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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8867 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 19456/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso c. iscritto a ruolo in data 23/05/2025 da 1) Parte_1
Nato il 14/07/1967 a MAROCCO cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]9 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. GALLO ANNAMARIA elettivamente domiciliato VIALE DON LUIGI ORIONE 18 20132 MILANO nei confronti di 2) Parte_2
Nata il 04/12/1961 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]15 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. BOTTINI PAOLA elettivamente domiciliato VIA ANDREA APPIANI N. 12 20121 MILANO
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] Per_1 Per_2
Premesso che nell'ambito del procedimento per la modifica delle condizioni di cui delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori dal matrimonio di cui all'ordinanza n. 2792/2016 reso dal Tribunale di Milano come successivamente modificato con decreto 13.10.2020 nell'ambito del procedimento n. 10165/2020 promosso da Parte_3 ei confronti di con particolare riferimento
[...] Parte_2 al contributo paterno al mantenimento di , le parti, comparse avanti al GOT delegato Per_1 all'udienza del 12.11.2025 hanno raggiunto il seguente accordo:
Pagina 1 -dare atto che il figlio oggi maggiorenne, è divenuto economicamente Persona_3 autosufficiente e pertanto disporre che non sia più previsto alcun contributo al suo mantenimento da parte del sig. Parte_3
- accertare e dichiarare che la figlia sebbene maggiorenne, non ha ancora raggiunto Persona_4 l'autonomia economica, ed è convivente con la madre;
- che il padre con decorrenza dal mese di luglio 2025 corrisponda a titolo di Parte_3 contributo per il mantenimento della figlia un assegno mensile pari a € 1.100,00 Persona_4 (millecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita, da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese, fino al conseguimento della sua indipendenza economica;
- che l'accredito dell'assegno mensile per il contributo al mantenimento della figlia sia Persona_4 effettuato sul conto corrente intestato alla madre , con cui convive Parte_2 Per_2 e che provvede integralmente al suo mantenimento (IBAN: [...]);
- che il padre continui a farsi carico al 100% delle spese universitarie della figlia Parte_3 ; Per_2
- che le ulteriori spese straordinarie relative alla figlia (quali, a titolo esemplificativo e non Per_2 esaustivo, spese mediche non coperte dal SSN, attività sportive o culturali, viaggi di studio) siano sostenute in misura paritaria (50%) da entrambi i genitori, secondo le Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità del Tribunale di Milano pubblicate nel giugno 2025;
- che l'assegno mensile di mantenimento di dovuto da oggi Parte_2 Parte_3 pari ad euro 1.200,00 mensili, sia non più dovuto a decorrere dal 1° gennaio 2026, con reciproca rinuncia di e a qualsiasi ulteriore pretesa Parte_3 Parte_2 patrimoniale connessa al pregresso rapporto di convivenza.
- il sig. provvederà a versare a favore della signora euro 17.155,64, salvo errori e Pt_3 Parte_2 omissioni, entro il 1° febbraio 2026, differenza tra la somma versata direttamente a mani della figlia
quale assegno di mantenimento, e l'importo dovuto da provvedimento giudiziario di cui al Per_2 Decreto 13.10.2020,
- Spese legali compensate tra le parti
Le parti, quindi, assiste dai propri difensori hanno:
1)chiesto di procedersi ex art 473 bis. 51 c.p.c rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art 473 bis. 17 c.p.c. e con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato;
2) chiesto che l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte;
3) rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c.
5) rinunciato all'impugnazione della sentenza
Il giudice delegato con ordinanza del 18.11.2025, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e delle richieste dalle stesse formulate, ha revoca l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc e ha disposto procedersi ai sensi dell'art. 473 bis. 51 cpc, rimettendo la causa al Collegio per la decisione. La casua è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate;
Pagina 2 che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_3
, a parziale modifica delle condizioni di cui all'ordinanza Parte_2
n. 2792/2016 reso dal Tribunale di Milano come successivamente modificato con decreto 13.10.2020 nell'ambito del procedimento n. 10165/2020:
1) Provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite Si comunichi. Così deciso in Milano, il 19/11/2025
Il Giudice Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso c. iscritto a ruolo in data 23/05/2025 da 1) Parte_1
Nato il 14/07/1967 a MAROCCO cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]9 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. GALLO ANNAMARIA elettivamente domiciliato VIALE DON LUIGI ORIONE 18 20132 MILANO nei confronti di 2) Parte_2
Nata il 04/12/1961 a MILANO (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]15 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. BOTTINI PAOLA elettivamente domiciliato VIA ANDREA APPIANI N. 12 20121 MILANO
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] Per_1 Per_2
Premesso che nell'ambito del procedimento per la modifica delle condizioni di cui delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale su figli nati fuori dal matrimonio di cui all'ordinanza n. 2792/2016 reso dal Tribunale di Milano come successivamente modificato con decreto 13.10.2020 nell'ambito del procedimento n. 10165/2020 promosso da Parte_3 ei confronti di con particolare riferimento
[...] Parte_2 al contributo paterno al mantenimento di , le parti, comparse avanti al GOT delegato Per_1 all'udienza del 12.11.2025 hanno raggiunto il seguente accordo:
Pagina 1 -dare atto che il figlio oggi maggiorenne, è divenuto economicamente Persona_3 autosufficiente e pertanto disporre che non sia più previsto alcun contributo al suo mantenimento da parte del sig. Parte_3
- accertare e dichiarare che la figlia sebbene maggiorenne, non ha ancora raggiunto Persona_4 l'autonomia economica, ed è convivente con la madre;
- che il padre con decorrenza dal mese di luglio 2025 corrisponda a titolo di Parte_3 contributo per il mantenimento della figlia un assegno mensile pari a € 1.100,00 Persona_4 (millecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita, da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese, fino al conseguimento della sua indipendenza economica;
- che l'accredito dell'assegno mensile per il contributo al mantenimento della figlia sia Persona_4 effettuato sul conto corrente intestato alla madre , con cui convive Parte_2 Per_2 e che provvede integralmente al suo mantenimento (IBAN: [...]);
- che il padre continui a farsi carico al 100% delle spese universitarie della figlia Parte_3 ; Per_2
- che le ulteriori spese straordinarie relative alla figlia (quali, a titolo esemplificativo e non Per_2 esaustivo, spese mediche non coperte dal SSN, attività sportive o culturali, viaggi di studio) siano sostenute in misura paritaria (50%) da entrambi i genitori, secondo le Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità del Tribunale di Milano pubblicate nel giugno 2025;
- che l'assegno mensile di mantenimento di dovuto da oggi Parte_2 Parte_3 pari ad euro 1.200,00 mensili, sia non più dovuto a decorrere dal 1° gennaio 2026, con reciproca rinuncia di e a qualsiasi ulteriore pretesa Parte_3 Parte_2 patrimoniale connessa al pregresso rapporto di convivenza.
- il sig. provvederà a versare a favore della signora euro 17.155,64, salvo errori e Pt_3 Parte_2 omissioni, entro il 1° febbraio 2026, differenza tra la somma versata direttamente a mani della figlia
quale assegno di mantenimento, e l'importo dovuto da provvedimento giudiziario di cui al Per_2 Decreto 13.10.2020,
- Spese legali compensate tra le parti
Le parti, quindi, assiste dai propri difensori hanno:
1)chiesto di procedersi ex art 473 bis. 51 c.p.c rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art 473 bis. 17 c.p.c. e con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato;
2) chiesto che l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte;
3) rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c.
5) rinunciato all'impugnazione della sentenza
Il giudice delegato con ordinanza del 18.11.2025, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e delle richieste dalle stesse formulate, ha revoca l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc e ha disposto procedersi ai sensi dell'art. 473 bis. 51 cpc, rimettendo la causa al Collegio per la decisione. La casua è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate;
Pagina 2 che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_3
, a parziale modifica delle condizioni di cui all'ordinanza Parte_2
n. 2792/2016 reso dal Tribunale di Milano come successivamente modificato con decreto 13.10.2020 nell'ambito del procedimento n. 10165/2020:
1) Provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite Si comunichi. Così deciso in Milano, il 19/11/2025
Il Giudice Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
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