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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/07/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. 29/2025-1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno composto dai magistrati
Dott. Alessandra Panichi - Presidente
Dott. Francesca Sirianni – Giudice rel.
Dott. Simona D'Ottavi - Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 29/2024-1 r.g. P.U. promosso da
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Achille Castelli nei confronti di con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), via Controparte_1
Pasubio, n. 36, C.F./P.IVA , REA AP-276777, contumace;
P.IVA_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
OSSERVA
Deve preliminarmente ritenersi la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio. Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, in quanto lo stesso – esercente tra l'altro attività di “commercio elettronico al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri” - non ha provato la propria qualità di impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII (esso non si è costituito in giudizio); peraltro nessun bilancio risulta essere stato depositato presso il registro delle imprese, né risultano trasmesse dall'Agenzia delle Entrate eventuali dichiarazioni dei redditi.
Quanto alla verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per la liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che il ricorrente ha dimostrato di vantare un credito di € 26.914,02 oltre interessi, portato da sentenza di condanna n. 57/2025 del Tribunale di Fermo.
Deve ritenersi che la debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dagli indici ed elementi di seguito esposti. Il creditore oggi ricorrente ha tentato un pignoramento presso terzi rimasto infruttuoso. Dall'istruttoria d'ufficio sono emersi ulteriori debiti pari a € 5.883,38 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, di cui alcuni per contributi Inail. Non risultano depositati i bilanci né le dichiarazioni dei redditi. Il legale rappresentante della società convenuta, comparso personalmente all'udienza del 3.7.2025, ha dichiarato che la ditta non ha nulla. Tutti tali elementi, complessivamente considerati, depongono nel senso dell'incapacità della
[...] di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Controparte_1
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII.
Ricorre, pertanto, la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII.
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII. dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), via Pasubio, n. 36, C.F./P.IVA
, REA AP-276777; P.IVA_1
nomina la dott.ssa Francesca Sirianni Giudice Delegato per la procedura nomina Curatore la dott.ssa (con studio in Ascoli Piceno, via Indipendenza, n. 7, Persona_1
), che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle P.IVA_2 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 17 ottobre 2025 alle ore 9:45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesca Sirianni dott. Alessandra Panichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno composto dai magistrati
Dott. Alessandra Panichi - Presidente
Dott. Francesca Sirianni – Giudice rel.
Dott. Simona D'Ottavi - Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 29/2024-1 r.g. P.U. promosso da
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Achille Castelli nei confronti di con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), via Controparte_1
Pasubio, n. 36, C.F./P.IVA , REA AP-276777, contumace;
P.IVA_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
OSSERVA
Deve preliminarmente ritenersi la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio. Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, in quanto lo stesso – esercente tra l'altro attività di “commercio elettronico al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri” - non ha provato la propria qualità di impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII (esso non si è costituito in giudizio); peraltro nessun bilancio risulta essere stato depositato presso il registro delle imprese, né risultano trasmesse dall'Agenzia delle Entrate eventuali dichiarazioni dei redditi.
Quanto alla verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per la liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che il ricorrente ha dimostrato di vantare un credito di € 26.914,02 oltre interessi, portato da sentenza di condanna n. 57/2025 del Tribunale di Fermo.
Deve ritenersi che la debitrice versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dagli indici ed elementi di seguito esposti. Il creditore oggi ricorrente ha tentato un pignoramento presso terzi rimasto infruttuoso. Dall'istruttoria d'ufficio sono emersi ulteriori debiti pari a € 5.883,38 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, di cui alcuni per contributi Inail. Non risultano depositati i bilanci né le dichiarazioni dei redditi. Il legale rappresentante della società convenuta, comparso personalmente all'udienza del 3.7.2025, ha dichiarato che la ditta non ha nulla. Tutti tali elementi, complessivamente considerati, depongono nel senso dell'incapacità della
[...] di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Controparte_1
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII.
Ricorre, pertanto, la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII.
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII. dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), via Pasubio, n. 36, C.F./P.IVA
, REA AP-276777; P.IVA_1
nomina la dott.ssa Francesca Sirianni Giudice Delegato per la procedura nomina Curatore la dott.ssa (con studio in Ascoli Piceno, via Indipendenza, n. 7, Persona_1
), che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle P.IVA_2 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 17 ottobre 2025 alle ore 9:45, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesca Sirianni dott. Alessandra Panichi