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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 624/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5446/2022 depositato il 17/10/2022
proposto da
Comune di Augusta - Via Principe Umberto 89 96011 Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Dott.Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_2 Difensore_3/o Studio Difensore_4 E Difensore_5 - CF_Difensore_3
Dott. Difensore_6 Difensore_3/o Studio Difensore_4 E Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1227/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 16/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7002 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 10 febbraio 2020 la Resistente_1 S.p.A. ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 7002 emesso dal Comune di Augusta in relazione all'IMU per l'anno 2014, deducendo l'illegittimità sotto vari profili e l'insussistenza della pretesa.
Il Comune di Augusta non si costituiva in giudizio.
Con sentenza del 25 gennaio 2022 n. 1227/06/22 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa accoglieva il ricorso, annullava l'avviso di accertamento e compensava le spese processuali ritenendo sussistente il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Il Comune di Augusta proponeva appello avverso la detta sentenza eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso per tardività del deposito dello stesso, e la nullità della sentenza per difetto di motivazione e rilevando, nel merito, la legittimità dell'avviso di accertamento.
La Resistente_1 S.p.A. si costituiva in giudizio depositando contro deduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 3 novembre 2025 la causa, su richiesta dell'appellante, veniva rinviata per l'eventuale conciliazione.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve respingersi, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività del deposito dello stesso dal momento che la Resistente_1 S.p.A. ha documentato la tempestività della costituzione nel giudizio di primo grado.
Non sussiste, inoltre, il difetto di motivazione della sentenza di primo grado essendo ben chiara la ragione per la quale l'avviso di accertamento è stato annullato, quella del difetto di motivazione dell'atto.
D'altra parte, la dedotta mancanza di motivazione della sentenza di primo grado, ove sussistente, non comporterebbe in ogni caso la rimessione della causa in primo grado, poiché questa è prevista soltanto nelle ipotesi tassativamente stabilite dall'art. 354 c.p.c., e la causa, comunque, dovrebbe essere decisa nel merito dal giudice di appello adito.
Ciò premesso, è certamente fondato il motivo di gravame relativo all'erroneità della pronunzia di primo grado sul difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
Questo, infatti, risulta adeguatamente motivato con riferimento alla rendita catastale ed alla aliquota applicate come, d'altra parte, inequivocabilmente dimostrato dalle ampie ed esaurienti ragioni del ricorso della Resistente_1 S.p.A. che affrontano tutti gli aspetti della controversia.
Nel merito, tuttavia, l'appello del Comune di Augusta non può trovare accoglimento, dal momento che è dirimente rilevare, in proposito, che la classificazione catastale e la conseguente rendita come rettificate dall'Ufficio del Territorio ed applicate dal Comune di Augusta con l'avviso di accertamento sono state tempestivamente impugnate dalla Resistente_1 S.p.A. e, quindi, in atto, annullate con la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 490/2022 depositata in data 25/1/2022 seppure, quel che viene dedotto in questa sede, non ancora passata in giudicato.
Non può essere accolta neppure la domanda subordinata dell'appellante, oltre che per le medesime ragioni suddette, anche per effetto della sentenza n. 4116/7/15 pronunziata il 20/10/2015 dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Siracusa già divenuta definitiva per mancanza di impugnazione.
Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Avuto riguardo alla complessità delle vicende relative alla classificazione catastale che trascendono anche l'operato del Comune di Augusta, si ravvisano ragioni per compensare tra le parti anche le spese processuali del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto dal Comune di Augusta nei confronti della Buzzi Unicem S.p.A. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 1227/06/22 resa in data 25 gennaio 2022, che conferma, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5446/2022 depositato il 17/10/2022
proposto da
Comune di Augusta - Via Principe Umberto 89 96011 Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Dott.Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_2 Difensore_3/o Studio Difensore_4 E Difensore_5 - CF_Difensore_3
Dott. Difensore_6 Difensore_3/o Studio Difensore_4 E Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1227/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 16/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7002 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 10 febbraio 2020 la Resistente_1 S.p.A. ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 7002 emesso dal Comune di Augusta in relazione all'IMU per l'anno 2014, deducendo l'illegittimità sotto vari profili e l'insussistenza della pretesa.
Il Comune di Augusta non si costituiva in giudizio.
Con sentenza del 25 gennaio 2022 n. 1227/06/22 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa accoglieva il ricorso, annullava l'avviso di accertamento e compensava le spese processuali ritenendo sussistente il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Il Comune di Augusta proponeva appello avverso la detta sentenza eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso per tardività del deposito dello stesso, e la nullità della sentenza per difetto di motivazione e rilevando, nel merito, la legittimità dell'avviso di accertamento.
La Resistente_1 S.p.A. si costituiva in giudizio depositando contro deduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 3 novembre 2025 la causa, su richiesta dell'appellante, veniva rinviata per l'eventuale conciliazione.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve respingersi, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività del deposito dello stesso dal momento che la Resistente_1 S.p.A. ha documentato la tempestività della costituzione nel giudizio di primo grado.
Non sussiste, inoltre, il difetto di motivazione della sentenza di primo grado essendo ben chiara la ragione per la quale l'avviso di accertamento è stato annullato, quella del difetto di motivazione dell'atto.
D'altra parte, la dedotta mancanza di motivazione della sentenza di primo grado, ove sussistente, non comporterebbe in ogni caso la rimessione della causa in primo grado, poiché questa è prevista soltanto nelle ipotesi tassativamente stabilite dall'art. 354 c.p.c., e la causa, comunque, dovrebbe essere decisa nel merito dal giudice di appello adito.
Ciò premesso, è certamente fondato il motivo di gravame relativo all'erroneità della pronunzia di primo grado sul difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
Questo, infatti, risulta adeguatamente motivato con riferimento alla rendita catastale ed alla aliquota applicate come, d'altra parte, inequivocabilmente dimostrato dalle ampie ed esaurienti ragioni del ricorso della Resistente_1 S.p.A. che affrontano tutti gli aspetti della controversia.
Nel merito, tuttavia, l'appello del Comune di Augusta non può trovare accoglimento, dal momento che è dirimente rilevare, in proposito, che la classificazione catastale e la conseguente rendita come rettificate dall'Ufficio del Territorio ed applicate dal Comune di Augusta con l'avviso di accertamento sono state tempestivamente impugnate dalla Resistente_1 S.p.A. e, quindi, in atto, annullate con la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 490/2022 depositata in data 25/1/2022 seppure, quel che viene dedotto in questa sede, non ancora passata in giudicato.
Non può essere accolta neppure la domanda subordinata dell'appellante, oltre che per le medesime ragioni suddette, anche per effetto della sentenza n. 4116/7/15 pronunziata il 20/10/2015 dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Siracusa già divenuta definitiva per mancanza di impugnazione.
Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Avuto riguardo alla complessità delle vicende relative alla classificazione catastale che trascendono anche l'operato del Comune di Augusta, si ravvisano ragioni per compensare tra le parti anche le spese processuali del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto dal Comune di Augusta nei confronti della Buzzi Unicem S.p.A. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 1227/06/22 resa in data 25 gennaio 2022, che conferma, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente