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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/07/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile I grado iscritto al n. 6863//2022 Reg. Cont. promosso da rappresentata e difesa dall'avv. Dellosso Giuseppe;
Parte_1
contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicoletta Erroi e;
[...] Controparte_1
e
, contumace Controparte_5
LA CAUSA
FONDAMENTO DELLA DOMANDA ATTOREA
A seguito di successione testamentaria del proprio coniuge, Avv. Francesco Paolo Motolese, deceduto in data 18.02.2019, la prof.ssa veniva designata erede universale, divenendo Parte_1 comproprietaria della comunione ereditaria indivisa – , così composta: CP_6 CP_1
4/12 proprietà Sig.ra - 3/12 proprietà Sig. , - 1/12 Parte_1 Controparte_1 proprietà Sig.ra - 2/12 nuda proprietà (nuda proprietà) – 2/12 Controparte_4 Controparte_2 nuda proprietà – 4/12 usufrutto . Controparte_5 Controparte_3
pagina 1 di 10 Il 30.09.2022 riceveva la comunicazione di convocazione per il giorno 14.10.2022, per l'assemblea della predetta comunione ereditaria, avente ad oggetto alcune attività edilizie nonché il godimento esclusivo di alcune unità abitative di , immobile facente parte della comunione Persona_1 ereditaria e situato in Grottaglie, alla Via Madonna di Pompei n. 101. Oggetto dell'assemblea era, in particolare la approvazione di tre delibere:
a) delibera autorizzativa in favore del compartecipe sui subalterni 3 e 5 del palazzo Controparte_1
“ ; CP_6
b) delibera autorizzativa per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria urgente
e non differibile a vantaggio dei predetti subalterni 3 e 5;
c) delibera autorizzativa per l'installazione a vantaggio dei subalterni 3 e 5 di nuovi ed autonomi impianti elettrico -idrico- fognario indipendenti dalla abitazione principale posta al piano 2 di Per_1
[...]
La convocazione era stata formalmente disposta dal compartecipe nonché nipote, Avv. CP_1
e notificata soltanto alla sua genitrice, Prof.ssa ed all'odierna attrice, zia,
[...] Controparte_4
Prof.ssa la quale apprendeva che vi erano state, a sua insaputa, delle Parte_1 modifiche di quote di comproprietà. In particolare, in data 13.06.2022, tra gli altri cinque compartecipi, erano intercorse delle cessioni reciproche, relative a singoli cespiti, tra cui il , Persona_1 appartenenti, in realtà, alla comunione indivisa ”. Tali cessioni erano state realizzate Parte_2 esclusivamente tra i coeredi , , e la Prof.ssa Controparte_3 Controparte_2 Controparte_5 [...] nonché suo figlio Avv. , escludendo invece la sig.ra CP_4 Controparte_1 Parte_1
Come conseguenza di tali quattro atti di compravendita, presenti agli atti, a rogito del Notaio Per_2
le parti cedevano, tra di loro, delle c.d.” quotine”, ossia quote relative solo ad alcuni singoli
[...] subalterni catastali di fabbricati e ad alcune particelle concernenti terreni. Per mezzo di tali operazioni,
l'avv. vedeva incrementare la propria quota pro-indiviso relativa al Controparte_1 Per_1
che passava, dal valore originario di 3/12, al valore di 7/12 (ovvero 58,3 %). Ciò consentiva al
[...] sig. nonostante la mancata partecipazione della zia all'assemblea, di approvare, insieme alla CP_1 madre, sig.ra le tre delibere di cui sopra. CP_4
La sig.ra con PEC del 11.10.2022 aveva già inutilmente denunziato la nipote la illegittimità Parte_1 della convocazione assembleare, ciononostante, in data 07.11.2022, si vedeva comunicare con raccomandata l'approvazione delle tre delibere.
pagina 2 di 10 In sostanza, la prima delibera autorizzava il sig. ad accedere ai sub. 3 e 5 di CP_1 Per_1
, destinandoli ad abitazione propria e familiare;
la delibera n. 2, al fine di rendere le suddette
[...] unità abitative indipendenti dai sub. 8 e 10, residenza e dimora della sig.ra autorizzava Parte_1 lavori consistenti in opere di natura muraria, nonché opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su muri, intonaci e facciata del palazzo;
la delibera n. 3 autorizzava l'installazione, a favore dei sub. 3 e 5, di impianto elettrico, idrico e fognario, indipendenti dai sub. 8 e 10. Le spese di tali interventi sarebbero state anticipate dall'avv. CP_1
La sig.ra si vedeva pertanto costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria per vedere tutelati i suoi Parte_1 diritti. Riteneva infatti che le cessioni di “quotine” di singoli cespiti, attuate dai compartecipi della comunione ereditaria, a sua insaputa, realizzasse surrettiziamente un vecchio progetto divisionale iniziato nel 2018 (la bozza veniva elaborata dalla Serving s.r.l.) e mai proseguito in quanto ritenuto iniquo nella attribuzione dei beni alle parti, in sfavore della odierna attrice.
In diritto, l'attrice invocava l'invalidità dei predetti atti di compravendita, per il combinato disposto degli artt. 1325 e 1346 c.c. ritenendo che, come ampiamente sostenuto da dottrina e consolidata giurisprudenza, oggetto della comunione ereditaria pro indiviso sia l'intera massa in quanto tale e non, invece, i singoli beni di cui si compone. I coeredi non hanno la disponibilità diretta delle singole
“quotine” sino allo scioglimento della comunione ereditaria. Tali atti potrebbero, al più, avere una efficacia obbligatoria tra le parti, potendo avere efficacia reale solo nel momento in cui lo specifico bene sia passato nella effettiva disponibilità del coerede con la divisione: fino a quel momento il coerede è titolare solo di una quota di eredità, intesa come universitas. Le cessioni intercorse tra i coeredi, mancando di efficacia reale, sono quindi inidonee a modificare la titolarità del bene e a modificare altresì le quote deliberative dei coeredi. Da queste considerazioni discende l'eccezione di invalidità (nullità /annullabilità) delle delibere approvate, per violazione del quorum ai fini della convocazione dell'assemblea della comunione ereditaria e vizio del quorum deliberativo, circoscritto solo a tre compartecipi della comunione ereditaria (Avv. la sig.ra e la sig.ra . CP_1 CP_4 Parte_1
Ex artt. 1108 e 1109 c.c. In particolare, la prima delibera, autorizzando il sig. a destinare i CP_1 sub. 3 e 5 a suo uso esclusivo, alterando la destinazione delle unità abitative e impedendo ad altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto ex art. 1102 c.c., avrebbe richiesto il consenso di tutti i coeredi, dovendosi ritenere pertanto annullabile/nulla per il combinato disposto degli artt. 1102
e 1108 co.
3. e art 1109 c.c..
pagina 3 di 10 Concludeva pertanto precisando le sue conclusioni, integrate nella memoria ex 186, 6 comma, n.1:, chiedendo di: 1) Accertare e dichiarare che tutti gli di cessioni posti in essere dai convenuti in data 13 giugno 2022, come individuati con Atto del 13/06/2022 per OT Sede Persona_2
IN NC (TA) Repertorio n. 14745 - COMPRAVENDITA Nota presentata con Mod. Unico
n.14124.1/2022 Reparto PI di TARANTO in atti dal 05/07/2022, sono nulli;
ovvero subordinatamente privi di efficacia reale dichiarando non opponibile le cessioni alla parte attrice fino alla divisione ereditaria, in quanto aventi mera efficacia obbligatoria tra i stipulanti;
2) Ordinare al Conservatore la relativa trascrizione della relativa sentenza di nullità dei relativi atti di cessioni sui beni specificatamente individuati nella narrativa del presente atto;
3) in accoglimento alla domanda, in ogni caso, annullare, ovvero dichiarare la nullità, delle tre delibere oggetto della convocazione di assemblea della comunione ereditaria del 14 ottobre 2022 per violazione del quorum costitutivo e deliberativo, oltre che ai sensi del combinato disposto dell'art.
1108 primo e secondo comma c.c., e art. 1109 primo comma;
4) annullare ovvero dichiarare la nullità delle n.3 delibere approvate in data 14 ottobre 2022 per le rilevanti modifiche dei beni in comunione e gravi pregiudizi al godimento dei beni in comunione ai sensi dell'art. 1102 co. 1 c.c. e 1108 co. 1 e co. 2 c.c.; accogliere la domanda e conseguentemente dichiarare nulla o annullata la delibera n. 1 per violazione art.1108 terzo comma c.c.; Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
DIFESE CONVENUTA
Il 17.05.2023 si costituivano i convenuti (sig. sig.ra sig. e - CP_1 CP_4 Controparte_2 CP_3 il sig. verrà dichiarato contumace) eccependo preliminarmente la inammissibilità Controparte_5 della domanda per carenza di interesse ad agire da parte della sig.ra ex art. 100 c.p.c. , Parte_1 ritenendo che, quand'anche i predetti atti di cessione delle quote di spettanza dei coeredi venissero dichiarati nulli o inefficaci, l'attrice non conseguirebbe alcun vantaggio giuridico e/o patrimoniale, giacché la sua quota pro indiviso nella comunione ereditaria resterebbe immutata. Sempre in via preliminare, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei sig.ri e , i quali, alla data del 23.9.2022, data della convocazione, non Controparte_3 Controparte_2 avevano più alcun titolo sui beni costituenti la maggiore consistenza di “ e, pertanto, Persona_1 non avevano più alcun titolo ed interesse ad essere coinvolti nella seduta assembleare.
Nel merito, parte convenuta sosteneva la validità degli atti dispositivi delle “quotine” su singoli cespiti della comunione ”, idonee pertanto a produrre gli effetti voluti tra le parti: essi Parte_3
pagina 4 di 10 sarebbero validi ed immediatamente efficaci, anche contro il consenso dell'attrice, che avrebbe potuto far valere i propri diritti (attraverso il retratto) solo lì dove fosse intervenuta una violazione dell'art. 732 cod. civ., ossia si fosse dato ingresso a soggetti estranei alla comunione ereditaria.
La vendita di quotine su singoli beni facenti parte della comunione tra coeredi sarebbe libera e non soggiacerebbe ad alcun limite, se non quello previsto dall'art. 732 c.c. (Diritto di prelazione) che, in ragione della peculiare natura della comunione ereditaria, deroga al principio generale della libertà ed autonomia negoziale e della libera circolazione dei beni al solo fine di assicurare la persistenza e
l'eventuale concentrazione delle titolarità dei beni in capo ai primi successori. Si deve affermare conclusivamente che all'interno della comunione ereditaria ciascuno dei coeredi è libero di trasferire la propria quota di fondo rustico all'uno o all'altro coerede, non essendo applicabili tra i coeredi le limitazioni all'autonomia negoziale (nemmeno quelle) che discendono dalla prelazione riconosciuta dalla L. n. 590 del 1965 art. 8 a favore del coerede coltivatore diretto (Cass. Civ.II Sez. sent. n. 21050 del 2017.
Sosteneva, quindi, la piena validità degli atti di cessione e delle delibere approvate, sottolineando il carattere urgente e indifferibile degli interventi da queste autorizzati, necessari non solo a garantire il decoro dello stabile ma anche a garantirne la sicurezza e scongiurare possibili responsabilità in capo ai convenuti. La prima delibera, in particolare, autorizzando il sig. ad un uso esclusivo dei sub. CP_1
3 e 5 di realizzava un godimento frazionato del bene, già consentito all'interno della Persona_1 comunione ereditaria, anche alla stessa attrice, e avrebbe quindi ammesso anche il sig. al CP_1 godimento del patrimonio immobiliare abitativo comune, in perfetta linea con le finalità dell'art. 1102 cod. civ. Le delibere, quindi, secondo parte convenuta, sarebbero legittime sotto tutti i profili, partendo dalla convocazione (avvenuta in virtù delle quote di proprietà, così come risultavano dalla visura catastale e dalle trascrizioni “in favore” acquisibili mediante ispezione ipotecaria).
Alla luce delle considerazioni esposte concludeva chiedendo, come precisato nella memoria ex art. 186,
6 co. 1 c.p.c., ulteriormente le seguenti conclusioni:
In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attrice per le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda;
In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei sig.ri Dr. CP_3
e Dr. ;
[...] Controparte_2
Sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva delle delibere assembleari del 14.10.2022 per difetto dei presupposti;
pagina 5 di 10 Nel merito, rigettare la domanda attrice sia in ordine alle compravendite immobiliari del 13.6.2022 sia in ordine all'impugnazione delle delibere assembleari del 14.10.2022 perché infondata sia in fatto che in diritto;
in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia sia delle compravendite immobiliari del 13.6.2022, sia delle delibere assembleari del 14.10.2022 e per l'effetto ordinare il rilascio dei due subalterni oggetto delle delibere in favore della parte già autorizzata all'uso;
Accertare e dichiarare la temerarietà del presente giudizio ex art.96 cpc. e, per l'effetto considerarla ai fini della regolamentazione di spese e competenze di lite, con condanna dell'attrice per quanto di giustizia.
Condannare comunque l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per Legge.
All'udienza del 24.01.2024 il Giudice dichiarava la contumacia di e concedeva alle Controparte_5 parti i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., fissando udienza per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova. La causa veniva istruita esclusivamente con produzione documentale e all'udienza del
26.02.2025 le parti precisavano le conclusioni. La causa veniva quindi riservata in decisione con concessione dei termini ex 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA PRELIMINARE AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA ATTOREA EX ART. 100
C.P.C.
Parte convenuta eccepiva, preliminarmente, la inammissibilità della domanda dell'attrice per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ritenendo che gli atti di cessioni di “quotine”, intercorsi tra gli altri coeredi, non avrebbero sostanzialmente modificato la sua quota nella comunione Parte_3
; da qui la carenza di interesse ad agire.
[...]
Senonchè, non considera la difesa convenuta che le azioni poste in essere dai convenuti e, segnatamente, le cessioni di parti di quote su alcuni cespiti (avvenute in data 13.06.2022 con rogito notarile), a prescindere dalla loro validità, di cui si dirà nel prosieguo, sono da considerarsi potenzialmente idonee ad accrescere i diritti gravanti su specifiche unità immobiliari, anticipando, di fatto, una divisione ereditaria cui la signora ha senz'altro interesse a veder realizzata secondo Parte_1 il valore corretto delle quote al pari degli altri coeredi ( la stessa introduceva comunque il procedimento di divisione giudiziale, che attualmente pende presso questo Tribunale con R.G. n. 934/2025). E tanto pagina 6 di 10 con precipuo riguardo alle delibere assembleari approvate in data 14.10.2022 che incidono pesantemente sulla gestione della comunione pendente. Pertanto, la domanda attorea va considerata ammissibile ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
SULLA VALIDITA' DEGLI ATTI DI CESSIONE DI “QUOTINE” INTERCORSI TRA I
COEREDI/CONVENUTI MA CON EFFICACIA MERAMENTE OBBLIGATORIA
Quando l'eredità viene accettata da più soggetti, dando origine ad una comunione ereditaria, come nel caso in esame, gli eredi diventano tutti comproprietari dei beni rientranti nella comunione, divenendo altresì contitolari di situazioni attive e/o passive facenti parte dell'eredità, nella misura di una quota ideale della massa ereditaria unitariamente considerata quale universitas. In gergo notarile, si parla in questo caso della c.d. “quotona”, per distinguerla dalla c.d. “quotina”, termine che fa invece riferimento alla quota di spettanza del coerede su un singolo bene rientrante nella più ampia comunione ereditaria.
Ogni coerede è titolare, infatti, di una quota ideale della comunione ereditaria, di una percentuale dell'intera massa comune, che si concretizzerà in una porzione precisamente delimitata soltanto a seguito della divisione ereditaria, che pone fine alla comunione.
L'art. 1103 c.c., norma cardine nella disciplina della comunione pro indiviso stabilisce che ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota, sancendo così il principio della libera disponibilità della quota indivisa sulla res da parte di ciascun partecipante alla comunione, fatto salvo il diritto di prelazione previsto dall'art. 732 c.c., che la legge prevede a favore degli altri coeredi in caso di cessione della quota ereditaria ad estranei alla comunione. È pacifico pertanto che, qualora la cessione riguardi una quota dell'intero asse ereditario
(quotona), salvo il limite poc'anzi detto, l'atto è certamente valido e produce effetti reali immediati, con il passaggio, in capo all'acquirente, di tutti i diritti afferenti alla proprietà della quota acquistata.
Qualora invece la cessione abbia ad oggetto una quota su un singolo bene della comunione ereditaria
(quotina), come accaduto nel caso che si esamina, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, essa non può produrre effetti reali immediati, avendo invece natura obbligatoria, in quanto il coerede non può ritenersi titolare esclusivo di alcun bene prima della divisione.
La giurisprudenza, chiamata ad esaminare spesso la fattispecie, si è espressa più volte in tal senso chiarendo che la vendita da parte di un coerede della quota su un bene facente parte della più ampia comunione ereditaria (la cosiddetta “quotina”) non può avere immediata efficacia reale. In caso di mancata assegnazione in sede di divisione del bene oggetto della cessione, l'acquirente potrebbe
pagina 7 di 10 essere privato del bene con effetti retroattivi. Nella comunione ereditaria non si possono distinguere le singole quote sui singoli beni, ma solo la quota sull'intero asse. Unica eccezione è rappresentata dall'ipotesi in cui il patrimonio ereditario sia costituito da un unico bene. (Cass. Civ. Sez. I, n.
9534/2002)
Chiamata nuovamente a pronunciarsi sul punto, la Cassazione è giunta a ritenere che la vendita di un bene, facente parte di una comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al coerede-venditore attraverso la divisione;
pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione
e, finché essa perdura, il compratore non può ottenerne la proprietà esclusiva. (Cass. Civ. sez. VI, sentenza n. 4428/2018).
Ancora più recentemente, esaminando la donazione di quotina, le Sezioni Unite stabilivano che la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante;
tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare. (Cass.
Sez. Un., n. 5068 del 15 marzo 2016).
Per quanto esposto, le reciproche cessioni di quotine ereditarie, attuate in data 13.06.2022 dai coeredi, con per di più l'esclusione della compartecipe, sig.ra anche alla luce degli autorevoli Parte_1 chiarimenti giurisprudenziali, debbono ritenersi valide ma aventi efficacia meramente obbligatoria tra le parti, risultando prive di efficacia reale tra le stesse, con conseguente inopponibilità dei suddetti atti alla parte attrice fino alla divisione ereditaria.
LA CONSEGUENTE LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEI SIGNORI Parte_4
la qualificazione degli effetti delle vendite di quotine, ne consegue anche la legittimazione
[...] passiva dei signori e a contraddire, poiché, come già detto, gli atti di Controparte_2 CP_3 compravendita da essi stipulati, per la cessione di quotine ereditarie, non avendo efficacia reale, non alterano la loro posizione giuridica all'interno della compagine ereditaria, restando intatto anche il loro diritto/interesse a contraddire in tal sede.
LA CONSEGUENTE INVALIDITA' DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI DEL 14.10.2022
Dalla efficacia obbligatoria degli atti dispositivi in parola discende la loro inidoneità a realizzare l'accrescimento delle quote deliberative degli acquirenti in sede assembleare. Tali diritti, infatti, restano pagina 8 di 10 in capo ai coeredi/cedenti, potendosi trasferire agli acquirenti solo quando la quotina potrà realmente passare nella disponibilità degli stessi, ossia con il compiersi dell'utile divisione ereditaria.
Volendo fare una similitudine con un caso di vendita ad effetti obbligatori archetipo, così come il preliminare di vendita, con consegna anticipata, non trasferisce il possesso ad immagine della proprietà in capo al promissario acquirente, bensì la semplice detenzione, pena il crearsi di una contraddizione in termini, posto che per definizione solo con l'atto traslativo lo stesso consegue il diritto di proprietà; così l'acquirente di una quotina non può ritenersi che abbia acquisito i diritti propri del comunista, ossia del titolare della vera e propria quota.
Alla luce di quanto esposto, la convocazione dell'assemblea prima ed il quorum deliberativo delle tre delibere poi, avrebbero dovuto rispettare la titolarità delle quote ereditarie della comunione Parte_3
così come composta prima delle cessioni di quotine intercorse tra i coeredi.
[...]
Risulta quindi viziata sia la convocazione della assemblea, in quanto avrebbe dovuto coinvolgere tutti i coeredi, sia la deliberazione, mancando il quorum necessario per la natura delle delibere adottate, posto che prevedendo lavori di manutenzione straordinaria avrebbero necessitato di una maggioranza qualificata, ossia i 2/3 fissati dall'art. 1108 c.c., naturalmente prendendo in considerazione i titolari effettivi delle quote. La prima delibera anzi, autorizzando il signor ad un uso esclusivo di CP_1 alcuni appartamenti di , sine die, ossia una forma di attribuzione di diritto di Persona_1 godimento personale equiparabile ad una locazione ultranovennale, avrebbe dovuto richiedere il consenso di tutti i partecipanti. Con la conseguenza che in questa ipotesi si verte in una delibera nulla e non semplicemente annullabile ai sensi dell'art. 1109; articolo che non a caso contempla il potere di chiedere, a pena di decadenza, l'annullamento della delibera relativa ad innovazioni o altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ma nulla dice per la violazione della regola dell'unanimità, non certo per una mera dimenticanza ma perché implicito il riferimento alla ben diversa regola di matrice contrattuale della unanimità del consenso di tutti i contitolari del diritto reale.
Per quanto detto, le tre delibere approvate in data 14.10.2022, carenti di elementi essenziali
(convocazione irregolare) e incidendo su diritti individuali dei comproprietari (uso esclusivo dei sub. 3
e 5, da parte del sig. , per il combinato disposto degli artt. 1102, co. 1, 1108 e 1109 c.c., sono CP_1 da ritenersi invalide e quindi vanno annullate.
Le spese sopportate dall'attrice seguono giocoforza la soccombenza dei convenuti;
si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Decidendo sulla domanda proposta dalla signora con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato, nei confronti dei signori , , , Controparte_2 Controparte_7 Controparte_5
e rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: Controparte_1 Controparte_4 dichiara che tutti gli atti di cessioni, posti in essere dai convenuti in data 13 giugno 2022, come individuati con Atto del 13/06/2022 per OT , sede MA CA (TA), Persona_2
Repertorio n. 14745 – (Compravendita, Nota presentata con Mod. Unico n.14124.1/2022 Reparto PI di
Taranto, in atti dal 05/07/2022), sono privi di efficacia reale e pertanto non sono opponibili alla parte attrice fino alla divisione ereditaria;
annulla quindi le tre delibere oggetto della convocazione di assemblea della comunione ereditaria del
14 ottobre 2022 per violazione del quorum costitutivo e deliberativo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1102 co.1, 1108 primo e secondo comma c.c., e art. 1109 primo comma c.c.; condanna i convenuti, signori , , , Controparte_2 Controparte_7 Controparte_5 Controparte_1
e al pagamento, in solido, delle spese processuali sopportate da parte attrice, che si Controparte_4 liquidano, in suo favore in euro 6.00,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, oltre contributo unificato e marca.
TARANTO, 17-07-2025
Il Giudice, dott. Claudio Casarano
pagina 10 di 10
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile I grado iscritto al n. 6863//2022 Reg. Cont. promosso da rappresentata e difesa dall'avv. Dellosso Giuseppe;
Parte_1
contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicoletta Erroi e;
[...] Controparte_1
e
, contumace Controparte_5
LA CAUSA
FONDAMENTO DELLA DOMANDA ATTOREA
A seguito di successione testamentaria del proprio coniuge, Avv. Francesco Paolo Motolese, deceduto in data 18.02.2019, la prof.ssa veniva designata erede universale, divenendo Parte_1 comproprietaria della comunione ereditaria indivisa – , così composta: CP_6 CP_1
4/12 proprietà Sig.ra - 3/12 proprietà Sig. , - 1/12 Parte_1 Controparte_1 proprietà Sig.ra - 2/12 nuda proprietà (nuda proprietà) – 2/12 Controparte_4 Controparte_2 nuda proprietà – 4/12 usufrutto . Controparte_5 Controparte_3
pagina 1 di 10 Il 30.09.2022 riceveva la comunicazione di convocazione per il giorno 14.10.2022, per l'assemblea della predetta comunione ereditaria, avente ad oggetto alcune attività edilizie nonché il godimento esclusivo di alcune unità abitative di , immobile facente parte della comunione Persona_1 ereditaria e situato in Grottaglie, alla Via Madonna di Pompei n. 101. Oggetto dell'assemblea era, in particolare la approvazione di tre delibere:
a) delibera autorizzativa in favore del compartecipe sui subalterni 3 e 5 del palazzo Controparte_1
“ ; CP_6
b) delibera autorizzativa per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria urgente
e non differibile a vantaggio dei predetti subalterni 3 e 5;
c) delibera autorizzativa per l'installazione a vantaggio dei subalterni 3 e 5 di nuovi ed autonomi impianti elettrico -idrico- fognario indipendenti dalla abitazione principale posta al piano 2 di Per_1
[...]
La convocazione era stata formalmente disposta dal compartecipe nonché nipote, Avv. CP_1
e notificata soltanto alla sua genitrice, Prof.ssa ed all'odierna attrice, zia,
[...] Controparte_4
Prof.ssa la quale apprendeva che vi erano state, a sua insaputa, delle Parte_1 modifiche di quote di comproprietà. In particolare, in data 13.06.2022, tra gli altri cinque compartecipi, erano intercorse delle cessioni reciproche, relative a singoli cespiti, tra cui il , Persona_1 appartenenti, in realtà, alla comunione indivisa ”. Tali cessioni erano state realizzate Parte_2 esclusivamente tra i coeredi , , e la Prof.ssa Controparte_3 Controparte_2 Controparte_5 [...] nonché suo figlio Avv. , escludendo invece la sig.ra CP_4 Controparte_1 Parte_1
Come conseguenza di tali quattro atti di compravendita, presenti agli atti, a rogito del Notaio Per_2
le parti cedevano, tra di loro, delle c.d.” quotine”, ossia quote relative solo ad alcuni singoli
[...] subalterni catastali di fabbricati e ad alcune particelle concernenti terreni. Per mezzo di tali operazioni,
l'avv. vedeva incrementare la propria quota pro-indiviso relativa al Controparte_1 Per_1
che passava, dal valore originario di 3/12, al valore di 7/12 (ovvero 58,3 %). Ciò consentiva al
[...] sig. nonostante la mancata partecipazione della zia all'assemblea, di approvare, insieme alla CP_1 madre, sig.ra le tre delibere di cui sopra. CP_4
La sig.ra con PEC del 11.10.2022 aveva già inutilmente denunziato la nipote la illegittimità Parte_1 della convocazione assembleare, ciononostante, in data 07.11.2022, si vedeva comunicare con raccomandata l'approvazione delle tre delibere.
pagina 2 di 10 In sostanza, la prima delibera autorizzava il sig. ad accedere ai sub. 3 e 5 di CP_1 Per_1
, destinandoli ad abitazione propria e familiare;
la delibera n. 2, al fine di rendere le suddette
[...] unità abitative indipendenti dai sub. 8 e 10, residenza e dimora della sig.ra autorizzava Parte_1 lavori consistenti in opere di natura muraria, nonché opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su muri, intonaci e facciata del palazzo;
la delibera n. 3 autorizzava l'installazione, a favore dei sub. 3 e 5, di impianto elettrico, idrico e fognario, indipendenti dai sub. 8 e 10. Le spese di tali interventi sarebbero state anticipate dall'avv. CP_1
La sig.ra si vedeva pertanto costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria per vedere tutelati i suoi Parte_1 diritti. Riteneva infatti che le cessioni di “quotine” di singoli cespiti, attuate dai compartecipi della comunione ereditaria, a sua insaputa, realizzasse surrettiziamente un vecchio progetto divisionale iniziato nel 2018 (la bozza veniva elaborata dalla Serving s.r.l.) e mai proseguito in quanto ritenuto iniquo nella attribuzione dei beni alle parti, in sfavore della odierna attrice.
In diritto, l'attrice invocava l'invalidità dei predetti atti di compravendita, per il combinato disposto degli artt. 1325 e 1346 c.c. ritenendo che, come ampiamente sostenuto da dottrina e consolidata giurisprudenza, oggetto della comunione ereditaria pro indiviso sia l'intera massa in quanto tale e non, invece, i singoli beni di cui si compone. I coeredi non hanno la disponibilità diretta delle singole
“quotine” sino allo scioglimento della comunione ereditaria. Tali atti potrebbero, al più, avere una efficacia obbligatoria tra le parti, potendo avere efficacia reale solo nel momento in cui lo specifico bene sia passato nella effettiva disponibilità del coerede con la divisione: fino a quel momento il coerede è titolare solo di una quota di eredità, intesa come universitas. Le cessioni intercorse tra i coeredi, mancando di efficacia reale, sono quindi inidonee a modificare la titolarità del bene e a modificare altresì le quote deliberative dei coeredi. Da queste considerazioni discende l'eccezione di invalidità (nullità /annullabilità) delle delibere approvate, per violazione del quorum ai fini della convocazione dell'assemblea della comunione ereditaria e vizio del quorum deliberativo, circoscritto solo a tre compartecipi della comunione ereditaria (Avv. la sig.ra e la sig.ra . CP_1 CP_4 Parte_1
Ex artt. 1108 e 1109 c.c. In particolare, la prima delibera, autorizzando il sig. a destinare i CP_1 sub. 3 e 5 a suo uso esclusivo, alterando la destinazione delle unità abitative e impedendo ad altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto ex art. 1102 c.c., avrebbe richiesto il consenso di tutti i coeredi, dovendosi ritenere pertanto annullabile/nulla per il combinato disposto degli artt. 1102
e 1108 co.
3. e art 1109 c.c..
pagina 3 di 10 Concludeva pertanto precisando le sue conclusioni, integrate nella memoria ex 186, 6 comma, n.1:, chiedendo di: 1) Accertare e dichiarare che tutti gli di cessioni posti in essere dai convenuti in data 13 giugno 2022, come individuati con Atto del 13/06/2022 per OT Sede Persona_2
IN NC (TA) Repertorio n. 14745 - COMPRAVENDITA Nota presentata con Mod. Unico
n.14124.1/2022 Reparto PI di TARANTO in atti dal 05/07/2022, sono nulli;
ovvero subordinatamente privi di efficacia reale dichiarando non opponibile le cessioni alla parte attrice fino alla divisione ereditaria, in quanto aventi mera efficacia obbligatoria tra i stipulanti;
2) Ordinare al Conservatore la relativa trascrizione della relativa sentenza di nullità dei relativi atti di cessioni sui beni specificatamente individuati nella narrativa del presente atto;
3) in accoglimento alla domanda, in ogni caso, annullare, ovvero dichiarare la nullità, delle tre delibere oggetto della convocazione di assemblea della comunione ereditaria del 14 ottobre 2022 per violazione del quorum costitutivo e deliberativo, oltre che ai sensi del combinato disposto dell'art.
1108 primo e secondo comma c.c., e art. 1109 primo comma;
4) annullare ovvero dichiarare la nullità delle n.3 delibere approvate in data 14 ottobre 2022 per le rilevanti modifiche dei beni in comunione e gravi pregiudizi al godimento dei beni in comunione ai sensi dell'art. 1102 co. 1 c.c. e 1108 co. 1 e co. 2 c.c.; accogliere la domanda e conseguentemente dichiarare nulla o annullata la delibera n. 1 per violazione art.1108 terzo comma c.c.; Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
DIFESE CONVENUTA
Il 17.05.2023 si costituivano i convenuti (sig. sig.ra sig. e - CP_1 CP_4 Controparte_2 CP_3 il sig. verrà dichiarato contumace) eccependo preliminarmente la inammissibilità Controparte_5 della domanda per carenza di interesse ad agire da parte della sig.ra ex art. 100 c.p.c. , Parte_1 ritenendo che, quand'anche i predetti atti di cessione delle quote di spettanza dei coeredi venissero dichiarati nulli o inefficaci, l'attrice non conseguirebbe alcun vantaggio giuridico e/o patrimoniale, giacché la sua quota pro indiviso nella comunione ereditaria resterebbe immutata. Sempre in via preliminare, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei sig.ri e , i quali, alla data del 23.9.2022, data della convocazione, non Controparte_3 Controparte_2 avevano più alcun titolo sui beni costituenti la maggiore consistenza di “ e, pertanto, Persona_1 non avevano più alcun titolo ed interesse ad essere coinvolti nella seduta assembleare.
Nel merito, parte convenuta sosteneva la validità degli atti dispositivi delle “quotine” su singoli cespiti della comunione ”, idonee pertanto a produrre gli effetti voluti tra le parti: essi Parte_3
pagina 4 di 10 sarebbero validi ed immediatamente efficaci, anche contro il consenso dell'attrice, che avrebbe potuto far valere i propri diritti (attraverso il retratto) solo lì dove fosse intervenuta una violazione dell'art. 732 cod. civ., ossia si fosse dato ingresso a soggetti estranei alla comunione ereditaria.
La vendita di quotine su singoli beni facenti parte della comunione tra coeredi sarebbe libera e non soggiacerebbe ad alcun limite, se non quello previsto dall'art. 732 c.c. (Diritto di prelazione) che, in ragione della peculiare natura della comunione ereditaria, deroga al principio generale della libertà ed autonomia negoziale e della libera circolazione dei beni al solo fine di assicurare la persistenza e
l'eventuale concentrazione delle titolarità dei beni in capo ai primi successori. Si deve affermare conclusivamente che all'interno della comunione ereditaria ciascuno dei coeredi è libero di trasferire la propria quota di fondo rustico all'uno o all'altro coerede, non essendo applicabili tra i coeredi le limitazioni all'autonomia negoziale (nemmeno quelle) che discendono dalla prelazione riconosciuta dalla L. n. 590 del 1965 art. 8 a favore del coerede coltivatore diretto (Cass. Civ.II Sez. sent. n. 21050 del 2017.
Sosteneva, quindi, la piena validità degli atti di cessione e delle delibere approvate, sottolineando il carattere urgente e indifferibile degli interventi da queste autorizzati, necessari non solo a garantire il decoro dello stabile ma anche a garantirne la sicurezza e scongiurare possibili responsabilità in capo ai convenuti. La prima delibera, in particolare, autorizzando il sig. ad un uso esclusivo dei sub. CP_1
3 e 5 di realizzava un godimento frazionato del bene, già consentito all'interno della Persona_1 comunione ereditaria, anche alla stessa attrice, e avrebbe quindi ammesso anche il sig. al CP_1 godimento del patrimonio immobiliare abitativo comune, in perfetta linea con le finalità dell'art. 1102 cod. civ. Le delibere, quindi, secondo parte convenuta, sarebbero legittime sotto tutti i profili, partendo dalla convocazione (avvenuta in virtù delle quote di proprietà, così come risultavano dalla visura catastale e dalle trascrizioni “in favore” acquisibili mediante ispezione ipotecaria).
Alla luce delle considerazioni esposte concludeva chiedendo, come precisato nella memoria ex art. 186,
6 co. 1 c.p.c., ulteriormente le seguenti conclusioni:
In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attrice per le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda;
In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei sig.ri Dr. CP_3
e Dr. ;
[...] Controparte_2
Sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva delle delibere assembleari del 14.10.2022 per difetto dei presupposti;
pagina 5 di 10 Nel merito, rigettare la domanda attrice sia in ordine alle compravendite immobiliari del 13.6.2022 sia in ordine all'impugnazione delle delibere assembleari del 14.10.2022 perché infondata sia in fatto che in diritto;
in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia sia delle compravendite immobiliari del 13.6.2022, sia delle delibere assembleari del 14.10.2022 e per l'effetto ordinare il rilascio dei due subalterni oggetto delle delibere in favore della parte già autorizzata all'uso;
Accertare e dichiarare la temerarietà del presente giudizio ex art.96 cpc. e, per l'effetto considerarla ai fini della regolamentazione di spese e competenze di lite, con condanna dell'attrice per quanto di giustizia.
Condannare comunque l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per Legge.
All'udienza del 24.01.2024 il Giudice dichiarava la contumacia di e concedeva alle Controparte_5 parti i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., fissando udienza per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova. La causa veniva istruita esclusivamente con produzione documentale e all'udienza del
26.02.2025 le parti precisavano le conclusioni. La causa veniva quindi riservata in decisione con concessione dei termini ex 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA PRELIMINARE AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA ATTOREA EX ART. 100
C.P.C.
Parte convenuta eccepiva, preliminarmente, la inammissibilità della domanda dell'attrice per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ritenendo che gli atti di cessioni di “quotine”, intercorsi tra gli altri coeredi, non avrebbero sostanzialmente modificato la sua quota nella comunione Parte_3
; da qui la carenza di interesse ad agire.
[...]
Senonchè, non considera la difesa convenuta che le azioni poste in essere dai convenuti e, segnatamente, le cessioni di parti di quote su alcuni cespiti (avvenute in data 13.06.2022 con rogito notarile), a prescindere dalla loro validità, di cui si dirà nel prosieguo, sono da considerarsi potenzialmente idonee ad accrescere i diritti gravanti su specifiche unità immobiliari, anticipando, di fatto, una divisione ereditaria cui la signora ha senz'altro interesse a veder realizzata secondo Parte_1 il valore corretto delle quote al pari degli altri coeredi ( la stessa introduceva comunque il procedimento di divisione giudiziale, che attualmente pende presso questo Tribunale con R.G. n. 934/2025). E tanto pagina 6 di 10 con precipuo riguardo alle delibere assembleari approvate in data 14.10.2022 che incidono pesantemente sulla gestione della comunione pendente. Pertanto, la domanda attorea va considerata ammissibile ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
SULLA VALIDITA' DEGLI ATTI DI CESSIONE DI “QUOTINE” INTERCORSI TRA I
COEREDI/CONVENUTI MA CON EFFICACIA MERAMENTE OBBLIGATORIA
Quando l'eredità viene accettata da più soggetti, dando origine ad una comunione ereditaria, come nel caso in esame, gli eredi diventano tutti comproprietari dei beni rientranti nella comunione, divenendo altresì contitolari di situazioni attive e/o passive facenti parte dell'eredità, nella misura di una quota ideale della massa ereditaria unitariamente considerata quale universitas. In gergo notarile, si parla in questo caso della c.d. “quotona”, per distinguerla dalla c.d. “quotina”, termine che fa invece riferimento alla quota di spettanza del coerede su un singolo bene rientrante nella più ampia comunione ereditaria.
Ogni coerede è titolare, infatti, di una quota ideale della comunione ereditaria, di una percentuale dell'intera massa comune, che si concretizzerà in una porzione precisamente delimitata soltanto a seguito della divisione ereditaria, che pone fine alla comunione.
L'art. 1103 c.c., norma cardine nella disciplina della comunione pro indiviso stabilisce che ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota, sancendo così il principio della libera disponibilità della quota indivisa sulla res da parte di ciascun partecipante alla comunione, fatto salvo il diritto di prelazione previsto dall'art. 732 c.c., che la legge prevede a favore degli altri coeredi in caso di cessione della quota ereditaria ad estranei alla comunione. È pacifico pertanto che, qualora la cessione riguardi una quota dell'intero asse ereditario
(quotona), salvo il limite poc'anzi detto, l'atto è certamente valido e produce effetti reali immediati, con il passaggio, in capo all'acquirente, di tutti i diritti afferenti alla proprietà della quota acquistata.
Qualora invece la cessione abbia ad oggetto una quota su un singolo bene della comunione ereditaria
(quotina), come accaduto nel caso che si esamina, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, essa non può produrre effetti reali immediati, avendo invece natura obbligatoria, in quanto il coerede non può ritenersi titolare esclusivo di alcun bene prima della divisione.
La giurisprudenza, chiamata ad esaminare spesso la fattispecie, si è espressa più volte in tal senso chiarendo che la vendita da parte di un coerede della quota su un bene facente parte della più ampia comunione ereditaria (la cosiddetta “quotina”) non può avere immediata efficacia reale. In caso di mancata assegnazione in sede di divisione del bene oggetto della cessione, l'acquirente potrebbe
pagina 7 di 10 essere privato del bene con effetti retroattivi. Nella comunione ereditaria non si possono distinguere le singole quote sui singoli beni, ma solo la quota sull'intero asse. Unica eccezione è rappresentata dall'ipotesi in cui il patrimonio ereditario sia costituito da un unico bene. (Cass. Civ. Sez. I, n.
9534/2002)
Chiamata nuovamente a pronunciarsi sul punto, la Cassazione è giunta a ritenere che la vendita di un bene, facente parte di una comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al coerede-venditore attraverso la divisione;
pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione
e, finché essa perdura, il compratore non può ottenerne la proprietà esclusiva. (Cass. Civ. sez. VI, sentenza n. 4428/2018).
Ancora più recentemente, esaminando la donazione di quotina, le Sezioni Unite stabilivano che la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante;
tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare. (Cass.
Sez. Un., n. 5068 del 15 marzo 2016).
Per quanto esposto, le reciproche cessioni di quotine ereditarie, attuate in data 13.06.2022 dai coeredi, con per di più l'esclusione della compartecipe, sig.ra anche alla luce degli autorevoli Parte_1 chiarimenti giurisprudenziali, debbono ritenersi valide ma aventi efficacia meramente obbligatoria tra le parti, risultando prive di efficacia reale tra le stesse, con conseguente inopponibilità dei suddetti atti alla parte attrice fino alla divisione ereditaria.
LA CONSEGUENTE LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEI SIGNORI Parte_4
la qualificazione degli effetti delle vendite di quotine, ne consegue anche la legittimazione
[...] passiva dei signori e a contraddire, poiché, come già detto, gli atti di Controparte_2 CP_3 compravendita da essi stipulati, per la cessione di quotine ereditarie, non avendo efficacia reale, non alterano la loro posizione giuridica all'interno della compagine ereditaria, restando intatto anche il loro diritto/interesse a contraddire in tal sede.
LA CONSEGUENTE INVALIDITA' DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI DEL 14.10.2022
Dalla efficacia obbligatoria degli atti dispositivi in parola discende la loro inidoneità a realizzare l'accrescimento delle quote deliberative degli acquirenti in sede assembleare. Tali diritti, infatti, restano pagina 8 di 10 in capo ai coeredi/cedenti, potendosi trasferire agli acquirenti solo quando la quotina potrà realmente passare nella disponibilità degli stessi, ossia con il compiersi dell'utile divisione ereditaria.
Volendo fare una similitudine con un caso di vendita ad effetti obbligatori archetipo, così come il preliminare di vendita, con consegna anticipata, non trasferisce il possesso ad immagine della proprietà in capo al promissario acquirente, bensì la semplice detenzione, pena il crearsi di una contraddizione in termini, posto che per definizione solo con l'atto traslativo lo stesso consegue il diritto di proprietà; così l'acquirente di una quotina non può ritenersi che abbia acquisito i diritti propri del comunista, ossia del titolare della vera e propria quota.
Alla luce di quanto esposto, la convocazione dell'assemblea prima ed il quorum deliberativo delle tre delibere poi, avrebbero dovuto rispettare la titolarità delle quote ereditarie della comunione Parte_3
così come composta prima delle cessioni di quotine intercorse tra i coeredi.
[...]
Risulta quindi viziata sia la convocazione della assemblea, in quanto avrebbe dovuto coinvolgere tutti i coeredi, sia la deliberazione, mancando il quorum necessario per la natura delle delibere adottate, posto che prevedendo lavori di manutenzione straordinaria avrebbero necessitato di una maggioranza qualificata, ossia i 2/3 fissati dall'art. 1108 c.c., naturalmente prendendo in considerazione i titolari effettivi delle quote. La prima delibera anzi, autorizzando il signor ad un uso esclusivo di CP_1 alcuni appartamenti di , sine die, ossia una forma di attribuzione di diritto di Persona_1 godimento personale equiparabile ad una locazione ultranovennale, avrebbe dovuto richiedere il consenso di tutti i partecipanti. Con la conseguenza che in questa ipotesi si verte in una delibera nulla e non semplicemente annullabile ai sensi dell'art. 1109; articolo che non a caso contempla il potere di chiedere, a pena di decadenza, l'annullamento della delibera relativa ad innovazioni o altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ma nulla dice per la violazione della regola dell'unanimità, non certo per una mera dimenticanza ma perché implicito il riferimento alla ben diversa regola di matrice contrattuale della unanimità del consenso di tutti i contitolari del diritto reale.
Per quanto detto, le tre delibere approvate in data 14.10.2022, carenti di elementi essenziali
(convocazione irregolare) e incidendo su diritti individuali dei comproprietari (uso esclusivo dei sub. 3
e 5, da parte del sig. , per il combinato disposto degli artt. 1102, co. 1, 1108 e 1109 c.c., sono CP_1 da ritenersi invalide e quindi vanno annullate.
Le spese sopportate dall'attrice seguono giocoforza la soccombenza dei convenuti;
si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Decidendo sulla domanda proposta dalla signora con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato, nei confronti dei signori , , , Controparte_2 Controparte_7 Controparte_5
e rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: Controparte_1 Controparte_4 dichiara che tutti gli atti di cessioni, posti in essere dai convenuti in data 13 giugno 2022, come individuati con Atto del 13/06/2022 per OT , sede MA CA (TA), Persona_2
Repertorio n. 14745 – (Compravendita, Nota presentata con Mod. Unico n.14124.1/2022 Reparto PI di
Taranto, in atti dal 05/07/2022), sono privi di efficacia reale e pertanto non sono opponibili alla parte attrice fino alla divisione ereditaria;
annulla quindi le tre delibere oggetto della convocazione di assemblea della comunione ereditaria del
14 ottobre 2022 per violazione del quorum costitutivo e deliberativo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1102 co.1, 1108 primo e secondo comma c.c., e art. 1109 primo comma c.c.; condanna i convenuti, signori , , , Controparte_2 Controparte_7 Controparte_5 Controparte_1
e al pagamento, in solido, delle spese processuali sopportate da parte attrice, che si Controparte_4 liquidano, in suo favore in euro 6.00,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, oltre contributo unificato e marca.
TARANTO, 17-07-2025
Il Giudice, dott. Claudio Casarano
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