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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/09/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 4430/2019 di R.G. avente ad oggetto: titoli di credito
TRA
in p.l.r.p.t., (P.IVA: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, dall'avv. Francesco Malatesta, in forza di procura in atti, domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
in p.l.r.p.t., (P.IVA: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall' avv. Rosita Leone, in forza di procura in atti, domiciliata come in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.05.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È fondato e va accolto l'appello proposto avverso la sentenza n. 1458/2018 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, depositata l'11.12.2018 e non notificata, con la quale è stata rigettata la domanda proposta in primo grado dall'odierna appellante al fine di accertare e dichiarare la responsabilità di per il pagamento a soggetto diverso Controparte_1
dal legittimo beneficiario dell'assegno di cui alla premessa del presente atto e, per l'effetto, sentirla condannare al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di € 1.237,50, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'appellante, con i motivi di gravame formulati, censurava la sentenza impugnata sostenendo che il rigetto della domanda sarebbe derivato da una pronuncia fondata su presupposti fattuali e giuridici erroneamente valutati dal Giudice di prime cure.
Si costituiva in giudizio impugnando e contestando i motivi di Controparte_1
gravame, chiedendo il rigetto della domanda attorea con conseguente conferma della sentenza di primo grado, evidenziando la correttezza del ragionamento condotto dal giudice di prime cure.
Passando al merito dell'appello, questo Giudice ritiene che il gravame sia fondato, per i motivi di seguito esposti. Da un esame complessivo del materiale istruttorio acquisito, il ragionamento svolto dal
Giudice di primo grado, che ha portato al rigetto della domanda attorea non può essere condiviso.
La rappresentava di essere titolare di conto corrente bancario n. 3401176 Pt_1
presso la RE S.p.A. e che, in data 15.05.2013, in virtù del suddetto rapporto,
emetteva, tramite il proprio suddetto Istituto di credito, l'assegno di traenza non trasferibile n. 5603342241 di importo pari ad € 1.237,50, beneficiario Sig. Per_1
(cfr. all. 1 e 2 fascicolo di parte . Il suddetto titolo, spedito a mezzo
[...] Pt_1
raccomandata n. 61171604837-1 del 15.05.13 delle al domicilio eletto del CP_1
legittimo prenditore (Studio Legale Musto, Via Ferrara, 16 – 81036 – Cipriano
D'Aversa) non veniva mai incassato da quest'ultimo. A seguito delle successive attività,
la accertava che il medesimo titolo veniva incassato da tale sig.ra Pt_1 Parte_2
in data 28.05.2013, presso una filiale di Somma Vesuviana (NA) di .
[...] CP_1
La dunque, provvedeva a pagare nuovamente il medesimo importo a mezzo Pt_1
bonifico domiciliato regolarmente ricevuto.
Giova in primo luogo ricordare che, come affermato dalla Suprema Corte, nel caso di falsificazione di un assegno bancario la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ, dovendosi in particolare verificare se la falsificazione sia o meno riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche (cfr. Cass. 20/3/2014 n. 65139).
A fronte di tale specifico obbligo di comportamento della banca negoziatrice del titolo,
si pone il contrapposto principio secondo cui la banca, cui sia presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarità dei requisiti esteriori (falsificazione o alterazione) non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attività bancaria;
per quanto innanzi, affinché l'istituto di credito risponda del pagamento effettuato ad un soggetto non legittimato, non è sufficiente la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile “ictu oculi”, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo (cfr. per tutte Cass. 15/07/2005 n. 15066).
Tale principio - il quale si ricollega a sua volta alla regola generale contenuta nell'art. 1992 c.c., secondo la quale il soggetto che adempie la prestazione nei confronti del possessore di un titolo di credito senza dolo o colpa grave è liberato anche se questi non è titolare del diritto (cfr. Cass. 5/8/1994 n. 7307) - non deroga tuttavia agli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..
È difatti noto che l'azione risarcitoria promossa dal cliente nei confronti di una banca per danni derivanti dal pagamento di un assegno alterato o contraffatto resta regolata dai principi generali in tema di prova, gravando in particolare sull'attore l'onere di dimostrare la falsità del titolo ovvero della firma di traenza e sulla banca, per converso,
quello di provare l'efficacia liberatoria del pagamento per non essere la falsità rilevabile con l'ordinaria diligenza richiesta nell'esercizio dell'attività bancaria (cfr. in tal senso per tutte Cass. 12/10/2001 n. 12471; Cass. 19/09/2003 n. 13887; Cass. 18/01/2008 n.
974).
Tale criterio di riparto dell'onere della prova costituisce in particolare applicazione della regola di carattere più generale secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento ovvero dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'esatto adempimento (cfr. per tutte Cass., sez. un. 30-10-2001,
n. 13533; nonché successive Cass. 15-07-2011 n. 15659; Cass. 12-02-2010 n. 3373;
Cass. 03-07-2009 n. 15677).
In punto di responsabilità della Banca negoziatrice con riferimento ad un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, deve affermarsi ex art. 43 Legge Assegni la natura contrattuale di detta responsabilità.
Come difatti chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 14712/07, confermata con le sentenze n. 12477/18 e n. 12478/18: “la responsabilità della banca
negoziatrice per aver consentito in violazione delle specifiche regole poste dall'articolo 43 Legge Assegni, (Reggio Decreto 21 dicembre 1933 n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare,
munito di clausola di non trasferibilità. A persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano
sofferto un anno, natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione, (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al
buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regolare che ne presidiano la circolazione e l'incasso”.
Ne consegue, l'inversione dell'onere della prova a carico del debitore della diligenza professionale posta in essere nella negoziazione del titolo, rimanendo a carico del creditore fornire la prova circa l'esistenza del rapporto contrattuale, dell'illecita negoziazione dell'assegno di traenza del danno subito da Pt_1
Dall'esame della documentazione in atti si rileva che non ha fornito la CP_1
prova della diligenza professionale mantenuta in occasione della negoziazione dell'assegno per cui è causa.
La condotta di , diversamente da quanto statuito dal Giudice di prime CP_1
cure, doveva essere valutata in base al canone dell'accorto banchiere, con consequenziale responsabilità della banca negoziatrice anche per colpa lieve, così come definito dalle sentenze n. 12477 e 12478 del 21 maggio 2018 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione), le quali hanno stabilito che la diligenza dovuta dalla Banca
negoziatrice è quella dell'operatore professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., il quale è, pertanto, “tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve”.
Ed infatti, si evidenzia che, sempre secondo un più recente orientamento della Suprema
Corte “…la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere… con la conseguenza che spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione,
attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento
esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del
mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo
o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche (Cass. 20/03/2014, n. 6513)” (cfr. conformi
Cass. Civ. n. 34153 del 21 novembre 2022 e conformi Cass. Civ. n. 17951/21, Cass.
Civ. 34107/19 e n. 6513/14)
L'accorto e diligente operatore bancario, quindi, ancorché non sia tenuto ad essere in possesso di quelle attrezzature tecnologiche “sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento
e/o utilizzo” o avere “particolari cognizioni teoriche e/o tecniche” (cfr. Cass. Civ., n. 34153 del
21 novembre 2022 e Cass. Civ., n. 17951/21 - nonché ex plurimis: Cass. Civ., n.
3077/18, n. 16632/16, n. 1377/16), deve, tuttavia, essere in possesso di “comuni
cognizioni teorico/tecniche” e di quegli strumenti presenti “sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo” (come, ad esempio, una banalissima lente di ingrandimento).
Ciò detto, l'attrice ha fornito nel caso di specie la prova della falsificazione dell'assegno di traenza oggetto di causa, avendo in particolare depositato copia dell'assegno bancario di traenza non trasferibile n. 5603342241 di euro 1.237,50 emesso il 15.05.2013 presentato all'incasso presso l' di Somma Vesuviana da tale sig.ra Controparte_2
. Parte_2
Ebbene dalla documentazione agli atti di causa emerge che:
- al momento della negoziazione del titolo per cui è causa non ha CP_1
correttamente indicato la sedicente sig.ra atteso che sul retro del titolo Parte_2
non è stato regolarmente indicato il numero di documento presentato al momento della negoziazione;
- al momento della negoziazione del titolo per cui è causa ha richiesto un CP_1
solo documento di identità ed il codice fiscale contravvenendo a quanto disposto dalla circolare ABI del 07.05.2001, contenente l'indicazione rivolta i banchieri, quale cautela onde evitare di incorrere nella responsabilità prevista dall'art. 43 L. Ass., di pagare gli assegni non trasferibili facendosi consegnare dal possessore del titolo due documenti di identità muniti di foto mediante “richiesta di un altro documento munito di fotografia, oltre la
carta d'identità (notoriamente soggetta a contraffazioni , secondo le parole della stessa Suprema Corte nella sentenza n. 1978/2000, cfr. pag. 5; Cass. 9 maggio 1985, n. 2885, in Giur. It., 1986, I, 1,
242)”. Inoltre dagli atti relativi al flusso telematico di dati inviato da ad RE CP_1
(cfr. doc. 01 pag. 02 produzione di di primo grado) non emerge la CP_1
comunicazione ad RE del nominativo del beneficiario apparente, con ciò
impedendo alla Banca trattaria di inviare le contestazioni alla negoziatrice, come da normativa vigente (D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n.
106).
Sul punto, non colgono nel segno le difese dell'appellata che, peraltro, fa CP_1
riferimento, nei propri scritti difensivi, ad un diverso soggetto beneficiario dell'assegno rispetto a quello di cui al titolo in atti.
Non resta pertanto che condannare le a pagare alla Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 1.237,50, importo che trattandosi di un debito di valore va
[...]
maggiorato della rivalutazione e degli interessi di legge dal giorno del successivo esborso al soddisfo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate secondo i criteri previsti dal
D.M. n. 55/2014, vengono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della,
valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate con riferimento alle sole fasi realmente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione.
PQM
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto a ruolo con il n. 4430/2019 di R.G., così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna
[...]
in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'appellante della somma di € Controparte_1
1.237,50 oltre interessi dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
-condanna in p.l.r.p.t., al pagamento di metà delle spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano in euro 174,00 per spese ed euro 2.550,00 per compenso professionale, oltre Iva e CPA, se dovute come per legge,
ed oltre rimborso spese nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco
Malatesta, dichiaratasi antistatario;
Così deciso in Nola, il 19.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura