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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 14/06/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 13/06/2025 nella causa RG
n. 436/2022 promossa da
, assistita dagli avv. BUFFA GIANLUCA , FULCHERI Parte_1 P.IVA_1
STEFANO
Parte ricorrente Contro
, assistito dagli avv. MORREALE GABRIELE , ZECCHINI SILVIA CP_1 P.IVA_2
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di GL, per ottenere l'accertamento CP_ dell'insussistenza del credito vantato dall' come da verbale di accertamento 000432756/DDL del 10/03/2018; CP_
-l' costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone il fondamento;
CP_
-la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'audizione di funzionario
-in data odierna, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a decisione.
Considerato che:
- all'esito degli accertamenti iniziati nei confronti della ricorrente il 21.8.2014, con il verbale unico di accertamento e notifica dianzi indicato (vd. doc. 1 fasc. ric.), l' ha ritenuto di essere CP_2 creditore degli importi meglio specificati nel VUAN, a titolo di contribuzione non versata dalla ricorrente, ma asseritamente dovuta, per le seguenti ragioni:
1. La società ricorrente, impresa artigiana, avrebbe superato i limiti dimensionali necessari per mantenere la qualifica di impresa artigiana (e le relative agevolazioni contributive) in due periodi, tra il 1.3.2010 e il 31.7.2010 e tra il 1.7.2013 ed il 31.09.2014, con conseguente perdita della detta qualifica, riconduzione al settore “industria” e recupero contributivo;
2. Gli Ispettori hanno riqualificato in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – e recuperato la relativa contribuzione- i rapporti di tirocinio instaurati con i lavoratori indicati a p. 4 del VUAN, ritenendo che la società avesse impiegato un numero di tirocinanti superiore a quello consentito e avesse pagato ad alcuni di essi un'indennità di partecipazione inferiore a quella prevista dalla DGR Piemonte n. 74/5911 del 3.6.13;
-la ricorrente ha contestato di essere debitrice degli importi richiesti e ha agito in accertamento CP_ negativo del credito
-il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni;
-quanto alla riqualificazione dei tirocini, si osserva quanto segue;
-come anticipato, gli hanno riqualificato i tirocini sulla scorta di due ordini di ragioni: CP_3
• La società, poiché -nel periodo luglio 2012-ottobre2014- aveva impiegati alle proprie dipendenze dai 22 ai 29 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, avrebbe potuto avere,
1 sino al dicembre 2012, massimo 2 tirocinanti e dal gennaio 2013, massimo 3 tirocinanti1: avendo, invece, ospitato un numero superiore di tirocinanti, i rapporti di tirocinio sono stati riqualificati in contratti di lavoro subordinato;
• La società ha corrisposto ad alcuni dei tirocinanti un'indennità di partecipazione inferiore a quella prevista dalla DGR Piemonte n. 74/5911 del 3.6.13, secondo cui “si ritiene congrua un'indennità di partecipazione minima mensile di euro 300 lordi corrispondenti all'impegno massimo di 20 ore settimanale;
tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 ore settimanale, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente a un'indennità di partecipazione minima mensile pari a euro 600 lordi”; poiché i tirocinanti indicati a p. 4 del VUAN hanno percepito un'indennità di partecipazione in misura inferiore a quella individuata dalla fonte normativa regionale, i loro rapporti di tirocinio sono stati riqualificati in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dagli Ispettori;
-ebbene, ritiene il Tribunale che non sia corretta l'operazione di riqualificazione operata dagli
Ispettori, per le seguenti ragioni;
-la normativa che viene in rilievo nel caso di specie, richiamata da entrambe le parti, si rinviene nel DM 142/1998 (adottato in attuazione dell'art. 18 l. 196/1997) e, a livello regionale, nella DGR Piemonte 74/5911 del 3.6.13;
-L'art. 1 DM cit., individuandone le finalità, stabilisce che “1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 .
2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.
3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente”;
-gli artt. seguenti stabiliscono, poi, modalità di attivazione, garanzie assicurative, modalità esecutive e tutoraggio, convenzioni, valori dei corsi, durata;
-a livello Regionale, viene in rilievo la DGR Piemonte 74/5911 del 3.6.13, adottata con la finalità di
“disciplinare, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla legislazione nazionale, la materia dei tirocini formativi e di orientamento e dei tirocini di inserimento/reinserimento nonché i tirocini estivi come da Allegato 1 (…)”.
-gli Ispettori hanno, poi, richiamato il punto 11 della DGR citata, secondo cui “(…)Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, la si impegna ad operare per Pt_2 promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso, anche attraverso la formulazione di un accordo con i competenti organi ispettivi avente ad oggetto la condivisione degli elementi da ritenersi distorsivi e pertanto soggetti a segnalazione. A far data dall'entrata in vigore del presente atto nel corso delle verifiche a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nelle sue articolazioni territoriali, se il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a trasformare il rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (…)”;
-invocando le previsioni illustrate, poiché la società avrebbe posto in essere le violazioni di cui sopra (superamento limiti numerici ed erogazione di un'indennità di partecipazione inferiore a quella prevista), gli ispettori hanno riqualificato i tirocini;
-non si ritiene, tuttavia, che sussistano i presupposti per operare le riqualificazioni effettuate;
-come correttamente rilevato da parte ricorrente, infatti, non si rinviene, né è stata individuata CP_ dall' una norma che consenta la trasformazione del rapporto di tirocinio in contratto di lavoro subordinato a t.i. per il sol fatto che il datore di lavoro abbia violato le previsioni riguardanti i limiti numerici dei tirocini attivabili e le previsioni regionali concernenti la misura del “compenso” da erogarsi ai tirocinanti;
-i rapporti avrebbero potuto essere riqualificati, eventualmente, nell'ipotesi -non verificata né dedotta dall' in cui, per le modalità concrete di svolgimento dei tirocini, non fosse stata CP_1 realizzata la finalità formativa che rappresenta la causa dei negozi in discorso (come avviene, ad esempio, quando l'imprenditore si limiti ad utilizzare le prestazioni lavorative dei tirocinanti, che sono stati inseriti nella sua organizzazione aziendale e su cui egli esercita i tipici poteri datoriali di direzione/organizzazione/controllo); nel caso di specie, manca la prova ed, ancor prima l'allegazione e l'offerta di prova di tali circostanze;
-conseguentemente, non essendo ravvisabili i presupposti per la riqualificazione dei tirocini, la contribuzione richiesta in relazione ad essi non è dovuta;
-quanto, poi, all'asserita violazione dei limiti numerici che consentono il mantenimento della qualifica di impresa artigiana, si osserva quanto segue;
-occorre, innanzitutto, brevemente illustrare la disciplina normativa rilevante sul punto;
-l'art. 4 legge-quadro per l'artigianato, n. 443/1985, dispone che:
“1.L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato 5;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 , sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230- bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
3 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta”;
-l'art. 5, co. 6 legge cit. dispone, inoltre, che “Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo”. CP_
-ebbene, come sopra anticipato, l' ha ritenuto superati i limiti dimensionali da parte della ricorrente in due periodi distinti;
CP_
-per il periodo marzo-luglio 2010, l' ha sostenuto che la ricorrente abbia superato il limite di 22 dipendenti di cui alla lett. a) art.4 l. cit., in quanto essa avrebbe ottenuto il riconoscimento di
“eccellenza artigiana” soltanto il 28.7.2010 e, pertanto, per il periodo pregresso, non avrebbe potuto rientrare nella fattispecie di cui alla lett. c) norma cit., che consente alle imprese artigiane che svolgono la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di arrivare -a determinate condizioni- a 40 dipendenti;
CP_
-il Tribunale non ritiene di poter condividere il ragionamento seguito sul punto dall'
-non è contestato tra le parti che la ricorrente “svolga attività di produzione e commercializzazione di pane, prodotti di panetteria e da forno” (p.2 né che “svolga la propria attività nei settori Pt_3 delle lavorazioni artistiche, tradizionali (…)(p. 3 ; Pt_3
-il motivo del ritenuto superamento dei limiti dimensionali è, infatti, legato al riconoscimento di
“eccellenza artigiana” in epoca successiva all'inizio dell'attività (attività pacificamente riconducibile alla lett. c) art. 4 l. quadro);
-la ragione posta a base del ragionamento che ha condotto l' a ritenere superati i limiti CP_2 dimensionali, non è tuttavia, condivisibile;
-dalla piana lettura del comma 4. Lett c) cit., emerge che l'unico requisito che deve sussistere in capo all'impresa artigiana per poter impiegare, alle condizioni descritte, sino a 40 dipendenti è lo svolgimento della propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;
circostanza che non è in contestazione nel caso di specie;
-il fatto che prima della fine di luglio 2010 la ricorrente non avesse ancora ottenuto il riconoscimento di “eccellenza artigiana” risulta, dunque, ininfluente, posto che la sin Pt_1 dall'inizio della propria attività, ha operato nel settore delle lavorazioni di cui alla lett. c) art. 4 l. cit. e, conseguentemente, poteva assumere un numero superiore a 22 dipendenti, contrariamente CP_ rispetto a quanto sostenuto dall' CP_
-quanto, invece, al secondo periodo contestato, ossia da luglio 2013 a settembre 2014, l' richiamando l'allegato a) di cui al Verbale di accertamento, ha affermato che vi sarebbe stato un costante superamento del numero massimo di 40 dipendenti;
-la circostanza, che sulla base dell'art. 2697 c.c. deve essere provata dall' , trattandosi di fatto CP_2 costitutivo del diritto dallo stesso vantato, non è, tuttavia, provata;
-quanto innanzitutto, al mese di luglio 2013, è l'Ispettore stesso ad aver indicato nel verbale e confermato in udienza che la società convenuta avesse 40 dipendenti (e che dunque il limite non fosse stato superato);
-quanto ai mesi seguenti, si fa presente che l' si sia limitato a richiamare gli accertamenti di CP_2 cui al verbale, senza fornire ulteriori precisazioni, neppure a fronte delle contestazioni -su cui oltre si dirà- mosse sul punto da parte ricorrente;
-ebbene, dall'esame della tabella di cui all'all. a) del verbale, sembrerebbe che vi fosse stato un costante superamento del limite di 40 unità;
-la tabella (che risulta peraltro poco leggibile) non è tuttavia chiara e contiene, nella parte inferiore, indicazioni numeriche e sigle non facilmente decifrabili;
4 -le indicazioni fornite in udienza dall'Ispettore che aveva redatto il verbale (al quale è stato chiesto di illustrare le modalità di redazione della tabella e di spiegare in quale modo sono stati effettuati i conteggi dei lavoratori della ricorrente) non si sono rivelate, del resto, chiarificatrici;
-l'Ispettore non ha, in primo luogo, precisato con esattezza né le modalità di calcolo né i criteri seguiti;
-egli, in particolare, non ha dato compiutamente conto delle ragioni per cui il numero di lavoratori indicati dall'azienda (ultima riga di excel) non corrispondono al numero di lavoratori valutati dall'Ispettore (ultima riga della pagina); CP_
-egli non ha inoltre saputo riferire in che modo abbia operato l' in relazione alla sig.ra Pt_4 ed al sig. Avanzi;
-sul punto, si rileva che la ricorrente ha fatto presente che tali lavoratori non avrebbero dovuto essere conteggiati per le seguenti ragioni: la sig.ra essendo persona disabile, non avrebbe Pt_4 dovuto essere computata ex art. 4, co. 5, n. 5 legge quadro;
il sig. Avanzi, essendo ex apprendista, non avrebbe dovuto essere considerato tra i dipendenti ex art.4, co. 5 n. 1 l. quadro, sino al giugno
2014;
-le considerazioni di parte attrice sono corrette: le norme richiamate, prevedono, infatti l'esclusione dal computo di tali categorie di lavoratori (dell'ex apprendista per 2 anni);
-non sapere, pertanto, come l' abbia operato in relazione a tali soggetti, non consente di CP_2 verificare la correttezza del calcolo effettuato;
-la tabella non permette poi di comprendere in quale modo siano stati conteggiati i lavoratori a tempo parziale e l'Ispettore neppure in udienza è stato esaustivo sul punto;
-l' , del resto, pur a fronte delle osservazioni mosse in ricorso, nulla ha chiarito al riguardo, CP_2 non avendo nel proprio atto introduttivo in alcun modo dato conto dei criteri utilizzati per individuare i lavoratori computati;
-si osserva, infine, che neppure è chiaro in quale modo siano stati considerati i tirocinanti;
CP_
-ebbene, a fronte di tutte le lacune riscontrate, si ritiene che l' non abbia assolto all'onere della prova su di sé gravante del credito vantato;
-deve, conclusivamente, pertanto, essere accertata, per tutte le ragioni esposte, l'insussistenza del CP_ credito vantato dall' di cui al verbale di accertamento oggetto di causa;
-le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base del dm
55/14, valori medi salvo che per la fase trattazione/ istruttoria, relativo scaglione di valore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_
-accerta l'insussistenza in capo all' del credito di cui al verbale di accertamento 000432756/DDL del 10/03/2018; CP_
-condanna l' a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 10.000, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge.
Biella, 13/06/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c) decreto 142/1998 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che prevede che i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 13/06/2025 nella causa RG
n. 436/2022 promossa da
, assistita dagli avv. BUFFA GIANLUCA , FULCHERI Parte_1 P.IVA_1
STEFANO
Parte ricorrente Contro
, assistito dagli avv. MORREALE GABRIELE , ZECCHINI SILVIA CP_1 P.IVA_2
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di GL, per ottenere l'accertamento CP_ dell'insussistenza del credito vantato dall' come da verbale di accertamento 000432756/DDL del 10/03/2018; CP_
-l' costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone il fondamento;
CP_
-la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'audizione di funzionario
-in data odierna, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a decisione.
Considerato che:
- all'esito degli accertamenti iniziati nei confronti della ricorrente il 21.8.2014, con il verbale unico di accertamento e notifica dianzi indicato (vd. doc. 1 fasc. ric.), l' ha ritenuto di essere CP_2 creditore degli importi meglio specificati nel VUAN, a titolo di contribuzione non versata dalla ricorrente, ma asseritamente dovuta, per le seguenti ragioni:
1. La società ricorrente, impresa artigiana, avrebbe superato i limiti dimensionali necessari per mantenere la qualifica di impresa artigiana (e le relative agevolazioni contributive) in due periodi, tra il 1.3.2010 e il 31.7.2010 e tra il 1.7.2013 ed il 31.09.2014, con conseguente perdita della detta qualifica, riconduzione al settore “industria” e recupero contributivo;
2. Gli Ispettori hanno riqualificato in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – e recuperato la relativa contribuzione- i rapporti di tirocinio instaurati con i lavoratori indicati a p. 4 del VUAN, ritenendo che la società avesse impiegato un numero di tirocinanti superiore a quello consentito e avesse pagato ad alcuni di essi un'indennità di partecipazione inferiore a quella prevista dalla DGR Piemonte n. 74/5911 del 3.6.13;
-la ricorrente ha contestato di essere debitrice degli importi richiesti e ha agito in accertamento CP_ negativo del credito
-il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni;
-quanto alla riqualificazione dei tirocini, si osserva quanto segue;
-come anticipato, gli hanno riqualificato i tirocini sulla scorta di due ordini di ragioni: CP_3
• La società, poiché -nel periodo luglio 2012-ottobre2014- aveva impiegati alle proprie dipendenze dai 22 ai 29 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, avrebbe potuto avere,
1 sino al dicembre 2012, massimo 2 tirocinanti e dal gennaio 2013, massimo 3 tirocinanti1: avendo, invece, ospitato un numero superiore di tirocinanti, i rapporti di tirocinio sono stati riqualificati in contratti di lavoro subordinato;
• La società ha corrisposto ad alcuni dei tirocinanti un'indennità di partecipazione inferiore a quella prevista dalla DGR Piemonte n. 74/5911 del 3.6.13, secondo cui “si ritiene congrua un'indennità di partecipazione minima mensile di euro 300 lordi corrispondenti all'impegno massimo di 20 ore settimanale;
tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 ore settimanale, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente a un'indennità di partecipazione minima mensile pari a euro 600 lordi”; poiché i tirocinanti indicati a p. 4 del VUAN hanno percepito un'indennità di partecipazione in misura inferiore a quella individuata dalla fonte normativa regionale, i loro rapporti di tirocinio sono stati riqualificati in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dagli Ispettori;
-ebbene, ritiene il Tribunale che non sia corretta l'operazione di riqualificazione operata dagli
Ispettori, per le seguenti ragioni;
-la normativa che viene in rilievo nel caso di specie, richiamata da entrambe le parti, si rinviene nel DM 142/1998 (adottato in attuazione dell'art. 18 l. 196/1997) e, a livello regionale, nella DGR Piemonte 74/5911 del 3.6.13;
-L'art. 1 DM cit., individuandone le finalità, stabilisce che “1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 .
2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.
3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente”;
-gli artt. seguenti stabiliscono, poi, modalità di attivazione, garanzie assicurative, modalità esecutive e tutoraggio, convenzioni, valori dei corsi, durata;
-a livello Regionale, viene in rilievo la DGR Piemonte 74/5911 del 3.6.13, adottata con la finalità di
“disciplinare, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla legislazione nazionale, la materia dei tirocini formativi e di orientamento e dei tirocini di inserimento/reinserimento nonché i tirocini estivi come da Allegato 1 (…)”.
-gli Ispettori hanno, poi, richiamato il punto 11 della DGR citata, secondo cui “(…)Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, la si impegna ad operare per Pt_2 promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso, anche attraverso la formulazione di un accordo con i competenti organi ispettivi avente ad oggetto la condivisione degli elementi da ritenersi distorsivi e pertanto soggetti a segnalazione. A far data dall'entrata in vigore del presente atto nel corso delle verifiche a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nelle sue articolazioni territoriali, se il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a trasformare il rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (…)”;
-invocando le previsioni illustrate, poiché la società avrebbe posto in essere le violazioni di cui sopra (superamento limiti numerici ed erogazione di un'indennità di partecipazione inferiore a quella prevista), gli ispettori hanno riqualificato i tirocini;
-non si ritiene, tuttavia, che sussistano i presupposti per operare le riqualificazioni effettuate;
-come correttamente rilevato da parte ricorrente, infatti, non si rinviene, né è stata individuata CP_ dall' una norma che consenta la trasformazione del rapporto di tirocinio in contratto di lavoro subordinato a t.i. per il sol fatto che il datore di lavoro abbia violato le previsioni riguardanti i limiti numerici dei tirocini attivabili e le previsioni regionali concernenti la misura del “compenso” da erogarsi ai tirocinanti;
-i rapporti avrebbero potuto essere riqualificati, eventualmente, nell'ipotesi -non verificata né dedotta dall' in cui, per le modalità concrete di svolgimento dei tirocini, non fosse stata CP_1 realizzata la finalità formativa che rappresenta la causa dei negozi in discorso (come avviene, ad esempio, quando l'imprenditore si limiti ad utilizzare le prestazioni lavorative dei tirocinanti, che sono stati inseriti nella sua organizzazione aziendale e su cui egli esercita i tipici poteri datoriali di direzione/organizzazione/controllo); nel caso di specie, manca la prova ed, ancor prima l'allegazione e l'offerta di prova di tali circostanze;
-conseguentemente, non essendo ravvisabili i presupposti per la riqualificazione dei tirocini, la contribuzione richiesta in relazione ad essi non è dovuta;
-quanto, poi, all'asserita violazione dei limiti numerici che consentono il mantenimento della qualifica di impresa artigiana, si osserva quanto segue;
-occorre, innanzitutto, brevemente illustrare la disciplina normativa rilevante sul punto;
-l'art. 4 legge-quadro per l'artigianato, n. 443/1985, dispone che:
“1.L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato 5;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 , sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230- bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
3 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta”;
-l'art. 5, co. 6 legge cit. dispone, inoltre, che “Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo”. CP_
-ebbene, come sopra anticipato, l' ha ritenuto superati i limiti dimensionali da parte della ricorrente in due periodi distinti;
CP_
-per il periodo marzo-luglio 2010, l' ha sostenuto che la ricorrente abbia superato il limite di 22 dipendenti di cui alla lett. a) art.4 l. cit., in quanto essa avrebbe ottenuto il riconoscimento di
“eccellenza artigiana” soltanto il 28.7.2010 e, pertanto, per il periodo pregresso, non avrebbe potuto rientrare nella fattispecie di cui alla lett. c) norma cit., che consente alle imprese artigiane che svolgono la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di arrivare -a determinate condizioni- a 40 dipendenti;
CP_
-il Tribunale non ritiene di poter condividere il ragionamento seguito sul punto dall'
-non è contestato tra le parti che la ricorrente “svolga attività di produzione e commercializzazione di pane, prodotti di panetteria e da forno” (p.2 né che “svolga la propria attività nei settori Pt_3 delle lavorazioni artistiche, tradizionali (…)(p. 3 ; Pt_3
-il motivo del ritenuto superamento dei limiti dimensionali è, infatti, legato al riconoscimento di
“eccellenza artigiana” in epoca successiva all'inizio dell'attività (attività pacificamente riconducibile alla lett. c) art. 4 l. quadro);
-la ragione posta a base del ragionamento che ha condotto l' a ritenere superati i limiti CP_2 dimensionali, non è tuttavia, condivisibile;
-dalla piana lettura del comma 4. Lett c) cit., emerge che l'unico requisito che deve sussistere in capo all'impresa artigiana per poter impiegare, alle condizioni descritte, sino a 40 dipendenti è lo svolgimento della propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;
circostanza che non è in contestazione nel caso di specie;
-il fatto che prima della fine di luglio 2010 la ricorrente non avesse ancora ottenuto il riconoscimento di “eccellenza artigiana” risulta, dunque, ininfluente, posto che la sin Pt_1 dall'inizio della propria attività, ha operato nel settore delle lavorazioni di cui alla lett. c) art. 4 l. cit. e, conseguentemente, poteva assumere un numero superiore a 22 dipendenti, contrariamente CP_ rispetto a quanto sostenuto dall' CP_
-quanto, invece, al secondo periodo contestato, ossia da luglio 2013 a settembre 2014, l' richiamando l'allegato a) di cui al Verbale di accertamento, ha affermato che vi sarebbe stato un costante superamento del numero massimo di 40 dipendenti;
-la circostanza, che sulla base dell'art. 2697 c.c. deve essere provata dall' , trattandosi di fatto CP_2 costitutivo del diritto dallo stesso vantato, non è, tuttavia, provata;
-quanto innanzitutto, al mese di luglio 2013, è l'Ispettore stesso ad aver indicato nel verbale e confermato in udienza che la società convenuta avesse 40 dipendenti (e che dunque il limite non fosse stato superato);
-quanto ai mesi seguenti, si fa presente che l' si sia limitato a richiamare gli accertamenti di CP_2 cui al verbale, senza fornire ulteriori precisazioni, neppure a fronte delle contestazioni -su cui oltre si dirà- mosse sul punto da parte ricorrente;
-ebbene, dall'esame della tabella di cui all'all. a) del verbale, sembrerebbe che vi fosse stato un costante superamento del limite di 40 unità;
-la tabella (che risulta peraltro poco leggibile) non è tuttavia chiara e contiene, nella parte inferiore, indicazioni numeriche e sigle non facilmente decifrabili;
4 -le indicazioni fornite in udienza dall'Ispettore che aveva redatto il verbale (al quale è stato chiesto di illustrare le modalità di redazione della tabella e di spiegare in quale modo sono stati effettuati i conteggi dei lavoratori della ricorrente) non si sono rivelate, del resto, chiarificatrici;
-l'Ispettore non ha, in primo luogo, precisato con esattezza né le modalità di calcolo né i criteri seguiti;
-egli, in particolare, non ha dato compiutamente conto delle ragioni per cui il numero di lavoratori indicati dall'azienda (ultima riga di excel) non corrispondono al numero di lavoratori valutati dall'Ispettore (ultima riga della pagina); CP_
-egli non ha inoltre saputo riferire in che modo abbia operato l' in relazione alla sig.ra Pt_4 ed al sig. Avanzi;
-sul punto, si rileva che la ricorrente ha fatto presente che tali lavoratori non avrebbero dovuto essere conteggiati per le seguenti ragioni: la sig.ra essendo persona disabile, non avrebbe Pt_4 dovuto essere computata ex art. 4, co. 5, n. 5 legge quadro;
il sig. Avanzi, essendo ex apprendista, non avrebbe dovuto essere considerato tra i dipendenti ex art.4, co. 5 n. 1 l. quadro, sino al giugno
2014;
-le considerazioni di parte attrice sono corrette: le norme richiamate, prevedono, infatti l'esclusione dal computo di tali categorie di lavoratori (dell'ex apprendista per 2 anni);
-non sapere, pertanto, come l' abbia operato in relazione a tali soggetti, non consente di CP_2 verificare la correttezza del calcolo effettuato;
-la tabella non permette poi di comprendere in quale modo siano stati conteggiati i lavoratori a tempo parziale e l'Ispettore neppure in udienza è stato esaustivo sul punto;
-l' , del resto, pur a fronte delle osservazioni mosse in ricorso, nulla ha chiarito al riguardo, CP_2 non avendo nel proprio atto introduttivo in alcun modo dato conto dei criteri utilizzati per individuare i lavoratori computati;
-si osserva, infine, che neppure è chiaro in quale modo siano stati considerati i tirocinanti;
CP_
-ebbene, a fronte di tutte le lacune riscontrate, si ritiene che l' non abbia assolto all'onere della prova su di sé gravante del credito vantato;
-deve, conclusivamente, pertanto, essere accertata, per tutte le ragioni esposte, l'insussistenza del CP_ credito vantato dall' di cui al verbale di accertamento oggetto di causa;
-le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base del dm
55/14, valori medi salvo che per la fase trattazione/ istruttoria, relativo scaglione di valore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_
-accerta l'insussistenza in capo all' del credito di cui al verbale di accertamento 000432756/DDL del 10/03/2018; CP_
-condanna l' a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 10.000, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge.
Biella, 13/06/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c) decreto 142/1998 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che prevede che i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
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