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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Giulio Cataldi Presidente dr. Michele Caccese Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4739/2022 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 30.4.2025;
TRA
(C.F. n. ), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti, a margine dell'atto di appello, dall'avv.
Alessandro Ciciarelli (C.F. n. , presso il cui studio in Roma, alla via Gaspare C.F._1
Spontini, n. 24, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(P. Iva n. ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di CP_1 P.IVA_2
procura alle liti allegata alla comparsa di risposta e costituzione in appello, dall' avv. Paolo Cocozza
(C.F. n. ), presso il cui studio in Napoli, al Corso Secondigliano, n. 229/b, viale C.F._2
privato S. Francesco, elettivamente domicilia;
APPELLATA
pagina 1 di 3 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Dodicesima Sezione Civile, n.
3673/2022, emessa, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza dell'11.4.2022, trattata con le modalità della trattazione scritta
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 3.11.2022, ha convenuto in Parte_2
giudizio, dinanzi a questa Corte, la per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale CP_1
di Napoli, Dodicesima Sezione Civile, n. 3673/2022, emessa, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza dell'11.4.2022, di cui era stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella L. 24.4.2020, n. 27, e succ. mod., con la quale: a) preso atto dell'intervenuto parziale pagamento delle somme ingiunte, era revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 5674/2017; b) era rigettata l'opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, e, per l'effetto, la società opponente, era condannata al pagamento in favore Parte_1
della società opposta, della somma pari ad €. 28.689,78, di cui alla fattura n. 47/16, oltre CP_1
interessi ex D. Lgs n. 231/02, dalla scadenza della predetta fattura e fino all'effettivo soddisfo;
c) erano poste a carico dell'opponente le spese di lite.
L'appellante, nell'atto di appello, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare che non Con sussisteva alcun credito della nei confronti di essa appellante e, per l'effetto, di revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto n. 5674/2017, con conseguente dichiarazione di nullità e/o revoca di ogni successivo atto esecutivo;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data
9.6.2023, la che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 CP_1
c.p.c; ne ha contestato la fondatezza nel merito e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Dopo alcuni rinvii, si è pervenuti all'udienza del 23.4.2025, nella quale nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 30.4.2025; alla predetta udienza del
30.4.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti, nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 23.4.2025 ed alla successiva udienza del 30.4.2025, deve essere ordinata la cancellazione della pagina 2 di 3 causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma
1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008,
n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno
2017).
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt.
181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 30 aprile 2025
Il consigliere est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
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