riferimento al minore, come si evince dall'art. 241 del Codice della famiglia ivi vigente (legge 8 maggio 2003, n. 9062).
Il Collegio rileva altresì che sussistano i presupposti ex art. 291 c.c. per dare seguito alla adozione richiesta (l'adottante, nato il [...] ha i requisiti d'età previsti dalla citata norma, anche in relazione a quella delle parti adottande, nate, rispettivamente, l'11/05/1993 e il 10/09/1995v. doc. in atti).
In tale contesto, dunque, il dissenso manifestato, attraverso la missiva in atti, dal padre biologico dei due adottandi non appare ostativo all'adozione, tenuto conto del disposto ex art. 297, comma 2, c.c. – secondo cui l'eventuale mancanza dell'assenso dei soggetti ivi indicati, per loro rifiuto o impossibilità a prestarlo, può essere superato dal tribunale “sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, (…) ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando” – e delle generiche ragioni addotte sig. dovendosi dare prevalenza ai motivi dedotti in atti dal sig. e Persona_4 Pt_1
confermati dagli adottandi in sede di udienza.
Ritiene in conclusione questo Collegio, concordemente alle conclusioni rassegnate dal Pubblico
Ministero, che la domanda di adozione, ricorrendo le condizioni di legge e in assenza di ragioni ostative, debba essere accolta.
In ossequio al disposto dell'art. 299 c.c., il Collegio dispone che i due adottandi assumano il cognome anteponendolo al proprio, come richiesto in udienza. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone farsi luogo all'adozione di , nata a [...] l'[...] e Persona_1
, nato a [...] il [...] da parte di , nato Persona_2 Parte_1
a Cortenuova (BG) il 21/02/19562;
2) dispone che gli adottandi assumano il cognome “ anteponendolo al proprio;
Pt_1
pagina 4 di 5 3) manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. con ordine di annotazione sui registri dello stato civile e dell'ufficio anagrafe per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 20/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Cesare de Sapia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3479/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LARA PICCONI Parte_1 C.F._1
ADOTTANTE per l'adozione di
, nata a [...] l'[...] Persona_1
, nato a [...] il [...] Persona_2
ADOTTANDI con l'intervento del
Pubblico Ministero
OGGETTO: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni in atti Per il PM: “esprime parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha rappresentato e documentato di essersi sposato con la madre degli adottandi sig.ra
[...]
dal 10/09/2018 e di non avere figli naturali, né adottivi. Per_3
Nel corso dell'istruttoria espletata, le parti sono state sentite dapprima all'udienza del 17/09/2024, allorchè sia l'adottante che i due adottandi hanno riferito di aver avviato la loro frequentazione nel
2008 – allorchè il sig. ha conosciuto la attuale consorte e madre dei fratelli – e di aver Pt_1 Per_1
condiviso in questo lungo arco temporale momenti di gioia e di difficoltà, nonché di essere andati a vivere insieme soltanto nel 2023.
pagina 1 di 5 Interrogata alla medesima udienza, anche la madre degli adottandi ha prestato il suo consenso, mentre non risultava documentata l'avvenuta notificazione degli atti introduttivi al padre biologico dei sig.ri sicchè il Giudice relatore, considerata altresì la necessità di acquisire la relazione richiesta alla Per_1
competente Questura, oltre che la legislazione albanese in materia di adozione di maggiorenni – vista la cittadinanza dei due adottandi e tenuto conto del disposto di cui all'art. 38, comma 2, L. 218/95 – ha rinviato all'udienza del 22/10/2024.
All'udienza così fissata, preso atto che la Questura di Bergamo non aveva ancora trasmesso la relazione richiesta con decreto del 3/06/2024 e con ordinanza del 17/09/2024, ha rinviato all'udienza cartolare del 5/12/2024.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. resa in data 6/12/2024, il Giudice relatore ha dato atto dell'avvenuta trasmissione in data 7/11/2024 della relazione della Questura di Bergamo Divisione anticrimine dalla quale risultava però che l'adottanda è affetta da una disabilità intellettiva di media gravità Persona_1
– di cui non era stata fatta neppure menzione nello scarno ricorso presentato dalle parti – e che, al momento in cui è stata sentita dalla Polizia, era “in evidente stato di incapacità e di disorientamento”, tanto è che le sue dichiarazioni non sono state verbalizzate dagli operanti. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuta la necessità di ordinare nuovamente la comparizione dell'adottante e degli adottandi per procedere ad un nuovo esame degli stessi e alla necessaria presenza del Pubblico Ministero, tenendo conto della documentazione trasmessa dalla Questura di Bergamo.
Alla successiva udienza del 14/01/2025, alla presenza del Pubblico Ministero, il Giudice ha dato altresì atto dell'avvenuta trasmissione di una comunicazione informale – pubblicata nel fascicolo telematico su ordine del Tribunale in data 23/10/2024 – trasmessa dal padre biologico dei due adottandi nella quale il sig. dava atto del suo rifiuto alla richiesta adozione da parte del sig. Persona_4 Pt_1
A tale udienza, le parti sono state nuovamente sentite e in particolare la sig.ra la quale – Persona_1
dopo aver riferito di lavorare tre ore al giorno in una lavanderia industriale – ha affermato di avere un rapporto paterno con il signor , precisando di aver “capito le conseguenze giuridiche di Parte_1 questo istituto e ho capito che non cambierà nulla”, senza tuttavia saper meglio motivare gli effettivi effetti di legge discendenti dalla richiesta adozione.
Invitato a rassegnare le proprie conclusioni, il Pubblico Ministero, in persona della Sost. Proc. Dott.ssa
Raffaella Latorraca, ha ritenuto che non vi fossero pregiudizi per gli odierni adottandi ai fini dell'adozione da parte del sig. tenuto conto delle condizioni economiche di e Pt_1 Persona_1 Per_2
nonché delle condizioni del ricorrente che peraltro è anche il marito della madre, né che non vi
[...]
fossero ostacoli o pregiudizi alla luce del diniego opposto dal padre biologico nella comunicazione in pagina 2 di 5 atti;
il PM ha inoltre ritenuto che le delicate condizioni di rafforzassero invece Persona_1
l'opportunità dell'adozione da parte del ricorrente, reputando irrilevante il fatto che ella non fosse pienamente consapevole delle conseguenze giuridiche dell'istituto ex artt. 291 ss. c.c., atteso che la giovane risultava affetta da una disabilità moderata e comunque inserita nel tessuto sociale e lavorativo.
In ogni caso, il PM si è rimesso alla decisione del Tribunale, anche in ordine all'eventuale ulteriore verifica dell'effettiva capacità di intendere e di volere dell'adottanda e circa l'assenza di condizionamenti attraverso l'acquisizione di documentazione medica. La difesa del ricorrente ha invece insistito per l'accoglimento del ricorso e in via subordinata ha aderito alle richieste della Procura.
Il Tribunale, con ordinanza collegiale del 20/01/2025, tenuto conto della documentata disabilità intellettiva di media gravità e rilevato, dall'esame dell'adottanda condotto in udienza, non è stato possibile verificare l'effettiva comprensione da parte della stessa delle conseguenze relative all'adozione da parte del sig. ha quindi ordinato l'acquisizione di ulteriore documentazione Pt_1
medica relativa alla condizione psichica della adottanda, onde verificare la sua capacità di intendere e di volere rispetto alle istanze svolte in questa sede, rinviando all'udienza cartolare del 5/01/2025.
La difesa di parte ricorrente, in data 30/01/2025, ha depositato note scritte, allegando una relazione medica a firma del Dr. medico psichiatra, il quale, dopo aver visitato l'adottanda Persona_5 Per_1
concludeva ritenendo che la stessa fosse “in grado di esprimere un giudizio valido riguardo alla
[...] richiesta di adozione”.
Il Giudice relatore pertanto ha rimesso la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al Pm per le conclusioni.
La domanda di adozione avanzata dal ricorrente per l'adozione di e è fondata Persona_1 Persona_2
e va accolta.
Il Collegio ritiene invero che, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e della documentazione acquista, l'istruttoria espletata abbia consentito di accertare la volontà libera, sincera e consapevole delle parti di voler procedere all'adozione. In particolare, la documentazione medica prodotta su odine del Tribunale consente di ritenere che anche l'adottanda seppur affetta da una disabilità Persona_1
intellettiva di media gravità, ha dato prova di aver compreso gli effetti dell'adozione e, a giudizio del medico specialista, è in grado di esprimere un giudizio valido.
Le parti, sentite in udienza, hanno quindi dichiarato di essere legate affettivamente e hanno concordato nella speciale e reciproca utilità della relazione. La domanda di adozione proposta dal signor Pt_1
mira invero a confermare una situazione affettiva e relazionale già in atto, pienamente corrispondente pagina 3 di 5 sia all'interesse dei due adottanti, sia all'interesse dell'adottando.
Quanto alla disciplina dei consensi, deve trovare applicazione la normativa interna ai sensi dell'art. 38, co. 3 della legge n. 218/1985, considerati che il paese di nazionalità degli adottandi disciplina l'istituto dell'adozione solo con riferimento al minore, come si evince dall'art. 241 del Codice della famiglia ivi vigente (legge 8 maggio 2003, n. 9062).
Il Collegio rileva altresì che sussistano i presupposti ex art. 291 c.c. per dare seguito alla adozione richiesta (l'adottante, nato il [...] ha i requisiti d'età previsti dalla citata norma, anche in relazione a quella delle parti adottande, nate, rispettivamente, l'11/05/1993 e il 10/09/1995v. doc. in atti).
In tale contesto, dunque, il dissenso manifestato, attraverso la missiva in atti, dal padre biologico dei due adottandi non appare ostativo all'adozione, tenuto conto del disposto ex art. 297, comma 2, c.c. – secondo cui l'eventuale mancanza dell'assenso dei soggetti ivi indicati, per loro rifiuto o impossibilità a prestarlo, può essere superato dal tribunale “sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, (…) ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando” – e delle generiche ragioni addotte sig. dovendosi dare prevalenza ai motivi dedotti in atti dal sig. e Persona_4 Pt_1
confermati dagli adottandi in sede di udienza.
Ritiene in conclusione questo Collegio, concordemente alle conclusioni rassegnate dal Pubblico
Ministero, che la domanda di adozione, ricorrendo le condizioni di legge e in assenza di ragioni ostative, debba essere accolta.
In ossequio al disposto dell'art. 299 c.c., il Collegio dispone che i due adottandi assumano il cognome anteponendolo al proprio, come richiesto in udienza. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone farsi luogo all'adozione di , nata a [...] l'[...] e Persona_1
, nato a [...] il [...] da parte di , nato Persona_2 Parte_1
a Cortenuova (BG) il 21/02/19562;
2) dispone che gli adottandi assumano il cognome “ anteponendolo al proprio;
Pt_1
pagina 4 di 5 3) manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. con ordine di annotazione sui registri dello stato civile e dell'ufficio anagrafe per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 20/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Cesare de Sapia
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