Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 3682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3682 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03682/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01273/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2025, proposto da
Spadaro Orazio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Santuccio, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Via Francesco Battiato n. 9;
contro
Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi in ordine al decreto ingiuntivo n. 1286/2023 (R.G. n. 3109/2023) emesso dal Tribunale di Ragusa, notificato a mezzo pec, ai sensi della L. n. 53/94 e ss.mm., all’ingiunto Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in data 7 novembre 2023 nonché notificato con la formula esecutiva a norma dell’art. 647 c.p.c. con dichiarazione di non proposta opposizione, giusto decreto di esecutorietà cronologico n. 5365/2024 e repertorio n. 527/2024, del 13.3.2024, a mezzo pec in data 18.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. NI EP NI TO e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 4 giugno 2025 e depositato in data 17 giugno 2025 Spadaro Orazio S.r.l. ha rappresentato quanto segue.
Con il decreto ingiuntivo in epigrafe il Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa è stato condannato al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 43.240,32 oltre agli interessi di mora, dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo e alle spese del giudizio pari ad € 685,00 per compenso ed € 286,00 per esborsi oltre spese generali, CPA ed IVA; spetta anche il rimborso del contributo unificato pari a € 518,00 e la marca da € 27,00 nonché il pagamento della tassa di registro del decreto ingiuntivo in questione.
Il decreto ingiuntivo, notificato anche con la formula esecutiva anche al fine del decorso del termine di giorni 120 per proporre le eventuali azioni esecutive, è ormai divenuto definitivo come da certificazione rilasciata dal Tribunale di Ragusa.
L’Ente intimato non ha ancora provveduto al pagamento delle somme sopra indicate con i relativi accessori.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la società ricorrente ha avanzato la domanda in epigrafe.
1.1. Il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa non si è costituito in giudizio.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha chiesto al Tribunale adito, in particolare, di dichiarare l’obbligo del Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa di dare seguito alle determinazioni di cui al decreto ingiuntivo in epigrafe, con condanna dello stesso Consorzio al pagamento delle somme indicate ed alla relativa corresponsione in favore della società ricorrente, assegnandosi all’uopo un breve termine dalla comunicazione amministrativa della decisione per procedere al pagamento delle somme già specificate con gli accessori, nonché l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato compresa la nomina di un commissario ad acta , nel caso di persistente inadempienza del debitore nei termini che saranno assegnati, che provveda alla corresponsione delle somme relative, oltre agli interessi di mora come statuito in seno al decreto ingiuntivo.
2. Il ricorso merita di essere accolto nei sensi e nei termini in appresso specificati.
2.1. Il Collegio rileva - quanto alla esperibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dei consorzi di bonifica, in quanto enti pubblici economici (cfr. Cass. civ., sez. lav., 18 aprile 2023, n. 10265) - che secondo consolidata giurisprudenza, in punto di ambito soggettivo di applicazione del rito di ottemperanza e alla luce delle elaborazioni giurisprudenziali comunitarie, deve farsi riferimento ad una nozione estensiva di P.A., senz'altro comprensiva degli enti pubblici economici che svolgono attività di impresa (cfr., ex plurimis , T.A.R. Basilicata, sez. I, 14 maggio 2024, n. 252; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 aprile 2021, n. 1136).
2.2. Deve osservarsi che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.
Per costante indirizzo giurisprudenziale il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di denaro, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. in quanto non opposto nei termini di legge, assume valenza definitiva e tale “definitività” è “equiparabile al giudicato” atteso che il provvedimento non impugnato con i rimedi per esso previsti non può essere ulteriormente contestato (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. V ter, 28 febbraio 2025, n. 4446).
Nel caso che occupa, la parte ricorrente ha depositato in giudizio il decreto ingiuntivo 7 novembre 2023, n. 1286/2023, R.G. 3109/2023, del Tribunale di Ragusa; dalla documentazione versata in atti risulta che con decreto 13 marzo 2024, n. 5365/2024, R.G. 3109/2023, il Tribunale di Ragusa ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo in questione.
2.3. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.4. Trattandosi di ente pubblico economico non è necessario il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive di cui all’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii.. (cfr. cit. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 aprile 2021, n. 1136).
Va comunque precisato che il detto decreto ingiuntivo risulta notificato all’intimato Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa in data 18 novembre 2024.
2.5. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento dell’intimato Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, sussiste in capo all’Ente debitore l’obbligo giuridico di dare esecuzione al decreto ingiuntivo di cui trattasi, recante la condanna dello stesso Consorzio al pagamento in favore della parte ricorrente:
- della somma di Euro 43.240,32;
- degli interessi come da domanda;
- delle spese della procedura di ingiunzione pari a Euro 685,00 per compenso ed Euro 286,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Deve essere conseguentemente ordinato al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.6. Va inoltre evidenziato che sul tema del pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, costituisce un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione (cfr. Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2024, n. 2615).
In sintesi, dunque, l’interessato può azionare con il giudizio di ottemperanza la detta decisione di condanna quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme in questione, purché documentate.
2.7. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, è nominato commissario ad acta il dirigente generale del Dipartimento dell’Agricoltura (Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea), con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Dipartimento, affinché provveda in via sostitutiva entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Ente debitore.
Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Ente inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario.
Il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti (e la prova della somma effettivamente pagata alla parte ricorrente).
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore dell’avvocato Cesare Santuccio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa di dare esecuzione - entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza - al decreto ingiuntivo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il dirigente generale del Dipartimento dell’Agricoltura (Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea), con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Dipartimento, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati.
Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.300,00 (€. milletrecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avvocato Cesare Santuccio.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AR SA, Presidente
NI EP NI TO, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI EP NI TO | AN AR SA |
IL SEGRETARIO