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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 15/01/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 324/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
GIONGRANDI CARMELO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7950/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. CT0110810_2024 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 7.10.2024 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ricorrente_1 impugnava l'avviso, meglio indicato in epigrafe, notificato in data 9.7.2024, (di accertamento catastale afferente alla determinazione di classamento e rendita catastale, in relazione agli immobili destinati ad abitazione, siti nel comune di San Giovanni La Punta
(CT) Indirizzo_1; in catasto riportati al foglio 2, particella 999, sub. 6, e foglio 2 particella 1293, sub. 5, mediante il quale l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Catania, aveva rettificato la classe e la consistenza proposta con procedura DOCFA), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per difetto di espletamento dell'istruttoria necessaria per dare fondamento alla rettifica in questione;
1. per difetto di congrua motivazione dell'atto impugnato.
Vinte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
Con successiva memoria del 19.12.2025 il ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto dell'interesse ad agire di esso ricorrente, stante che il subalterno 5), oggetto dell'avviso di accertamento in questione, era stato soppresso nelle more del giudizio, in data 3.9.2025, a seguito di variazione catastale per frazionamento con trasferimento di diritti.
All'odierna udienza la difesa dell'Agenzia resistente ha aderito alla predetta richiesta di cessazione della materia del contendere;
indi la Corte, previa esposizione dei fatti e delle questioni controverse da parte del relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, essendo stata soppressa l'unità immobiliare oggetto dell'avviso di accertamento per cui si procede, nonché assorbita in una nuova realtà edilizia e catastale profondamente diversa per consistenza, categoria, rendita e identificazione.
Resta in conseguenza assorbita la trattazione dei motivi di impugnazione.
L'esito della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
• dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in data 8.1.2026 Il Giudice estensore (C. Giongrandi)
Il Presidente (S. Lopes))
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
GIONGRANDI CARMELO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7950/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. CT0110810_2024 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 7.10.2024 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ricorrente_1 impugnava l'avviso, meglio indicato in epigrafe, notificato in data 9.7.2024, (di accertamento catastale afferente alla determinazione di classamento e rendita catastale, in relazione agli immobili destinati ad abitazione, siti nel comune di San Giovanni La Punta
(CT) Indirizzo_1; in catasto riportati al foglio 2, particella 999, sub. 6, e foglio 2 particella 1293, sub. 5, mediante il quale l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Catania, aveva rettificato la classe e la consistenza proposta con procedura DOCFA), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per difetto di espletamento dell'istruttoria necessaria per dare fondamento alla rettifica in questione;
1. per difetto di congrua motivazione dell'atto impugnato.
Vinte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
Con successiva memoria del 19.12.2025 il ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto dell'interesse ad agire di esso ricorrente, stante che il subalterno 5), oggetto dell'avviso di accertamento in questione, era stato soppresso nelle more del giudizio, in data 3.9.2025, a seguito di variazione catastale per frazionamento con trasferimento di diritti.
All'odierna udienza la difesa dell'Agenzia resistente ha aderito alla predetta richiesta di cessazione della materia del contendere;
indi la Corte, previa esposizione dei fatti e delle questioni controverse da parte del relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, essendo stata soppressa l'unità immobiliare oggetto dell'avviso di accertamento per cui si procede, nonché assorbita in una nuova realtà edilizia e catastale profondamente diversa per consistenza, categoria, rendita e identificazione.
Resta in conseguenza assorbita la trattazione dei motivi di impugnazione.
L'esito della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
• dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in data 8.1.2026 Il Giudice estensore (C. Giongrandi)
Il Presidente (S. Lopes))