Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/05/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.996 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 996 2023 R.G. promossa da:
), in persona del direttore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Gallio
Francesca, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Dueville (VI), via IV
Novembre, n. 66
APPELLANTE
CONTRO
( ), ( , CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 CP_3
( ), rappresentate e difese, come da mandato in atti, dall'Avv.
[...] C.F._3
Prandina Diego, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in ST (VI) Via
Roma, 53
APPELLATE
Oggetto: Altri contratti atipici appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1993/2022 del
18.11.2022,
1
e/o e/o a sentenza impugnata n.1993/2022 RG n.7144/2020 Controparte_6 CP_7
Repert. n.3197/2022 del 18.11.2022 Tribunale di Vicenza Giudice Dott. Francesco Lamagna e per l'effetto CONFERMARSI il decreto ingiuntivo n. 1228/2018 del 27.04.2018 RG n. 2629/2018 emesso il 16.04.2018 dal Giudice Dott. Silvano Colbacchini dal Tribunale di Vicenza notificato il 17.05.2018
e quindi CONDANNARSI le sig.re ata il 23.12.1942 a OG (VB) residente CP_2
in via J. Kennedy n.56/7 ST (VI) c.f. ata a ST CodiceFiscale_4 CP_1
(VI) il 07.12.1950 e residente in [...]1 c.f. C.F._5
, ata a ST (VI) il 18.04.1947 e residente in [...]del Grappa
[...] Controparte_3
(VI) Via Rotzo n.33 c.f. al pagamento, in solido tra loro, in favore del CodiceFiscale_6
- sita in Via Roma, Controparte_8
n.159/ a, 36028 AN TO (VI) c.f.e Partita iva in persona del Presidente pro- P.IVA_1 tempore, dott. , della somma di € 11.154,30 oltre agli interessi come da domanda Controparte_9 oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 145,50 per esborsi, € 540,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, iva e cpa ed oltre alle successive occorrende, o nella diversa somma stabilita dalla giustizia.
IN VIA SUBORDINATA, in riforma della sentenza appellata, nella denegata ipotesi in cui il contratto di ospitalità si ritenesse ingiustificatamente temporaneo per sei mesi. ACCERTARSI e
DICHIARARSI che il contratto di ospitalità sottoscritto dalle sig.re (c.f. CP_2 [...]
, (c.f. ), c.f. C.F._4 CP_1 CodiceFiscale_7 Controparte_3 [...]
) si è prorogato a tempo indeterminato per fatti concludenti, così come esposti in C.F._6 narrativa, e per l'effetto RIGETTARSI l'opposizione RG n.7144/2020 per cui si procede, e per l'effetto, CONFERMARSI il decreto ingiuntivo n.2319/2020 del 14.10.2020 RG n.5792/2020 e per l'effetto, CONDANNARSI le sig.re nata il [...] a [...] CP_2
residente in [...]7 ST (VI) c.f. nata CodiceFiscale_4 CP_1
a ST (VI) il 07.12.1950 e residente in [...]1 c.f.
[...]
, ata a ST (VI) il 18.04.1947 e residente in [...]del C.F._5 Controparte_3
Grappa (VI) Via Rotzo n.33 c.f. al pagamento, in solido tra loro, in favore CodiceFiscale_6
del - sita in Via Controparte_8
Roma, n.159/ a, 36028 AN TO VI c.f.e Partita iva in persona del Presidente P.IVA_1 pro-tempore, dott. , della somma di € 11.154,30 oltre agli interessi come da domanda Controparte_9
oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 145,50 per esborsi, € 540,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, iva e cpa ed oltre alle successive occorrende, o nella diversa somma
2 stabilita dalla giustizia. IN OGNI CASO 6. Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e con rigetto di tutte le domande ex adverso formulate. IN OGNI CASO. RESPINGERSI le domande avversarie. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per le istanze istruttorie richieste e non ammesse. Si dichiara fin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni o istanze nuove rispetto quelle formulate in atti. Ci si oppone a qualsiasi eccezione e/o produzione di
Controparte in quanto tardiva”.
Conclusioni parte appellata: “IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto da difettando i requisiti richiesti dall'art. Controparte_8
342 C.p.c.; NEL MERITO: ritenute infondate in fatto e diritto le domande tutte di parte appellante, rigettare l'appello e confermare nella sua integrità la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1993/2022 pubblicata il 22.11.2022 e resa nella causa n. 7144/2020 R.G. in quanto esente dai vizi lamentati;
NEL MERITO: con integrale rifusione, in favore delle appellate, di spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: rigettarsi la istanza di ulteriore attività istruttoria in appello. In denegata ipotesi venisse concessa l'audizione di testimoni sui capitoli di prova come articolati dalla odierna appellante con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, C.p.c. depositata nel giudizio di primo grado, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi già indicati in primo grado e altresì con il teste avv. Angelo Pizzato con domicilio professionale in Via Capitello n.
49 a Valbrenta (VI) già tutore della signora Si dichiara di non accettare il Parte_2
contraddittorio su eventuali domande, eccezioni o istanze nuove e/o diverse rispetto a quelle formulate in atti”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. , e figlie di , proponevano opposizione avverso il CP_1 CP_2 CP_3 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 2319 / 2021 R. Ing. (n. R.G. 5792 / 2020), emesso dal Tribunale di Vicenza in data 13.10.2020, con il quale era stato loro solidalmente ingiunto di pagare in favore del
[...]
(d'ora in poi per brevità , entro 40 giorni dalla notifica Controparte_8 CP_8 dello stesso provvedimento, la somma capitale di € 11.154,30, per rette di ricovero della loro madre rimaste impagate relative al periodo compreso tra il dicembre 2013 ed il 2016, Parte_3 anno in cui l'anziana era deceduta.
1.2.A sostegno della proposta opposizione le attrici deducevano che, come risultava dalla
“Impegnativa per accoglimento presso la Struttura del Centro Anziani Villa Aldina” di AN
TO prodotta in giudizio sub doc. 2 dallo stesso Ente ingiungente, esse opponenti si erano obbligate a corrispondere la retta giornaliera della madre a decorrere dal 10.03.2011 “... Parte_3 per inserimento temporaneo per sei mesi” e che gli impegni contrattuali relativi all'inserimento
3 permanente della medesima nel periodo successivo erano stati assunti dall'allora Amministratore di
Sostegno (recte: tutore) dell'anziana, avv. Angelo Pizzato, a nome del quale erano state intestate le fatture azionate in via monitoria dal Centro Anziani.
1.3.Le attrici opponenti precisavano, inoltre, che avevano rinunciato all'eredità relitta dalla defunta madre, con atto n.
7.891 di rep e n.
6.984 di racc. del Notaio di ST in data Persona_1
14.11.2016.
Chiedevano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.
1.4.Il nel costituirsi ritualmente in giudizio con apposita comparsa di risposta CP_8 depositata in data 17.03.2021, deduceva che non rispondeva al vero che l'obbligo di pagamento delle rette di ospitalità assunto dalle odierne opponenti fosse limitato al periodo di sei mesi, dovendosi, al contrario, ritenere perdurante per l'intero periodo in cui la era rimasta ospite presso la Casa Pt_2
di Riposo;
che non era stata fornita alcuna prova da parte delle opponenti che gli impegni contrattuali relativi al ricovero definitivo della sig.ra fossero stati assunti dall'allora tutore Parte_3 della medesima, avv. Angelo Pizzato;
che neppure era stato dimostrato l'obbligo di integrazione economica delle rette da parte del Comune di residenza dell'ospite; che a nulla rilevava che le attrici avessero rinunciato all'eredità materna, in quanto le stesse avevano sottoscritto in proprio il citato contratto di ospitalità con il quale si erano impegnate ad assolvere gli obblighi economici relativi al pagamento delle rette di ricovero dell'anziana madre.
1.5. Il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il al pagamento delle spese di lite. CP_8
2. Il Giudizio di secondo grado.
2.1. Quale primo motivo di censura il deduce l'erroneità della sentenza di primo grado CP_8
per non aver ritenuto sussistente un obbligo di pagamento in capo alle appellate.
2.2. Espone come controparte non avesse tempestivamente e specificamente contestato i fatti dedotti dal in particolare: a) la data di sottoscrizione dell'impegnativa, b) la Controparte_8
manifesta volontà delle qui appellate di permanenza dell'ospite in struttura, c) la natura contrattuale dell'impegnativa di pagamento, d) l'accettazione del ricovero, il perdurante godimento dei relativi servizi, la mancata comunicazione della volontà di dimettere l'ospite, e) il mancato assolvimento della prova di dimostrare l'eventuale obbligo di compartecipazione del comune di ST (VI) da dove proveniva l'ospite, debitamente informato al momento dell'ingresso dall' (DOC.01 Fascicolo CP_8
primo grado), f) che l'impegnativa sottoscritta dal tutore era precedente a quella successiva sottoscritto dalle parti in causa..
4 2.3.Tale impegnativa sarebbe fonte di obbligazioni, in quanto avente ad oggetto l'accoglimento presso la struttura della sig.ra con cui si obbligava economicamente le signore Parte_3 CP_2
“a decorrere dal 10.03.2011 a seguito dell'accettazione della domanda per inserimento temporaneo per sei mesi”. (DOC.02).
2.4.Quale secondo motivo di impugnazione deduce la natura non temporanea dell'obbligo di pagamento e degli impegni sottoscritti dalle signore essendo riferiti al periodo in cui la sig.ra CP_2
veniva accettata dalla struttura in via definitiva. Pt_2
2.5. Quale terzo motivo di appello deduce come il comportamento posto in essere dalla casa di riposo non rappresenterebbe in alcun modo un comportamento concludente.
2.6. Quale quarto motivo deduce l'omessa pronuncia sulla domanda di proroga del contratto a tempo indeterminato per fatti concludenti e quale quinto motivo la mancata ammissione della prova orale richiesta.
3.Si sono costituite le parti appellate, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. e della domanda di accertamento della proroga del contratto a tempo indeterminato in quanto nuova poiché proposta solo in grado di appello. Nel merito ribadiscono l'infondatezza di tutti i motivi di appello.
3.1. Quanto al primo motivo di appello deducono come il Tribunale di primo grado abbia correttamente valutato i fatti posti alla base della domanda giudiziale e della documentazione versata in giudizio, la quale non era stata disconosciuta da alcuna parte e dalla quale emergeva come l'unico soggetto legittimato passivo era la sig.ra e quindi per essa il tutore nominato. Pt_2
3.2. Quanto al secondo profilo di censura, relativo alla durata dell'impegno, ribadiscono che fu in occasione del secondo ricovero (dal 10.3.2011 al 27.9.2016) e non del primo (dal 9.11.2010 al
17.1.2011) che le parti ebbero cura di specificare che si trattasse di un ricovero temporaneo di sei mesi, come attesterebbero i documenti 2 e 3 nel fascicolo di primo grado e il documento 9 nel fascicolo del (mentre il doc. 6, sempre nel fascicolo del che si riferisce CP_8 CP_8
al primo ricovero, non riporterebbe alcuna indicazione in tal senso).
3.3. Quanto al terzo motivo affermano la correttezza della pronuncia di primo grado nella misura in cui aveva appurato che tanto il tutore quanto le tre sorelle avevano sottoscritto il medesimo CP_2
impegno semestrale, e che, scaduto detto periodo, le fatture erano emesse solo a nome della . Pt_2
3.4. Inoltre il fatto che l'Ente mai avesse sollecitato il pagamento alle signore (ma, CP_2
evidentemente, solo al tutore) deponeva nel senso che l'unico soggetto rimasto obbligato a tempo indeterminato fosse quest'ultimo (ovviamente nella veste di legale rappresentante della signora
). Parte_2
5 La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 31.3.2025, tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.Preliminarmente deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
1.1.L'art. 342 c.p.c. ratione temporis in vigore, introdotto con la riforma Cartabia, prevede che l'appello deve essere motivato e, per ciascuno dei motivi, deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione.
1.3.La specificità è previsione collegata all'onere di indicazione puntuale dei singoli capi della decisione impugnati che precede l'esposizione analitica delle ragioni della censura, potendo far calare il giudicato sul capo della decisione non specificamente gravato. Dunque, anche a seguito della riforma Cartabia, la chiesta specificità può determinare l'inammissibilità allorquando la sua mancanza si concreti in un atto inidoneo a determinare l'effetto devolutivo proprio dell'appello, o altrimenti essere correlata alla mancanza dei requisiti indicati ai punti, 2) e/o 3) (ben potendo la censura riguardare questioni di fatto o solo di diritto) dell'art. 342 c.p.c.
1.4.Possono, quindi, essere richiamati gli arresti giurisprudenziali maturatisi sulla scorta della formulazione precedente della suddetta norma, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo i quali gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (si vedano in questo senso, per tutte, Cass., Sez. U., 36481/2022, Cass., Sez. U., 27199/2017).
1.5.Ritiene la Corte che l'atto di appello abbia sufficientemente individuato le doglianze e le parti della sentenza ad essa correlate.
2. Nel merito l'appello è infondato così delibati congiuntamente tutti i motivi di appello.
2.1. Dagli atti di causa emerge che la signora dal 09.11.2010 al 17.01.2011 era stata Parte_2
accolta per un primo ricovero presso il Centro Villa Aldina come s.a.p.a. (sezione alta protezione
6 Alzheimer) e che il tutore dell'ospite aveva sottoscritto l'impegno di pagamento per questo periodo
“a decorrere dal 09 novembre 2010” (doc. n. 6 appellante).
2.2. La signora aveva fatto un nuovo accesso in struttura da 10.03.2011 sino al suo Parte_2
decesso avvenuto in data 27.09.2016.
2.3. Risulta per tabulas che , (doc. 2 opponente), (doc.n. 3 CP_2 CP_1 Controparte_3 opponente di primo grado) sottoscrivevano in data 20.4.2011 una “impegnativa per accoglimento presso la struttura a decorrere dal 10.3.2011 a seguito dell'accettazione della domanda presentata in data per inserimento temporaneo sei mesi prot. n. ..” nella quale : “Lo stesso si impegna in qualità di figli dell'ospite nominato in oggetto ai sensi del c.c. a corrispondere mensilmente ed anticipatamente entro le date stabilite la retta giornaliera vigente attualmente stabilita in €61,50”.
Analogo modello di impegnativa è stato sottoscritto in data 30.3.2011 dall'Avv. Angelo Pizzato quale tutore (doc. n. 9 opposto di primo grado).
2.4. Risulta altresì che, con impegnativa dell' 103 del 6.7.2011, la sig.ra è stata Pt_4 Pt_2
ammessa ai trattamenti di residenzialità extra ospedaliera come anziana non autosufficiente a decorrere dal 6.7.2011 (doc. n. 7 parte opposta di primo grado).
2.5. Rileva la Corte come il primo contratto di ospitalità sia stato perfezionato dalla , tramite Pt_2
il proprio tutore, in data 9.11.2010 ed il secondo in data 30.3.2011 quest'ultimo soltanto con l'espressa indicazione dell'inserimento a tempo determinato (sei mesi).
2.6. Pertanto l'impegnativa sottoscritta anche dalle odierne appellate in data 20.4.2011 deve ritenersi circoscritta al pagamento delle rette del ricovero per il periodo di inserimento temporaneo (marzo
2011 settembre 2011), non anche per il periodo successivo, così interpretando il tenore letterale del documento che fa riferimento all'accettazione della domanda presentata per inserimento temporaneo per sei mesi ed al conseguente pagamento delle rette così da confermarsi riferibili al solo il periodo temporale citato.
2.7.Invero, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, per il periodo successivo le fatture erano state emesse solo a nome della e del Tutore, nella qualità di legale rappresentante, Pt_2
mentre nessun sollecito di pagamento era stato ricevuto delle appellate.
2.8.Deve quindi ratificarsi la conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado in omaggio alla quale unico soggetto obbligato al pagamento della retta, per il periodo successivo al settembre 2011,
è stata la sig.ra e per essa il tutore con i quali il rapporto contrattuale si era per facta Pt_2
concludentia convertito a tempo indeterminato.
2.9.Data la rinuncia all'eredità formalizzata a mezzo di atto notarile in data 14.11.2016, nessuna richiesta di pagamento poteva può essere indirizzata alle appellate ex art. 521 c.c.
7 2.10.Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al
DM n. 55/2014 e succ. mod, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi e con esclusione dell'aumento ex art. 4, c.2, DM 55/2014, in ragione della identica posizione processuale delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1993/2022 del
18.11.2022;
condanna l'appellante in persona del legale rappresentante pro Controparte_8
tempore, al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate , e CP_1 CP_2
, spese liquidate in complessivi €3.397,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA Controparte_3
e CPA come per legge;
dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 1.4.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
8