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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1664/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1664/2022 con OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 UGHI NICOLETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. UGHI NICOLETTA
ATTORE/I contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE RAG.
[...]
(C.F. ), con il CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
In data 16.5.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termine per il de- posito di note conclusive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'Avv. , proprietario di un Parte_1 appartamento facente parte del Condominio sito in NO , conveniva Controparte_2
in giudizio, dinanzi al Tribunale di NO, il in Controparte_2
persona dell'amministratore pro tempore, per ottenere l'annullamento della delibera assem-
1 bleare del 20.01.2022, relativamente al punto 1) dell'ordine del giorno “esame e approva- zione rendiconto consuntivo 01/11/2020 -31/10/2021”;
Il convenuto non si costituiva in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata la CP_2
contumacia.
In data 16.5.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termine per il de- posito di note conclusive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Andando ad esaminare il motivo di impugnazione attinente al rendiconto consuntivo
01/11/2020 -31/10/2021 approvato, parte attrice ritiene che il suddetto bilancio presentereb- be una serie di vizi ed irregolarità che avrebbero determinato la violazione del disposto di cui all'art.1130 c.c, impedendo ai condomini di svolgere la corretta verifica del rendiconto.
Nello specifico parte attrice lamenta che i documenti presentati all'approvazione dell'as- semblea sarebbero incompleti ed incongruenti, che non sarebbe stata allegata nota esplica- tiva della gestione contenente l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, con ciò perpetrandosi una violazione dei principi di trasparenza ed intellegibilità sanciti dalla'art.1130 c.c. rendendo così invalido il deliberato impugnato.
Ora occorre ricordare che la redazione del rendiconto deve essere tale da facilitare il con- trollo dei dati da parte dei condomini che non hanno specifiche competenze: ciò significa che nel predisporre il rendiconto devono necessariamente essere seguiti alcuni criteri che consentano la comprensibilità di tutte le scritture contabili al fine di avere evidenza della si- tuazione condominiale. Il rendiconto in oggetto non è formulato in modo tale da consentire l'immediata verifica delle voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situa- zione patrimoniale del , ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve. E, come CP_2
detto, non è poi accompagnato dalla “nota esplicativa”, documento che ha la funzione di rendere intelligibile il bilancio in tutti i suoi aspetti e di rendere noto l'andamento della ge- stione condominiale sotto i profili dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, anche di- nanzi all'autorità giudiziaria.
La mancanza della nota esplicativa emerge dallo stesso verbale laddove si indica espressa- mente che detta nota “sarà allegata successivamente al rendiconto”,
La mancanza di informazioni chiare e trasparenti è evidente e ben più grave alla luce del fatto che, mentre la delibera adottata dal riguarda un rendiconto chiuso con CP_2
2 una uscita complessiva di € 78.579,62, e approvato con la relativa ripartizione senza nota esplicativa, il saldo finale riporta, pur senza la relativa approvazione, voci di spesa del tutto prive di giustificazione che sono pari a - € 23.747,86 denominate “saldo esercizi preceden- ti”. Detta ulteriore somma viene addebitata ai condomini nell'ambito delle tabelle di riparto consuntivo, allegate al bilancio, con la conseguenza che i condomini, pur avendo approvato un bilancio di euro 78.579,62, si sono visti ripartire un debito complessivo di euro
102.327,46.
Tale sommatoria di spese non è minimamente oggetto di spiegazione, non è infatti possibile risalire alle singole voci che la compongono, che restano ignote sia negli importi che nella giustificazione causale.
Ora, come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ed il prevalente orientamento giuri- sprudenziale hanno chiarito che il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione (che compongono il rendiconto), perseguono lo scopo di soddisfare l'interesse del ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabi- CP_2
li recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato, con la conseguenza che allorquando il rendiconto non sia composto da tali parti la delibera sia annullabile
Orbene, nel caso di specie l'incompletezza o l'inesistenza di tali documenti contrasta con l'inderogabile esigenza di oggettiva comprensibilità prevista a tutela dei condomini e di co- loro che entrano in contatto con il . Nel caso di specie risulta violato il diritto CP_2
dei condomini di approvare con cognizione di causa il bilancio non essendo CP_3
stati forniti tutti gli elementi utili a valutare la correttezza dell'operato dell'amministrazione ed i criteri di ripartizione delle spese..
La domanda di parte attrice è quindi meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta,
3 accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto annulla la delibera assembleare del
20.01.2022, relativamente al punto uno dell'ordine del giorno “esame e approvazione ren- diconto consuntivo 01/11/2020 -31/10/2021”;
Condanna parte convenuta al rimborso in favore della parte attrice delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.550,00, di cui € 500,00 per la fase di studio della controver- sia, € 300,00 per la fase introduttiva del giudizio, ed € 700,00 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A, ed € 277,70 per rimborsi.
Così deciso in data 13 aprile 2025 dal Tribunale di NO
IL GIUDICE dott. Sara Micheletti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1664/2022 con OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 UGHI NICOLETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. UGHI NICOLETTA
ATTORE/I contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE RAG.
[...]
(C.F. ), con il CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
In data 16.5.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termine per il de- posito di note conclusive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'Avv. , proprietario di un Parte_1 appartamento facente parte del Condominio sito in NO , conveniva Controparte_2
in giudizio, dinanzi al Tribunale di NO, il in Controparte_2
persona dell'amministratore pro tempore, per ottenere l'annullamento della delibera assem-
1 bleare del 20.01.2022, relativamente al punto 1) dell'ordine del giorno “esame e approva- zione rendiconto consuntivo 01/11/2020 -31/10/2021”;
Il convenuto non si costituiva in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata la CP_2
contumacia.
In data 16.5.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termine per il de- posito di note conclusive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Andando ad esaminare il motivo di impugnazione attinente al rendiconto consuntivo
01/11/2020 -31/10/2021 approvato, parte attrice ritiene che il suddetto bilancio presentereb- be una serie di vizi ed irregolarità che avrebbero determinato la violazione del disposto di cui all'art.1130 c.c, impedendo ai condomini di svolgere la corretta verifica del rendiconto.
Nello specifico parte attrice lamenta che i documenti presentati all'approvazione dell'as- semblea sarebbero incompleti ed incongruenti, che non sarebbe stata allegata nota esplica- tiva della gestione contenente l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, con ciò perpetrandosi una violazione dei principi di trasparenza ed intellegibilità sanciti dalla'art.1130 c.c. rendendo così invalido il deliberato impugnato.
Ora occorre ricordare che la redazione del rendiconto deve essere tale da facilitare il con- trollo dei dati da parte dei condomini che non hanno specifiche competenze: ciò significa che nel predisporre il rendiconto devono necessariamente essere seguiti alcuni criteri che consentano la comprensibilità di tutte le scritture contabili al fine di avere evidenza della si- tuazione condominiale. Il rendiconto in oggetto non è formulato in modo tale da consentire l'immediata verifica delle voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situa- zione patrimoniale del , ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve. E, come CP_2
detto, non è poi accompagnato dalla “nota esplicativa”, documento che ha la funzione di rendere intelligibile il bilancio in tutti i suoi aspetti e di rendere noto l'andamento della ge- stione condominiale sotto i profili dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, anche di- nanzi all'autorità giudiziaria.
La mancanza della nota esplicativa emerge dallo stesso verbale laddove si indica espressa- mente che detta nota “sarà allegata successivamente al rendiconto”,
La mancanza di informazioni chiare e trasparenti è evidente e ben più grave alla luce del fatto che, mentre la delibera adottata dal riguarda un rendiconto chiuso con CP_2
2 una uscita complessiva di € 78.579,62, e approvato con la relativa ripartizione senza nota esplicativa, il saldo finale riporta, pur senza la relativa approvazione, voci di spesa del tutto prive di giustificazione che sono pari a - € 23.747,86 denominate “saldo esercizi preceden- ti”. Detta ulteriore somma viene addebitata ai condomini nell'ambito delle tabelle di riparto consuntivo, allegate al bilancio, con la conseguenza che i condomini, pur avendo approvato un bilancio di euro 78.579,62, si sono visti ripartire un debito complessivo di euro
102.327,46.
Tale sommatoria di spese non è minimamente oggetto di spiegazione, non è infatti possibile risalire alle singole voci che la compongono, che restano ignote sia negli importi che nella giustificazione causale.
Ora, come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ed il prevalente orientamento giuri- sprudenziale hanno chiarito che il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione (che compongono il rendiconto), perseguono lo scopo di soddisfare l'interesse del ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabi- CP_2
li recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato, con la conseguenza che allorquando il rendiconto non sia composto da tali parti la delibera sia annullabile
Orbene, nel caso di specie l'incompletezza o l'inesistenza di tali documenti contrasta con l'inderogabile esigenza di oggettiva comprensibilità prevista a tutela dei condomini e di co- loro che entrano in contatto con il . Nel caso di specie risulta violato il diritto CP_2
dei condomini di approvare con cognizione di causa il bilancio non essendo CP_3
stati forniti tutti gli elementi utili a valutare la correttezza dell'operato dell'amministrazione ed i criteri di ripartizione delle spese..
La domanda di parte attrice è quindi meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta,
3 accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto annulla la delibera assembleare del
20.01.2022, relativamente al punto uno dell'ordine del giorno “esame e approvazione ren- diconto consuntivo 01/11/2020 -31/10/2021”;
Condanna parte convenuta al rimborso in favore della parte attrice delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.550,00, di cui € 500,00 per la fase di studio della controver- sia, € 300,00 per la fase introduttiva del giudizio, ed € 700,00 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A, ed € 277,70 per rimborsi.
Così deciso in data 13 aprile 2025 dal Tribunale di NO
IL GIUDICE dott. Sara Micheletti
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