Art. 10.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri, decreti, e su, proposta del Ministro per i lavori pubblici, alla ripartizione del fondo inscritto, ai sensi della legge 15 giugno 1955, n. 513 , concernente le opere di completamento dell'aeroporto intercontinentale di Roma, al capitolo 232 nonche' al trasferimento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali delle somme che, per opere e spese di progettazione e generali, saranno destinate alla costruzione della strada statale n. 201, denominata "Strada dell'aeroporto di Fiumicino".
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri, decreti, e su, proposta del Ministro per i lavori pubblici, alla ripartizione del fondo inscritto, ai sensi della legge 15 giugno 1955, n. 513 , concernente le opere di completamento dell'aeroporto intercontinentale di Roma, al capitolo 232 nonche' al trasferimento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali delle somme che, per opere e spese di progettazione e generali, saranno destinate alla costruzione della strada statale n. 201, denominata "Strada dell'aeroporto di Fiumicino".