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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 06/02/2026, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1998/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente e Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16464/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CPII n. 20250002516240239134767 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2117/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per le spese.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 30 settembre 2025 la parte ha proposto ricorso avverso Napoli Obiettivo Valore S.r.
l., in relazione a Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n. 20250002516240239134767, notificata dalla Napoli Obiettivo Valore S.r.l., affidataria dell'attività d riscossione coattiva di tutte le entrate del Comune di Napoli il 12.09.2025, euro 61.883.61, IMU anni 2019,2020, 2021 ed 2022, eccependo il difetto di legittimazione impositiva attiva – carenza di legittimazione passiva del concessionario Napoli Obiettivo
Valore s.r.l., nullità dell'atto per vizi formali, la omessa notifica degli atti presupposti, la violazione procedimentale, la omessa allegazione degli atti indicati, la violazione degli artt. 25 c. 2, 50 del dpr 602/1973,
29 c. 3 d.l. 78/2010, la inesistenza dell'obbligazione tributaria conseguenziale nullità della richiesta di pagamento.
Con controdeduzioni del 1 dicembre la Napoli Obiettivo valore si costituisce in giudizio, con successivo atto del 20 gennaio 2026 in considerazione della effettiva consegna dell'immobile all'ADSP MTC, emette, in esercizio del potere in autotutela, l'annullamento dell'Atto e pertanto chiede che venga decretata la cessata materia del contendere con riconoscimento di spese al ricorrente
La parte con memorie del 20 gennaio 2016 deposita copia provvedimento di sgravio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento in autotutela degli avvisi opposti - facendo venir meno ogni interesse delle parti alla definizione delle questioni dedotte in lite - impone, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione dell'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
Dalla circostanza che il convenuto Ente si è determinato all'annullamento in autotutela degli atti prodromici a quello impugnato solo dopo la proposizione del ricorso, sicché è ragionevole presumere che l'autoannullamento non fosse un adempimento spontaneo ma bensì, un adempimento indotto dalla proposizione dello stesso, deriva ( per effetto della sentenza n° 274 del 2005 della Corte Costituzionale)
l'obbligo per questa Corte di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale.
Per tali motivi condanna la convenuta Napoli Obiettivo Valore S.r.l., al pagamento delle stesse che quantifica in euro 3000 oltre iva cpa
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna Napoli Obiettivo Valore S.r.l. a rifondere alla ricorrente le spese di causa, che liquida nel complessivo importo di 3.000,00 euro.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente e Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16464/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CPII n. 20250002516240239134767 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2117/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per le spese.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 30 settembre 2025 la parte ha proposto ricorso avverso Napoli Obiettivo Valore S.r.
l., in relazione a Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n. 20250002516240239134767, notificata dalla Napoli Obiettivo Valore S.r.l., affidataria dell'attività d riscossione coattiva di tutte le entrate del Comune di Napoli il 12.09.2025, euro 61.883.61, IMU anni 2019,2020, 2021 ed 2022, eccependo il difetto di legittimazione impositiva attiva – carenza di legittimazione passiva del concessionario Napoli Obiettivo
Valore s.r.l., nullità dell'atto per vizi formali, la omessa notifica degli atti presupposti, la violazione procedimentale, la omessa allegazione degli atti indicati, la violazione degli artt. 25 c. 2, 50 del dpr 602/1973,
29 c. 3 d.l. 78/2010, la inesistenza dell'obbligazione tributaria conseguenziale nullità della richiesta di pagamento.
Con controdeduzioni del 1 dicembre la Napoli Obiettivo valore si costituisce in giudizio, con successivo atto del 20 gennaio 2026 in considerazione della effettiva consegna dell'immobile all'ADSP MTC, emette, in esercizio del potere in autotutela, l'annullamento dell'Atto e pertanto chiede che venga decretata la cessata materia del contendere con riconoscimento di spese al ricorrente
La parte con memorie del 20 gennaio 2016 deposita copia provvedimento di sgravio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento in autotutela degli avvisi opposti - facendo venir meno ogni interesse delle parti alla definizione delle questioni dedotte in lite - impone, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione dell'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
Dalla circostanza che il convenuto Ente si è determinato all'annullamento in autotutela degli atti prodromici a quello impugnato solo dopo la proposizione del ricorso, sicché è ragionevole presumere che l'autoannullamento non fosse un adempimento spontaneo ma bensì, un adempimento indotto dalla proposizione dello stesso, deriva ( per effetto della sentenza n° 274 del 2005 della Corte Costituzionale)
l'obbligo per questa Corte di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale.
Per tali motivi condanna la convenuta Napoli Obiettivo Valore S.r.l., al pagamento delle stesse che quantifica in euro 3000 oltre iva cpa
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna Napoli Obiettivo Valore S.r.l. a rifondere alla ricorrente le spese di causa, che liquida nel complessivo importo di 3.000,00 euro.