Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 06/02/2026, n. 1998
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Difetto di legittimazione impositiva attiva

    L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • Altro
    Nullità dell'atto per vizi formali

    L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • Altro
    Omessa notifica degli atti presupposti

    L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • Altro
    Violazione procedimentale

    L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • Altro
    Inesistenza dell'obbligazione tributaria

    L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 06/02/2026, n. 1998
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1998
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo