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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3081 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in via Alessio Narbone n. 66 PALERMO, presso lo studio dell'avv. ABBAGNATO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con gli Avv.ti FALQUI CAO MAURIZIO e SOTGIA CP_1
STEFANIA, che lo rappresentano e difendono per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di reversibilità
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
06/03/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con ricorso depositato in data 12/09/2023, parte ricorrente indicata in epigrafe, premettendo:
- di aver presentato, in data 06/12/2022, domanda per ottenere il riconoscimento della pensione ai superstiti ai sensi dell'art.13 del R.D.L.
636/1939;
- di essere al momento della morte del padre , intervenuta in CP_2
data 24/09/2021, a carico dello stesso ed inabile al lavoro;
- di aver visto respinta la propria domanda perché ritenuta non inabile alla data di morte del familiare;
ha convenuto in giudizio l' chiedendo la condanna all'erogazione della CP_1
pensione ai superstiti con decorrenza come per legge, oltre accessori.
L' costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Ritenuta la sussistenza del requisito della vivenza a carico, la causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica.
Il CTU nominato, dott. sulla base degli esami clinici e Persona_1
complementari effettuati, ha concluso la sua relazione affermando che “Dalla disamina della documentazione agli atti, delle considerazioni medico-legali e dei quesiti posti dall' Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, si ritiene che la perizianda è affetta da depressione maggiore (DM 5/2/92:2210) per cui si conferma invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art 2 e 13 L 118/71 DL 509/88), percentuale 80% e portatrice di handicap (art 3 comma 1) data decorrenza:
14/09/2017” (v. relazione in atti).
Di qui il rigetto del ricorso per difetto del requisito sanitario.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
decreti resi in corso di causa.
Così deciso in Termini Imerese il 24/04/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3081 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in via Alessio Narbone n. 66 PALERMO, presso lo studio dell'avv. ABBAGNATO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con gli Avv.ti FALQUI CAO MAURIZIO e SOTGIA CP_1
STEFANIA, che lo rappresentano e difendono per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di reversibilità
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
06/03/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con ricorso depositato in data 12/09/2023, parte ricorrente indicata in epigrafe, premettendo:
- di aver presentato, in data 06/12/2022, domanda per ottenere il riconoscimento della pensione ai superstiti ai sensi dell'art.13 del R.D.L.
636/1939;
- di essere al momento della morte del padre , intervenuta in CP_2
data 24/09/2021, a carico dello stesso ed inabile al lavoro;
- di aver visto respinta la propria domanda perché ritenuta non inabile alla data di morte del familiare;
ha convenuto in giudizio l' chiedendo la condanna all'erogazione della CP_1
pensione ai superstiti con decorrenza come per legge, oltre accessori.
L' costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Ritenuta la sussistenza del requisito della vivenza a carico, la causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica.
Il CTU nominato, dott. sulla base degli esami clinici e Persona_1
complementari effettuati, ha concluso la sua relazione affermando che “Dalla disamina della documentazione agli atti, delle considerazioni medico-legali e dei quesiti posti dall' Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, si ritiene che la perizianda è affetta da depressione maggiore (DM 5/2/92:2210) per cui si conferma invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art 2 e 13 L 118/71 DL 509/88), percentuale 80% e portatrice di handicap (art 3 comma 1) data decorrenza:
14/09/2017” (v. relazione in atti).
Di qui il rigetto del ricorso per difetto del requisito sanitario.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
decreti resi in corso di causa.
Così deciso in Termini Imerese il 24/04/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile