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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza Sezione Civile
nella persona del GOP dott. Gianfranco Apollonio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 6472/2023 promosso da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Ruocco
Ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Sandro Controparte_1 P.IVA_1
Barcali
Resistente
.
Svolgimento del processo
Il ricorrente conveniva in giudizio per sentire accertare e Controparte_1 dichiarare la nullità del contratto di finanziamento c.d revolving stipulato il 18.12.2006, con conseguente diritto alla sola restituzione delle somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284, comma 3 c.c.
A sostegno della suddetta declaratoria l'istante deduceva che il contratto in parola era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione (acquisto di un impianto hi-fi presso di Controparte_2 di Mestre - VE) da qui inferendone l'avvenuta violazione dell'art. 3 d.lgs 374/1999 e dell'art. 2 DM 485/2001 che impone agli intermediari finanziari di avvalersi degli agenti in attività finanziaria per la promozione, il collocamento e la conclusione dei contratti.
Assumeva, quale ulteriore motivo di nullità, la mancanza della forma scritta, così come richiesta ex art. 117 TUB per i contratti bancari, oltre alla assunzione, da parte dell'intermediario, di un obbligo sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa.
1 La resistente si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale veneziano, stante l'esclusività del foro di residenza del ricorrente, così come pattuito nella clausola V-13 del contratto come sopra impugnato.
Instava, altresì, per la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28/10, vertendosi in materia di contratti bancari e finanziari.
Deduceva, inter alia, l'inammissibilità del ricorso difettandovi l'interesse di parte ricorrente, ciò desumendolo dalla mancata richiesta di condanna;
assumeva quale ulteriore motivo di inammissibilità il frazionamento dei giudizi.
Contestava, nel merito, la ritenuta nullità contrattuale dal momento che il rivenditore autorizzato si era limitato all'identificazione del cliente ed alla sola promozione del contratto e non alla sua conclusione;
attività, quest'ultima, riconducibile alla sola
. CP_1
Assumeva, altresì, la mala fede della controparte che pur nella consapevolezza della nullità contrattuale avrebbe continuato a beneficiare della erogazione del prestito, da qui traendone l'applicabilità dell'art. 1338 c.c. e la conseguente compensazione del credito vantato dal cliente con il danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta dal ricorrente.
Eccepiva l'avvenuta decadenza del ricorrente in ordine alle doglianze di cui in ricorso, stante la mancata contestazione, entro i termini di legge, degli estratti conto della Banca.
Instava per il riconoscimento della intervenuta prescrizione in ordine ai “movimenti e addebiti risalenti a più di dieci anni fa” oltre che per l'inammissibilità della ripetizione di indebito o per la rideterminazione del saldo.
Rilevata la riconducibilità della domanda alla materia dei contratti bancari e finanziari ex art. 5 d.lgs. n. 28/10, veniva disposto, con ordinanza del 18.12.2023, l'esperimento del relativo procedimento di mediazione, esitato con il verbale di mancato accordo del
30.01.2024.
All'udienza cartolare del 25 ottobre 2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
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MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte resistente non può essere accolta.
L'articolo V-13 del contratto di finanziamento di cui è causa (laddove si stabilisce che :“In caso di controversie scaturenti dal rapporto, unico Foro esclusivo sarà quello di competenza del consumatore”) non è altro che la trasposizione, in sede contrattuale, del contenuto del precedente art. 63 del d.lgs. n. 206/05, c.d. codice del consumo (“Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.”), vigente all'epoca della sottoscrizione negoziale (ed oggi trasfuso, a seguito del d.lgs. n. 21/2014, nell'art. 66 bis); da ciò ne consegue che l'esclusività del foro ivi contemplata non può che essere quella di matrice legislativa.
L'interpretazione proposta dalla parte eccipiente, tesa, invece, ad attribuire alla suddetta clausola una inderogabilità di natura prettamente convenzionale (”Nel contratto per cui è causa è stato infatti pattuito, come foro esclusivo per qualsiasi controversia, quello di residenza del cliente”, così a pag. 3 della comparsa costitutiva), per quanto suggestiva, non appare in linea con il dato letterale della pattuizione in parola posto che quest'ultima, attraverso il richiamo al foro consumeristico, ha semplicemente inteso recepire i criteri ed i principi fissati, in parte qua, dal suddetto codice, ivi compresa, ovviamente (e contrariamente all'assunto del resistente), la facoltà di rinuncia, da parte del consumatore-attore, al foro in questione, come verificatosi nel caso in specie (cfr, ex multis, Cass. ordinanza n. 14275/23).
Quanto, invece, alla eccepita improcedibilità del ricorso la stessa risulta fondata.
Va preliminarmente precisato – in ciò condividendosi l'interpretazione resa da questo Tribunale con riguardo alla obbligatorietà della mediazione in una fattispecie analoga alla presente (Trib. Firenze, 27.10.23, est. Castagnini, R.G. 14927/22) – che il rapporto negoziale di cui è causa può ricondursi alla nozione di “contratti bancari e finanziari prevista dal d.lgs. 28/2010 dal momento che si tratta di contratti di finanziamento disciplinati dal Testo Unico Bancario (vedi art. 121 ss.) di cui sono parte soggetti istituzionalmente abilitati ad erogare finanziamenti a titolo professionale, sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia”.
3 Ciò premesso, dal verbale del procedimento di mediazione in atti, attivato presso l'Organismo di Firenze, risulta che è comparso in videoconferenza, in CP_3 rappresentanza della parte ricorrente, il Rag. , quale soggetto delegato. Persona_1
L'odierno istante a motivo della mancata partecipazione ha addotto “ragioni lavorative” e la non disponibilità di “strumenti idonei a partecipare da remoto” (così come attestato nella “Procura speciale per la procedura di mediazione” del
18.12.2023, di cui in atti).
Il novellato art. 8 del d.lgs n. 28/2010 (così come modificato dall'art. 7, lett. h, d.lgs.
n. 149/22), entrato in vigore il 30.06.2023, e come tale applicabile, ratione temporis, al procedimento mediatizio di cui in discorso, introdotto con domanda depositata il
30.01.2024, stabilisce al comma 4 che “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia…”.
Invero, se in precedenza (rectius prima della suddetta modifica normativa), il potere di rappresentanza poteva essere conferito senza che venissero in rilievo
(quantomeno per una parte della giurisprudenza) eventuali cause giustificative (la stessa Cassazione con la sentenza 8473/19 aveva ritenuto l'attività di mediazione delegabile, senza fare accenno, a tale fine, alla sussistenza di idonei motivi), con l'introduzione del nuovo articolo 8 d.lgs. n. 28/10 tale modalità partecipativa non sembrerebbe più attuabile.
Evidentemente il legislatore, nell'ottica di favorire il più possibile la partecipazione personale delle parti, ad evidente beneficio della effettività del tentativo di mediazione, ha voluto introdurre una limitazione alla possibilità della delega in parola, rendendola ammissibile, e quindi legittima, solo in presenza di giustificati motivi.
Secondo l'esegesi preferibile, in quanto – a parere di questo giudicante - coerente con le esigenze come sopra rappresentate, i motivi possono ritenersi “giustificati” solo quando siano rappresentativi di un effettivo impedimento alla partecipazione, non superabili con un ordinario sforzo di diligenza.
Applicando le suddette coordinate esegetiche al caso in specie non possono, di certo, ritenersi idonei a legittimare la mancata partecipazione del ricorrente, né le
“ragioni lavorative” e né, tantomeno, la indisponibilità degli “strumenti idonei a partecipare da remoto”.
4 Con riferimento al primo motivo (ragioni lavorative) non è dato rilevare alcun elemento probatorio e/o indiziario da cui poter desumere l'esistenza di tale impedimento;
ciò detto, anche una eventuale prova in tal senso non avrebbe comunque potuto attribuire a tale giustificazione una patente di legittimità dal momento che tali ragioni sono, normalmente, di natura temporanea, superabili, quindi, mediante una semplice richiesta di rinvio dell'incontro di mediazione.
La non fondatezza della suddetta motivazione risulta, poi, ulteriormente confermata laddove si consideri che è stato lo stesso ricorrente (residente a [...]) a voler radicare la competenza del presente giudizio presso questo Tribunale – così rinunciando al foro del consumatore coincidente, come sopra visto, con la residenza/domicilio dello stesso - con ciò implicitamente accettando i connessi oneri procedimentali e processuali, ivi compresa la partecipazione alla eventuale mediazione presso la relativa circoscrizione territoriale di competenza.
Con riferimento, infine, all'altro motivo (ovvero la mancanza di strumenti idonei a partecipare da remoto), appare poco verosimile – in difetto, peraltro, di elementi da cui poter dedurre la sussistenza di tale circostanza - la lamentata assenza di strumenti telematici per la partecipazione da remoto, appartenendo al notorio la generale disponibilità e/o agevole reperibilità di tali mezzi;
basti por mente alla possibilità di utilizzo, in tale senso, del telefono cellulare.
Per quanto sopra, quindi, va dichiarata l'improcedibilità della domanda.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Considerata la particolarità della fattispecie e la presenza di orientamenti giurisprudenziali di merito difformi, anche di questo Tribunale, in ordine alla obbligatorietà della mediazione nella materia di cui oggi è giudizio, le spese di lite vanne compensate.
P.Q.M
Il Tribunale ordinario di Firenze, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la improcedibilità della domanda proposta da;
Parte_1
- compensa le spese di lite.
Firenze, lì 16.01.2025
Il GOP dott. Gianfranco Apollonio
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