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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/03/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2363/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to D'ONOFRIO MARIA
RICORRENTE
E
, nato il 02/04/1966 in POLLENA TROCCHIA (NA) (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to D'ONOFRIO C.F._2
MARIA;
RESISTENTE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte congiuntamente depositate all'udienza, svoltasi con modalità cartolare, del 17.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.04.2022, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
Per_ concordatario in Casalnuovo di Napoli (NA) il 10.10.1990, dalla quale sono nati i figli e
, entrambi maggiorenne, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione Per_2 personale con addebito al coniuge, di porre a carico del resistente un assegno mensile per la moglie e per il LI , non autosufficiente. Per_2
Con ordinanza del 30.07.2023 il Giudice delegato a funzioni presidenziali disponeva, all'esito della comparizione della sola ricorrente, stante l'irreperibilità dello , autorizzava i coniugi CP_1 prevedendo in capo allo l'onere di versare il mantenimento in favore della e del CP_1 _1 LI , autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Per_2 istruttore.
si costituiva tardivamente in giudizio e, rappresentando nelle more di aver Controparte_1 raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, chiedevano la trasformazione del procedimento e l'accoglimento delle richieste contenute nell'accordo sottoscritto dalle parti.
Con note di trattazione scritta depositate in data 17.03.2025, le parti congiuntamente richiedevano di pronunciare la separazione personale alle condizioni previste nei patti sottoscritti e depositati. Il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo, rimetteva la causa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM in sede.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2 2. La domanda di separazione è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti.
Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 10.10.1991 in Casalnuovo di Napoli (NA). Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
3. Appaiono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico le condizioni espresse nei patti e depositate in atti e testualmente:
“a) i coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale e continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
b) il marito verserà a titolo di mantenimento alla moglie, la somma di € 230,00 mensili, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
c) nulla per i figli, poiché maggiorenni ed economicamente indipendenti;
d) per quanto non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile che regolano la materia”.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella sentenza.
4. Stante le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, considerata la richiesta delle stesse, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
➢ DICHIARA la separazione personale di nata il [...] in Parte_1
CASERTA (CE) (C.F. ), e , nato il C.F._1 Controparte_1
02/04/1966 in POLLENA TROCCHIA (NA) (C.F. che C.F._2 hanno contratto matrimonio il giorno 10.10.1990 in Casalnuovo di Napoli (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 10, parte II, serie A – anno 1990 – Comune di Casalnuovo di Napoli (NA));
➢ PRENDE ATTO E DISPONE in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
➢ DICHIARA cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
3 ➢ PRENDE ATTO di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
➢ ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile;
➢ COMPENSA integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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