TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/05/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7767/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7767/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LACOLLA VINCENZO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. INGEGNERI Controparte_1 P.IVA_1
GABRIELLA MARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 8.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento della querela di falso ex art. 221 c.p.c. proposta in merito a: Controparte_1
-l'attestazione di cui all'avviso di ricevimento del 26/03/2015 riferito alla raccomandata A/R n.
pagina 1 di 4 151339834753, spedita in data 24/03/2015 dall'Ufficio Postale di Bergamo nella parte in cui l'addetto postale nell'avviso riporta testualmente “la raccomandata è stata consegnata a quale Controparte_2
“familiare convivente”
-l'attestazione di cui all'avviso di ricevimento postale, spedito con raccomandata n. 67215147012 – 8 in data 28/11/2014, dall'Ufficio postale di Peschiera Borromeo, in data 05/12/2014 nella parte in cui l'addetto postale nell'avviso riporta testualmente “la raccomandata è stata consegnata a CP_2
quale “familiare convivente”.
[...]
In relazione a entrambi gli avvisi di ricevimento, l'attore ne ha dedotto la falsità avuto riguardo alle dichiarazioni dell'agente notificatore, riferendo che entrambi i plichi non gli erano consegnati alla via di residenza in Monza via Don A. Valentini n. 12, ma invece consegnati all'indirizzo della di lui madre, in Monza, in Via Don Valentini n. 18, con la quale l'odierno attore non solo non era convivente, ma nemmeno aveva un buon rapporto.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, in quanto il soggetto legittimato passivo nei giudizi di querela di falso non è l'autore dell'asserita falsificazione, ma il soggetto che ha interesse alla conservazione del documento di cui l'attore sostiene la falsificazione, dunque, nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate. Ancora, in via preliminare, ha eccepito l'avvenuta prescrizione di ogni diritto derivante dalla Controparte_1 spedizione delle raccomandate per cui è causa;
nel merito, la convenuta ha contestato la fondatezza della querela di falso, ritenendola in ogni caso inammissibile e infondata.
Alla prima udienza, è comparso unicamente il procuratore della convenuta che, insistendo in via preliminare per il difetto di legittimazione passiva, ha chiesto disporsi la rimessione della causa in decisione. Con istanza del 4.04.2025, il procuratore di parte attrice ha dichiarato che l'assenza della parte e del procuratore alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. era stata dovuta a “mera disattenzione” , e ha chiesto disporsi - ove ritenuto opportuno - nuova udienza al fine di poter espletare ex art 117 cpc l'interrogatorio libero del Sig. ; Con ordinanza del 7.04.2025 il Tribunale ha Parte_1 respinto l'istanza di disporsi l'interrogatorio libero ex art 117 c.p.c. e ha confermato il rinvio della causa per la decisione, anche in considerazione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_1
All'udienza del 08.5.2025 i procuratori hanno concluso come da verbale d'udienza.
⃰
È fondata l'eccezione svolta in via preliminare da di difetto di legittimazione Controparte_1 passiva.
Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, nei giudizi di querela di falso ex art
221 c.p.c. il soggetto legittimato passivo non è l'autore dell'asserita falsificazione, ma il soggetto che ha interesse alla conservazione del documento di cui l'attore sostiene la falsificazione (cfr. Cassazione Civile Sez. I, Sent. 30.08.2007, n.18323 “La querela di falso – la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti – è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione”, conforme a Cassazione, Sez. VI civile, ordinanza del 17 luglio 2019, n. 19281. Avendo, infatti, il giudizio civile di falso la sola specifica finalità di togliere ad un atto pubblico l'idoneità a far valere ed a servire come prova di fatti o rapporti, ha necessariamente quali parti pagina 2 di 4 esclusive, da un lato chi intenda avvalersi o possa avvalersi di un determinato documento a sostegno di una propria pretesa o eccezione e, dall'altro chi intenda escludere che costui si avvalga o possa avvalersi di tale documento a prescindere da chi sia o meno l'autore della falsificazione. Nel caso di specie, il legittimato passivamente è unicamente l'Agenzia delle Entrate, unico soggetto che secondo la legge avrebbe interesse alla conservazione del documento di cui l'attore sostiene la falsificazione. La citazione in giudizio di è, quindi, inammissibile anche con riguardo alle domande CP_1 svolte per finalità diverse dall'accertamento della falsità del documento, ma ad essa connesse: “il giudizio introdotto con la querela di falso non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti, nell'esito, dalla prima, e nemmeno se risarcitorie, per la cui definizione, del resto, non sarebbe sufficiente la falsità del documento, essendo pur sempre necessaria una ulteriore indagine, volta ad individuare i soggetti tenuti al risarcimento e ad accertare la sussistenza del dolo o della colpa”
( Cass.5 giugno 2006 n.131909).
Va, quindi, definita la causa con la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva della convenuta
. Controparte_1
Non è possibile dare seguito alla richiesta della difesa attorea di integrazione del contraddittorio con la chiamata da parte del Giudice della Agenzia delle Entrate per due ordini di ragioni.
Non vertendosi sicuramente in un caso di litisconsorzio necessario non è possibile fare applicazione dell'art. 102 c.p.c.; neppure si è rilevata l'opportunità di disporre la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c., posto che la norma descrive l'ipotesi in cui la chiamata del terzo avvenga per ordine del giudice, il quale in qualsiasi momento del giudizio di primo grado, sulla base di una valutazione di opportunità processuale che consiste nel garantire l'economia del giudizio stesso e nell'esigenza di evitare conflitti di giudicati, ordina alle parti di chiamare in causa il terzo. Pertanto, è bene indicare che la ragione giustificatrice di tale chiamata risiede nella comunanza di causa che legittima l'intervento su istanza di parte e, cioè, l'esistenza di una connessione oggettiva tra la posizione del terzo e quella delle originarie parti in causa1.
Tuttavia, al fine di evitare che la chiamata per ordine del giudice possa comprimere il principio della domanda, si ritiene che l'ordine possa essere dato solo quando la parte, che era decaduta dal potere di chiamare in giudizio il terzo [v. 106], per causa a lei non imputabile, ne abbia fatto espressa richiesta.
Nel caso di specie, ferma l'assenza della parte e del procuratore alla prima udienza e considerato che il difetto di legittimazione in capo a è apparso fondato sin dalla prima udienza, Controparte_1
pagina 3 di 4 vertendosi il difetto su questione di puro diritto, non richiedente alcun accertamento in fatto, è risultato opportuno e confacente al principio di economia processuale disporre l'immediato rinvio della causa in decisione al fine di contenere il più possibile le spese processuali.
Quanto al riparto delle spese di lite, si ritiene che, in considerazione dell'atteggiamento processuale dell'attore che in sede di precisazione delle conclusioni non ha insistito nelle eccezioni, rimettendosi alle valutazioni del Tribunale, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti.
P.q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Monza, in data 08/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Binetti
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., ma di chiamata in causa "iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 c.p.c., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 315 del 9 gennaio 2013). Qualora il convenuto eccepisca di non essere titolare del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio e indichi come tale il terzo, il giudice di primo grado, con valutazione discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, può ordinare l'intervento in causa del terzo, a norma dell'art. 107 c.p.c., in tal modo costituendosi un simultaneus processus diretto alla individuazione del titolare passivo del credito azionato, al terzo estendendosi in via automatica la domanda dell'attore (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13907 del 14 giugno 2007).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7767/2024 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LACOLLA VINCENZO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. INGEGNERI Controparte_1 P.IVA_1
GABRIELLA MARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 8.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento della querela di falso ex art. 221 c.p.c. proposta in merito a: Controparte_1
-l'attestazione di cui all'avviso di ricevimento del 26/03/2015 riferito alla raccomandata A/R n.
pagina 1 di 4 151339834753, spedita in data 24/03/2015 dall'Ufficio Postale di Bergamo nella parte in cui l'addetto postale nell'avviso riporta testualmente “la raccomandata è stata consegnata a quale Controparte_2
“familiare convivente”
-l'attestazione di cui all'avviso di ricevimento postale, spedito con raccomandata n. 67215147012 – 8 in data 28/11/2014, dall'Ufficio postale di Peschiera Borromeo, in data 05/12/2014 nella parte in cui l'addetto postale nell'avviso riporta testualmente “la raccomandata è stata consegnata a CP_2
quale “familiare convivente”.
[...]
In relazione a entrambi gli avvisi di ricevimento, l'attore ne ha dedotto la falsità avuto riguardo alle dichiarazioni dell'agente notificatore, riferendo che entrambi i plichi non gli erano consegnati alla via di residenza in Monza via Don A. Valentini n. 12, ma invece consegnati all'indirizzo della di lui madre, in Monza, in Via Don Valentini n. 18, con la quale l'odierno attore non solo non era convivente, ma nemmeno aveva un buon rapporto.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, in quanto il soggetto legittimato passivo nei giudizi di querela di falso non è l'autore dell'asserita falsificazione, ma il soggetto che ha interesse alla conservazione del documento di cui l'attore sostiene la falsificazione, dunque, nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate. Ancora, in via preliminare, ha eccepito l'avvenuta prescrizione di ogni diritto derivante dalla Controparte_1 spedizione delle raccomandate per cui è causa;
nel merito, la convenuta ha contestato la fondatezza della querela di falso, ritenendola in ogni caso inammissibile e infondata.
Alla prima udienza, è comparso unicamente il procuratore della convenuta che, insistendo in via preliminare per il difetto di legittimazione passiva, ha chiesto disporsi la rimessione della causa in decisione. Con istanza del 4.04.2025, il procuratore di parte attrice ha dichiarato che l'assenza della parte e del procuratore alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. era stata dovuta a “mera disattenzione” , e ha chiesto disporsi - ove ritenuto opportuno - nuova udienza al fine di poter espletare ex art 117 cpc l'interrogatorio libero del Sig. ; Con ordinanza del 7.04.2025 il Tribunale ha Parte_1 respinto l'istanza di disporsi l'interrogatorio libero ex art 117 c.p.c. e ha confermato il rinvio della causa per la decisione, anche in considerazione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_1
All'udienza del 08.5.2025 i procuratori hanno concluso come da verbale d'udienza.
⃰
È fondata l'eccezione svolta in via preliminare da di difetto di legittimazione Controparte_1 passiva.
Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, nei giudizi di querela di falso ex art
221 c.p.c. il soggetto legittimato passivo non è l'autore dell'asserita falsificazione, ma il soggetto che ha interesse alla conservazione del documento di cui l'attore sostiene la falsificazione (cfr. Cassazione Civile Sez. I, Sent. 30.08.2007, n.18323 “La querela di falso – la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti – è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione”, conforme a Cassazione, Sez. VI civile, ordinanza del 17 luglio 2019, n. 19281. Avendo, infatti, il giudizio civile di falso la sola specifica finalità di togliere ad un atto pubblico l'idoneità a far valere ed a servire come prova di fatti o rapporti, ha necessariamente quali parti pagina 2 di 4 esclusive, da un lato chi intenda avvalersi o possa avvalersi di un determinato documento a sostegno di una propria pretesa o eccezione e, dall'altro chi intenda escludere che costui si avvalga o possa avvalersi di tale documento a prescindere da chi sia o meno l'autore della falsificazione. Nel caso di specie, il legittimato passivamente è unicamente l'Agenzia delle Entrate, unico soggetto che secondo la legge avrebbe interesse alla conservazione del documento di cui l'attore sostiene la falsificazione. La citazione in giudizio di è, quindi, inammissibile anche con riguardo alle domande CP_1 svolte per finalità diverse dall'accertamento della falsità del documento, ma ad essa connesse: “il giudizio introdotto con la querela di falso non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti, nell'esito, dalla prima, e nemmeno se risarcitorie, per la cui definizione, del resto, non sarebbe sufficiente la falsità del documento, essendo pur sempre necessaria una ulteriore indagine, volta ad individuare i soggetti tenuti al risarcimento e ad accertare la sussistenza del dolo o della colpa”
( Cass.5 giugno 2006 n.131909).
Va, quindi, definita la causa con la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva della convenuta
. Controparte_1
Non è possibile dare seguito alla richiesta della difesa attorea di integrazione del contraddittorio con la chiamata da parte del Giudice della Agenzia delle Entrate per due ordini di ragioni.
Non vertendosi sicuramente in un caso di litisconsorzio necessario non è possibile fare applicazione dell'art. 102 c.p.c.; neppure si è rilevata l'opportunità di disporre la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c., posto che la norma descrive l'ipotesi in cui la chiamata del terzo avvenga per ordine del giudice, il quale in qualsiasi momento del giudizio di primo grado, sulla base di una valutazione di opportunità processuale che consiste nel garantire l'economia del giudizio stesso e nell'esigenza di evitare conflitti di giudicati, ordina alle parti di chiamare in causa il terzo. Pertanto, è bene indicare che la ragione giustificatrice di tale chiamata risiede nella comunanza di causa che legittima l'intervento su istanza di parte e, cioè, l'esistenza di una connessione oggettiva tra la posizione del terzo e quella delle originarie parti in causa1.
Tuttavia, al fine di evitare che la chiamata per ordine del giudice possa comprimere il principio della domanda, si ritiene che l'ordine possa essere dato solo quando la parte, che era decaduta dal potere di chiamare in giudizio il terzo [v. 106], per causa a lei non imputabile, ne abbia fatto espressa richiesta.
Nel caso di specie, ferma l'assenza della parte e del procuratore alla prima udienza e considerato che il difetto di legittimazione in capo a è apparso fondato sin dalla prima udienza, Controparte_1
pagina 3 di 4 vertendosi il difetto su questione di puro diritto, non richiedente alcun accertamento in fatto, è risultato opportuno e confacente al principio di economia processuale disporre l'immediato rinvio della causa in decisione al fine di contenere il più possibile le spese processuali.
Quanto al riparto delle spese di lite, si ritiene che, in considerazione dell'atteggiamento processuale dell'attore che in sede di precisazione delle conclusioni non ha insistito nelle eccezioni, rimettendosi alle valutazioni del Tribunale, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti.
P.q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Monza, in data 08/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Binetti
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Qualora il giudice ordini l'intervento di un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, il quale, contestando la propria legittimazione passiva, indichi quello come responsabile della pretesa fatta valere in giudizio, ricorre un'ipotesi non di litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., ma di chiamata in causa "iussu iudicis ", ai sensi dell'art. 107 c.p.c., rispondente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa), discrezionalmente valutate sotto il profilo dell'opportunità (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 315 del 9 gennaio 2013). Qualora il convenuto eccepisca di non essere titolare del lato passivo del rapporto dedotto in giudizio e indichi come tale il terzo, il giudice di primo grado, con valutazione discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, può ordinare l'intervento in causa del terzo, a norma dell'art. 107 c.p.c., in tal modo costituendosi un simultaneus processus diretto alla individuazione del titolare passivo del credito azionato, al terzo estendendosi in via automatica la domanda dell'attore (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13907 del 14 giugno 2007).