Ordinanza collegiale 29 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 29/07/2022, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2022
N. 00820/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 820 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – ARCA Sud Salento –, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Pezzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di decadenza emesso dal Comune di Lecce in data 7 maggio 2021, nonché di tutti i provvedimenti connessi e collegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecce e dell’ARCA Sud Salento;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. M. Guadalupi, in sostituzione dell'avv. A. Carlino, per la parte ricorrente, avv. A. Pezzuto, per l’ARCA Sud Salento.
1) Premesso che:
- a) parte ricorrente proponeva, innanzi al G.O., azione con la quale – premettendo i) di essere assegnataria di alloggio E.R.P. sito in Lecce, a far data dal 26.4.2010, a seguito di voltura del contratto già intestato (dal 19.12.1980) al suo defunto marito, ii) che nel 1994 l’IACP avviava l’iter per la vendita degli immobili E.R.P., alla quale la ricorrente e il marito non poterono partecipare per ragioni economiche, iii) che, sopraggiunta la disponibilità economica, la ricorrente, rimasta nel possesso dell’immobile, chiedeva, in data 18.12.2019, di acquistare l’alloggio in godimento, con le relative dipendenze e pertinenze, ai sensi della L. 560/93, iv) che il Comune di Lecce, in data 21.5.2019, l’aveva informata dell’avvio di un procedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, basato sulla rilevata intestazione alla stessa ricorrente di altro immobile sito in Porto Cesareo, conclusosi con nota del 7.5.2021, con cui il Comune di Lecce aveva confermato la decadenza dall’assegnazione, preclusiva della possibilità di acquistare la proprietà dell’immobile – contestava la legittimità del provvedimento di decadenza del 7 maggio 2021, esponendo all’uopo che l’immobile sito in Porto Cesareo era privo del certificato di agibilità e in condizioni tali da non poter soddisfare le sue esigenze abitative, anche in relazione alle sue particolari condizioni di salute;
- b) nella suddetta azione davanti al G.O. la ricorrente concludeva quindi nel senso che fosse accertata e dichiarata l’illegittimità del provvedimento di decadenza emesso dal Comune di Lecce in data 7 maggio 2021 e che fosse accertato e dichiarato il suo diritto al trasferimento della proprietà del suddetto alloggio E.R.P. sito in Lecce;
- c) con sentenza parziale -OMISSIS- del 7 aprile 2022, il Tribunale di Lecce dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice Amministrativo, in ordine all’impugnazione del provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, emesso dal Comune di Lecce il 7 maggio 2021, ritenendo che tale profilo della controversia attenesse alla concessione di beni pubblici, ex art. 133 c.p.a.;
- d) parte ricorrente ha quindi riassunto il gravame davanti a questo G.A.
2) Rilevato che, nella materia de qua , la giurisprudenza ha osservato quanto segue:
- a) « 3. - Secondo l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253). Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267). 4. - Nella specie, si è al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l'occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria. La controversia ha ad oggetto il rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di occupazione abusiva o senza titolo. L'opponente, per paralizzare la pretesa di rilascio, ha allegato di possedere i requisiti per l'assegnazione di un alloggio e di avere diritto a subentrare all'originaria assegnataria nel godimento dell'alloggio […] . La controversia si svolge in un ambito puramente paritetico (Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148, cit.). Infatti, il subentro nell'assegnazione, per un verso, discende direttamente dalla previsione legislativa in presenza di determinate condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della P.A. Per l'altro verso, esso costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione e non già l'instaurazione di uno nuovo e diverso (Cass., Sez. Un., 26 maggio 2006, n. 12546; Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2007, n. 757; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683, cit.; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267, cit.): il che, ai fini che qui rilevano, comprova che la controversia attiene alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio » (Cass. Civ., SS. UU., ord. n. 621 del 15 gennaio 2021);
- b) « sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione, ivi incluse le controversie aventi ad oggetto la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, correlata non già ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla bensì all'avvenuto accertamento della carenza dei requisiti previsti dalla legge per la conservazione dell'alloggio, per questo costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario del bene (ex multis: Cass. civ., sez. un., 28 dicembre 2017 n. 31110; sez. un., 9 ottobre 2013 n. 22957; TAR Lazio, Latina, sez. I, 5 ottobre 2020 n. 354; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 4 marzo 2020 n. 426; TAR Lazio, Roma, sez. II, 2 dicembre 2019 n. 13768; TAR Lazio, Latina, sez. I, 21 giugno 2019 n. 455; TAR Lazio, Roma, sez. II, 17 maggio 2019 n. 6160; sez. III, 13 maggio 2019 n. 5949; TAR Campania, Napoli, sez. V, 26 febbraio 2019 n. 1091; sez. V, 3 dicembre 2018 n. 6943; TAR Lazio, Roma, sez. III, 29 agosto 2018 n. 9051) » (T.A.R. Napoli, sent. n. 4186 del 20 giugno 2022) .
3) Rilevato che, nel caso di specie, si controverte pacificamente della decadenza dall’assegnazione dell’alloggio (assegnazione a sua volta derivante da voltura dal defunto coniuge).
4) Ritenuto, pertanto, che, sulla scorta dei richiamati principî giurisprudenziali e ai sensi degli artt. 59, comma 3, L. n. 69/2009, e 11, comma 3, c.p.a., debba disporsi la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ai fini della declaratoria del giudice al quale spetta decidere la presente controversia, con conseguente sospensione del presente giudizio, sino alla pubblicazione della pronuncia delle Sezioni Unite.
5) Ravvisata, dunque, la sussistenza dei presupposti per sollevare il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, co. 3, c.p.a, con trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, affinché si pronunci sul conflitto di giurisdizione sollevato in ordine alla presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, così provvede:
- a) solleva il conflitto di giurisdizione, nei sensi di cui in motivazione, e ne rimette la decisione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
- b) sospende, nelle more della decisione sul conflitto di giurisdizione, il presente giudizio.
La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti e a trasmettere copia del fascicolo della causa, nonché della presente ordinanza, con la prova delle relative comunicazioni, alla cancelleria della Corte di Cassazione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Michele Palmieri, Presidente FF
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Roberto Michele Palmieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.