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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/03/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Rizzuto Presidente rel. dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7065/2023 avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale
(contenzioso) promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Luciani e Paola Storato come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
( ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con nota ex art. 127 ter c.p.c. depositata il il ricrrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 6 1) disporsi, l'affidamento super esclusivo della minore al padre Persona_1 [...]
con collocamento presso la residenza anagrafica del padre;
Parte_1
2) disporsi che la minore incontri la madre con modalità Persona_1 CP_1
protette o assistite, adottando ogni altra misura di sostegno a tutela della minore e disporre quindi le modalità di visita madre-figlia più opportune nell'interesse della stessa.
3) disporsi l'obbligo della signora di corrispondere mensilmente al signor CP_1
a decorrere dalla data della domanda, e salvo modifiche all'esito degli Parte_1 accertamenti sulla capacità economica della madre, l'importo di € 300,00 mensili o quello che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, con rivalutazione annuale Istat come per Legge versamento da effettuarsi in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mensilità ogni anno, a mezzo bonifico bancario permanente a valuta fissa sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN Parte_1
[...];
4) disporsi l'obbligo della signora a decorrere dalla data della domanda, di CP_1
sostenere il 50% delle spese accessorie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, extrascolastiche e parascolastiche, sportive e ricreative nell'interesse della figlia, come previsto dal vigente Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, che si intende qui integralmente richiamato, anche con riguardo alle modalità di accordo e rimborso della spesa.
5) Spese e compensi professionali forensi interamente rifusi.
Conclusioni del PM: “ nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso urgente ex art. 473 bis n. 12 il signor premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con la sig.ra dalla quale il 18.10.2018 CP_1
è nata la figlia ha chiesto la modifica del decreto del 13.10.2020, con il Persona_1 quale il Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, recepito, in punto di collocamento e tempi di permanenza con i genitori, l'assetto pagina 2 di 6 concordato dalle parti e aperto un procedimento ex art. 337 c.c. per l'attivazione di un sostegno alla genitorialità e per il monitoraggio del nucleo familiare.
Il ricorrente, dopo aver dato atto del fallimento del percorso di genitorialità intrapreso con i servizi sociali, ha allegato che il calendario concordato non è stato di fatto mai rispettato, che la bambina trascorre la maggior parte del tempo con il padre, che spesso, quando è con la madre, viene lasciata sola in casa o costretta a trascorrere l'intera giornata nei bar, ove la madre lavorava, a stretto contatto con gli avventori, e sovente non veniva accompagnata a scuola o arrivava in classe in ritardo, senza i compiti o il materiale scolastico, che tutti gli anni ha trascorso le vacanze di Natale e Pasqua con il padre e durante l'estate ha trascorso solo pochi giorni con la madre. Ha inoltre evidenziato che in molte occasioni la resistente si è presentata a prendere la figlia in palese stato di alterazione emotiva, in uno stato d'ansia, agitazione e mancanza di coordinazione motoria ed ha quindi esposto le proprie preoccupazioni dovute anche al rifiuto opposto dalla resistente, che proviene da un passato di tossicodipendenza, al suggerimento del giudice tutelare di sottoporsi spontaneamente alla prova del capello.
Tanto premesso ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia con collocamento della stessa presso la sua residenza anagrafica, un contributo di mantenimento per la figlia e rimesso al tribunale la regolamentazione delle visite.
Nel corso del procedimento sono pervenuti un verbale della Questura di Verona di affidamento della minore al padre del 18.3.2024 su disposizione della Procura della
Repubblica presso il Tribunale dei Minori p e una relazione di aggiornamento da parte dei
Servizi Sociali incaricati nelle nella quale risultava che le insegnanti avevano evidenziato elementi di preoccupazione relativi alla minore quanto ad assenza, entrate ritardate o anticipate, assenza di compiti e materiali, scarsa igiene della bambina e degli abiti nei giorni in cui risulta affidata alla madre. sulla scorta di ciò in via d'urgenza è stato disposto affido esclusivo al padre con collocamento della minore presso il padre e visite tra madre e figlia in forma protetta demandando ai Servizi Sociali di individuare tempi e modalità.
Dalle successive relazioni dei servizi sociali emerge che l'abitazione della madre è stata trovata “sporca ed in disordine e riferisce vi erano delle siringhe in bagno” che la madre sul punto ha precisato che stava ospitando un uomo per aiutarlo nella somministrazione del metadone e talvolta questi si drogava in casa ma di non essere preoccupata per la figlia pagina 3 di 6 perché le siringhe e il resto del materiale era custodito in una mensola (Relazione dei
Servizi Sociali del 17.06.24).
Attualmente la resistente è ristretta nella casa circondariale di Montorio.
Nell'ultima relazione dell'assistente sociale che si è recata a Montorio per svolgere un colloquio si legge che la sig.ra ha riconosciuto di aver ripreso a fare uso di sostanze CP_1 stupefacenti, pur sostenendo che ciò è avvenuto solo dopo l'allontanamento della figlia ma, nel contempo, ha anche ammesso di aver assunto quando ancora vedeva la bambina quantità di alcol non consone. I servizi sociali hanno anche precisato che la sig.ra CP_1
che fa ora uso di metadone, rifiuta categoricamente la possibilità di farsi aiutare in un percorso di disintossicazione in comunità, ritenendo di essere certa di riuscire a disintossicarsi senza un progetto per lei troppo di restrizione.
Nella relazione del 15.1.25 infine i servizi sociali concludono infine evidenziando che al momento il signor rappresenta l'unico punto di riferimento stabile per la Parte_1 figlia e di non rilevare elementi tali per revocare l'affido super esclusivo della bambina allo stesso.
L'attuale stato di carcerazione della madre, i problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti e, in passato, l'abuso di alcol, la difficoltà della resistente di comprendere le esigente delle minore, il fatto di averla esposta in passato a situazione non adeguate e di pericolo senza rimeditazione di ciò, la mancata accettazione di un programma di disintossicazione perché ritenuto troppo restrittivo non hanno permesso e non permettono, allo stato, di programmare un concreto progetto di sostegno personale e di supporto alla genitorialità né di affrontare attivamente e con progettualità la propria condizione di fragilità e le questioni connesse alla gestione delle proprie funzioni genitoriali.
Va quindi confermato l'affidamento esclusivo in capo al padre disposto in via d'urgenza e al padre vanno altresì rimesse delle decisioni di maggiore interesse per i minori, in virtù della deroga normativa stabilita dall'art. 337 quater comma terzo c.c.
In mancanza di un percorso di disintossicazione e di sostegno della madre nel recupero di una stabilità personale che le consenta di rapportarsi alla figli in maniera consapevole del proprio ruolo educativo, non è al momento attuabile un calendarizzazione del regime di frequentazione. Sotto questo profilo va disposto che i servizi sociali già incaricati provvedano in ogni caso a monitorare l'evoluzione del nucleo familiare, a pagina 4 di 6 verificare se la madre, una volta uscita dalla casa circondariale, e intrapreso un percorso di disintossicazione, si renda disponibile a collaborare con i servizi per riprendere un percorso di sostegno, anche con il servizio relativo alle dipendenze, e, in tal caso, regolare le visite madre, secondo le condizioni ritenute più opportune.
Quanto alle statuizioni di natura economica, appare congrua la misura del contributo al mantenimento dei figli, nell'importo di € 250,00 mensili, con rivalutazione
ISTAT annuale, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Verona, tenuto conto della non eccessività della somma rispetto alle verosimili esigenze della minore, somma che dovrà essere versata non appena la resistenza terminerà il periodo di detenzione e potrà riprendere un'attività lavorativa.
L'assegno unico, per legge, competerà al solo ricorrente in quanto affidatario esclusivo
Le spese di lite vengono poste a carico della resistente.
P.Q.M.
affida la minore nata il [...] in [...] esclusiva al padre che ne curerà Persona_1
l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, tenendo conto delle loro capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni;
il padre potrà assumere autonomamente e senza il consenso della madre le decisioni di maggiore interesse dei figli minori, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari ed al rilascio e rinnovo dei documenti, compresi quelli validi per l'espatrio e collocamento della minore presso la casa paterna;
. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di € 250 ,00 quale contributo per il mantenimento dei figli minori, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali, oltre al
50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Verona a decorrere dalla sua scarcerazione;
dispone che i servizi sociali già incaricati provvedano in ogni caso:
- a monitorare l'evoluzione del nucleo familiare;
- a verificare se la madre, una volta terminata la scarcerazione, intraprenda un percorso di disintossicazione e si renda disponibile a collaborare con i servizi per riprendere il percorso pagina 5 di 6 disposto, anche con il servizio relativo alle dipendenze, e, in tal caso, regolare le visite madre, secondo le condizioni ritenute più opportune;
dispone che i servizi sociali relazionino per iscritto a cadenza almeno semestrale al
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Verona, nell'ambito di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. e che entro sei mesi dalla presente sentenza sia depositata la prima relazione di aggiornamento;
conferma il procedimento di vigilanza già disposto ai sensi dell'art. 337 c.c. innanzi al giudice tutelare presso il tribunale di Verona;
condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in CP_1 Parte_1
€ 3.809,00 per compensi oltre rimborso forfetario, IVA e cpa.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del giorno 11.3.2025
la Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Rizzuto Presidente rel. dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7065/2023 avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale
(contenzioso) promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Luciani e Paola Storato come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
( ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con nota ex art. 127 ter c.p.c. depositata il il ricrrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 6 1) disporsi, l'affidamento super esclusivo della minore al padre Persona_1 [...]
con collocamento presso la residenza anagrafica del padre;
Parte_1
2) disporsi che la minore incontri la madre con modalità Persona_1 CP_1
protette o assistite, adottando ogni altra misura di sostegno a tutela della minore e disporre quindi le modalità di visita madre-figlia più opportune nell'interesse della stessa.
3) disporsi l'obbligo della signora di corrispondere mensilmente al signor CP_1
a decorrere dalla data della domanda, e salvo modifiche all'esito degli Parte_1 accertamenti sulla capacità economica della madre, l'importo di € 300,00 mensili o quello che sarà ritenuto di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, con rivalutazione annuale Istat come per Legge versamento da effettuarsi in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mensilità ogni anno, a mezzo bonifico bancario permanente a valuta fissa sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN Parte_1
[...];
4) disporsi l'obbligo della signora a decorrere dalla data della domanda, di CP_1
sostenere il 50% delle spese accessorie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, extrascolastiche e parascolastiche, sportive e ricreative nell'interesse della figlia, come previsto dal vigente Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, che si intende qui integralmente richiamato, anche con riguardo alle modalità di accordo e rimborso della spesa.
5) Spese e compensi professionali forensi interamente rifusi.
Conclusioni del PM: “ nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso urgente ex art. 473 bis n. 12 il signor premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con la sig.ra dalla quale il 18.10.2018 CP_1
è nata la figlia ha chiesto la modifica del decreto del 13.10.2020, con il Persona_1 quale il Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, recepito, in punto di collocamento e tempi di permanenza con i genitori, l'assetto pagina 2 di 6 concordato dalle parti e aperto un procedimento ex art. 337 c.c. per l'attivazione di un sostegno alla genitorialità e per il monitoraggio del nucleo familiare.
Il ricorrente, dopo aver dato atto del fallimento del percorso di genitorialità intrapreso con i servizi sociali, ha allegato che il calendario concordato non è stato di fatto mai rispettato, che la bambina trascorre la maggior parte del tempo con il padre, che spesso, quando è con la madre, viene lasciata sola in casa o costretta a trascorrere l'intera giornata nei bar, ove la madre lavorava, a stretto contatto con gli avventori, e sovente non veniva accompagnata a scuola o arrivava in classe in ritardo, senza i compiti o il materiale scolastico, che tutti gli anni ha trascorso le vacanze di Natale e Pasqua con il padre e durante l'estate ha trascorso solo pochi giorni con la madre. Ha inoltre evidenziato che in molte occasioni la resistente si è presentata a prendere la figlia in palese stato di alterazione emotiva, in uno stato d'ansia, agitazione e mancanza di coordinazione motoria ed ha quindi esposto le proprie preoccupazioni dovute anche al rifiuto opposto dalla resistente, che proviene da un passato di tossicodipendenza, al suggerimento del giudice tutelare di sottoporsi spontaneamente alla prova del capello.
Tanto premesso ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia con collocamento della stessa presso la sua residenza anagrafica, un contributo di mantenimento per la figlia e rimesso al tribunale la regolamentazione delle visite.
Nel corso del procedimento sono pervenuti un verbale della Questura di Verona di affidamento della minore al padre del 18.3.2024 su disposizione della Procura della
Repubblica presso il Tribunale dei Minori p e una relazione di aggiornamento da parte dei
Servizi Sociali incaricati nelle nella quale risultava che le insegnanti avevano evidenziato elementi di preoccupazione relativi alla minore quanto ad assenza, entrate ritardate o anticipate, assenza di compiti e materiali, scarsa igiene della bambina e degli abiti nei giorni in cui risulta affidata alla madre. sulla scorta di ciò in via d'urgenza è stato disposto affido esclusivo al padre con collocamento della minore presso il padre e visite tra madre e figlia in forma protetta demandando ai Servizi Sociali di individuare tempi e modalità.
Dalle successive relazioni dei servizi sociali emerge che l'abitazione della madre è stata trovata “sporca ed in disordine e riferisce vi erano delle siringhe in bagno” che la madre sul punto ha precisato che stava ospitando un uomo per aiutarlo nella somministrazione del metadone e talvolta questi si drogava in casa ma di non essere preoccupata per la figlia pagina 3 di 6 perché le siringhe e il resto del materiale era custodito in una mensola (Relazione dei
Servizi Sociali del 17.06.24).
Attualmente la resistente è ristretta nella casa circondariale di Montorio.
Nell'ultima relazione dell'assistente sociale che si è recata a Montorio per svolgere un colloquio si legge che la sig.ra ha riconosciuto di aver ripreso a fare uso di sostanze CP_1 stupefacenti, pur sostenendo che ciò è avvenuto solo dopo l'allontanamento della figlia ma, nel contempo, ha anche ammesso di aver assunto quando ancora vedeva la bambina quantità di alcol non consone. I servizi sociali hanno anche precisato che la sig.ra CP_1
che fa ora uso di metadone, rifiuta categoricamente la possibilità di farsi aiutare in un percorso di disintossicazione in comunità, ritenendo di essere certa di riuscire a disintossicarsi senza un progetto per lei troppo di restrizione.
Nella relazione del 15.1.25 infine i servizi sociali concludono infine evidenziando che al momento il signor rappresenta l'unico punto di riferimento stabile per la Parte_1 figlia e di non rilevare elementi tali per revocare l'affido super esclusivo della bambina allo stesso.
L'attuale stato di carcerazione della madre, i problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti e, in passato, l'abuso di alcol, la difficoltà della resistente di comprendere le esigente delle minore, il fatto di averla esposta in passato a situazione non adeguate e di pericolo senza rimeditazione di ciò, la mancata accettazione di un programma di disintossicazione perché ritenuto troppo restrittivo non hanno permesso e non permettono, allo stato, di programmare un concreto progetto di sostegno personale e di supporto alla genitorialità né di affrontare attivamente e con progettualità la propria condizione di fragilità e le questioni connesse alla gestione delle proprie funzioni genitoriali.
Va quindi confermato l'affidamento esclusivo in capo al padre disposto in via d'urgenza e al padre vanno altresì rimesse delle decisioni di maggiore interesse per i minori, in virtù della deroga normativa stabilita dall'art. 337 quater comma terzo c.c.
In mancanza di un percorso di disintossicazione e di sostegno della madre nel recupero di una stabilità personale che le consenta di rapportarsi alla figli in maniera consapevole del proprio ruolo educativo, non è al momento attuabile un calendarizzazione del regime di frequentazione. Sotto questo profilo va disposto che i servizi sociali già incaricati provvedano in ogni caso a monitorare l'evoluzione del nucleo familiare, a pagina 4 di 6 verificare se la madre, una volta uscita dalla casa circondariale, e intrapreso un percorso di disintossicazione, si renda disponibile a collaborare con i servizi per riprendere un percorso di sostegno, anche con il servizio relativo alle dipendenze, e, in tal caso, regolare le visite madre, secondo le condizioni ritenute più opportune.
Quanto alle statuizioni di natura economica, appare congrua la misura del contributo al mantenimento dei figli, nell'importo di € 250,00 mensili, con rivalutazione
ISTAT annuale, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Verona, tenuto conto della non eccessività della somma rispetto alle verosimili esigenze della minore, somma che dovrà essere versata non appena la resistenza terminerà il periodo di detenzione e potrà riprendere un'attività lavorativa.
L'assegno unico, per legge, competerà al solo ricorrente in quanto affidatario esclusivo
Le spese di lite vengono poste a carico della resistente.
P.Q.M.
affida la minore nata il [...] in [...] esclusiva al padre che ne curerà Persona_1
l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, tenendo conto delle loro capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni;
il padre potrà assumere autonomamente e senza il consenso della madre le decisioni di maggiore interesse dei figli minori, comprese quelle relative alle questioni scolastiche, ai trattamenti sanitari ed al rilascio e rinnovo dei documenti, compresi quelli validi per l'espatrio e collocamento della minore presso la casa paterna;
. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di € 250 ,00 quale contributo per il mantenimento dei figli minori, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali, oltre al
50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Verona a decorrere dalla sua scarcerazione;
dispone che i servizi sociali già incaricati provvedano in ogni caso:
- a monitorare l'evoluzione del nucleo familiare;
- a verificare se la madre, una volta terminata la scarcerazione, intraprenda un percorso di disintossicazione e si renda disponibile a collaborare con i servizi per riprendere il percorso pagina 5 di 6 disposto, anche con il servizio relativo alle dipendenze, e, in tal caso, regolare le visite madre, secondo le condizioni ritenute più opportune;
dispone che i servizi sociali relazionino per iscritto a cadenza almeno semestrale al
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Verona, nell'ambito di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. e che entro sei mesi dalla presente sentenza sia depositata la prima relazione di aggiornamento;
conferma il procedimento di vigilanza già disposto ai sensi dell'art. 337 c.c. innanzi al giudice tutelare presso il tribunale di Verona;
condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in CP_1 Parte_1
€ 3.809,00 per compensi oltre rimborso forfetario, IVA e cpa.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del giorno 11.3.2025
la Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto
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