TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/10/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1012/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stella Cazzolla
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.02.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata e, conseguentemente, dichiarare il diritto a conseguire il relativo indennizzo nella misura percentuale accertata in corso di causa. Asseriva di essere operaio addetto al taglio, levigatura, lucidatura, rifinitura e carico di lastre di marco;
specificava altresì che le mansioni svolte comportano movimentazione manuale di carichi di notevole peso, tanto da aver determinato l'insorgenza delle patologie denunciate, nella specie: “postumi adesiolesi pendutale e laminectomia e microdiscectomia di L3, L4, L5, SI;
recalibrage; ernie discali;
ulcera bulbare e bulbite erosiva”.
In ragione di ciò, in data 20.06.2019, inoltrava domanda amministrativa all' al fine CP_1 di ottenere il riconoscimento delle predette malattie, con esito negativo. Avverso tale provvedimento veniva altresì proposto ricorso amministrativo, senza alcun esito.
Si costituiva l' il quale preliminarmente formulava eccezione di prescrizione ai CP_1 sensi dell'art. 112, del Dpr. n. 1124/1965, e nel merito contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di prescrizione triennale sollevata da parte dell' preme innanzitutto evidenziare che la stessa è stata superata dal codesto CP_1
Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Lastella, all'udienza del
13.6.2023.
Occorre rilevare che, effettivamente, a tenore dell'art.112 D.P.R. n. 1124/1965 l'azione per conseguire le prestazioni assicurative è soggetta alla prescrizione triennale, che decorre dal giorno dell'infortunio o da quello in cui si è manifestata la malattia professionale.
Tuttavia, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha previsto una sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni e CP_1 CP_2 L'articolo 42, comma 1, del richiamato decreto-legge, riguardante specificamente l' CP_1 stabilisce infatti che “a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall' è CP_1 sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1,
i termini di prescrizione”.
A tanto si aggiunge anche l'ulteriore termine di sessanta giorni, individuato nell'art. 104 del T.U.1124/1965, dal ricevimento del provvedimento di diniego contestato, per la proposizione del ricorso amministrativo.
Ebbene, nel caso che interessa, il procedimento amministrativo è stato promosso con domanda del 20.6.2019 ed è stato definito in data 5.9.2019 (notificata il 12.9.2019) con provvedimento di rigetto, dacché il ricorrente ha poi proposto opposizione ex art. 104 TU 1124/65, in data 16.01.2023, e ricorso giudizario il 6.2023.
Pertanto, in virtù di quanto innanzi detto, il ricorso è stato presentato quando, la prescrizione non era ancora effettivamente maturata.
Alla luce di quanto innanzi, la sollevata eccezione di prescrizione non può essere accolta.
************
Quanto al merito, si rileva quanto segue.
In ordine agli aspetti medico legali, dall'elaborato peritale del dott. , è Persona_1 emerso che il ricorrente risulta attualmente affetto da esiti aderenziali di plurimi interventi al rachide lombare per ernie lombari multiple, e quindi dalla patologia denunciata, da considerarsi come malattia professionale.
Quanto al nesso di causalità, il ctu precisa infatti che i fattori di rischio siano riconducibili proprio alle lavorazioni di movimentazioni manuale di carichi e all'utilizzo di macchine che espongono il corpo alle vibrazioni trasmesse da queste, svolte in maniera sistematica e abituale, e senza ausili efficaci.
In sostanza, alla valutazione medico legale, la patologia denunciata è apparsa la conseguenza dell'esposizione continua e intensa agli stessi fattori di rischio lavorativo dedotti in ricorso. Di conseguenza, il ctu ha riconosciuto una percentuale di danno biologico pari al 20
(venti)%, in applicazione del codice nosografico 213 della “Tabella delle menomazioni” riportata nel D.M. 12.07.2000 (G.U. 25.07.2000 n.172, S.O.), con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Il nesso causale viene ancora più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui è stata pacificamente dimostrata l'attività lavorativa del ricorrente e le modalità di svolgimento della prestazione, atteso che per circa 20 anni è stato sottoposto ad un costante sforzo a seguito della movimentazione manuale di lastre di notevole peso, nonché dall'utilizzo di pesanti flex, tanto da aver determinato importanti alterazioni anatomo-funzionali al rachide.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi
l'origine “professionale” della patologia.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (dunque del 6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l' deve essere condannato ad erogare il relativo importo con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
****
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne CP_1 anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l.
4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del 20
(venti) per cento, dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e CP_1 maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipante;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Taranto, 2 ottobre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1012/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stella Cazzolla
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.02.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata e, conseguentemente, dichiarare il diritto a conseguire il relativo indennizzo nella misura percentuale accertata in corso di causa. Asseriva di essere operaio addetto al taglio, levigatura, lucidatura, rifinitura e carico di lastre di marco;
specificava altresì che le mansioni svolte comportano movimentazione manuale di carichi di notevole peso, tanto da aver determinato l'insorgenza delle patologie denunciate, nella specie: “postumi adesiolesi pendutale e laminectomia e microdiscectomia di L3, L4, L5, SI;
recalibrage; ernie discali;
ulcera bulbare e bulbite erosiva”.
In ragione di ciò, in data 20.06.2019, inoltrava domanda amministrativa all' al fine CP_1 di ottenere il riconoscimento delle predette malattie, con esito negativo. Avverso tale provvedimento veniva altresì proposto ricorso amministrativo, senza alcun esito.
Si costituiva l' il quale preliminarmente formulava eccezione di prescrizione ai CP_1 sensi dell'art. 112, del Dpr. n. 1124/1965, e nel merito contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di prescrizione triennale sollevata da parte dell' preme innanzitutto evidenziare che la stessa è stata superata dal codesto CP_1
Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Lastella, all'udienza del
13.6.2023.
Occorre rilevare che, effettivamente, a tenore dell'art.112 D.P.R. n. 1124/1965 l'azione per conseguire le prestazioni assicurative è soggetta alla prescrizione triennale, che decorre dal giorno dell'infortunio o da quello in cui si è manifestata la malattia professionale.
Tuttavia, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha previsto una sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni e CP_1 CP_2 L'articolo 42, comma 1, del richiamato decreto-legge, riguardante specificamente l' CP_1 stabilisce infatti che “a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall' è CP_1 sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1,
i termini di prescrizione”.
A tanto si aggiunge anche l'ulteriore termine di sessanta giorni, individuato nell'art. 104 del T.U.1124/1965, dal ricevimento del provvedimento di diniego contestato, per la proposizione del ricorso amministrativo.
Ebbene, nel caso che interessa, il procedimento amministrativo è stato promosso con domanda del 20.6.2019 ed è stato definito in data 5.9.2019 (notificata il 12.9.2019) con provvedimento di rigetto, dacché il ricorrente ha poi proposto opposizione ex art. 104 TU 1124/65, in data 16.01.2023, e ricorso giudizario il 6.2023.
Pertanto, in virtù di quanto innanzi detto, il ricorso è stato presentato quando, la prescrizione non era ancora effettivamente maturata.
Alla luce di quanto innanzi, la sollevata eccezione di prescrizione non può essere accolta.
************
Quanto al merito, si rileva quanto segue.
In ordine agli aspetti medico legali, dall'elaborato peritale del dott. , è Persona_1 emerso che il ricorrente risulta attualmente affetto da esiti aderenziali di plurimi interventi al rachide lombare per ernie lombari multiple, e quindi dalla patologia denunciata, da considerarsi come malattia professionale.
Quanto al nesso di causalità, il ctu precisa infatti che i fattori di rischio siano riconducibili proprio alle lavorazioni di movimentazioni manuale di carichi e all'utilizzo di macchine che espongono il corpo alle vibrazioni trasmesse da queste, svolte in maniera sistematica e abituale, e senza ausili efficaci.
In sostanza, alla valutazione medico legale, la patologia denunciata è apparsa la conseguenza dell'esposizione continua e intensa agli stessi fattori di rischio lavorativo dedotti in ricorso. Di conseguenza, il ctu ha riconosciuto una percentuale di danno biologico pari al 20
(venti)%, in applicazione del codice nosografico 213 della “Tabella delle menomazioni” riportata nel D.M. 12.07.2000 (G.U. 25.07.2000 n.172, S.O.), con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Il nesso causale viene ancora più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui è stata pacificamente dimostrata l'attività lavorativa del ricorrente e le modalità di svolgimento della prestazione, atteso che per circa 20 anni è stato sottoposto ad un costante sforzo a seguito della movimentazione manuale di lastre di notevole peso, nonché dall'utilizzo di pesanti flex, tanto da aver determinato importanti alterazioni anatomo-funzionali al rachide.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi
l'origine “professionale” della patologia.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (dunque del 6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l' deve essere condannato ad erogare il relativo importo con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
****
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne CP_1 anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l.
4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del 20
(venti) per cento, dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e CP_1 maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipante;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Taranto, 2 ottobre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)