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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 143/2021 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 143/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. LEONE FABRIZIO
- appellante - contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Con l'avv. VAUDANO FEDERICO
- appellato -
***
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Conegliano (TV), n. 139/2020 emessa a definizione del procedimento n. 654/2019 R.G. Giudice di Pace di Conegliano instaurato in opposizione al Decreto ingiuntivo n.
501/2019 del Giudice di Pace di Conegliano.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'appellante:
“In via Preliminare di merito, stante quanto precisato con propria nota autorizzata depositata per l'udienza dello scorso
24.04.2021, le cui deduzioni si intendono qui integralmente riportate, respingersi l'appello incidentale promosso da parte convenuta.
Nel merito: accertata la nullità del contratto per adesione stipulato in data 23.12.2005 dall'appellante, dichiarare impugnata la sentenza del Giudice di Pace di Conegliano nulla per mancanza degli elementi di diritto e per correlato
1 difetto di motivazioni ed - in conseguenza di ciò - annullare il decreto ingiuntivo n. 510/2019 emesso dal Giudice di Pace di Conegliano in data 20.05.2019.
In via subordinata di merito: condannare per effetto di quanto sopra, la convenuta ditta Controparte_2 al pagamento delle spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre agli accessori di legge..”
[...]
Conclusioni dell'appellato: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in via incidentale: in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare che l'atto di citazione in opposizione
a decreto ingiuntivo è stato notificato allo spiare dei termini di 40 giorni e che pertanto il decreto emesso dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Conegliano in data 20/05/2019 decreto ingiuntivo n. 510/19 è divenuto inopponibile, e per l'effetto dichiarare improcedibile, inammissibile, improponibile, nullo il presente procedimento;
nel merito: ritenere e dichiarare che l'appello risulta privo di fondamento in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n.
139/2020 del Giudice di Pace di Conegliano;
in ogni caso: condannare controparte alle spese di entrambi i giudizi, oltre IVA e CPA.”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con atto di citazione notificato il 28.12.2020 proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
139/2020 del Giudice di Pace di Conegliano, depositata il 19.11.2020 e notificatagli il 25.11.2020, con cui il G.d.P. aveva dichiarato infondata l'opposizione dallo stesso proposta e confermato il D.I. n.
510/2019 emesso il 20.5.2019, per i seguenti MOTIVI:
a. Erroneità della sentenza per aver il Giudice ritenuto adempiuti dall'opposta i doveri informativi sulla stessa gravanti ex art. 3, lett. c) e i) ed ex art. 4 D.Lgs. 185/1999 – richiamati dal contratto- e dagli artt. 2, lett. c) e 5 del D.Lgs. 206/2005, sostenendo non essere chiaro l'annuncio della CP_2 essendo lo stesso diviso in due parti, con indicazione solo in calce allo stesso che l'offerta fosse riservata al primo anno di canone, ingenerando così confusione nel consumatore.
b. Non essere stata fornita a dalla - prima o al momento dell'esecuzione -, Pt_1 CP_2 conferma scritta o su altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'art. 3 comma 1, in violazione dell'art. 4 D.Lgs. 185/1999, con conseguente nullità del contratto ex art. 11 del medesimo testo normativo.
Rinviare, in particolare, la disciplina del contratto a condizioni generali non riprodotte espressamente nel documento rilasciato e sottoscritto dal cliente, non essendoci inoltre nel contratto
2 alcun richiamo al prezzario dell'annuncio ma solo un richiamo al prezzo “risultante dal listino ufficiale del Eurocom Internazional Srl al momento della loro sottoscrizione, fatta salva, qual ora necessaria, l'integrazione delle tasse e/o dei maggiori costo in vigore nel paese di utilizzo”.
c. Erroneità della sentenza per non aver ritenuto il Giudice nullo il contratto ex art. 1440 c.c., valutando le condotte commerciali di come violative dell'art. 1337 c.c. CP_2
Chiedeva, quindi, l'accertamento della nullità del contratto stipulato il 23.12.2005 e la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per mancanza degli elementi di diritto e per difetto di motivazione e, in conseguenza di ciò, l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 510/2019 emesso dal Giudice di Pace di Conegliano in data 20.05.2019, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, oltre IVA e CPA.
- Si costituiva il 16.3.2021 la ditta individuale proponendo Controparte_1 appello incidentale.
Allegava:
i) essere stato chiaramente indicato nel contratto che l'agevolazione era limitata al primo anno di abbonamento;
ii) essere stato prodotto già in sede monitoria il contratto sottoscritto da come inviato dallo stesso Pt_1 all'opposta dopo la sottoscrizione;
iii) aver ricevuto oltre alla smart card due copie contrattuali di cui una restituita firmata via posta;
Pt_1 iv) non esserci stato dolo da parte dell'opposta ma negligenza da parte del consumatore nella conservazione della documentazione ricevuta.
Proponeva appello incidentale chiedendo che a parziale modifica della sentenza di primo grado fosse dichiarata la mancata opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo essendo lo stesso stato notificato il
3.6.2019 con scadenza del termine il 13.7.2019 essendo il sabato giorno da computarsi ex art. 155, comma 4, c.p.c. In ogni caso, anche a voler ritenere il sabato non lavorativo e considerando come primo giorno utile il 15.6.2019, risultare dal cronologico essere stato l'atto portato per la notifica il 16.6.2019 e quindi dopo la scadenza del termine. Non essere comunque un evento di forza maggiore il guasto della macchina del difensore ma al massimo un fortuito e comunque essere onere del difensore attivarsi per tempo per la notifica.
***
La vicenda processuale di primo grado
3 - Con ricorso per decreto ingiuntivo datato 6.5.2019 (all. 1 appellante, pagg. 69, 70)
[...]
(già , odierna appellata, agiva nei confronti di Controparte_1 Controparte_3 Pt_1 allegando avere lo stesso sottoscritto il 23.12.2005 un contratto in abbonamento pay-tv canali per
[...] adulti, con codifica Multichannel con 14 Tv Hard in Irdeto, associato alla card , con NumeroDi_1 canone 12 mesi e con tacito rinnovo previsto dall'art. 3 del contratto in mancanza di invio di disdetta 60 giorni prima della scadenza, oltre che con previsione, all'art. 1, di una penale di € 100,00 in caso di mancata restituzione della card entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.
Agiva quindi per l'importo di € 1.878,00 a titolo capitale (di cui 1.798,00 per i canoni 2006 e 2007 e €
100,00 quale penale per la mancata restituzione della card) oltre a € 1.068,47 a titolo di interesse convenzionale di mora ex art. 9 del contratto e a € 22,20 per spese di invio delle raccomandate di sollecito di pagamento.
- Il Giudice di Pace di Conegliano, in accoglimento del ricorso, il 20.5.2019 emetteva il decreto ingiuntivo n. 510/2019 con cui veniva condannato a pagare le somme richieste, pari a complessivi € Parte_1
2.988,67, oltre ai compensi del procedimento monitorio liquidati in complessivi € 350,00 per compensi e
76,00 € per spese, oltre accessori come per legge (all. 1 appellante, pag. 71).
- Il decreto veniva notificato il 4.6.2019 (come da allegazione di parte attrice opponente nell'istanza di rimessione in termini, all. 1, pag. 20).
- L'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo veniva notificato il 23.7.2019 (all 1 appellante, pag. 72).
- Il Giudice rimetteva la parte in termini ritenendo sussistenti i presupposti ex art. 153 c.p.c.
- Con l'atto di opposizione al D.I. (all 1 appellante, pagg. 13-19) : Parte_1
i. confermava la sottoscrizione del contratto in data 23.12.2005, l'avvenuto versamento del prezzo di €
170,00 richiestogli a pagamento dei primi 12 mesi di fornitura e la ricezione della smart card collegata al contratto;
ii. lamentava di non aver ricevuto una espressa e chiara indicazione del prezzo del servizio (e quindi di tariffe, taste e imposte) prima di sottoscrivere il contratto, essendogli stato indicato solo il costo annuale per l'abbonamento di € 170,00 e solo oralmente, in violazione del D.Lgs. 165/1999 richiamato anche expressis verbis dal contratto;
iii. ammetteva di aver ricevuto una telefonata qualche mese prima della prima scadenza del contratto
(che sarebbe avvenuta il 23.12.2006) in cui Euro COM S.r.l. gli comunicava che il canone per l'anno
4 successivo sarebbe aumentato a € 450,00 e di aver comunicato subito la propria intenzione di non rinnovare l'abbonamento visto l'aumento; iv. sosteneva quindi essere l'omessa indicazione delle tariffe violazione dell'art. 1337 c.c. in quanto contraria a buona fede, non essendo sufficiente il rinvio a un listino prezzi non riprodotto nel contratto ed essere quindi il contratto viziato da dolo del venditore ex art. 1439 c.c. essendo stata possibile la sua stipula solo a causa dell'omissione dello stesso. Sosteneva che l'importante aumento di prezzo per il secondo anno di abbonamento consistesse in una novazione e non in un semplice rinnovo del contratto, con conseguente estinzione dell'originario contratto;
v. evidenziava, in ogni caso, che dopo la manifestazione telefonica della volontà di non rinnovare il contratto la smart card veniva disattivata;
vi. sosteneva, infine, essere comunque nullo il contratto per violazione dell'art. 11 D.Lgs. 185/1999.
Chiedeva quindi la dichiarazione di nullità del contratto ex art. 11 D.Lgs. 185/1999 e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto, con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
- Con sentenza n. 139/2020 (doc. 3 appellante) il Giudice di Pace di Conegliano, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo, dichiarava infondata l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 510/2019 emesso il 20.5.2019 e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquidava in € 700,00 oltre accessori come per legge.
- Il Giudice di Pace, in particolare, riteneva provato il diritto di credito di rilevando la CP_2 mancata prova da parte di sia della disdetta telefonica del contratto che della conseguente Parte_1 disattivazione della smart card da parte dell'opposta a fronte, invece, della non contestazione circa la sottoscrizione del contratto, con previsione nello stesso di una tariffa inferiore solo nel primo anno a seguito della previsione di uno sconto con successivo pagamento dal secondo anno in poi del prezzo pieno pattuito.
Il Giudice di Pace, inoltre, riteneva il contratto conforme a normativa essendo nello stesso indicati sia il prezzo del servizio, accessori compresi, che le altre informazioni necessarie.
***
- I motivi di ricorso sono infondati e possono essere congiuntamente esaminati.
- Risulta agli atti che sottoscrisse in data 23.12.2005 un contratto di abbonamento Pay Tv Parte_1 per la durata di 12 mesi, poi rinnovatosi per due anni, con conseguente richiesta da parte dell'odierna
5 appellata del pagamento dei relativi canoni per il periodo dal 23.12.2006 al 23.12.2007 e dal 23.12.2007 al 23.12.2008 oltre a € 100,00 di penale per mancata restituzione della smart card e a interessi come da contratto, con proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo poi opposto dall'odierno appellante.
- In base a quanto previsto espressamente dalle parti in contratto lo stesso era assoggettato alla disciplina del D.Lgs. 185/1999.
Sul punto, nonostante tale espressa previsione contrattuale, va rilevato che risulta applicabile al contratto anche il D.Lgs. 206/2005, entrato in vigore il 23.10.2005 (ex art. 10 preleggi, in assenza di diversa previsione) attesa la previsione dell'art. 143 dello stesso: “
1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice”.
- Il ricorrente nel proprio atto di opposizione ha ammesso la sottoscrizione del contratto e la ricezione della smart card, con il pagamento per il primo anno di un canone scontato pari a € 170,00, lamentando però una violazione dei propri diritti in relazione:
- all'intervenuto rinnovo contrattuale, allegando di aver proceduto a disdetta telefonica alla fine del primo anno di abbonamento;
- alle modalità di indicazione del prezzo – indicategli a suo dire solo verbalmente – determinate in modo non chiaro nel contratto e comunque tramite rinvio a listino, lamentando sul punto, in particolare, la violazione del D.Lgs. 185/1999 e dell'art. 1337 c.c.;
- che in ogni caso, considerato il rilevante aumento del prezzo di abbonamento per gli anni successivi al primo, ci sarebbe stata novazione del contratto e non mero rinnovo dello stesso.
- Ciò premesso, la sentenza impugnata ha in primo luogo correttamente evidenziato che l'opponente non ha provato l'intervenuta risoluzione del contratto alla fine del primo anno, risoluzione che a suo dire sarebbe avvenuta telefonicamente.
È espressamente previsto nel contratto che “il presente contratto si rinnoverà automaticamente e tacitamente per la medesima durata e con il medesimo metodo di pagamento dell'abbonamento iniziale, salvo comunicazione di disdetta che dovrà inderogabilmente pervenire all' mediante raccomandata AR, almeno sessanta (60) Controparte_3 giorni prima della data di scadenza del contratto”.
A fronte di ciò, l'odierno appellante si è limitato ad affermare che avrebbe proceduto a disdetta telefonica in termine utile per impedire il rinnovo: l'allegazione risulta generica oltre che sfornita di
6 prova.
Inoltre, non può non considerarsi che il contratto nel caso di specie, all'art. 3, prevedeva espressamente l'inderogabile necessità di invio di disdetta mediante raccomandata AR. Previsione che peraltro risulta conforme a quanto previsto dall'art. 5 dell'invocato D.Lgs. 185/1999 e dall'art. 64 D.Lgs. 206/2005.
- Altrettanto condivisibilmente la sentenza di primo grado ha escluso che ci sia stata violazione degli obblighi informativi di cui agli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 185/1999 e, oggi, di quelli previsti dal Codice del
Consumo.
Parte opponente, odierna appellante, non ha disconosciuto la sottoscrizione della proposta di abbonamento (“Indice atti e allegati procedimento monitorio” prodotta dall'appellata, pag. 12 e ss.), riconoscendo, anzi, espressamente di aver sottoscritto tale proposta.
Da tale documento, datato 23.12.2005, risulta scelto il canone 12 mesi con attivazione “a scalare”.
- La proposta di abbonamento risulta sottoscritta da (“Giust all. 1- 3”, pagg. 5-7) anche ai sensi e per Pt_1 gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 e 1469 ter c.c., espressamente richiamati, accettando le condizioni generali di abbonamento indicate sul retro, senza escluderne alcuna nell'apposito spazio indicato nel modulo.
In base alla normativa applicabile al contratto, quindi, non risulta la vessatorietà delle clausole ai sensi degli artt. 33 e ss.: risulta dal frontespizio del contratto che il consumatore avrebbe potuto decidere di escludere l'applicazione di talune clausole, ferma la possibilità prevista per Eurocom a fronte di tali esclusioni di non concludere il contratto con il consumatore, con unica eccezione per la clausola n. 8
“esonero responsabilità” (“ non è in alcun modo responsabile per i contenuti e le variazioni dei Controparte_3 programmi… da parte delle emittenti”).
Ex art. 34 D.Lgs. 206/2005, quindi tali clausole non possono essere ritenute vessatorie essendo state oggetto di trattativa individuale, risultando la possibilità per il contraente di escluderne l'applicazione.
- In particolare, all'art. 1 del contratto – che risulta tra quelli espressamente richiamati per iscritto in calce al frontespizio del modulo, con apposita firma per accettazione del contraente - è espressamente prevista una penale di € 100,00 in caso di mancata restituzione della smart card entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.
La restituzione della smart card nel termine pattuito non è stata provata dall'appellante, che si è limitato a dare atto – senza dimostrarlo – che la stessa a un certo punto sarebbe stata disattivata, rimanendo però in suo possesso.
7 - Quanto al prezzo, all'art. 3 “Canone d'abbonamento e durata del contratto” – che risulta a propria volta tra quelli espressamente richiamati per iscritto in calce al frontespizio del modulo, con apposita firma per accettazione del contraente – è previsto che il prezzo di servizi e abbonamento sia “quello risultante dal listino ufficiale dell' al momento della loro sottoscrizione”. Controparte_3
- L'appellante ha sostenuto che l'aumento del prezzo – rectius, la mancata applicazione dello sconto per gli anni di abbonamento successivi al primo – avrebbe comportato un'illegittima novazione del contratto.
La tesi è infondata, essendo tale modifica prevista espressamente sulla base di quanto originariamente pattuito dalle parti e accettato dall'odierno appellante.
- L'appellante ha inoltre lamentato che il prezzo gli sarebbe stato comunicato solo telefonicamente, circostanza però documentalmente smentita dalla sottoscrizione del contratto ove, come visto, seppur per relationem rispetto al listino, il prezzo è stato determinato: che tale contratto fosse in possesso del sig. non è revocabile in dubbio stante l'invio da parte dello stesso all'appellata della copia da sé Pt_1 sottoscritta.
- Quanto alla specifica censura relativa alla mancata chiara indicazione del prezzo, va rilevato quanto segue.
Ex art. 33 Cod. Cons. sono definite “vessatorie” le clausole che “malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Tale definizione fa esplicito riferimento all'equilibrio c.d. normativo del contratto, che è oggetto di sindacato giurisdizionale in sede di accertamento della vessatorietà delle clausole inserite nei contratti conclusi – come nel caso di specie – tra consumatore e professionista.
È bene precisare che, come noto, invece, le determinazioni inerenti alla convenienza economica dell'affare sono rimesse a libero potere negoziale delle parti e non sono oggetto del sindacato del
Giudice.
Il legislatore, infatti, all'art. 34, comma 2, Cod. Cons. ha espressamente escluso che la valutazione della vessatorietà possa fondarsi sull'adeguatezza del corrispettivo dei beni e servizi, che esula quindi di norma dai limiti del sindacato giurisdizionale, tranne che nelle ipotesi in cui, come previsto da tale norma, il professionista violi sul punto le regole della trasparenza: “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile” (art. 34, comma 2, Cod. Cons.).
La ratio di tale norma è quella per cui la salvaguardia della tutela dell'autonomia negoziale delle parti sul
8 prezzo e l'oggetto del contratto, viene meno nell'ipotesi in cui la clausola che fissa il prezzo o determina l'oggetto sia poco trasparente e quindi presumibilmente non compresa dalla parte debole: in tal caso il sindacato di abusività di estende anche a tale pattuizione.
Infatti: “In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi” (Cass. civ. n. 23655 del
31/08/2021).
- Nel caso di specie, la proposta di abbonamento, sottoscritta dall'odierno appellante, contiene – a differenza di quanto dallo stesso sostenuto – specifico riferimento al servizio di abbonamento prescelto
“MTC”, sigla che compare in modo univoco nel listino prezzi relativo al contratto.
- Risulta inoltre non contestato dall'appellante che lo stesso abbia ricevuto assieme al contratto il listino prezzi cui lo stesso rinviava.
Sul punto, infatti, va rilevato che nel ricorso monitorio, l'odierna appellata ha prodotto sub 2 “contratto di abbonamento”, composto da tre pagine di cui la terza è, appunto, il listino prezzi cui il modulo rimanda.
A fronte di tale allegazione, l'odierno appellante, nell'atto di opposizione al D.I. ha confermato la sottoscrizione di tale contrato – con comprensivo richiamo, quindi, a tutte e tre le pagine dello stesso – senza espressamente e inequivocabilmente negare il ricevimento anche di tale terzo foglio, limitandosi invece a lamentare la scarsa chiarezza del contratto nel suo complesso e della mancata riproduzione nel testo contrattuale dei prezzi di cui all'allegato listino.
- Infatti, anche nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio l'appellante deduce solo la scarsa chiarezza del complessivo testo contrattuale: “L'annuncio appare “diviso” in due parti: la prima relativa al prezzario dell'abbonamento, ed una seconda – separata – relativa ai prezzi del decoder. Solo in calce all'annuncio / proposta contrattuale del costo del decoder si comunica “genericamente” al consumatore che l'offerta “è riservata al primo canone”.
Tutto ciò crea confusione nel consumatore.”
- Il prezzo applicato ai servizi erogati con il contratto di abbonamento per cui è causa risulta quindi adeguatamente determinato per iscritto.
- Quanto, infine, alla doglianza per cui il contratto, all'art. 3, farebbe genericamente salva la facoltà per il professionista di "integrazione delle tasse e/o dei maggiori costi in vigore nel paese di utilizzo" (art. 3 doc. 2 appellante), si tratta di clausola che, nonostante la sua formulazione ampia, non risulta aver comportato
9 alcuna conseguenza a carico del consumatore essendo stato allo stesso richiesto il prezzo risultante dal listino (€ 899,00) senza ulteriori aumenti a tale titolo in quanto sulla base del ricorso monitorio l'importo
è stato richiesto per i canoni 2006 e 2007 per € 1.798,00 (= € 899,00 di cui al listino x2), oltre che per mancata restituzione della smart card (€ 100,00) e per interessi pattuiti da contratto.
- Per tutto quanto sopra esposto, quindi, l'appello principale risulta infondato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
***
Motivo di appello incidentale
- L'appello incidentale proposto dall'appellata risulta al pari infondato.
- L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, risulta tempestivamente proposta.
Essendo stato il decreto notificato il 3.6.2019, il termine per l'opposizione scadeva sabato 13.7.2019 con conseguente proroga a lunedì 15.7.2019.
- Infatti, ex art. 155, comma 5, c.p.c. se il giorno di scadenza del termine per il compimento di un atto processuale coincide con la giornata del sabato, lo stesso è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
- Tale norma pacificamente si applica anche al termine per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. (ex multis Cassazione civile sez. II, 08/06/2023, n.16177).
- Non risulta quindi accoglibile la doglianza di parte appellante in base a cui il termine sarebbe scaduto il
13.7.2019.
- Parte appellante sul punto ha documentato in primo grado un guasto alla macchina proprio nell'ultimo giorno utile previsto per la notifica – 15.7.2019 - con conseguente accoglimento da parte del G.d.P. dell'istanza di remissione in termini con motivazione condivisibile.
***
- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 e ss. mod., come in dispositivo, valori minimi in considerazione delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa n. 143/2021 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 139/2020 del Giudice di Pace di Parte_1
10 Conegliano (TV) emessa a definizione del procedimento n. 654/2019 R.G. e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 510/2019 del Giudice di Pace di Conegliano (TV).
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
3. Condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio che liquida in € 1.278,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15 %, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Treviso il 5.2.2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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