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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Pesci - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. nr. 6589/2022 in data
31.10.2022, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Tino Maccarrone
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
***
avente per oggetto: Separazione giudiziale
trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
per parte ricorrente:
“NEL MERITO:
1) SEPARAZIONE: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) ADDEBITO: pronunciarsi l'addebito della separazione a carico del marito sig. per la violazione da parte di CP_1
quest'ultimo degli obblighi nascenti dal matrimonio;
3) CASA CONIUGALE: assegnarsi la casa coniugale sita in
DO (TV) Piazzale Capitello n. 43, con tutti i beni mobili, arredi, suppellettili e quant'altro ivi contenuto,
alla signora affinché la abiti unitamente alle figlie Pt_1
maggiorenni non economicamente autosufficienti e per l'effetto ordinare al sig. di lasciare l'immobile CP_1
entro e non oltre 15 giorni prelevando i propri effetti personali entro la medesima data;
4) MANTENIMENTO DELLA PROLE: disporsi a carico del padre assegno di mantenimento per l'importo di € 600,00 (€ 300,00
cadauno) mensili a favore delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti e Persona_1 Per_2
da versarsi direttamente alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somme che saranno rivalutate il 1° gennaio di ogni anno nella misura
Pag. 2 di 12 dell'intera variazione dell'indice Istat prendendo a base l'indice del precedente mese di dicembre;
7) SPESE STRAORDINARIE: disporsi a carico del sig. CP_1
l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrende per i figli secondo il Protocollo
del Processo di Famiglia presso il Tribunale di Treviso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
IN ISTRUTTORIA: s'insiste sulle istanze istruttorie pretermesse e\o i testi non escussi di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., che si riportano di seguito pedissequamente:
Ciò detto, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti da “vero che”:
1) nel corso del matrimonio dal 1995 ad oggi la sig.ra Pt_1
ha sempre sostenuto da sola le spese familiari senza
[...]
alcun contributo da parte del marito;
2) nel corso del matrimonio dal 1995 ad oggi la sig.ra Pt_1
ha sempre sostenuto da sola la gestione ed il
[...]
mantenimento dei figli , e senza alcun Per_3 Per_2 Per_1
contributo da parte del marito;
3) nel corso del matrimonio dal 1995 ad oggi alcun contributo è stato versato dal sig. per le CP_1
esigenze del nucleo familiare e per il mantenimento dei figli , e;
Per_3 Per_2 Per_1
Pag. 3 di 12 4) nel corso del matrimonio dal 1995 ad oggi il sig. CP_1
utilizzava il proprio stipendio solo e soltanto per
[...]
pagare le proprie esigenze personali;
5) nel 2017 il figlio maggiore è stato Persona_4
costretto a lasciare la scuola e a trovare un impiego per aiutare la madre a provvedere economicamente alla famiglia;
6) dal 2004 ad oggi il sig. ha omesso il CP_1
versamento delle rate del mutuo ipotecario da lui acceso sulla casa coniugale di DO (TV), Piazzale Capitello 43,
al medesimo intestata come sub. doc. 10 che mi si rammostra per l'acquisto della stessa;
7) nel marzo 2023 al sig. veniva notificato atto CP_1
di pignoramento immobiliare della casa coniugale di DO
(TV), Piazzale Capitello 43 come sub. doc. 6 cit. che mi si rammostra;
8) sulla casa coniugale di DO (TV), Piazzale Capitello
43 è oggi presente nota di trascrizione del 27.3.2023 per il pignoramento immobiliare di cui al capitolo che precede sub. doc. 11 che mi si rammostra;
9) nel 2016 il sig. abbandonava la casa CP_1
coniugale di DO (TV), Piazzale Capitello 43, per trasferirsi negli Stati Uniti;
10) dal 2016 al 2021 il sig. ha vissuto negli CP_1
Stati Uniti lasciando la moglie ed i figli in Italia;
11)dal 2016 al 2021 mentre era negli Stati Uniti il sig.
Pag. 4 di 12 trascurava ogni contatto con la moglie ed i CP_1
figli rimasti in Italia;
12) nel dicembre 2021 il sig. rientrava senza CP_1
alcun preavviso nella casa coniugale di DO (TV),
Piazzale Capitello 43;
13)nel 2022 il sig. ha abbandonato nuovamente la CP_1
casa coniugale di DO (TV), Piazzale Capitello 43, per trasferirsi in Senegal;
14) dal 2022 ad oggi il sig. trascura ogni CP_1
contatto con la moglie ed i figli che vivono in Italia;
15) dal 2022 ad oggi il sig. telefonica CP_1
sporadicamente (1 volta ogni 3\4 mesi circa) alla sola figlia minore per pochi minuti;
Per_1
16) dal 2022 ad oggi alcun contributo viene corrisposto dal sig. al mantenimento delle figlie e CP_1 Per_2
; Per_1
17) dal 2022 ad oggi il sig. è rientrato per due CP_1
volte in Italia nella casa coniugale di DO (TV),
Piazzale Capitello 43 senza avvisare la sig.ra Parte_1
18) nel maggio 2023 il sig. è rientrato per CP_1
pochi giorni nella casa coniugale di DO (TV), Piazzale
Capitello 43 senza avvisare la moglie solo per fare l'ISEE;
19) nel luglio 2023 il sig. è rientrato nella CP_1
casa coniugale di DO (TV), Piazzale Capitello 43 senza avvisare la moglie per circa una ventina di giorni per comprare autovetture da portare in Senegal;
Pag. 5 di 12 20)nel maggio e nel luglio 2023 la sig.ra è stata Parte_1
costretta a dormire in salotto con la figlia per Per_1
lasciare la camera da letto al marito CP_1
21)nel maggio e nel luglio 2023 durante la permanenza nella casa coniugale di DO (TV), Piazzale Capitello 43 il sig.
ha ignorato i figli , e CP_1 Per_3 Per_5 Per_1
22)anche nel maggio e nel luglio 2023 durante la permanenza del sig. nella casa coniugale di DO (TV), CP_1
Piazzale Capitello 43 la sig.ra ha sostenuto da Parte_1
sola le spese della famiglia e la gestione ed il mantenimento dei figli;
23) dal 2020 ad oggi la figlia frequenta un corso Per_1
parascolastico di operatore di marketing presso il Centro
di Formazione Professionale di TO TO (TV) come sub. doc. 12 che mi si rammostra;
24) dal 2020 ad oggi la sig.ra paga un importo Parte_1
annuale di circa € 500,00 per l'iscrizione e l'acquisto dei libri per la figlia al corso parascolastico di cui Per_1
al capitolo che precede come sub. doc. 12 cit. che mi si rammostra;
25)dal 2020 ad oggi la figlia si reca ogni giorno Per_1
dalla casa di DO alla scuola di TO TO e viceversa con i mezzi pubblici (corriera) utilizzando un abbonamento mensile al trasporto extraurbano;
26) dal 2020 ad oggi per l'abbonamento al trasporto extraurbano della figlia di cui al capitolo che Per_1
Pag. 6 di 12 precede la sig.ra paga un importo di € 72 Parte_1
mensili;
27)dal 2016 al 2022 anche la figlia ha Per_2
frequentato il corso parascolastico di operatore di marketing di TO TO (TV) oggi seguito dalla minore
; Per_1
28) dal 2016 al 2022 la sig.ra ha pagato un Parte_1
importo annuale di circa € 500,00 per l'iscrizione e l'acquisto dei libri per la figlia al corso Per_2
parascolastico di cui al capitolo che precede come sub.
doc. 12 cit. che mi si rammostra;
29) dal 2016 al 2022 anche la figlia si recava Per_2
ogni giorno dalla casa di DO alla scuola di TO
TO e viceversa con i mezzi pubblici (corriera)
utilizzando un abbonamento mensile al trasporto extraurbano;
30) dal 2016 al 2022 la sig.ra ha pagato un Parte_1
importo di circa € 72 mensili per l'abbonamento al trasporto extraurbano della figlia di cui al capitolo Per_2
che precede;
31) ad oggi la sig.ra sostiene con l'aiuto del Parte_1
solo figlio per un importo complessivo di Persona_6
circa € 1.000,00 mensili per spesa alimentare, vestiti,
scarpe, abbonamento della corriera, bollette, libri e tasse scolastiche come sub. docc. 9 e 12 cit. che mi si rammostrano;
Pag. 7 di 12 32)attualmente il sig. svolge attività CP_1
lavorativa di import- export di autoveicoli tra l'Italia e il Senegal.
Si indicano come testi il sig. di DO (TV) Persona_4
su tutti i capitoli di prova, la sig.ra di DO Per_2
(TV) su tutti i capitoli di prova, la sig.ra Persona_1
di DO (TV) su tutti i capitoli di prova”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora ha chiesto la separazione personale Parte_1
dal coniuge allegando di avere con questi Per_7
contratto matrimonio in Senegal in data 12/4/1995;
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di DO , anno 2022, n. 17 P.2 S.C..
La ricorrente ha allegato quanto segue.
La residenza familiare è stata fissata a DO in piazzale
Capitello n. 43.
Dall'unione sono nati tre figli: il 5/8/2000, Persona_4
il 10/2/2002 e il 12/3/2006. Per_2 Persona_1
Il marito non ha mai contribuito al mantenimento della famiglia;
nel 2016 ha abbandonato la casa coniugale per rientrarvi nel dicembre 2021; in passato faceva l'operaio,
poi aveva aperto una attività di import-export, ora pare non svolga alcuna attività lavorativa.
Pag. 8 di 12 La ricorrente ha chiesto di disporre l'addebito della separazione al marito, per violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio (completo disinteresse per moglie e figli;
mancato sostentamento della famiglia;
abbandono della casa coniugale per 5 anni); l'assegnazione della casa familiare per abitarci con i figli;
l'affido esclusivo della figlia minore , regolamentando il diritto di Per_1
visita del padre;
porre a carico del padre un contributo mensile di euro 300 per il mantenimento della figlia minorenne e di ulteriori euro 300 per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente;
spese Per_2
straordinarie per i figli a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
All'udienza presidenziale sono stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti: la casa familiare è stata assegnata alla ricorrente;
la figlia minore è stata affidata in via esclusiva alla madre, è stato stabilito un contributo mensile di 400 euro complessivamente a carico del padre ,
per il mantenimento dei due figli e Per_1 Per_2
E' stata poi emessa sentenza non definitiva di separazione e la causa è stata rimessa in istruttoria, ove è stata assunta prova testimoniale.
All'esito, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
Pag. 9 di 12 E' stata già dichiarata la separazione dei coniugi, con sentenza non definitiva;
nella contumacia del convenuto,
rimane da decidere sulle altre domande.
1. La domanda di addebito.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, per avere violato i doveri nascenti dal matrimonio sotto vari aspetti: disinteresse per la famiglia, mancato sostentamento economico della famiglia, abbandono della casa coniugale.
Il Tribunale, visti gli atti e visto l'esito della prova testimoniale, ritiene che non sussistano i presupposti per disporre l'addebito.
Risulta che il periodicamente lasciasse la casa per CP_1
poi però farvi rientro;
lui aveva le chiavi di casa (così
ha riferito il figlio ) e “andava e veniva” . Per_3
Al momento dell'introduzione della causa (ottobre 2022), il viveva in casa con la famiglia per esservi rientrato CP_1
da 10 mesi, a dicembre 2021 (così si legge in ricorso);
dunque la crisi coniugale non può essere dipesa dall'allontanamento del marito.
Quanto alla violazione degli obblighi di assistenza e mantenimento, risulta che comunque il abbia pagato CP_1
talvolta la retta al collegio per che pagasse Per_3
talvolta l'abbonamento per il trasporto a scuola di Per_2
che si senta telefonicamente con Per_2
Pag. 10 di 12 Pertanto, pur risultando il OP un padre ben poco presente, non si ritiene sussistano elementi per disporre l'addebito a suo carico;
non essendo neppure note le ragioni dei suoi allontanamenti da casa e successivi rientri.
2. Il mantenimento dei figli.
I figli sono ora tutti e tre maggiorenni, ma gli ultimi due, e , non sono ancora economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti; vivono con la madre, alla quale va assegnata la casa familiare.
Non è nota l'attività lavorativa del loro padre, né si conosce la sua situazione economico patrimoniale;
considerato che la ricorrente lavora come badante, si ritiene di confermare i provvedimenti presidenziali che hanno posto a carico del un contributo mensile di euro CP_1
200 (al febbraio 2023) per ciascuno dei due figli non autosufficienti;
oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate per metà, essendo stata respinta la domanda di addebito;
la rimanente metà va posta a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
definitivamente decidendo nella causa RG nr. 6589/2022,
così provvede:
Pag. 11 di 12
1. respinge la domanda di addebito;
2. pone a carico del convenuto a titolo di CP_1
contributo al mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2
l'assegno mensile complessivo di €.400,00 (€.200,00 per ciascun figlio) con rivalutazione annuale dal gennaio 2024,
da corrispondersi a entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese mediante bonifico bancario;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale
di Treviso;
3. compensa per metà le spese di lite;
condanna CP_1
alla rifusione della rimanente metà delle spese di lite in favore di spese che si liquidano nel loro Parte_1
complessivo ammontare in € 5.000 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa di legge.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del giorno
1/4/2025
Il presidente il giudice estensore dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi
Pag. 12 di 12