TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/05/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2119/2024 di R.G. avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. DEL VECCHIO FABRIZIO, in virtù di mandato in Parte_1 calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in via Polibio 75 TARANTO;
RICORRENTE
CONTRO
SITO IN TARANTO AL in persona Controparte_1 Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DI FRANCO LUCA, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA MEZZETTI N. 15, TARANTO.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra con ricorso impugnava la delibera assembleare del giorno 29/02/2024 assunta dal Parte_1
convenuto, rispetto alla quale delibera contestava: Violazione del diritto di difesa della sig.ra CP_1 [...]
per aver, quest'ultima, ricevuto la copia del verbale dell'assemblea svoltasi in data 29/02/2024 Parte_1 parzialmente oscurata, precisamente solo il punto 1) dell'ordine del giorno. Violazione del diritto di proprietà della ricorrente a seguito della compensazione tra crediti e debiti riferibili alla posizione della sig.ra . Pt_1
1 Si costituiva il eccependone l'infondatezza e chiedeva il rigetto integrale delle Controparte_2 istanze.
Istruita la causa in via documentale, veniva rinviata per la discussione con termine per note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata infondata e, pertanto va rigettata, con ogni conseguenza di legge.
Dell'impugnazione delle delibere condominiali per annullabilità si occupa il comma 2 dell'art. 1137 c.c. Esso dispone infatti che: “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
Dalla norma emerge chiaramente che le delibere condominiali possono esse annullate quando: sono contrarie alla legge;
si pongono in contrasto con il regolamento condominiale.
Orbene nel caso di specie, non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa della sig.ra alla Parte_1 quale è stata spedita la copia del verbale di assemblea svoltasi in data 29/02/2024 oscurando la determina adottata dall'assemblea relativa all'istanza di risarcimento del danno formulata dall'odierna ricorrente.
Tale comportamento non è contrario alla legge o al regolamento condominiale.
Non c'è violazione del diritto di difesa o di informazione, dal momento che la ricorrente non avrebbe potuto impugnare le scelte difensive assunte dal nei suoi riguardi. CP_1
A riguardo la Suprema Corte ha affermato: “Condizione essenziale per poter impugnare una delibera condominiale è dimostrare di avere un interesse ad agire. L'interesse ad agire consiste in un: danno non irrisorio. L'interesse ad agire è richiesto, in generale, come condizione per qualsiasi tipo di azione giudiziaria
(art. 2967 Codice civile).
La domanda proposta ex art. 1137 c.c. non può essere sorretta sull'interesse – del tutto astratto – alla legalità
e correttezza della gestione comune, in quanto non idoneo a rappresentare l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. Il potere di impugnare, infatti, è teso ad impedire che si realizzi il risultato della decisione contro la quale il condomino ha votato o avrebbe votato qualora fosse stato presente. Chi impugna una delibera condominiale dev'essere portatore di un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può conseguire. L'interesse del ad impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato all'interesse giuridicamente rilevante che CP_1
2 egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex articolo 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea (Cass. civ., sez. II, 27/04/2024, n.
5129).
Ne consegue il rigetto del primo motivo di impugnazione della delibera.
In ordine alla domanda di annullamento della delibera di cui al punto 2) dell'ordine del giorno anche questa è risultata infondata e, pertanto va rigettata.
L'assemblea su detto punto deliberava: “La maggior parte dei condomini ha ricevuto la spettanza del credito wind anno 2023 dall'amministratore. Tale credito non potrà essere restituito a tutti coloro che non sono in regola con i conguagli precedenti. I condomini approvano questo tipo di conduzione"
Quindi l'assemblea dei condomini ha individuato una regola di carattere generale cui ricorrere per la ripartizione dei canoni di locazione corrisposti da NW (indicato come Wind) al Condominio, la scelta è stata adottata partendo dall'esame del bilancio e dei conguagli attinenti agli anni precedenti escludendo dalla ripartizione del credito tutti
Condizione essenziale affinché possa operare la compensazione è che i crediti siano certi, determinati nel loro ammontare e dovuti nello stesso momento.
Nel caso di specie è stata rispettata la condizione di legge che consente la compensazione, infatti sia il credito, che il debito, attestato dal bilancio approvato, avevano un ammontare definito, certo ed esigibile .
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, così Controparte_3 dispone:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento in favore del delle spese e competenze di Parte_1 CP_1 lite che si liquidano in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
3 Taranto, 16/05/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
4
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2119/2024 di R.G. avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. DEL VECCHIO FABRIZIO, in virtù di mandato in Parte_1 calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in via Polibio 75 TARANTO;
RICORRENTE
CONTRO
SITO IN TARANTO AL in persona Controparte_1 Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DI FRANCO LUCA, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA MEZZETTI N. 15, TARANTO.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra con ricorso impugnava la delibera assembleare del giorno 29/02/2024 assunta dal Parte_1
convenuto, rispetto alla quale delibera contestava: Violazione del diritto di difesa della sig.ra CP_1 [...]
per aver, quest'ultima, ricevuto la copia del verbale dell'assemblea svoltasi in data 29/02/2024 Parte_1 parzialmente oscurata, precisamente solo il punto 1) dell'ordine del giorno. Violazione del diritto di proprietà della ricorrente a seguito della compensazione tra crediti e debiti riferibili alla posizione della sig.ra . Pt_1
1 Si costituiva il eccependone l'infondatezza e chiedeva il rigetto integrale delle Controparte_2 istanze.
Istruita la causa in via documentale, veniva rinviata per la discussione con termine per note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata infondata e, pertanto va rigettata, con ogni conseguenza di legge.
Dell'impugnazione delle delibere condominiali per annullabilità si occupa il comma 2 dell'art. 1137 c.c. Esso dispone infatti che: “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
Dalla norma emerge chiaramente che le delibere condominiali possono esse annullate quando: sono contrarie alla legge;
si pongono in contrasto con il regolamento condominiale.
Orbene nel caso di specie, non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa della sig.ra alla Parte_1 quale è stata spedita la copia del verbale di assemblea svoltasi in data 29/02/2024 oscurando la determina adottata dall'assemblea relativa all'istanza di risarcimento del danno formulata dall'odierna ricorrente.
Tale comportamento non è contrario alla legge o al regolamento condominiale.
Non c'è violazione del diritto di difesa o di informazione, dal momento che la ricorrente non avrebbe potuto impugnare le scelte difensive assunte dal nei suoi riguardi. CP_1
A riguardo la Suprema Corte ha affermato: “Condizione essenziale per poter impugnare una delibera condominiale è dimostrare di avere un interesse ad agire. L'interesse ad agire consiste in un: danno non irrisorio. L'interesse ad agire è richiesto, in generale, come condizione per qualsiasi tipo di azione giudiziaria
(art. 2967 Codice civile).
La domanda proposta ex art. 1137 c.c. non può essere sorretta sull'interesse – del tutto astratto – alla legalità
e correttezza della gestione comune, in quanto non idoneo a rappresentare l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. Il potere di impugnare, infatti, è teso ad impedire che si realizzi il risultato della decisione contro la quale il condomino ha votato o avrebbe votato qualora fosse stato presente. Chi impugna una delibera condominiale dev'essere portatore di un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può conseguire. L'interesse del ad impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato all'interesse giuridicamente rilevante che CP_1
2 egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex articolo 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea (Cass. civ., sez. II, 27/04/2024, n.
5129).
Ne consegue il rigetto del primo motivo di impugnazione della delibera.
In ordine alla domanda di annullamento della delibera di cui al punto 2) dell'ordine del giorno anche questa è risultata infondata e, pertanto va rigettata.
L'assemblea su detto punto deliberava: “La maggior parte dei condomini ha ricevuto la spettanza del credito wind anno 2023 dall'amministratore. Tale credito non potrà essere restituito a tutti coloro che non sono in regola con i conguagli precedenti. I condomini approvano questo tipo di conduzione"
Quindi l'assemblea dei condomini ha individuato una regola di carattere generale cui ricorrere per la ripartizione dei canoni di locazione corrisposti da NW (indicato come Wind) al Condominio, la scelta è stata adottata partendo dall'esame del bilancio e dei conguagli attinenti agli anni precedenti escludendo dalla ripartizione del credito tutti
Condizione essenziale affinché possa operare la compensazione è che i crediti siano certi, determinati nel loro ammontare e dovuti nello stesso momento.
Nel caso di specie è stata rispettata la condizione di legge che consente la compensazione, infatti sia il credito, che il debito, attestato dal bilancio approvato, avevano un ammontare definito, certo ed esigibile .
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, così Controparte_3 dispone:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento in favore del delle spese e competenze di Parte_1 CP_1 lite che si liquidano in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
3 Taranto, 16/05/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
4