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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5917 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 556 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Magliozzi Parte_1 C.F._1
Appellante
E
NONCHE'
(c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., quale Controparte_1 P.IVA_1 impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della strada, rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Granese
Appellata
FATTI DI CAUSA
1. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la società Parte_1
, nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada, deducendo che il giorno 1.08.05, alle ore
19:30 circa, mentre si trovava alla guida del motociclo Piaggio Beverly tg BP64273 e percorreva l'Asse viario Pigna – Soccavo – Pianura di Napoli, provenendo da via Caldieri, cadeva rovinosamente al suolo a causa di un'auto rimasta pirata, il cui conducente, nel transitare da tergo, colpiva con lo specchietto retrovisore destro il motociclo dell'attore e, dopo averlo colpito, si dileguava senza prestare il dovuto soccorso. A seguito di tale urto violento, l'istante riportava lesioni personali per le quali veniva soccorso e trasportato presso l'Ospedale S. Paolo di Napoli. Tali lesioni erano state quantificate dal ctp in un danno biologico del 38%, con un'ITT di giorni 60 e ITP al 75% per giorni 100 e un ITP al 25% per ulteriori 210 giorni.
Alla luce di quanto esposto, concludeva chiedendo di dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non indentificato nella causazione del sinistro oggetto di causa;
di condannare, per l'effetto, la convenuta società , nella qualità di Controparte_1
FGVS, al risarcimento, in suo favore, dei danni non patrimoniali, da quantificarsi nella somma di euro 252.234,00, oltre al risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, nonché interessi e rivalutazione;
con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituiva la , nella qualità di FGVS. Controparte_1
Evidenziava come ricadesse sull'attore l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda;
contestava il quantum risarcitorio;
disconosceva la documentazione sanitaria prodotta, nonché la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia fotostatica, ex artt. 214 e 215 cpc.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea, perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
3. Con sentenza n. 10727, depositata il 30.11.2022, il Tribunale di Napoli ha così provveduto:
“- in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro oggetto di causa;
- condanna, per l'effetto, la società , nella qualità di FGVS, in Controparte_2
p.l.r.p.t, al pagamento in favore di delle seguenti somme: a) euro 92.686,00, Parte_1 oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla pubblicazione della presente pronuncia al saldo, e sull'importo devalutato, e annualmente rivalutato, di euro 67.654,01 dall'1/08/2005 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
b) euro 916,96, oltre interessi al tasso legale dalla notifica della citazione al saldo;
- condanna la società
[...]
, nella qualità di FGVS, in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_3 dall'attore, che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 7.051,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Magliozzi;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta società
, nella qualità di FGVS, le spese di ctu, liquidate come da separato Controparte_3 decreto.”
In motivazione ha dedotto che:
- la domanda era procedibile;
- gli atti prodotti in copia dagli attori avevano pieno valore probatorio;
- la dinamica descritta dall'attore trovava conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi in giudizio, nel rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale nelle immediatezze del fatto, nelle sommarie informazioni raccolte sul momento, nella scheda di accesso al Pronto Soccorso, nonché nell'elaborato peritale redatto dal ctu
; Persona_1
- l'attore si era attivato e aveva provveduto a sporgere, entro il termine di legge, denuncia – querela;
- la quantificazione del danno non patrimoniale andava effettuata secondo le conclusioni cui era pervenuto il ctu;
- non poteva essere accolta la domanda di risarcimento del danno morale, non essendo questo stato oggetto di allegazione né tanto meno di prova;
- andava riconosciuta la somma di € 619,96, a titolo di spese mediche.
4. ha proposto appello. Parte_1
Con il primo motivo lamenta la mancata liquidazione del danno morale. Ritiene che il giudice avrebbe dovuto adoperare un criterio logico – presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale come autonoma componente del danno alla salute, quale quello della corrispondenza, in base ad una proporzionalità diretta fra la gravità della lesione (nel caso di specie 28%) rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva. Deduce che, nel caso di specie, il danneggiato, all'età di 49 anni alla data del sinistro, si è visto inesorabilmente privato per lungo tempo dei propri diritti alla vita di relazione, sessuale, ludico ed è stato penalizzato per tali aspetti della vita di un uomo, a fronte di un danno biologico permanente di 28 punti e dunque di un valore assolutamente pregnante per la vita di un qualsivoglia essere umano.
Con il secondo motivo di doglianza impugna la sentenza laddove il primo giudice, nella liquidazione delle spese di lite, ritenendo che non fossero state affrontate significative questioni in fatto e in diritto, ha ridotto del 50% la liquidazione delle competenze spettanti al difensore di Parte_1
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 27.06.203 si
è costituita la , quale Impresa designata per la regione Campania alla Controparte_1 gestione del Fondo di Garanzie Vittime della strada.
Ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di appello con cui lamenta il mancato riconoscimento Parte_1 del danno morale è infondato.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la liquidazione del danno morale, inteso quale sofferenza personale intima del soggetto, è autonoma rispetto a quella del danno dinamico-relazione e necessita di allegazione e prova (anche per presunzione (v.
Cass. 19922/2023; 9006/2022).
Il danno morale, quale danno alla sfera interiore, distinto dal danno dinamico-relazionale, deve essere allegato dal danneggiato e provato, anche a mezzo di presunzioni, non integrando un danno in re ipsa (Cass., ord. n. 29206/2019).
Invero, la liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento (v. Cass. 20661/2024).
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del "danno biologico", quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, "sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (v. Cass.
4746/2025; 4878/2019).
Da tali principi si desume, dunque, che se è vero che il danneggiato può, al fine di dimostrare il danno morale, ricorrere alla prova presuntiva, dall'altro lato incombe in ogni caso a suo carico l'onere di svolgere una precisa allegazione delle circostanze di fatto in cui si sia manifestata la sua sofferenza interiore, in tema di tristezza, patema d'animo, vergogna ecc.
Orbene, nella fattispecie concreta il danno morale risulta allegato dal nei seguenti Pt_1 termini: “Nella fattispecie, il signor di anni 49 alla data del sinistro, si è visto Parte_1 inesorabilmente privato per lungo tempo dei propri sacrosanti diritti alla vita di relazione, sessuale, ludico e di certo sarà stato penalizzato per tali importantissimi aspetti della vita di un uomo, a fronte di un danno biologico permanente di 28 punti e dunque di un valore assolutamente pregnante per la vita di un qualsivoglia essere umano e ancor più di per una persona di mezza età, con tanta prospettiva di vita innanzi. Un danno biologico di siffatta entità è di per sé sufficiente a creare un danno quantificabile a parte in base ai criteri che la
Cassazione ha più volte ribadito”. (v. pag. 9 dell'atto di citazione in appello).
È evidente che tale prospettazione è insufficiente ai fini della liquidazione del danno morale in quanto l'istante ha omesso ogni specifico riferimento alle manifestazioni concrete della propria sofferenza interiore, essendosi invece limitato a svolgere allegazioni difensive aventi natura astratta e generica, inidonee a comprendere la sussistenza di una particolare sofferenza soggettiva.
Peraltro, va aggiunto che non coglie nel segno neanche la deduzione contenuta nella comparsa conclusionale depositata dall'appellante secondo cui la prova dell'asserito danno morale sarebbe contenuta nella depositata relazione medica psicologica dell'Istituto
Maugeri.
Invero, tale documentazione ha formato oggetto di analisi da parte del tribunale, laddove il ctu, proprio sulla scorta dell'esame di tale documentazione medica, concludeva ritenendo che al , in conseguenza del sinistro, derivò un danno biologico nella misura Pt_1 complessiva del 28%, così quantificato: “1. Per quanto attiene la sindrome algo- disfunzionale della spalla sin, essa va valutata con il riferimento tabellare (dlgs 209/2005)
“Escursione articolare della scapolo-omerale limitata globalmente della metà (ad esempio: elevazione possibile per 70°, abduzione per 80° e rotazioni per un mezzo, senza limitazione della scapolo toracica)” attribuendovi un range valutativo pari al 13% (di danno biologico).
2. Per quanto attinente agli esiti cicatriziali a livello di polso dx, del gomito sx e periombelicale nonché a livello degli arti inferiori (vedi paragrafo “Condizioni Attuali”); esse hanno un basso impatto estetico, pertanto appare soddisfacente valutarle complessivamente in 5 punti percentuale. 3. Per quanto attiene agli esiti neuro-psichici, essi vanno valutati con riferimento tabellare (dlgs 209/2005) quali esiti di: “Disturbo post traumatico da stress cronico - forme lievi”; e pertanto non necessitando di terapia neuro- cognitiva e/o farmacologica continuativa;
vanno valutati nell'ordine del 10%”.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico- legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. (v. Cass. 6443/2023).
È evidente, pertanto, che ricondotta la sindrome da stress post traumatico nell'alveo del danno biologico, l'autonoma liquidazione del danno morale, in assenza di una specifica prova, rappresenterebbe un'indebita duplicazione risarcitoria.
2. Il secondo motivo di appello con cui lamenta l'erronea liquidazione Parte_1 delle spese è parzialmente fondato.
In tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (v. Cass.
4782/2020; 2386/2017).
L'art. 2 del d.m. 55/14 prevede, al comma 1, che: “Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera”.
Il successivo art. 4 stabilisce che: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Nell'esercizio del potere discrezionale il giudicante è tenuto a procedere al computo dei compensi avendo riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni.
Nel caso di specie ritiene questa Corte che l'attività svolta dal difensore di Parte_1 ancorché vertente su questioni giuridiche non dotate di particolare complessità, è risultata ben articolata, completa ed efficace, tanto da raggiungere il parziale accoglimento della domanda risarcitoria.
Ciò considerato, nell'intento di effettuare un bilanciamento tra l'assenza di particolari questioni giuridiche affrontate e l'esaustività dell'attività difensiva espletata, ritiene questo
Collegio maggiormente congrua una riduzione dei valori medi del solo 30%.
Alla stregua di quanto detto, la sentenza di primo grado merita di essere parzialmente riformata, nel senso che la va condannata a pagare, in favore del Controparte_1 difensore di dichiaratosi antistatario, a titolo di compensi professionali del primo Parte_1 grado di giudizio, il maggiore importo di € 9.872,1 (anziché di € 7.051,00), oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, cpa e iva se dovuta.
3. Le spese del secondo grado di giudizio possono essere del tutto compensate.
L'art. 92 cpc prevede che, in caso di soccombenza reciproca, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.
Nella specie la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno morale è stata rigettata, mentre è stata accolta quella volta ad ottenere un maggior compenso professionale.
Esiste, dunque, una ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie parzialmente l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
riforma, per quanto di ragione, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10727, pubblicata
[...] il 30.11.2022 e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore dell'avv. Migliozzi Antonio (difensore antistatario di Pt_1 , delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 9.872,1, a titolo di compenso,
[...] oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
b) compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 556 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Magliozzi Parte_1 C.F._1
Appellante
E
NONCHE'
(c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., quale Controparte_1 P.IVA_1 impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della strada, rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Granese
Appellata
FATTI DI CAUSA
1. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la società Parte_1
, nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada, deducendo che il giorno 1.08.05, alle ore
19:30 circa, mentre si trovava alla guida del motociclo Piaggio Beverly tg BP64273 e percorreva l'Asse viario Pigna – Soccavo – Pianura di Napoli, provenendo da via Caldieri, cadeva rovinosamente al suolo a causa di un'auto rimasta pirata, il cui conducente, nel transitare da tergo, colpiva con lo specchietto retrovisore destro il motociclo dell'attore e, dopo averlo colpito, si dileguava senza prestare il dovuto soccorso. A seguito di tale urto violento, l'istante riportava lesioni personali per le quali veniva soccorso e trasportato presso l'Ospedale S. Paolo di Napoli. Tali lesioni erano state quantificate dal ctp in un danno biologico del 38%, con un'ITT di giorni 60 e ITP al 75% per giorni 100 e un ITP al 25% per ulteriori 210 giorni.
Alla luce di quanto esposto, concludeva chiedendo di dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non indentificato nella causazione del sinistro oggetto di causa;
di condannare, per l'effetto, la convenuta società , nella qualità di Controparte_1
FGVS, al risarcimento, in suo favore, dei danni non patrimoniali, da quantificarsi nella somma di euro 252.234,00, oltre al risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, nonché interessi e rivalutazione;
con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituiva la , nella qualità di FGVS. Controparte_1
Evidenziava come ricadesse sull'attore l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda;
contestava il quantum risarcitorio;
disconosceva la documentazione sanitaria prodotta, nonché la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia fotostatica, ex artt. 214 e 215 cpc.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea, perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
3. Con sentenza n. 10727, depositata il 30.11.2022, il Tribunale di Napoli ha così provveduto:
“- in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro oggetto di causa;
- condanna, per l'effetto, la società , nella qualità di FGVS, in Controparte_2
p.l.r.p.t, al pagamento in favore di delle seguenti somme: a) euro 92.686,00, Parte_1 oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla pubblicazione della presente pronuncia al saldo, e sull'importo devalutato, e annualmente rivalutato, di euro 67.654,01 dall'1/08/2005 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
b) euro 916,96, oltre interessi al tasso legale dalla notifica della citazione al saldo;
- condanna la società
[...]
, nella qualità di FGVS, in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_3 dall'attore, che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 7.051,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Magliozzi;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta società
, nella qualità di FGVS, le spese di ctu, liquidate come da separato Controparte_3 decreto.”
In motivazione ha dedotto che:
- la domanda era procedibile;
- gli atti prodotti in copia dagli attori avevano pieno valore probatorio;
- la dinamica descritta dall'attore trovava conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi in giudizio, nel rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale nelle immediatezze del fatto, nelle sommarie informazioni raccolte sul momento, nella scheda di accesso al Pronto Soccorso, nonché nell'elaborato peritale redatto dal ctu
; Persona_1
- l'attore si era attivato e aveva provveduto a sporgere, entro il termine di legge, denuncia – querela;
- la quantificazione del danno non patrimoniale andava effettuata secondo le conclusioni cui era pervenuto il ctu;
- non poteva essere accolta la domanda di risarcimento del danno morale, non essendo questo stato oggetto di allegazione né tanto meno di prova;
- andava riconosciuta la somma di € 619,96, a titolo di spese mediche.
4. ha proposto appello. Parte_1
Con il primo motivo lamenta la mancata liquidazione del danno morale. Ritiene che il giudice avrebbe dovuto adoperare un criterio logico – presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale come autonoma componente del danno alla salute, quale quello della corrispondenza, in base ad una proporzionalità diretta fra la gravità della lesione (nel caso di specie 28%) rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva. Deduce che, nel caso di specie, il danneggiato, all'età di 49 anni alla data del sinistro, si è visto inesorabilmente privato per lungo tempo dei propri diritti alla vita di relazione, sessuale, ludico ed è stato penalizzato per tali aspetti della vita di un uomo, a fronte di un danno biologico permanente di 28 punti e dunque di un valore assolutamente pregnante per la vita di un qualsivoglia essere umano.
Con il secondo motivo di doglianza impugna la sentenza laddove il primo giudice, nella liquidazione delle spese di lite, ritenendo che non fossero state affrontate significative questioni in fatto e in diritto, ha ridotto del 50% la liquidazione delle competenze spettanti al difensore di Parte_1
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 27.06.203 si
è costituita la , quale Impresa designata per la regione Campania alla Controparte_1 gestione del Fondo di Garanzie Vittime della strada.
Ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di appello con cui lamenta il mancato riconoscimento Parte_1 del danno morale è infondato.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la liquidazione del danno morale, inteso quale sofferenza personale intima del soggetto, è autonoma rispetto a quella del danno dinamico-relazione e necessita di allegazione e prova (anche per presunzione (v.
Cass. 19922/2023; 9006/2022).
Il danno morale, quale danno alla sfera interiore, distinto dal danno dinamico-relazionale, deve essere allegato dal danneggiato e provato, anche a mezzo di presunzioni, non integrando un danno in re ipsa (Cass., ord. n. 29206/2019).
Invero, la liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento (v. Cass. 20661/2024).
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del "danno biologico", quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, "sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (v. Cass.
4746/2025; 4878/2019).
Da tali principi si desume, dunque, che se è vero che il danneggiato può, al fine di dimostrare il danno morale, ricorrere alla prova presuntiva, dall'altro lato incombe in ogni caso a suo carico l'onere di svolgere una precisa allegazione delle circostanze di fatto in cui si sia manifestata la sua sofferenza interiore, in tema di tristezza, patema d'animo, vergogna ecc.
Orbene, nella fattispecie concreta il danno morale risulta allegato dal nei seguenti Pt_1 termini: “Nella fattispecie, il signor di anni 49 alla data del sinistro, si è visto Parte_1 inesorabilmente privato per lungo tempo dei propri sacrosanti diritti alla vita di relazione, sessuale, ludico e di certo sarà stato penalizzato per tali importantissimi aspetti della vita di un uomo, a fronte di un danno biologico permanente di 28 punti e dunque di un valore assolutamente pregnante per la vita di un qualsivoglia essere umano e ancor più di per una persona di mezza età, con tanta prospettiva di vita innanzi. Un danno biologico di siffatta entità è di per sé sufficiente a creare un danno quantificabile a parte in base ai criteri che la
Cassazione ha più volte ribadito”. (v. pag. 9 dell'atto di citazione in appello).
È evidente che tale prospettazione è insufficiente ai fini della liquidazione del danno morale in quanto l'istante ha omesso ogni specifico riferimento alle manifestazioni concrete della propria sofferenza interiore, essendosi invece limitato a svolgere allegazioni difensive aventi natura astratta e generica, inidonee a comprendere la sussistenza di una particolare sofferenza soggettiva.
Peraltro, va aggiunto che non coglie nel segno neanche la deduzione contenuta nella comparsa conclusionale depositata dall'appellante secondo cui la prova dell'asserito danno morale sarebbe contenuta nella depositata relazione medica psicologica dell'Istituto
Maugeri.
Invero, tale documentazione ha formato oggetto di analisi da parte del tribunale, laddove il ctu, proprio sulla scorta dell'esame di tale documentazione medica, concludeva ritenendo che al , in conseguenza del sinistro, derivò un danno biologico nella misura Pt_1 complessiva del 28%, così quantificato: “1. Per quanto attiene la sindrome algo- disfunzionale della spalla sin, essa va valutata con il riferimento tabellare (dlgs 209/2005)
“Escursione articolare della scapolo-omerale limitata globalmente della metà (ad esempio: elevazione possibile per 70°, abduzione per 80° e rotazioni per un mezzo, senza limitazione della scapolo toracica)” attribuendovi un range valutativo pari al 13% (di danno biologico).
2. Per quanto attinente agli esiti cicatriziali a livello di polso dx, del gomito sx e periombelicale nonché a livello degli arti inferiori (vedi paragrafo “Condizioni Attuali”); esse hanno un basso impatto estetico, pertanto appare soddisfacente valutarle complessivamente in 5 punti percentuale. 3. Per quanto attiene agli esiti neuro-psichici, essi vanno valutati con riferimento tabellare (dlgs 209/2005) quali esiti di: “Disturbo post traumatico da stress cronico - forme lievi”; e pertanto non necessitando di terapia neuro- cognitiva e/o farmacologica continuativa;
vanno valutati nell'ordine del 10%”.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico- legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. (v. Cass. 6443/2023).
È evidente, pertanto, che ricondotta la sindrome da stress post traumatico nell'alveo del danno biologico, l'autonoma liquidazione del danno morale, in assenza di una specifica prova, rappresenterebbe un'indebita duplicazione risarcitoria.
2. Il secondo motivo di appello con cui lamenta l'erronea liquidazione Parte_1 delle spese è parzialmente fondato.
In tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (v. Cass.
4782/2020; 2386/2017).
L'art. 2 del d.m. 55/14 prevede, al comma 1, che: “Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera”.
Il successivo art. 4 stabilisce che: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Nell'esercizio del potere discrezionale il giudicante è tenuto a procedere al computo dei compensi avendo riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni.
Nel caso di specie ritiene questa Corte che l'attività svolta dal difensore di Parte_1 ancorché vertente su questioni giuridiche non dotate di particolare complessità, è risultata ben articolata, completa ed efficace, tanto da raggiungere il parziale accoglimento della domanda risarcitoria.
Ciò considerato, nell'intento di effettuare un bilanciamento tra l'assenza di particolari questioni giuridiche affrontate e l'esaustività dell'attività difensiva espletata, ritiene questo
Collegio maggiormente congrua una riduzione dei valori medi del solo 30%.
Alla stregua di quanto detto, la sentenza di primo grado merita di essere parzialmente riformata, nel senso che la va condannata a pagare, in favore del Controparte_1 difensore di dichiaratosi antistatario, a titolo di compensi professionali del primo Parte_1 grado di giudizio, il maggiore importo di € 9.872,1 (anziché di € 7.051,00), oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, cpa e iva se dovuta.
3. Le spese del secondo grado di giudizio possono essere del tutto compensate.
L'art. 92 cpc prevede che, in caso di soccombenza reciproca, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.
Nella specie la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno morale è stata rigettata, mentre è stata accolta quella volta ad ottenere un maggior compenso professionale.
Esiste, dunque, una ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie parzialmente l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
riforma, per quanto di ragione, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10727, pubblicata
[...] il 30.11.2022 e, per l'effetto, condanna la , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore dell'avv. Migliozzi Antonio (difensore antistatario di Pt_1 , delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 9.872,1, a titolo di compenso,
[...] oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
b) compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini