Ordinanza cautelare 10 dicembre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01200/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01911/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1911 del 2024, proposto da
AM IY, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
dei seguenti provvedimenti:
- Decreto datato 24/07/2024, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2023/102493 rilasciato in data 10/07/2024 al sig. IY AM;
- Decreto datato 24/07/2024, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2023/102499 rilasciato in data 10/07/2024 al sig. IY AM;
- Decreto datato 24/07/2024, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2023/102504 rilasciato in data 10/07/2024 al sig. IY AM;
- Decreto datato 24/07/2024, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2023/102511 rilasciato in data 10/07/2024 al sig. IY AM;
- Decreto datato 24/07/2024, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2023/102516 rilasciato in data 10/07/2024 al sig. IY AM;
- Decreto datato 24/07/2024, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha disposto la revoca del nulla osta numero P-GR/L/Q/2023/102521 rilasciato in data 10/07/2024 al sig. IY AM.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Marcello Faviere;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’impresa epigrafata presentava in veste di datore di lavoro istanza per il rilascio di nulla osta in favore di più cittadini extracomunitari avanti la Prefettura di Grosseto, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.L. 21 giugno 2022 n. 73.
A seguito del rilascio dei titoli, avvenuto il 10.07.2024, in data 24.07.2024 la Prefettura revocava i nulla osta a mezzo dei provvedimenti meglio descritti in epigrafe ed a seguito di invio della comunicazione di avvio del procedimento.
I provvedimenti motivano la revoca sostenendo che “ il modello di asseverazione risulta carente delle indicazioni relative alla matricola INPS - codice INAIL e voce di lavorazione INAIL. Risulta carente della data di sottoscrizione ”.
Avverso tali provvedimenti è insorta l’interessata con ricorso notificato il 25.10.2024, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con il quale lamenta in un unico motivo, eccesso di potere.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 28.11.2024), che ha depositato relazione e documenti (il 31.12.2024). La ricorrente ha depositato memoria il 3.04.2025.
Questo Tribunale, con ordinanza n. 730/2024, ha accolto l’istanza cautelare.
Alla udienza del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
3. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta eccesso di potere per errore di valutazione della PA, evidenziando la completezza della compilazione della asseverazione e la competenza del professionista asseveratore che ha effettuato le dovute comunicazioni ai sensi della L. n. 12/1979.
La doglianza merita condivisione.
Parte ricorrente deposita un modello di asseverazione nel quale risulta indicata la matricola INPS della impresa, risulta espressamente evidenziata la non iscrizione all’INAIL (dato peraltro coerente con il modulo di domanda caricato dall’amministrazione, cfr. doc. n. 4 di parte resistente) e risulta indicata la data (al 10.12.2023).
Tale circostanza veniva rilevata anche in sede cautelare nella citata ordinanza.
Parte resistente ha prodotto in giudizio un modello di asseverazione privo di tali indicazioni, senza però contestare la veridicità del documento prodotto dalla ricorrente.
Nel processo amministrativo vige il principio di non contestazione, secondo il quale i fatti non specificamente contestati dall'Amministrazione devono essere posti a fondamento della decisione giuridica ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.
Questa regola implica che gli elementi fattuali e valutativi allegati dal ricorrente, se non contestati dalla parte resistente, sono assunti come acquisiti nella conduzione del processo e nello sviluppo delle pronunce giudiziarie (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, Sentenza, 25/03/2025, n. 2515).
Anche questo Tribunale ha statuito che “ quando l'Amministrazione non contesta specificamente i fatti presentati dal ricorrente e non produce documentazione comprovante le proprie affermazioni, il giudice può fondare la propria decisione sui fatti asseriti dal ricorrente stesso, ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a. ” (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, Sentenza, 22/11/2024, n. 1340)
La mera presentazione di un documento di asseverazione diverso da quello prodotto dalla ricorrente non può di per sé costituire contestazione giacché nelle proprie memorie l’amministrazione non prende alcuna posizione sulle allegazioni di parte ricorrente.
3.1. Parte resistente nelle proprie relazioni difensive si sofferma per lo più sulla circostanza che l’asseverazione risulta sottoscritta dal Dott. Alessandro Carlotti, di professione commercialista “un soggetto che non era all’uopo abilitato, non avendo, ai sensi dell’art. 44 DL n. 73/2022, provveduto ad effettuare la comunicazione ex art. 1 L. n. 12 del 1979” (cfr. pagg 3 e 4 relazione doc. n. 24-25 di parte resistente).
Orbene tale circostanza non ha formato oggetto di contraddittorio procedimentale ed acquisisce i caratteri della motivazione postuma.
Costituisce orientamento costante nella giurisprudenza amministrativa quello secondo il quale non è ammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo in sede di costituzione in giudizio. La spiegazione delle ragioni che hanno portato alla decisione deve essere contenuta nel provvedimento stesso, affinché il destinatario possa esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa. La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata, e non può certo essere emendata o integrata da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30/09/2024, n. 7856).
L'integrazione della motivazione in sede giudiziale nel processo amministrativo è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori; al contrario, è inammissibile un'integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali o scritti difensivi (cfr. ex multis Cons. Cons. Stato, Sez. VI, 23/10/2024, n. 8500; Cons. Stato, Sez. VII, 06/06/2024, n. 5069).
Nel caso di specie il riferimento al difetto del requisito soggettivo del professionista asseveratore è del tutto assente sia nel provvedimento impugnato che nelle comunicazioni di avvio del procedimento di revoca e ciò rende non scrutinabile in giudizio tale argomentazione (cfr. doc. nn. 2, 12, 17, 22, 29 e 33).
3.3. Da quanto precede quindi consegue che i provvedimenti impugnati non risultano correttamente motivati, salva la facoltà dell’amministrazione di riesercitare i propri poteri sulla base di diversa istruttoria e motivazione in sede in autotutela confermativa o mediante riattivazione procedimentale.
4. Il ricorso è nel suo complesso fondato e deve essere accolto. I provvedimenti impugnati sono pertanto annullati.
5. Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Faviere | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO