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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16744 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23078/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23078/2025 del Ruolo Generale e promossa da
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv.ta DANIELA ODURA OBODAI, con studio in Reggio Emilia, via
Rosario Livatino 9, come da mandato in atti;
- ricorrente –
, in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi 12, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16/05/2025, ha Parte_1
chiesto di “accogliere il ricorso e annullare il provvedimento di diniego del visto di ingresso per motivi familiari, emesso dall'Ambasciata Italiana di Accra, Ghana;
ordinare all' di il rilascio del visto di ingresso per il ricongiungimento familiare di CP_1 CP_1
con il padre, in base alla Parte_1 Persona_1
documentazione ufficiale ghanese già presentata”.
In data 18/11/2022, il padre del ricorrente, , ha ottenuto il nulla osta Persona_1
dalla Prefettura di Reggio Emilia per il suo ricongiungimento. Successivamente, in data
17/10/2023, il ricorrente ha ricevuto la comunicazione ai sensi dell'art 10 bis L. 241 del 1990 recante i motivi ostativi all'accoglimento; in particolare, il provvedimento ha contestato: “mancanza del consenso materno;
certificati di nascita di entrambi i genitori sono stati registrati lo stesso giorno del 15/12/2022 dopo la registrazione dell'atto di nascita del richiedente del 15/04/2021; l'atto di nascita dell'istante è stato formato tramite una dichiarazione della madre a 15 anni di distanza dalla nascita, in contrasto con quanto prevede la normativa Ghanese e a ridosso della domanda di visto”. Inoltre, sono risultati assenti documenti con i quali provare un effettivo legame familiare tra gli interessati (ad esempio, ricevute di trasferimenti di denaro, prove di corrispondenza e visite al minore).
Pertanto, dopo aver effettuato il test del DNA per accertare il legame di filiazione tra il ricorrente e il padre, l in data 06/05/2024, ha emesso il diniego di visto con CP_1
la seguente motivazione “non è stato comprovato il vincolo di filiazione (test DNA negativo)”. Parte ricorrente impugna il citato provvedimento sostenendo di aver provato il rapporto di filiazione sulla base della documentazione prodotta.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria in data 29/09/2025 chiedendo il rigetto del ricorso.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, '…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso [tenuto conto che] si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento'. La medesima disposizione normativa, al comma sette, subordina '…il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta […] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'.
Nel caso di specie, il provvedimento di diniego consegue alla mancata dimostrazione del legame familiare posto a fondamento dell'istanza di ricongiungimento. In particolare, il risultato negativo del test di paternità derivante dell'esame del DNA dimostra come non vi sia un rapporto di filiazione biologica tra il ricorrente Parte_1
, minore al tempo della domanda, e il Sig. .
[...] Persona_1
Peraltro, non è stato neppure chiarito dove si trovi la madre del ricorrente e in che rapporto sia con il padre.
L'Amministrazione resistente, costituitasi nel presente giudizio, ha sottolineato che, oltre all'assenza dello status filiationis, accertato tramite test del DNA, emergono criticità relative all'attendibilità e all'autenticità della documentazione posta a fondamento della domanda di rilascio del visto di ingresso. Infatti, parte resistente ha evidenziato che sia l'atto di nascita del ricorrente, che quello dei suoi genitori, sono stati registrati tardivamente e a ridosso dell'avvio della procedura di ricongiungimento. In particolare, l'atto di nascita del minore nato il [...], è stato registrato dalla Parte_1
madre solo in data 15/04/2021. I certificati di nascita dei due genitori, Parte_2
invece, sono stati entrambi registrati in data Persona_1 Parte_2
15/12/2022, pertanto non solo tardivamente, ma anche successivamente al certificato di nascita del ricorrente e all'istanza di nulla osta alla Prefettura. Tale circostanza, come correttamente evidenziato dalla difesa della convenuta, porta a ritenere inaffidabile la documentazione di stato civile presentata a supporto della domanda di visto, a maggior ragione in quanto certificati non tradotti né legalizzati.
In casi come quello di specie, è lo stesso legislatore (art. 29 TUI) a richiedere il test del
DNA per garantire il superamento dei dubbi in ordine alla documentazione prodotta.
Il ricorrente, in effetti, non ha fornito documentazione idonea a provare il rapporto di filiazione (poi escluso dal citato test genetico) con il padre;
né è sufficiente a dimostrare tale circostanza l'invio di denaro a suo favore da parte del padre, anche perché le rimesse di denaro risultano successive all'istanza di ricongiungimento.
Per quanto attiene alla richiesta istruttoria relativa all'esame del test del DNA di “disporre il rinnovo dell'esame, nella denegata ipotesi si ritenesse necessario”, questa non può essere presa in considerazione. L'art 29 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 comma 1 bis dispone che
“Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati”.
Come si evince dalla lettera della norma, il test del DNA è una possibilità a tutela del ricorrente che non riesce a provare adeguatamente lo status filiationis, che affonda la sua ratio nel superiore interesse del minore e dell'unità familiare, permettendogli di sanare eventuali lacune nella documentazione presentata.
Nel caso di specie, peraltro, il test del DNA si è svolto secondo quanto previsto dalla normativa di settore e non sono stati forniti elementi utili (in verità neppure allegazioni) in ordine alle ragioni per le quali provvedere ad una sua ripetizione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che si liquidano in euro 1.806,00 (di cui euro 651,00 per la fase di studio, euro 402,00 per la fase introduttiva ed euro 753,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Roma, 04/11/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23078/2025 del Ruolo Generale e promossa da
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv.ta DANIELA ODURA OBODAI, con studio in Reggio Emilia, via
Rosario Livatino 9, come da mandato in atti;
- ricorrente –
, in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi 12, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16/05/2025, ha Parte_1
chiesto di “accogliere il ricorso e annullare il provvedimento di diniego del visto di ingresso per motivi familiari, emesso dall'Ambasciata Italiana di Accra, Ghana;
ordinare all' di il rilascio del visto di ingresso per il ricongiungimento familiare di CP_1 CP_1
con il padre, in base alla Parte_1 Persona_1
documentazione ufficiale ghanese già presentata”.
In data 18/11/2022, il padre del ricorrente, , ha ottenuto il nulla osta Persona_1
dalla Prefettura di Reggio Emilia per il suo ricongiungimento. Successivamente, in data
17/10/2023, il ricorrente ha ricevuto la comunicazione ai sensi dell'art 10 bis L. 241 del 1990 recante i motivi ostativi all'accoglimento; in particolare, il provvedimento ha contestato: “mancanza del consenso materno;
certificati di nascita di entrambi i genitori sono stati registrati lo stesso giorno del 15/12/2022 dopo la registrazione dell'atto di nascita del richiedente del 15/04/2021; l'atto di nascita dell'istante è stato formato tramite una dichiarazione della madre a 15 anni di distanza dalla nascita, in contrasto con quanto prevede la normativa Ghanese e a ridosso della domanda di visto”. Inoltre, sono risultati assenti documenti con i quali provare un effettivo legame familiare tra gli interessati (ad esempio, ricevute di trasferimenti di denaro, prove di corrispondenza e visite al minore).
Pertanto, dopo aver effettuato il test del DNA per accertare il legame di filiazione tra il ricorrente e il padre, l in data 06/05/2024, ha emesso il diniego di visto con CP_1
la seguente motivazione “non è stato comprovato il vincolo di filiazione (test DNA negativo)”. Parte ricorrente impugna il citato provvedimento sostenendo di aver provato il rapporto di filiazione sulla base della documentazione prodotta.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria in data 29/09/2025 chiedendo il rigetto del ricorso.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, '…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso [tenuto conto che] si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento'. La medesima disposizione normativa, al comma sette, subordina '…il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta […] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'.
Nel caso di specie, il provvedimento di diniego consegue alla mancata dimostrazione del legame familiare posto a fondamento dell'istanza di ricongiungimento. In particolare, il risultato negativo del test di paternità derivante dell'esame del DNA dimostra come non vi sia un rapporto di filiazione biologica tra il ricorrente Parte_1
, minore al tempo della domanda, e il Sig. .
[...] Persona_1
Peraltro, non è stato neppure chiarito dove si trovi la madre del ricorrente e in che rapporto sia con il padre.
L'Amministrazione resistente, costituitasi nel presente giudizio, ha sottolineato che, oltre all'assenza dello status filiationis, accertato tramite test del DNA, emergono criticità relative all'attendibilità e all'autenticità della documentazione posta a fondamento della domanda di rilascio del visto di ingresso. Infatti, parte resistente ha evidenziato che sia l'atto di nascita del ricorrente, che quello dei suoi genitori, sono stati registrati tardivamente e a ridosso dell'avvio della procedura di ricongiungimento. In particolare, l'atto di nascita del minore nato il [...], è stato registrato dalla Parte_1
madre solo in data 15/04/2021. I certificati di nascita dei due genitori, Parte_2
invece, sono stati entrambi registrati in data Persona_1 Parte_2
15/12/2022, pertanto non solo tardivamente, ma anche successivamente al certificato di nascita del ricorrente e all'istanza di nulla osta alla Prefettura. Tale circostanza, come correttamente evidenziato dalla difesa della convenuta, porta a ritenere inaffidabile la documentazione di stato civile presentata a supporto della domanda di visto, a maggior ragione in quanto certificati non tradotti né legalizzati.
In casi come quello di specie, è lo stesso legislatore (art. 29 TUI) a richiedere il test del
DNA per garantire il superamento dei dubbi in ordine alla documentazione prodotta.
Il ricorrente, in effetti, non ha fornito documentazione idonea a provare il rapporto di filiazione (poi escluso dal citato test genetico) con il padre;
né è sufficiente a dimostrare tale circostanza l'invio di denaro a suo favore da parte del padre, anche perché le rimesse di denaro risultano successive all'istanza di ricongiungimento.
Per quanto attiene alla richiesta istruttoria relativa all'esame del test del DNA di “disporre il rinnovo dell'esame, nella denegata ipotesi si ritenesse necessario”, questa non può essere presa in considerazione. L'art 29 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 comma 1 bis dispone che
“Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati”.
Come si evince dalla lettera della norma, il test del DNA è una possibilità a tutela del ricorrente che non riesce a provare adeguatamente lo status filiationis, che affonda la sua ratio nel superiore interesse del minore e dell'unità familiare, permettendogli di sanare eventuali lacune nella documentazione presentata.
Nel caso di specie, peraltro, il test del DNA si è svolto secondo quanto previsto dalla normativa di settore e non sono stati forniti elementi utili (in verità neppure allegazioni) in ordine alle ragioni per le quali provvedere ad una sua ripetizione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite che si liquidano in euro 1.806,00 (di cui euro 651,00 per la fase di studio, euro 402,00 per la fase introduttiva ed euro 753,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Roma, 04/11/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli