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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/01/2024, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Edoardo Monti Presidente
Ludovico Delle Vergini Consigliere rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 7.7.2021 al n. 1242 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale corrente in Pontedera (PI), Org_1 elettivamente domiciliata in Prato, presso e nello studio dell'avv. Maurizio Cavaliere, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
corrente in Controparte_1
CP_1
APPELLATA CONTUMACE
corrente in Controparte_2
Napoli, quale soggetto subentrato nei rapporti di cui è causa in relazione ad atto di scissione, rappresentata da ed elettivamente domiciliata in Pisa, Controparte_3 presso e nello studio dell'avv. Raffaele Santerini, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di costituzione in appello,
INTERVENTRICE IN APPELLO
1 All'udienza del 14 febbraio 2023, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda attrice e, per gli effetti, accertare e dichiarare che le somme indicate nei conti correnti per cui è causa non risultano corrette per
i motivi indicati in narrativa, accertando conseguentemente le somme effettivamente risultanti a seguito del corretto calcolo del saldo dei c/c per cui è causa per i motivi indicati in premessa e condannare conseguentemente la convenuta alla relativa annotazione in conto ovvero, in caso di chiusura del medesimo, al pagamento delle somme che risultassero dovute all'attrice all'esito degli accertamenti sopra indicati, oltre interessi legali dalla domanda;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria si chiede ammettersi CTU richiesta in memoria ex art. 183 VI co cpc n. 2”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, per i titoli e le causali esposte nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'Appello interposto dalla CP_4
avverso la Sentenza n. 748/2021 pubblicata dal
[...]
Tribunale di Pisa il 25 maggio 2021, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
2 2) sempre in via preliminare, in accoglimento dell'eccezione svolta anche in questa sede, dichiarare la prescrizione e/o decadenza, anche parziale, del diritto dell'attrice al ricalcolo del saldo dare/avere, e a fortiori alla restituzione delle somme addebitate su qualsiasi rapporto bancario dedotto in causa, prima del decennio da computarsi dalla notifica dell'atto di citazione di primo grado avvenuta il 10 maggio 2018, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
3) in ogni caso nel merito, e senza che ciò implichi rinuncia neppure implicita alle predette eccezioni preliminari, respingere ogni e qualsivoglia domanda, eccezione e richiesta avanzata con atto di appello in questa sede, anche in via istruttoria, dalla CP_4
, con conferma in ogni sua parte e capo
[...] dell'impugnata Sentenza n. 748/2021 pubblicata dal
Tribunale di Pisa il 25 maggio 2021, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali, maggiorati del rimb. forf. 15%, CAP 4%, IVA 22% come per legge, del giudizio di primo grado e del presente giudizio di secondo grado, nonché di ogni altra spese ed esborso connesso e consequenziale anche già sopportato.
In via istruttoria, si oppone alla sola istanza istruttoria reiterata da controparte per ammissione di generica ed esplorativa CTU tecnico contabile”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1242/2021 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 748 del
25.5.2021; parti: quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale c. Org_1 [...]
[...] contumace, e Organizzazione_2 [...]
quale soggetto subentrato nei Controparte_2 rapporti di cui è causa in relazione ad atto di scissione, rappresentata da , Controparte_3 esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c., e sulle produzioni documentali delle parti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14 febbraio 2023, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, all'esito della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“MOTIVI DELLA DECISIONE
- La ditta ha chiesto di “accertare e Org_1 dichiarare che le somme indicate nei conti correnti per cui è causa non risultano corrette per i motivi indicati in narrativa, accertando conseguentemente le somme effettivamente risultanti a seguito del corretto calcolo del saldo dei c/c per cui è causa per i motivi indicati in premessa e condannare conseguentemente la convenuta alla relativa annotazione in conto ovvero, in caso di chiusura del medesimo, al pagamento delle somme che risultassero dovute all'attrice all'esito degli accertamenti sopra indicati, oltre interessi legali dalla domanda”;
- a fondamento della domanda, ha dedotto di intrattenere con l'istituto Controparte_5
, il rapporto di conto corrente n. 5094.87 e relativo
[...] conto anticipi n. 5722.56,1), e la nullità di ogni addebito per interessi, commissioni ed oneri stante il superamento del tasso soglia usurario, oltre all'applicazione di interessi ultralegali stante la mancanza di valida pattuizione e/o loro indeterminatezza per variazioni non approvate durante il rapporto, nonché la illegittima applicazione di CMS, comunque denominata, stante la mancanza della relativa clausola e comunque la sua indeterminatezza;
ancora, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, stante la mancata pattuizione dei medesimi e comunque il mancato rispetto delle condizioni di legge per la loro applicazione e l'illegittima applicazione del regime delle valute, stante la mancanza di una loro pattuizione al riguardo;
- tramite la Controparte_1 mandataria società ha eccepito CP_6 l'inammissibilità delle domande, stante la perdurante esistenza dei rapporti bancari dedotti in causa;
ha eccepito, inoltre, la prescrizione del credito ex adverso vantato e comunque la decadenza dell'attrice da ogni facoltà di contestazione;
4 - Il processo è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti;
È fondata l'eccezione preliminare articolata dalla parte convenuta;
- In base alla giurisprudenza citata da parte convenuta, già condivisa da questo giudice nei precedenti citati, l'azione di ripetizione dell'indebito per pagamenti eseguiti dal correntista in forza di annotazioni in conto asseritamente illegittime è esercitabile una volta estinto il conto corrente, dato che da tale momento l'eventuale saldo negativo del conto diviene un debito nei confronti della La mera CP_1 annotazione in conto di una posta di interessi assunti come illegittimamente addebitati non si risolve, per ciò stesso, in un pagamento, presupposto indispensabile per l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.. In mancanza di atti di pagamento, l'azione di ripetizione dell'indebito, non può trovare accoglimento, perché inammissibile. Trattandosi di (presunti) addebiti in conti ancora accesi, la circostanza che sia intervenuta una annotazione a debito non è di per sé dirimente del fatto che un pagamento sia effettivamente avvenuto, cosicché non può che gravare su chi invoca la ripetizione la dimostrazione di aver in precedenza eseguito, appunto, un pagamento. Siffatta inammissibilità si estende, peraltro, anche altre domande cd. presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto e di conseguente rideterminazione del saldo, atteso che l'esame di queste ultime e l'interesse ad esse sotteso non può essere isolato né può prescindere dalla richiesta restitutoria, essendo la domanda di accertamento strumentale all'accoglimento della domanda di condanna;
- Inoltre, nel caso di specie, incombendo comunque sulla attrice l'onere di allegare i fatti costitutivi della domanda di accertamento proposta, non può non rilevarsi come, pacificamente, i parametri utilizzati (in particolare, per il calcolo del teg) nella consulenza di parte siano difformi dalle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza
[...]
, cfr. chiarimenti del c.t.p.), e, pertanto, non Org_3 corretti (sul punto, Cass. 16303/2018);
- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore ed alla natura della controversia, nonché in base all'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda perché inammissibile e comunque generica, e condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
chiedendo, in accoglimento della proposta Org_1 impugnazione e in riforma dell'impugnata sentenza, di
5 sentir accogliere la domanda proposta da essa appellante in primo grado e, per gli effetti, sentir accertare e dichiarare che le somme indicate nei conti correnti per cui è causa non risultano corrette, accertando conseguentemente le somme effettivamente risultanti a seguito del corretto calcolo del saldo dei c/c per cui è causa e condannare conseguentemente la convenuta appellata alla relativa annotazione in conto ovvero, in caso di chiusura del medesimo, al pagamento delle somme dovute ad essa appellante all'esito degli accertamenti sopra indicati, oltre interessi legali dalla domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'officiato procuratore antistatario, previa ammissione di c.t.u. contabile.
Nessuno si è costituito per Controparte_1
nonostante rituale notifica dell'atto di
[...] appello e la stessa deve essere pertanto dichiarata contumace.
Si è costituita, intervenendo nel giudizio di appello quale soggetto Controparte_2 subentrato nei rapporti di cui è causa in relazione ad atto di scissione, rappresentata da , Controparte_3
a sua volta concludendo per sentire:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità ex artt. 342 e 348- bis c.p.c. dell'avversario appello
2) sempre in via preliminare, in accoglimento della reiterata eccezione svolta anche in questo grado, dichiarare la prescrizione e/o decadenza, anche parziale, del diritto dell'attrice al ricalcolo del saldo dare/avere, e a fortiori alla restituzione delle somme addebitate su qualsiasi rapporto bancario dedotto in causa, prima del decennio da computarsi dalla notifica
6 dell'atto di citazione di primo grado avvenuta il 10 maggio 2018, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge
3) in ogni caso nel merito, e senza rinuncia alle predette eccezioni preliminari, respingere ogni e qualsivoglia domanda, eccezione e richiesta avanzata con l'avversario atto di appello, con conferma dell'impugnata sentenza
4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali e previo rigetto dell'ex adverso richiesta c.t.u. tecnico-contabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria.
Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le auspicate modifiche richieste, ciò consentendo alla parte appellata (e, di riflesso, a quella intervenuta) di puntualmente espletare le rispettive difese.
Con il primo motivo viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha ritenuto inammissibile la proposta domanda in quanto, secondo il primo Giudice, diretta all'emanazione di provvedimento di condanna a restituzione monetaria in relazione a rapporto di conto corrente ancora aperto.
Il motivo è fondato.
7 Parte attrice ed odierna appellante ha avuto infatti cura di articolare la sua domanda chiedendo, in via principale, l'accertamento delle somme effettivamente risultanti a seguito del corretto calcolo del saldo dei c/c per cui è causa e la conseguente condanna della CP_1 convenuta alla relativa annotazione in conto e, alternativamente (come risulta dalla disgiuntiva
“ovvero”), e solo in caso di chiusura del medesimo, la condanna al pagamento delle somme risultanti come dovutele all'esito degli accertamenti sopra indicati, oltre interessi legali dalla domanda.
Sul punto, invero, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel considerare la domanda accertamento del saldo contenuta nella più ampia richiesta di condanna, e pertanto il difetto – come nel caso in esame – dei presupposti per poter accogliere la domanda di ripetizione dell'indebito non rappresenta tuttavia un impedimento per il correntista attore a conoscere del saldo del conto corrente epurato delle eventuali poste illegittimamente addebitate e ad agire in giudizio al fine di far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si fonda (cfr. Cass., SS.UU., n. 24418/2010; Cass., ord., sez. VI, 5.9.2018, n. 21646, entrambe richiamate dalle più recenti Cass. ord., sez. I, 3.7.2023, n. 18681;
Cass., ord., sez. I, 24.7.2023, n. 22007; Cass., ord., sez. I, 14.8.2023, n. 24605; Cass., ord., sez. I,
6.11.2023, n. 30850).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, il diritto del correntista all'accertamento giudiziale del saldo debitore, anche prima della chiusura del conto corrente,
è riconducibile ad un triplice interesse consistente
“nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione
8 dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”
(cfr., in particolare, la già citata Cass., ord., sez.
VI, 5.9.2018, n. 21646).
L'inammissibilità della domanda volta alla restituzione dell'indebito – che in questa sede si conferma, non essendo stata offerta prova di, nemmeno sopravvenuta, chiusura dei conti – non pregiudica quindi il diritto dell'attrice ed odierna appellante a domandare l'accertamento negativo del debito, da determinarsi previo espletamento di apposita c.t.u. contabile che sarà da questa Corte disposta con separata ordinanza.
In ordine al merito della domanda di accertamento del corretto saldo dei conti in questione (l'uno, di conto anticipi n. 5722.56, ancillare rispetto al c/c ordinario n. 5094.87), oggetto del secondo motivo di appello, deve osservarsi come la dedotta questione concernente la rideterminazione degli interessi debitori ultra legali sia infondata in ragione dell'avvenuta espressa pattuizione del tasso degli interessi sia debitori che creditori, sia pure con ammontare diverso fra il c/c ordinario n. 5094.87 del 10.2.2004 e, per gli importi affidati o anticipati, il successivo conto anticipi n.
5722.56 del 3.4.2009 (cfr. doc. 2 in primo grado). CP_1
Anche l'ulteriore dedotta questione concernente l'espunzione degli interessi anatocistici debitori è infondata, atteso che il contratto costitutivo del c/c ordinario n. 5094.87, stipulato in data 10.2.2004, contiene pari periodicità (trimestrale) di capitalizzazione degli interessi a debito e a credito, nel pieno rispetto della Delibera CICR del 9.2.2000.
Il c.t.u. provvederà a prendere in considerazione la sola documentazione contabile prodotta dalla parte
9 attrice ed odierna appellante, salvo, in caso di eventuale ulteriore documentazione prodotta, diverso accordo fra le parti. Deve rilevarsi al riguardo come, pur avendo avanzato ante causam richiesta di acquisizione documentale ex art. 119 D.Lgs. 385/1993 (cfr. suo doc. 1 in primo grado), l'attrice ed odierna appellante non abbia poi in giudizio articolato alcun ordine di esibizione. Non potrà quindi l'attrice ed odierna appellante, in caso di carenze documentali, avvalersi in via presuntiva di rettifiche a sé favorevoli (tra cui il c.d. saldo zero iniziale)
Il calcolo del saldo al 31.12.2016 (ultima data disponibile ed alla quale andrà quindi riferito l'accertamento del rapporto dare-avere fra le parti) dovrà essere effettuato sulla base degli estratti conto prodotti e partendo dal saldo iniziale del primo fra essi disponibile che all'1.10.2004 evidenzia un debito per l'attrice di euro 9.589,44.
Il suddetto conto corrente andrà poi epurato, previa verifica delle condizioni economiche prodotte in atti, di quelle somme che siano derivate dall'applicazione di eventuali interessi per la parte superiore alla soglia ex
L. 108/1996 o comunque superiore ai tassi pattuiti, di eventuali interessi anatocistici in difformità rispetto all'intercorsa pattuizione, di commissione di massimo scoperto (in particolare non essendo sufficientemente determinate le relative pattuizioni, prive di riferimento temporale), di altre commissioni o spese sulle quali non via sia stata apposita pattuizione o ancora derivanti dalla mancata/errata regolamentazione dei giorni di valuta.
Essendo, inoltre, il conto corrente risultato in concreto, con decorrenza dal 3.4.2009, assistito da un'apertura di credito (cfr. doc. 2 ) andranno CP_1
10 individuate, come eccepito dalla sin dalla comparsa CP_1 di costituzione e risposta in primo grado e previa specificazione degli affidamenti concessi, le rimesse aventi natura solutoria effettuate nel periodo anteriore ai dieci anni antecedenti la notifica dell'atto di citazione (del 10.5.2018), ossia anteriormente al
10.5.2008.
La decisione sulle spese di lite è rinviata all'esito del definitivo.
P.Q.M.
la Corte non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pisa Org_1
n. 748 del 25.5.2021,
1) accoglie il primo ed il secondo motivo di gravame limitatamente alla richiesta degli appellanti di rideterminazione del saldo debitore al 31.12.2016 del c/c ordinario n. 5094.87 e del conto anticipi n. 5722.56 intestati all'attrice ed odierna appellante e rimette a tal fine la causa in istruttoria per l'espletamento di c.t.u. contabile, come da separata ordinanza
2) dichiara inammissibile in ogni caso la richiesta degli appellanti volta alla condanna alla restituzione dell'indebito.
Spese al definitivo.
Così deciso in Firenze il 13 gennaio 2024.
Il Consigliere rel.est. Il Presidente
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Edoardo Monti Presidente
Ludovico Delle Vergini Consigliere rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 7.7.2021 al n. 1242 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale corrente in Pontedera (PI), Org_1 elettivamente domiciliata in Prato, presso e nello studio dell'avv. Maurizio Cavaliere, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
corrente in Controparte_1
CP_1
APPELLATA CONTUMACE
corrente in Controparte_2
Napoli, quale soggetto subentrato nei rapporti di cui è causa in relazione ad atto di scissione, rappresentata da ed elettivamente domiciliata in Pisa, Controparte_3 presso e nello studio dell'avv. Raffaele Santerini, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di costituzione in appello,
INTERVENTRICE IN APPELLO
1 All'udienza del 14 febbraio 2023, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda attrice e, per gli effetti, accertare e dichiarare che le somme indicate nei conti correnti per cui è causa non risultano corrette per
i motivi indicati in narrativa, accertando conseguentemente le somme effettivamente risultanti a seguito del corretto calcolo del saldo dei c/c per cui è causa per i motivi indicati in premessa e condannare conseguentemente la convenuta alla relativa annotazione in conto ovvero, in caso di chiusura del medesimo, al pagamento delle somme che risultassero dovute all'attrice all'esito degli accertamenti sopra indicati, oltre interessi legali dalla domanda;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria si chiede ammettersi CTU richiesta in memoria ex art. 183 VI co cpc n. 2”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, per i titoli e le causali esposte nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'Appello interposto dalla CP_4
avverso la Sentenza n. 748/2021 pubblicata dal
[...]
Tribunale di Pisa il 25 maggio 2021, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
2 2) sempre in via preliminare, in accoglimento dell'eccezione svolta anche in questa sede, dichiarare la prescrizione e/o decadenza, anche parziale, del diritto dell'attrice al ricalcolo del saldo dare/avere, e a fortiori alla restituzione delle somme addebitate su qualsiasi rapporto bancario dedotto in causa, prima del decennio da computarsi dalla notifica dell'atto di citazione di primo grado avvenuta il 10 maggio 2018, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
3) in ogni caso nel merito, e senza che ciò implichi rinuncia neppure implicita alle predette eccezioni preliminari, respingere ogni e qualsivoglia domanda, eccezione e richiesta avanzata con atto di appello in questa sede, anche in via istruttoria, dalla CP_4
, con conferma in ogni sua parte e capo
[...] dell'impugnata Sentenza n. 748/2021 pubblicata dal
Tribunale di Pisa il 25 maggio 2021, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali, maggiorati del rimb. forf. 15%, CAP 4%, IVA 22% come per legge, del giudizio di primo grado e del presente giudizio di secondo grado, nonché di ogni altra spese ed esborso connesso e consequenziale anche già sopportato.
In via istruttoria, si oppone alla sola istanza istruttoria reiterata da controparte per ammissione di generica ed esplorativa CTU tecnico contabile”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1242/2021 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 748 del
25.5.2021; parti: quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale c. Org_1 [...]
[...] contumace, e Organizzazione_2 [...]
quale soggetto subentrato nei Controparte_2 rapporti di cui è causa in relazione ad atto di scissione, rappresentata da , Controparte_3 esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c., e sulle produzioni documentali delle parti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14 febbraio 2023, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, all'esito della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“MOTIVI DELLA DECISIONE
- La ditta ha chiesto di “accertare e Org_1 dichiarare che le somme indicate nei conti correnti per cui è causa non risultano corrette per i motivi indicati in narrativa, accertando conseguentemente le somme effettivamente risultanti a seguito del corretto calcolo del saldo dei c/c per cui è causa per i motivi indicati in premessa e condannare conseguentemente la convenuta alla relativa annotazione in conto ovvero, in caso di chiusura del medesimo, al pagamento delle somme che risultassero dovute all'attrice all'esito degli accertamenti sopra indicati, oltre interessi legali dalla domanda”;
- a fondamento della domanda, ha dedotto di intrattenere con l'istituto Controparte_5
, il rapporto di conto corrente n. 5094.87 e relativo
[...] conto anticipi n. 5722.56,1), e la nullità di ogni addebito per interessi, commissioni ed oneri stante il superamento del tasso soglia usurario, oltre all'applicazione di interessi ultralegali stante la mancanza di valida pattuizione e/o loro indeterminatezza per variazioni non approvate durante il rapporto, nonché la illegittima applicazione di CMS, comunque denominata, stante la mancanza della relativa clausola e comunque la sua indeterminatezza;
ancora, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, stante la mancata pattuizione dei medesimi e comunque il mancato rispetto delle condizioni di legge per la loro applicazione e l'illegittima applicazione del regime delle valute, stante la mancanza di una loro pattuizione al riguardo;
- tramite la Controparte_1 mandataria società ha eccepito CP_6 l'inammissibilità delle domande, stante la perdurante esistenza dei rapporti bancari dedotti in causa;
ha eccepito, inoltre, la prescrizione del credito ex adverso vantato e comunque la decadenza dell'attrice da ogni facoltà di contestazione;
4 - Il processo è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti;
È fondata l'eccezione preliminare articolata dalla parte convenuta;
- In base alla giurisprudenza citata da parte convenuta, già condivisa da questo giudice nei precedenti citati, l'azione di ripetizione dell'indebito per pagamenti eseguiti dal correntista in forza di annotazioni in conto asseritamente illegittime è esercitabile una volta estinto il conto corrente, dato che da tale momento l'eventuale saldo negativo del conto diviene un debito nei confronti della La mera CP_1 annotazione in conto di una posta di interessi assunti come illegittimamente addebitati non si risolve, per ciò stesso, in un pagamento, presupposto indispensabile per l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.. In mancanza di atti di pagamento, l'azione di ripetizione dell'indebito, non può trovare accoglimento, perché inammissibile. Trattandosi di (presunti) addebiti in conti ancora accesi, la circostanza che sia intervenuta una annotazione a debito non è di per sé dirimente del fatto che un pagamento sia effettivamente avvenuto, cosicché non può che gravare su chi invoca la ripetizione la dimostrazione di aver in precedenza eseguito, appunto, un pagamento. Siffatta inammissibilità si estende, peraltro, anche altre domande cd. presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto e di conseguente rideterminazione del saldo, atteso che l'esame di queste ultime e l'interesse ad esse sotteso non può essere isolato né può prescindere dalla richiesta restitutoria, essendo la domanda di accertamento strumentale all'accoglimento della domanda di condanna;
- Inoltre, nel caso di specie, incombendo comunque sulla attrice l'onere di allegare i fatti costitutivi della domanda di accertamento proposta, non può non rilevarsi come, pacificamente, i parametri utilizzati (in particolare, per il calcolo del teg) nella consulenza di parte siano difformi dalle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza
[...]
, cfr. chiarimenti del c.t.p.), e, pertanto, non Org_3 corretti (sul punto, Cass. 16303/2018);
- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore ed alla natura della controversia, nonché in base all'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda perché inammissibile e comunque generica, e condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
chiedendo, in accoglimento della proposta Org_1 impugnazione e in riforma dell'impugnata sentenza, di
5 sentir accogliere la domanda proposta da essa appellante in primo grado e, per gli effetti, sentir accertare e dichiarare che le somme indicate nei conti correnti per cui è causa non risultano corrette, accertando conseguentemente le somme effettivamente risultanti a seguito del corretto calcolo del saldo dei c/c per cui è causa e condannare conseguentemente la convenuta appellata alla relativa annotazione in conto ovvero, in caso di chiusura del medesimo, al pagamento delle somme dovute ad essa appellante all'esito degli accertamenti sopra indicati, oltre interessi legali dalla domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'officiato procuratore antistatario, previa ammissione di c.t.u. contabile.
Nessuno si è costituito per Controparte_1
nonostante rituale notifica dell'atto di
[...] appello e la stessa deve essere pertanto dichiarata contumace.
Si è costituita, intervenendo nel giudizio di appello quale soggetto Controparte_2 subentrato nei rapporti di cui è causa in relazione ad atto di scissione, rappresentata da , Controparte_3
a sua volta concludendo per sentire:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità ex artt. 342 e 348- bis c.p.c. dell'avversario appello
2) sempre in via preliminare, in accoglimento della reiterata eccezione svolta anche in questo grado, dichiarare la prescrizione e/o decadenza, anche parziale, del diritto dell'attrice al ricalcolo del saldo dare/avere, e a fortiori alla restituzione delle somme addebitate su qualsiasi rapporto bancario dedotto in causa, prima del decennio da computarsi dalla notifica
6 dell'atto di citazione di primo grado avvenuta il 10 maggio 2018, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge
3) in ogni caso nel merito, e senza rinuncia alle predette eccezioni preliminari, respingere ogni e qualsivoglia domanda, eccezione e richiesta avanzata con l'avversario atto di appello, con conferma dell'impugnata sentenza
4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali e previo rigetto dell'ex adverso richiesta c.t.u. tecnico-contabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria.
Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le auspicate modifiche richieste, ciò consentendo alla parte appellata (e, di riflesso, a quella intervenuta) di puntualmente espletare le rispettive difese.
Con il primo motivo viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha ritenuto inammissibile la proposta domanda in quanto, secondo il primo Giudice, diretta all'emanazione di provvedimento di condanna a restituzione monetaria in relazione a rapporto di conto corrente ancora aperto.
Il motivo è fondato.
7 Parte attrice ed odierna appellante ha avuto infatti cura di articolare la sua domanda chiedendo, in via principale, l'accertamento delle somme effettivamente risultanti a seguito del corretto calcolo del saldo dei c/c per cui è causa e la conseguente condanna della CP_1 convenuta alla relativa annotazione in conto e, alternativamente (come risulta dalla disgiuntiva
“ovvero”), e solo in caso di chiusura del medesimo, la condanna al pagamento delle somme risultanti come dovutele all'esito degli accertamenti sopra indicati, oltre interessi legali dalla domanda.
Sul punto, invero, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel considerare la domanda accertamento del saldo contenuta nella più ampia richiesta di condanna, e pertanto il difetto – come nel caso in esame – dei presupposti per poter accogliere la domanda di ripetizione dell'indebito non rappresenta tuttavia un impedimento per il correntista attore a conoscere del saldo del conto corrente epurato delle eventuali poste illegittimamente addebitate e ad agire in giudizio al fine di far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si fonda (cfr. Cass., SS.UU., n. 24418/2010; Cass., ord., sez. VI, 5.9.2018, n. 21646, entrambe richiamate dalle più recenti Cass. ord., sez. I, 3.7.2023, n. 18681;
Cass., ord., sez. I, 24.7.2023, n. 22007; Cass., ord., sez. I, 14.8.2023, n. 24605; Cass., ord., sez. I,
6.11.2023, n. 30850).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, il diritto del correntista all'accertamento giudiziale del saldo debitore, anche prima della chiusura del conto corrente,
è riconducibile ad un triplice interesse consistente
“nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione
8 dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”
(cfr., in particolare, la già citata Cass., ord., sez.
VI, 5.9.2018, n. 21646).
L'inammissibilità della domanda volta alla restituzione dell'indebito – che in questa sede si conferma, non essendo stata offerta prova di, nemmeno sopravvenuta, chiusura dei conti – non pregiudica quindi il diritto dell'attrice ed odierna appellante a domandare l'accertamento negativo del debito, da determinarsi previo espletamento di apposita c.t.u. contabile che sarà da questa Corte disposta con separata ordinanza.
In ordine al merito della domanda di accertamento del corretto saldo dei conti in questione (l'uno, di conto anticipi n. 5722.56, ancillare rispetto al c/c ordinario n. 5094.87), oggetto del secondo motivo di appello, deve osservarsi come la dedotta questione concernente la rideterminazione degli interessi debitori ultra legali sia infondata in ragione dell'avvenuta espressa pattuizione del tasso degli interessi sia debitori che creditori, sia pure con ammontare diverso fra il c/c ordinario n. 5094.87 del 10.2.2004 e, per gli importi affidati o anticipati, il successivo conto anticipi n.
5722.56 del 3.4.2009 (cfr. doc. 2 in primo grado). CP_1
Anche l'ulteriore dedotta questione concernente l'espunzione degli interessi anatocistici debitori è infondata, atteso che il contratto costitutivo del c/c ordinario n. 5094.87, stipulato in data 10.2.2004, contiene pari periodicità (trimestrale) di capitalizzazione degli interessi a debito e a credito, nel pieno rispetto della Delibera CICR del 9.2.2000.
Il c.t.u. provvederà a prendere in considerazione la sola documentazione contabile prodotta dalla parte
9 attrice ed odierna appellante, salvo, in caso di eventuale ulteriore documentazione prodotta, diverso accordo fra le parti. Deve rilevarsi al riguardo come, pur avendo avanzato ante causam richiesta di acquisizione documentale ex art. 119 D.Lgs. 385/1993 (cfr. suo doc. 1 in primo grado), l'attrice ed odierna appellante non abbia poi in giudizio articolato alcun ordine di esibizione. Non potrà quindi l'attrice ed odierna appellante, in caso di carenze documentali, avvalersi in via presuntiva di rettifiche a sé favorevoli (tra cui il c.d. saldo zero iniziale)
Il calcolo del saldo al 31.12.2016 (ultima data disponibile ed alla quale andrà quindi riferito l'accertamento del rapporto dare-avere fra le parti) dovrà essere effettuato sulla base degli estratti conto prodotti e partendo dal saldo iniziale del primo fra essi disponibile che all'1.10.2004 evidenzia un debito per l'attrice di euro 9.589,44.
Il suddetto conto corrente andrà poi epurato, previa verifica delle condizioni economiche prodotte in atti, di quelle somme che siano derivate dall'applicazione di eventuali interessi per la parte superiore alla soglia ex
L. 108/1996 o comunque superiore ai tassi pattuiti, di eventuali interessi anatocistici in difformità rispetto all'intercorsa pattuizione, di commissione di massimo scoperto (in particolare non essendo sufficientemente determinate le relative pattuizioni, prive di riferimento temporale), di altre commissioni o spese sulle quali non via sia stata apposita pattuizione o ancora derivanti dalla mancata/errata regolamentazione dei giorni di valuta.
Essendo, inoltre, il conto corrente risultato in concreto, con decorrenza dal 3.4.2009, assistito da un'apertura di credito (cfr. doc. 2 ) andranno CP_1
10 individuate, come eccepito dalla sin dalla comparsa CP_1 di costituzione e risposta in primo grado e previa specificazione degli affidamenti concessi, le rimesse aventi natura solutoria effettuate nel periodo anteriore ai dieci anni antecedenti la notifica dell'atto di citazione (del 10.5.2018), ossia anteriormente al
10.5.2008.
La decisione sulle spese di lite è rinviata all'esito del definitivo.
P.Q.M.
la Corte non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pisa Org_1
n. 748 del 25.5.2021,
1) accoglie il primo ed il secondo motivo di gravame limitatamente alla richiesta degli appellanti di rideterminazione del saldo debitore al 31.12.2016 del c/c ordinario n. 5094.87 e del conto anticipi n. 5722.56 intestati all'attrice ed odierna appellante e rimette a tal fine la causa in istruttoria per l'espletamento di c.t.u. contabile, come da separata ordinanza
2) dichiara inammissibile in ogni caso la richiesta degli appellanti volta alla condanna alla restituzione dell'indebito.
Spese al definitivo.
Così deciso in Firenze il 13 gennaio 2024.
Il Consigliere rel.est. Il Presidente
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