Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Proc. n. 2137/2021 R.G.V.G.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
nel procedimento ex artt. 337 bis ss. c.c. e 737 ss. c.p.c. promosso da
[...]
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. TIZIANO SOLIGNANI, nei confronti di CP_1
(C.F.: nata a [...] il [...],
[...] CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'avv. ILARIA GIAMBUZZI, con la chiamata in causa dell'AVV. (C.F. ) in qualità di curatore speciale dei Controparte_2 C.F._3 minori (C.F.: ) e Persona_1 C.F._4 Parte_2
(C.F.: ), visti gli atti ed i documenti, lette le relazioni dei Servizi C.F._5
Sociali e la CTU, a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore all'udienza dello 04.12.2024, pronuncia il seguente
DECRETO
Con ricorso ex art. 337 bis ss. c.c. depositato in data 02.07.2021, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale in composizione Controparte_1 collegiale deducendo quanto segue:
- di aver instaurato una convivenza more uxorio con la resistente e che, da tale unione, erano nati i figli in data 02.05.2009 e in data 25.04.2015; Persona_1 Pt_2
- che negli ultimi anni la relazione di coppia si era deteriorata sino a divenire da ultimo intollerabile e che, in diverse occasioni, i contrasti erano degenerati in violenza domestica, tanto che, in data 29.06.2021, si era dovuto recare nel locale pronto soccorso;
- che entrambi i figli e, in particolare il maggiore , non desiderano stare Persona_1 con la madre;
- di svolgere attività lavorativa come carabiniere presso la stazione di Traversara, con una retribuzione mensile pari a poco meno di 1800,00 euro, mentre la SI.ra lavora a CP_1 chiamata presso il ristorante “Casa Conti Guidi” di Bagnacavallo e svolge attività di pulizia presso abitazioni private;
- che, considerando i redditi della SI.ra non dichiarati al fisco, la loro situazione Pt_3 economica era sostanzialmente equivalente.
1. disporre l'affido condiviso dei figli minori ed ad entrambi i Persona_1 Parte_2 genitori, con collocazione presso la residenza del padre;
2. prevedere che la madre possa visitare i figli ogni qual volta lo desideri, previo cenno telefonico al padre, e possa tenerli con sé un fine settimana alternato prelevandoli al venerdì sera da casa del padre e riaccompagnandoli direttamente a scuola il lunedì mattina;
3. le festività di Natale e Pasqua saranno divise in due parti uguali che verranno trascorse ciascuna con un genitore diverso, alternandole ogni anno tra loro (il genitore che avrà trascorso la prima parte delle vacanze di Natale con i figli un anno, trascorrerà l'anno successivo e così via);
4. per il periodo estivo si continuerà ad osservare il regime previsto per il periodo scolastico, con la sola eccezione per cui ciascun genitore potrà prendere e tenere con sé i figli per recarsi in ferie per un periodo di tre settimane, anche non consecutive;
5. disporre a carico della madre il pagamento di un assegno mensile pari, in considerazione dei presupposti di legge e della situazione concreta delle parti, a 200 €, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, da pagarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT del costo della vita;
6. le spese straordinarie saranno regolate come da protocollo del tribunale di Ravenna. Con vittoria di spese, competenze, onorari, oneri e accessori come per legge”. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 25.10.2021 contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto e allegando in particolare che la convivenza con il SI. era divenuta Pt_1 intollerabile a causa delle condotte prevaricatorie e violente da lui perpetrate nei suoi confronti tanto che, non riuscendo più a sopportare il comportamento del ricorrente, richiedeva l'intervento dell'associazione Demetra e, stante la gravità della situazione, veniva collocata in residenza protetta, di essersi sempre occupata della crescita ed educazione dei figli, che, proprio al fine di essere il più possibile presente nella vita dei minori, aveva sempre svolto attività lavorative saltuarie e compatibili con i turni del SI.
e che, tenuto conto dell'atteggiamento aggressivo del ricorrente, come tale Pt_1 potenzialmente dannoso nei confronti dei figli, era necessario che gli stessi venissero collocati presso di sé. Sulla base di quanto compiutamente esposto nella comparsa, la resistente chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “- disporre l'affido condiviso dei minori regolamentando le modalità alla luce di tutto quanto sopra dedotto;
- disporre a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i Parte_1 figli con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50 % con la SI.ra ”, con vittoria delle spese di lite. Controparte_1
All'udienza dello 05.04.2022, l'allora Presidente del Collegio, dopo aver sentito personalmente le parti e preso atto della collocazione dei minori presso il padre stante la permanenza della madre in una casa rifugio, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo l'affido condiviso dei due minori ad entrambi i genitori, con collocazione momentanea presso il padre, disciplinando il diritto di visita materno e ponendo a carico della SI.ra un contributo per il mantenimento dei due figli pari CP_1 alla somma complessiva di euro 100,00, oltre al 30 % delle spese straordinarie determinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. Il Tribunale incaricava altresì i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare le relazioni tra i minori ed i genitori e ordinava alle parti di produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi e ulteriore documentazione relativa alla loro situazione economico-patrimoniale. Nel corso del processo, venivano acquisite le plurime relazioni redatte dai Servizi Sociali a seguito della presa in carico del nucleo familiare e la SI.ra autorizzava il CP_1 trasferimento del figlio maggiore presso i nonni paterni nel Comune di Persona_1
Pontelatone in provincia di Caserta. Con istanza depositata in data 07.02.2023, la difesa di parte ricorrente chiedeva al Tribunale, stante il prossimo trasferimento del SI. presso una stazione dei carabinieri Pt_1 nella provincia casertana, di autorizzare il mutamento di residenza anche del figlio più piccolo presso il suddetto Comune e, a seguito dell'insistenza in relazione alla Pt_2 suddetta istanza all'udienza del 27.09.2023, ove chiedeva altresì di disporre l'affidamento esclusivo dei due figli a favore del padre, il Collegio, con decreto provvisorio del 22.11.2023 emesso a scioglimento della riserva ivi assunta dal Giudice relatore, tenuto conto delle evidenze emergenti dalle relazioni dei Servizi Sociali, disponeva l'affidamento dei due figli minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti in relazione al diverso luogo di residenza dei minori, conferendo agli stessi il potere di adottare, nell'interesse esclusivo degli stessi, le decisioni relative alla loro salute, educazione ed istruzione, di regolamentare l'esercizio del diritto di vista da parte della madre nei loro confronti e di porre in essere tutte le iniziative e i percorsi di supporto psicologico necessari per garantire ai minori il recupero dell'equilibrio psico-fisico e della serenità emotiva e il ripristino della fondamentale relazione con la madre, e, stante la limitazione della responsabilità genitoriale così stabilita, provvedeva a nominare come curatore speciale dei minori l'avv. Controparte_2
Il curatore speciale si costituiva in data 15.12.2023, chiedendo al Tribunale, alla luce delle argomentazioni esposte nella comparsa, di valutare positivamente la richiesta di trasferimento del minore presso l'abitazione dei nonni paterni e, nel contempo, di Pt_2 adottare ogni e più opportuno provvedimento a tutela dei minori, con conferma dell'affidamento degli stessi ai Servizi Sociali territorialmente competenti. Con successivo decreto provvisorio emesso in data 08.01.2024, stante il già avvenuto trasferimento del SI. assieme al figlio presso il Comune di Pontelatone prima Pt_1 Pt_2 dell'adozione di qualsivoglia provvedimento autorizzatorio giudiziale, il Collegio ammetteva CTU per valutare le capacità genitoriali delle parti e il miglior regime di affidamento e collocazione dei figli minori. Dopo che il Giudice relatore apprendeva all'udienza del 19.01.2024, ove prestava giuramento la CTU dott.ssa che il figlio minore non stava Persona_2 Pt_2 frequentando la scuola, con successivo decreto del 23.01.2024, il Tribunale disponeva che il ricorrente procedesse ad iscrivere il figlio minore presso un istituto scolastico ubicato nel Comune di Pontelatone o in altro Comune della provincia di Caserta per proseguire regolarmente l'anno scolastico. All'esito del deposito dell'elaborato peritale, il Giudice relatore all'udienza dello 03.07.2024 concedeva alle parti termine per il deposito di note conclusive e, alla successiva udienza dello 04.12.2024, le stesse si riportavano ai rispettivi atti e il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, dalle accurate relazioni redatte dai Servizi Sociali è emersa una situazione di grave fragilità psicologica dei minori che, a seguito dell'allontanamento dalla casa familiare della madre per la dedotta situazione di intollerabilità a causa delle condotte aggressive e violente del ricorrente, sono rimasti a convivere presso il padre e hanno manifestato – il figlio maggiore in modo netto e radicale mentre quello minore con comportamento ambivalente e contraddittorio – un rifiuto nei confronti della figura materna. In particolare, come emerge dalla lettura delle relazioni, il minore ha Persona_1 denunciato un comportamento aggressivo e violento da parte della madre, sostenendo in maniera perentoria di non voler più avere alcun rapporto con la stessa, mentre il figlio minore , affettivamente legato alla madre, appare seriamente condizionato nella Pt_2 relazione con la resistente dall'atteggiamento svalutante ed ostruzionistico assunto dal padre e dal fratello maggiore nei confronti della SI.ra . Pt_3
Appare opportuno riportare alcuni stralci delle relazioni redatte dagli assistenti sociali per comprendere la grave condizione psicologica ed emotiva dei minori determinata dalla situazione familiare. Nella relazione dei Servizi Sociali dello 02.02.2023 stilata di concerto dalle assistenti sociali con la psicologa del di Lugo, dott.ssa Paola Conte, si legge in particolare quanto Pt_4 segue: “ nei colloqui con la psicologa scrivente mostra un atteggiamento estremamente Per_1 rigido e controllato nei confronti della mamma, ribadisce la netta chiusura al dialogo, verbalizzando
“voglio solo liberarmi di lei”. Durante il giorno riferisce di trascorrere molto tempo con i videogiochi o di uscire con gli amici il pomeriggio. Emerge un progressivo disimpegno scolastico. Per quanto concerne la progettualità futura, inizialmente aveva intenzione di iscriversi a un liceo di scienze applicate e a 16 anni di iscriversi in Campania, trasferendosi dai nonni paterni, ai quali è molto legato. appare sempre più chiuso al dialogo e all'espressione franca delle proprie emozioni, Per_1 rischiando di sviluppare emozioni incontrollate (rabbia) rese maladattive dall'assenza di riconoscimento, accettazione e di condivisione delle stesse. Il minore è identificato con la figura paterna, con la quale condivide lo stesso meccanismo di difesa di evitamento delle emozioni e di manipolazione delle stesse. L'immagine introiettata della figura materna, al momento, risulta compromessa e il minore esprime la ferma volontà di cancellarla definitivamente dalla sua vita, il che produrrebbe a medio e lungo termine il risultato di inquinare una parte di sé e di non mentalizzare i propri sentimenti negativi, con l'effetto difensivo di evitarli, non elaborarli e agirli in condotte disfunzionali.
durante i colloqui psicologici, mostra sintomi ansiosi, inibizione al dialogo e sospiri lunghi Pt_2
e assenze di pensiero, in cui appare distante dalla realtà. Quando parla della mamma i livelli di stress psichico aumentano, calmandosi solamente dopo alcuni esercizi di mindfulness/respirazione, soprattutto se fuori dalla stanza sono presenti il padre e/o il fratello. Appare disorientato nel tempo e nello spazio (spesso non riesce ad identificare in che giorno della settimana si trova né ad indicare la tempistica chiara degli eventi). Fatica a verbalizzare un racconto lineare di senso compiuto delle sue esperienze quotidiane. Emergono sintomi di disorientamento, confusione e disorganizzazione, rischiando di sviluppare disturbi internalizzanti di matrice ansioso/depressiva. Il minore mostra segni di un conflitto di lealtà tra le figure di attaccamento, dovuto, verosimilmente all'atteggiamento incoerente e confusivo dei genitori.
nel rapportarsi con la mamma, appare in conflitto, combattuto tra la volontà di “giocare” e Pt_2 scherzare con lei, accettando le sue manifestazioni di affetto, e la tendenza alla chiusura e alla fuga, verosimilmente per non deludere le aspettative del fratello e del padre. appare confuso, scisso Pt_2 tra le figure genitoriali;
quando viene incontrato all'incontro con la mamma, in previsione di incontri protetti futuri, reagisce in modo disorganizzato, non riesce a mantenere il contatto oculare con gli operatori e mostra un meccanismo di “fuga” simil dissociativa. Il padre propone ai minori un messaggio dicotomico ambivalente rispetto alla figura materna: da un lato auspica l'annullamento e la scomparsa della mamma dalla loro vita (fisica e psichica), sostenendo che i bambini non hanno bisogno di lei per la loro crescita sana (portando a riprova di quanto sostenuto la propria esperienza personale di bambino adottato, cresciuto senza genitori biologici), rischiando di trasferire sui minori i propri sentimenti di rabbia e ostilità, creando in loro una frattura insanabile. Dall'altro lato, però, supporta la tesi secondo la quale la madre dovrebbe assumersi maggiori responsabilità nei confronti dei minori, esprimendo più volte stanchezza e malessere nella gestione esclusiva dei figli e la volontà che loro “facciano pace” con la mamma, in modo da sgravarlo di incombenze organizzative che lo affaticano. Il padre, durante i colloqui individuali con la psicologa, appare fragile e fortemente carico di rabbia e ostilità nei confronti della mamma dei suoi figli, accusata di non occuparsi di loro, dei loro bisogni. Talvolta manifesta tali emozioni attraverso il pianto ma tende ad assumere sempre atteggiamento difensivo, prendendo le distanze dalle sue stesse emozioni. La mamma mostra progressi nello sviluppo di competenze organizzative ma, di fatto, non dispone di un quadro organizzativo strutturato e stabile nel quale accogliere i minori e prendersi cura dei loro bisogni primari ed emotivi. Inoltre, mostra spesso nei loro confronti un atteggiamento spaventante, poco empatico, faticando a rispettare i loro tempi di elaborazione. Nell'incontro con i figli, in data 25/1/2023, è apparsa adeguata, rispettando maggiormente i tempi e gli spazi dei figli, senza andare oltre a quanto loro riescono a tollerare. Soprattutto con ha Pt_2 espresso il suo affetto con manifestazioni fisiche di prossimità (carezze, abbracci). La coppia genitoriale appare estremamente conflittuale, rendendo impraticabile un dialogo costruttivo, finanche una gestione congiunta e matura delle eSIenze dei figli (..)”. Alla luce delle serie criticità caratterizzanti la situazione familiare, ulteriormente aggravate dalle conseguenze derivanti dalla determinazione unilaterale del SI. di trasferire il Pt_1 minore a Pontelatone, e dei rischi di compromissione dell'equilibrio psico-fisico Pt_2 ed emotivo dei figli minori, il Tribunale ammetteva apposita CTU al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti e disciplinare in maniera adeguata e conforme all'interesse dei minori le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e il regime di affidamento e collocazione dei minori. Il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dalla CTU, in quanto l'elaborato peritale risulta ampio, ben argomentato, strutturato secondo validi criteri di impostazione scientifica ed immune da vizi logico-giuridici. All'esito dell'indagine peritale, il CTU ha reso le seguenti valutazioni conclusive: “Letti gli atti presenti nel fascicolo, acquisita la documentazione ritenuta utile, svolti con i genitori colloqui individuali e un colloquio congiunto, svolti due incontri con il minore sottoposto il minore Pt_2 a test proiettivi, svolto un incontro con il fratello, ascoltati i nonni paterni, ascoltata l'operatrice dei Servizi Sociali affidatari, l'operatrice dei Servizi Sociali di Pontelatone, l'operatrice dell'Associazione Demetra che ha seguito la madre, svolto un colloquio con la psicologa che segue il minore e il nucleo familiare, richiesta una relazione alle insegnanti del minore, è possibile rispondere al quesito come segue: Entrambi i genitori non hanno potuto emanciparsi dal passato traumatico che ha caratterizzato la propria esperienza di figli, esperienza che condiziona e ha ricadute importanti sulla loro genitorialità. Nella relazione di coppia sono risultate assenti una vera intimità e progettualità; la relazione è parsa basata più sulla soddisfazione di bisogni reciproci che su reali sentimenti e progetti. La gravidanza di pare essere stata subita dalla madre (preceduta e seguita da aborti Pt_2 volontari); per certo la nascita del secondogenito si colloca in una fase in cui la coppia si trovava già in una fase di forte crisi. L'eloquio del SI. è risultato sostanzialmente organizzato, ha evidenziato difficoltà a rievocare Pt_1 tempi e luoghi. La narrazione è risultata talvolta superficiale, tendente all'evasività. Sono emersi tratti caratteriali di diffidenza. L'anamnesi ha condotto a rilevare che il padre è stato adottato dagli attuali genitori all'età di sei anni. I primi anni di vita sono stati vissuti, a causa della morte prematura per incidente stradale dei genitori biologici, insieme al fratello in diversi orfanotrofi. Il passaggio da un orfanotrofio all'altro, oltre che ai maltrattamenti che in questi il SI. ha subito, Pt_1 hanno reso impossibile nella prima infanzia investire emotivamente in qualche figura di riferimento adulta. L'indagine ha condotto a rilevare che vissuti abbandonici e risentimenti legati al periodo preadottivo sono stati affrontati dal SI. attraverso una modalità di diniego dei propri bisogni e di Pt_1 svalutazione delle persone atte a soddisfarli. L'emotività è risultata coartata, non risultano riparati i sentimenti di sofferenza legati all'infanzia, sentimenti che appaiono scissi e negati. Nei confronti dei figli il padre è risultato in grado di provvedere ai bisogni materiali. Non risulta pienamente in grado di separare la propria esperienza di figlio dall'esperienza dei suoi figli, proiettando su di essi la necessità e la capacità di utilizzare gli stessi meccanismi difensivi utilizzati da egli stesso, ovvero la necessità di “eliminare” il dolore eliminando dalla propria vita affettiva chi è in grado di provocarlo. Attualmente il SI. pare considerare l'allontanamento della madre, considerata maltrattante, Pt_1 come soluzione per i propri figli. Il SI. proietta nei figli la propria capacità/necessità di chiudere con il passato, escludendo ciò Pt_1 che provoca sofferenza. Tale atteggiamento risulta rigido e poco in grado di assumere le posizioni dei figli per comprenderne i bisogni emotivi e la necessità che ha della figura materna, sostenendone e appoggiandone il Pt_2 rifiuto, pur dichiarandosi disponibile a consentire la frequentazione della madre. Non riconosce nei figli, quantomeno in le emozioni riguardanti il desiderio e la necessità di rivedere la madre, Pt_2 emozioni che, se in possono risultare offuscate dal forte risentimento di questi, in Per_1 Pt_2 la necessità della figura materna e la sofferenza che ne deriva risultano più evidenti. Non emerge una capacità riflessiva (ovvero la capacità di attribuire stati mentali al figlio e di adeguare a questi la propria condotta) e una adeguata capacità di comprendere le eSIenze del minore di tipo emotivo. Ciononostante, nel rapporto con il SI. è apparso un genitore Pt_2 Pt_1 presente, in grado di costituire un punto di riferimento stabile. Nei confronti della madre il SI. ha mostrato un atteggiamento ambivalente, da un lato Pt_1 recriminandone l'assenza dall'altro criticando le condotte della SI.ra . È risultata inadeguata CP_1 la capacità di favorire l'accesso di all'altro genitore. Pt_2
L'eloquio della SI.ra è risultato organizzato e linguisticamente adeguato. Sotto il profilo CP_1 personologico è emersa un'emotività appiattita, non sempre adeguata alla narrazione. Dai colloqui effettuati, si sono potuti rilevare tratti di ossessività che l'hanno condotta, nel tempo, a momenti di disregolazione degli impulsi. L'anamnesi ha condotto a rilevare un'infanzia difficile, in un ambiente duro e richiedente, nel quale la SI.ra pur in età evolutiva, doveva occuparsi della casa e degli animali allevati dalla CP_1 famiglia. È emerso un difficile rapporto con la figura paterna, percepita come ostacolante, rigida ed eSIente. La SI.ra ha lasciato la famiglia all'età di quindici anni per trascorrere tre anni in un CP_1 campus grazie ad una borsa di studio, terminati i quali ha lasciato la Moldavia per recarsi in Italia. Pur riconoscendo le difficoltà nella relazione con suo padre, la SI.ra pare attualmente CP_1 essersene identificata, affermando di comprendere le intenzioni di protezione del padre nei suoi confronti e giustificandone le condotte. La rigidità paterna è stata assunta nel suo rapporto con i figli, in particolare con il primogenito. Nei confronti dei figli emerge una forte tendenza al controllo per quanto riguarda le abitudini quotidiane, tendenza che non trae origine dalla necessità di proteggerli ma che sembra piuttosto esprimere un tratto caratteriale rigido che vive con difficoltà le interazioni con l'ambiente. Nella genitorialità della SI.ra la tendenza al controllo delle condotte minute sostituisce gli aspetti CP_1 affettivi. E' emersa difficoltà nel vivere pienamente il ruolo genitoriale, percepito talora come peso e la necessità di avere a sua volta una figura genitoriale. L'investimento affettivo nei confronti dei figli, pur presente, è risultato parziale;
la SI.ra ha avuto da sempre necessità di trascorrere lunghi CP_1 periodi in loro assenza (le tappe principali di crescita di questi ultimi, che avrebbero richiesto una maggiore vicinanza e un maggior impegno emotivo, quali lo svezzamento e il controllo degli sfinteri sono state affidate ai nonni paterni: ha trascorso i due anni della scuola materna presso i Per_1 nonni paterni, entrambi i figli vi hanno trascorso abitualmente le vacanze estive). Con si è potuto rilevare un rapporto meno conflittuale rispetto a quello vissuto dalla madre Pt_2 con il primogenito tuttavia la relazione è apparsa superficiale, non risulta costruito un rapporto profondo. Ciò che più preoccupa nella genitorialità della SI.ra è la distanza emotiva con la quale ella si CP_1 rapporta al bambino, distanza che la rende inadeguata nel tentare un riavvicinamento e nell'offrirgli il calore del quale egli ha necessità. Al contrario la madre pare sentirsi in diritto di attendere che siano i figli ad avvicinarsi a lei tenendo un atteggiamento chiuso ed offeso. Pur reclamando i propri diritti di madre, la SI.ra non appare in grado emotivamente di CP_1 avvicinarsi in alcun modo al minore. Carente è risultata la funzione protettiva svolta dalla SI.ra sia dal punto di vista del sostegno CP_1 affettivo che da quello dell'assunzione di responsabilità. Tale scarsa qualità del rapporto, oltre all'influenza che subisce dal fratello, rende Pt_2 particolarmente difficile la possibilità di un riavvicinamento madre-figlio. Le telefonate fatte periodicamente ai nonni paterni non hanno tanto il SInificato per la SI.ra CP_1 di avere notizie dei propri figli, quanto di averne dei SI.ri , figure alle quali, specie per quanto Pt_1 riguarda la SI.ra , si è molto legata e dalla quale cerca per sé stessa una funzione materna. Il Pt_1 primogenito in particolare sembra avere svolto un ruolo per la SI.ra di forte collegamento con CP_1 la SI.ra . Pt_1
La relazione di entrambi i genitori con i figli risulta superficiale. Entrambi hanno vissuto un'infanzia caratterizzata da maltrattamenti. La violenza è parsa una modalità presente nel nucleo familiare. La madre ha integrato i maltrattamenti subiti, giustificando il genitore maltrattante e identificandosene;
il padre li ha del tutto negati, evitando l'elaborazione dei sentimenti che li hanno accompagnati. Pur con i limiti presentati, la SI.ra ha mostrato la disponibilità a seguire i suggerimenti CP_1 forniti da figure esterne, risorsa che rende auspicabile l'adesione ad un percorso di sostegno alle genitorialità. Il padre è risultato meno disponibile di fronte alla prospettiva di affidarsi a figure di sostegno sia per quanto lo riguarda personalmente che per quanto riguarda il minore. è apparso un bambino di nove anni, in evidente sovrappeso. Le capacità cognitive e di Pt_2 verbalizzazione sono apparse adeguate. L'eloquio è risultato vago, tendente a negare e a nascondere più che ad affermare. Le affermazioni sono apparse perlopiù casuali e di scarsa attendibilità anche quando hanno riguardato la propria quotidianità. Il bambino è apparso molto condizionato dai pensieri e dalle aspettative nei suoi confronti da parte del fratello e non libero di esprimersi autonomamente. L'immagine, anche fisica, che fornisce il bambino rispecchia un vissuto di “compressione”, compressione tra vissuti e istanze diverse che nega e delle quali non risulta consapevole. Significativo è apparso il linguaggio del corpo con il quale tende a manifestare un'assenza di libertà nel potersi esprimere (lunghi sospiri, allargamento delle braccia, mancanza di risposte chiare), pare sentirsi bersaglio di istanze contrastanti che non riesce a contenere: la necessità di Pt_2 compiacere il padre e il fratello, il desiderio non rappresentabile agli altri e neppure a sé stesso di rivedere la madre. Tali istanze che diventano inconsciamente conflittuali appaiono attualmente molto potenti e lo pongono in pericolo di una potenziale dissociazione. Non possedendo, nei confronti dei nonni paterni, un legame intenso al pari del fratello, il trasferimento è risultato per emotivamente impegnativo e traumatico soprattutto per quanto Pt_2 riguarda lo sradicamento improvviso dall'ambiente scolastico, ambiente nel quale risultava ben inserito e che costituiva un importante punto di riferimento. Appare essenziale sostenere il minore dal punto di vista psicologico, per aiutarlo ad elaborare i cambiamenti vissuti e divenire maggiormente consapevole delle proprie emozioni e dei propri sentimenti e di conseguenza meno dipendente emotivamente da padre e fratello. Attualmente i nonni paterni risultano un importante punto di riferimento affettivo per Pt_2 sotto il profilo affettivo, educativo, e di effettivo tempo speso per la sua cura e gestione. I nonni rappresentano una risorsa per il nucleo familiare anche perché comprendono le eSIenze affettive dei nipoti e non si pongono in contrasto con la SI.ra . CP_1
Per quanto sopraesposto si ritiene attualmente opportuno mantenere l'affido del minore ai Servizi Sociali competenti per territorio e il collocamento del minore presso il padre. Si ritiene attualmente di difficile attuazione, considerata la distanza fisica che separa dalla Pt_2 madre, l'influenza ricevuta da parte del fratello e le reali difficoltà della SI.ra di contattare il CP_1 figlio dal punto di vista affettivo, un riavvicinamento del minore alla figura materna. Si suggerisce, al fine di favorire tale riavvicinamento, che il minore prosegua il percorso psicologico iniziato con la dott.ssa che possa renderlo maggiormente consapevole delle proprie CP_3 emozioni e libero dai condizionamenti vissuti nell'ambiente paterno e che possa aiutarlo nell'elaborazione dei cambiamenti avvenuti. Si suggerisce di proseguire la collaborazione esistente tra i Servizi di Pontelatone e quello di Lugo al fine di offrire individualmente a ciascun genitore un percorso di sostegno alla genitorialità presso i rispettivi comuni di residenza, percorso che sia di ausilio per il SI. nel riuscire a separare la Pt_1 propria esperienza di padre da quella di figlio e di comprendere le necessità affettive di che Pt_2 sia di aiuto alla SI.ra nel recuperare una funzione genitoriale che ad oggi risulta carente per CP_1 avvicinarsi affettivamente al minore. Si suggerisce che il padre, auspicabilmente quando sarà disponibile a rivedere la madre Pt_2
(attraverso l'ausilio del sostegno psicologico e del padre), accompagni presso la casa materna Pt_2 ogni due settimane, veicolando in tal modo un messaggio di avallo alla sua frequentazione. Attualmente non risultano fattibili periodi di vacanza insieme alla madre. Si ritiene che, qualora il minore attraverso una maggiore autonomia emotiva fornita dal sostegno terapeutico, fosse disponibile ad incontrarla, non ci siano controindicazioni nel trascorrere con quest'ultima sei giorni durante le vacanze natalizie (prevedendo un'alternanza dei genitori rispetto al giorno di Natale e dell'ultimo dell'anno); tre giorni durante le vacanze pasquali;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive”. In adesione alle valutazioni rese dalla CTU, deve pertanto essere confermato l'affidamento dei due figli minori ed ai Servizi Sociali territorialmente Persona_1 Pt_2 competenti per il Comune di Pontelatone ove risiedono affinché monitorino il benessere psico-fisico e le condizioni emotive e psicologiche dei minori, fornendo il necessario supporto sul piano educativo, scolastico e formativo, attuino tutti gli interventi ritenuti necessari e opportuni sul piano sanitario, sociale, educativo e psicologico nell'interesse degli stessi, valutino l'adeguatezza del contesto abitativo e supportino il SI. nello Pt_1 svolgimento di compiti genitoriali, suggerendogli i più opportuni percorsi di sostegno alla genitorialità. In particolare, stante la fragilità psicologica dei due minori, appare necessario che i Servizi affidatari attivino percorsi di tipo psicologico. A loro volta, i Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di Lugo, ove risiede la ricorrente, dovranno sostenere la medesima con adeguati percorsi ed interventi funzionali al recupero della relazione con i figli. I minori resteranno collocati presso il padre, che convive con i propri genitori, e ulteriore compito dei Servizi Sociali affidatari sarà quello di promuovere un percorso di riavvicinamento madre-figli, procedendo, in caso di esito positivo dello stesso, a calendarizzare appositi incontri con cadenza quindicinale, tenuto conto della distanza geografica tra i rispettivi luoghi di residenza. Deve essere altresì stabilito che, un weekend al mese, sia il SI. a portare i figli dalla madre a Lugo (o ove ella trasferirà la sua Pt_1 residenza) e, due settimane dopo, sia invece la SI.ra a recarsi il weekend dai figli in Pt_3
Campania. In caso di rasserenamento dei rapporti madre-figli, la SI.ra passerà con CP_1 Per_1
e sei giorni durante le vacanze natalizie, con alternanza di anno in anno
[...] Pt_2 della permanenza dei minori presso ciascun genitore nei giorni di Natale e Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza di anno in anno della permanenza dei minori presso ciascun genitore nei giorni di Pasqua e del Lunedì di Pasqua, e due settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive da determinarsi entro il 31.05.2025. Per quanto attiene al mantenimento, occorre rammentare in punto di diritto come l'art. 337 ter, quarto comma, c.c. ponga i criteri per la determinazione del contributo al mantenimento da parte dei genitori, stabilendo specificatamente che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali eSIenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Per quanto riguarda la situazione reddituale della SI.ra , la medesima ha allegato nel CP_1 ricorso di lavorare presso un ristorante a tempo parziale e, dalla dichiarazione dei redditi 2022 relativa all'anno fiscale 2021, risulta che la medesima abbia percepito un reddito complessivo pari ad euro 5.992,00. All'udienza dello 05.04.2022, la SI.ra ha dato atto di aver iniziato a lavorare presso CP_1
Eurocompany con retribuzione mensile di circa 1200,00/1300,00 euro e, in data 16.09.2024, ha prodotto autocertificazione in cui dà atto di aver percepito nell'anno 2022 un reddito pari ad euro 12.801,00 e nell'anno 2023 un reddito pari ad euro 15.017,00. Per quanto concerne il SI. , risulta che il medesimo lavori come carabiniere con una Pt_1 retribuzione mensile netta che, sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi agli atti relativa all'anno fiscale 2021, considerando tredici mensilità, risulta pari ad euro 2.034,00. Tento conto della sussistenza di un non irrisorio divario reddituale tra le parti, della circostanza che la SI.ra non ha beni immobili di proprietà e che, pertanto, CP_1 presumibilmente dovrà pagarsi un canone di locazione a differenza del SI. , che vive Pt_1 con i genitori, considerando altresì la collocazione esclusiva dei minori presso il padre, appare equo e proporzionato porre a carico della SI.ra un contributo al CP_1 mantenimento dei figli pari alla somma complessiva mensile di euro 300,00, ossia di euro 150,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 40 % delle spese di carattere straordinario come determinate sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. Nelle note conclusive, la difesa di parte resistente ha chiesto di adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti del SI. affinché desista dal porre in essere ulteriori Pt_1 comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli minori. Osserva il Collegio come l'art. 709 ter c.p.c., applicabile alla controversia in esame ratione temporis, stabilisca, al secondo comma, che il Giudice “(i)n caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. (..); 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende”. Ebbene, deve essere sicuramente stigmatizzato il comportamento del SI. che, senza Pt_1 nemmeno attendere la decisione dell'autorità giudiziaria, ha dapprima richiesto volontariamente il trasferimento in Campania e si è poi trasferito con il minore a centinaia di chilometri dalla madre, in tal modo compromettendo la ripresa dei rapporti tra la SI.ra ed il figlio ed il diritto alla bigenitorialità del minore. CP_1
Al fine di sanzionare tale comportamento, il SI. deve essere condannato a Pt_1 corrispondere alla Cassa delle Ammende la somma equitativamente determinata in euro 500,00. Tenuto conto della condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e alla luce dell'esito della controversia, le spese di lite nel rapporto processuale tra il SI.
[...]
e la SI.ra vengono compensate nella misura del 50 %, con Parte_1 Controparte_1 condanna del SI. a corrispondere il restante 50 %, liquidato come Parte_1 da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, nella versione aggiornata dal dm. n. 147/2022. Considerando che la SI.ra , sulla base della documentazione reddituale agli atti e Pt_3 dell'autocertificazione prodotta, negli anni 2022 e 2023 ha superato le soglie reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato con conseguente revoca del beneficio a partire dall'anno 2022, il ricorrente dovrà corrispondere a favore dell'erario il solo importo corrispondente alle fasi di studio e introduttiva. Le spese di lite nei rapporti processuali con la parte chiamata in causa vengono integralmente compensate. Le spese di CTU, come separatamente già liquidate, vengono definitivamente poste a carico del SI. . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del pubblico ministero, visti gli artt. 337 bis ss. c.c., 709 ter e 737 ss. c.p.c., così decide:
- DISPONE l'affidamento dei minori e ai Servizi Sociali Persona_1 Pt_2 territorialmente competenti per il Comune di Pontelatone affinché monitorino il benessere psico-fisico e le condizioni emotive e psicologiche dei minori, fornendo loro il necessario supporto sul piano educativo, scolastico e formativo, attuino tutti gli interventi ritenuti necessari e opportuni sul piano sanitario, sociale, educativo e psicologico nell'interesse degli stessi, valutino l'adeguatezza del contesto abitativo e supportino il SI. nello Pt_1 svolgimento di compiti genitoriali, suggerendo percorsi di sostegno alla genitorialità per il SI. e promuovendo un percorso di riavvicinamento madre-figli; Pt_1
- STABILISCE la collocazione dei minori e presso il padre;
Persona_1 Pt_2
- STABILISCE che, all'esito del percorso di riavvicinamento madre-figli e in caso di buon esito dello stesso, l'esercizio del diritto di visita materno nei confronti dei minori venga esercitato secondo le modalità e le tempistiche indicate in parte motiva;
- STABILISCE che i Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di Lugo sostengano la SI.ra con adeguati percorsi ed interventi funzionali al Controparte_1 recupero della relazione con i figli;
- DISPONE che la SI.ra contribuisca al mantenimento dei due figli Controparte_1 corrispondendo al SI. la somma complessiva mensile di euro Parte_1
300,00 pari ad euro 150,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 40 % delle spese straordinarie come determinate sulla base del protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- CONDANNA il SI. al pagamento di una sanzione Parte_1 amministrativa pecuniaria pari ad euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende;
- COMPENSA le spese di lite tra il SI. e la SI.ra Parte_1 Controparte_1 nella misura del 50 %, condannando il SI. a rifondere alla SI.ra Parte_1
il restante 50 %, liquidato in euro 1904,50 per compensi professionali, di Controparte_1 cui l'importo di euro 726,50 per le fasi di studio ed introduttiva da rifondere a favore dell'erario, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- COMPENSA le spese di lite tra le altre parti;
- PONE definitivamente a carico del SI. le spese di CTU, come Parte_1 separatamente già liquidate. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e ai Servizi Sociali territorialmente competenti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di conSIlio del 31 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Alessia Vicini