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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/09/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/9/2025 nella causa iscritta al n. 5215 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. STEFANO CALIGIURI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso ex art. 417 co. 2 dal funzionario CP_1
RAPONI LORENZO , resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 6.10.23, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'ente alla completa liquidazione dei ratei arretrati relativi all'indennità di accompagnamento allo stesso spettante a far data dalla domanda amministrativa del 24.1.22, asseritamente liquidati in misura parziale.
Più specificamente, il ricorrente ha dedotto e documentato che il requisito sanitario di cui all'art. 1 della legge 18/80 era stato riconosciuto sussistente fin dalla domanda amministrativa con decreto di omologa emesso in data 11.1.2023 nel procedimento n. 3762/2022 R.G.; che, a fronte di regolare notifica del decreto di omologa e del modello Ap70 in data 31.3.2023, nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis., comma 5 c.p.c., l' ha provveduto soltanto parzialmente al pagamento degli CP_1 arretrati della prestazione dovuta, corrispondendo la somma di euro 4.388,17 nel mese di giugno 2023 e provvedendo, successivamente, al regolare pagamento della prestazione;
che, per l'intero periodo intercorso dalla domanda amministrativa e fino al maggio 2023, la somma globalmente spettante sarebbe invece pari ad euro 7.885,51; che residuerebbe pertanto in capo al ricorrente un credito di euro
3.497,34, oggetto di domanda, oltre accessori e spese, nel presente giudizio.
Si è costituito l'Ente, deducendo e documentando che la somma liquidata corrisponde alla differenza tra quanto spettante al ricorrente a titolo di arretrati relativi all'indennità di accompagnamento e quanto trattenuto dall'Ente in quanto indebitamente versato sulla pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71, di cui il ricorrente stesso contestualmente beneficiava, a partire dall'anno
2022, come risulta da provvedimento di riliquidazione in atti.
Il ricorrente ha depositato la propria dichiarazione reddituale per l'anno 2022, deducendo il mancato superamento della soglia di reddito legalmente prevista per il beneficio in questione nell'anno
2022.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
Deve preliminarmente qualificarsi l'eccezione dell'Ente come eccezione riconvenzionale di compensazione tra le somme oggetto di domanda – la cui spettanza è incontestata tra le parti – e il controcredito vantato dall'Ente, costituito dalle somme oggetto di ripetizione in quanto asseritamente indebite in relazione all'anno 2022 e con riferimento alla prestazione di cui all'art. 12, l. 118/71.
A fronte di tale eccezione, grava sulla parte ricorrente l'onere della prova della spettanza della prestazione oggetto del provvedimento di ripetizione di indebito, e quindi della pensione ex art. 12 l.
118/71; in particolare, parte ricorrente sostiene di non superare il limite reddituale normativamente previsto, sicché residua sulla stessa l'onere di fornirne compiuta prova, in quanto elemento costitutivo della pretesa (Cass. S.U. 5167/03).
La prova fornita dal ricorrente riguarda i redditi dell'anno 2022, documentando di aver percepito un 16.709,00 euro a fronte del limite legale pari ad euro 17.050,42. È quindi provata la spettanza della prestazione di cui all'art. 12 l. 118/71 per l'anno 2022, sicché la riliquidazione a zero dei relativi ratei e la conseguente ripetizione dell'indebito sono illegittime.
Né può darsi rilievo al fatto che dall'esame del provvedimento di riliquidazione emerge il riferimento non all'assegno di inabilità – in relazione al quale rilevano, ex art. 14-septies, comma 5, del d.l. n. 663/1979, esclusivamente i redditi del titolare e non quelli degli altri componenti del suo nucleo famigliare – bensì bensì alla misura dell'integrazione al minimo su tale prestazione – in relazione alla quale rileverebbero, invece, anche i redditi del coniuge nonché quelli derivanti da altre prestazioni assistenziali di cui il soggetto eventualmente benefici. L'ente, infatti, non ha fornito chiarimenti, nonostante il contraddittorio espressamente stimolato sul punto. Deve quindi ritenersi prevalente il dato testuale evincibile da detto provvedimento di riliquidazione, da cui emerge che la prestazione è stata ricalcolata a zero, dovendosi ritenere che la ripetizione ha riguardato quindi i ratei ordinari dell'assegno di inabilità, di cui come già detto la parte ricorrente ha dimostrato la spettanza a fronte dell'entità dei propri redditi.
Deve conseguentemente essere rigettata l'eccezione di compensazione avanzata da parte resistente. Deve pertanto condannarsi l'ente al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento – la cui spettanza è incontestata tra le parti – quantificati in ricorso in euro 3.497,34 fino al mese di maggio 2023, quantificazione pienamente attendibile e comunque incontestata.
Su tali somme spettano gli interessi legali dalle spettanze al saldo e la rivalutazione nei limiti di cui all'art. dell'art. 16 l. 412/1991.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022, in considerazione dell'assenza di attività defensionale di parte relativamente alla istruttoria in ragione della definizione del giudizio in prima udienza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5215 /2023 r.g.: in accoglimento del ricorso, condanna l'ente a pagare al ricorrente i ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex l. 18/80 omessi fino alla data di presentazione della domanda, per euro 3.497,34, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, per l'effetto, condanna l'ente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 23.9.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/9/2025 nella causa iscritta al n. 5215 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. STEFANO CALIGIURI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso ex art. 417 co. 2 dal funzionario CP_1
RAPONI LORENZO , resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 6.10.23, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'ente alla completa liquidazione dei ratei arretrati relativi all'indennità di accompagnamento allo stesso spettante a far data dalla domanda amministrativa del 24.1.22, asseritamente liquidati in misura parziale.
Più specificamente, il ricorrente ha dedotto e documentato che il requisito sanitario di cui all'art. 1 della legge 18/80 era stato riconosciuto sussistente fin dalla domanda amministrativa con decreto di omologa emesso in data 11.1.2023 nel procedimento n. 3762/2022 R.G.; che, a fronte di regolare notifica del decreto di omologa e del modello Ap70 in data 31.3.2023, nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis., comma 5 c.p.c., l' ha provveduto soltanto parzialmente al pagamento degli CP_1 arretrati della prestazione dovuta, corrispondendo la somma di euro 4.388,17 nel mese di giugno 2023 e provvedendo, successivamente, al regolare pagamento della prestazione;
che, per l'intero periodo intercorso dalla domanda amministrativa e fino al maggio 2023, la somma globalmente spettante sarebbe invece pari ad euro 7.885,51; che residuerebbe pertanto in capo al ricorrente un credito di euro
3.497,34, oggetto di domanda, oltre accessori e spese, nel presente giudizio.
Si è costituito l'Ente, deducendo e documentando che la somma liquidata corrisponde alla differenza tra quanto spettante al ricorrente a titolo di arretrati relativi all'indennità di accompagnamento e quanto trattenuto dall'Ente in quanto indebitamente versato sulla pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71, di cui il ricorrente stesso contestualmente beneficiava, a partire dall'anno
2022, come risulta da provvedimento di riliquidazione in atti.
Il ricorrente ha depositato la propria dichiarazione reddituale per l'anno 2022, deducendo il mancato superamento della soglia di reddito legalmente prevista per il beneficio in questione nell'anno
2022.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
Deve preliminarmente qualificarsi l'eccezione dell'Ente come eccezione riconvenzionale di compensazione tra le somme oggetto di domanda – la cui spettanza è incontestata tra le parti – e il controcredito vantato dall'Ente, costituito dalle somme oggetto di ripetizione in quanto asseritamente indebite in relazione all'anno 2022 e con riferimento alla prestazione di cui all'art. 12, l. 118/71.
A fronte di tale eccezione, grava sulla parte ricorrente l'onere della prova della spettanza della prestazione oggetto del provvedimento di ripetizione di indebito, e quindi della pensione ex art. 12 l.
118/71; in particolare, parte ricorrente sostiene di non superare il limite reddituale normativamente previsto, sicché residua sulla stessa l'onere di fornirne compiuta prova, in quanto elemento costitutivo della pretesa (Cass. S.U. 5167/03).
La prova fornita dal ricorrente riguarda i redditi dell'anno 2022, documentando di aver percepito un 16.709,00 euro a fronte del limite legale pari ad euro 17.050,42. È quindi provata la spettanza della prestazione di cui all'art. 12 l. 118/71 per l'anno 2022, sicché la riliquidazione a zero dei relativi ratei e la conseguente ripetizione dell'indebito sono illegittime.
Né può darsi rilievo al fatto che dall'esame del provvedimento di riliquidazione emerge il riferimento non all'assegno di inabilità – in relazione al quale rilevano, ex art. 14-septies, comma 5, del d.l. n. 663/1979, esclusivamente i redditi del titolare e non quelli degli altri componenti del suo nucleo famigliare – bensì bensì alla misura dell'integrazione al minimo su tale prestazione – in relazione alla quale rileverebbero, invece, anche i redditi del coniuge nonché quelli derivanti da altre prestazioni assistenziali di cui il soggetto eventualmente benefici. L'ente, infatti, non ha fornito chiarimenti, nonostante il contraddittorio espressamente stimolato sul punto. Deve quindi ritenersi prevalente il dato testuale evincibile da detto provvedimento di riliquidazione, da cui emerge che la prestazione è stata ricalcolata a zero, dovendosi ritenere che la ripetizione ha riguardato quindi i ratei ordinari dell'assegno di inabilità, di cui come già detto la parte ricorrente ha dimostrato la spettanza a fronte dell'entità dei propri redditi.
Deve conseguentemente essere rigettata l'eccezione di compensazione avanzata da parte resistente. Deve pertanto condannarsi l'ente al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento – la cui spettanza è incontestata tra le parti – quantificati in ricorso in euro 3.497,34 fino al mese di maggio 2023, quantificazione pienamente attendibile e comunque incontestata.
Su tali somme spettano gli interessi legali dalle spettanze al saldo e la rivalutazione nei limiti di cui all'art. dell'art. 16 l. 412/1991.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022, in considerazione dell'assenza di attività defensionale di parte relativamente alla istruttoria in ragione della definizione del giudizio in prima udienza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5215 /2023 r.g.: in accoglimento del ricorso, condanna l'ente a pagare al ricorrente i ratei relativi all'indennità di accompagnamento ex l. 18/80 omessi fino alla data di presentazione della domanda, per euro 3.497,34, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, per l'effetto, condanna l'ente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 23.9.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni