Articolo 167 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 160Articolo 168
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16 settembre 2003
Art. 167. Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi 1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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