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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/10/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 145/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa LA AN Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa AD LL ZA Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 145/2023 promossa da:
Parte_1
(c.f. ), con il
[...] P.IVA_1
patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
(c.f. ) P.IVA_2
AVV. NEROZZI MASSIMO, in proprio, ( C. F. ) C.F._1
elettivamente domiciliato come in atti (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GIACOMO DIOTALLEVI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTI APPELLATE
( C.F. ) e Controparte_2 CodiceFiscale_3 [...]
(C.F. ) in proprio e quali soci CP_3 CodiceFiscale_4
accomandanti della Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. GIACOMO DIOTALLEVI, elettivamente
[...]
domiciliati come da procura in atti
INTERVENUTI
trattenuta in decisione in data 13.6.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in via preliminare, dichiarare inammissibile, infondato in fatto ed in diritto l'atto di intervento del Rag. Giacomo
LE e della SIn. , con condanna alle spese ed al pagamento di una somma Controparte_3
equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c. 3 cpc;
nel merito, in accoglimento del presente gravame ed in riforma parziale della sentenza del Tribunale Ordinario di Grosseto n. 364/2022 condannare l'Avv. Nerozzi Massimo, o, in subordine, la SI.ra , al pagamento Controparte_1
delle spese del primo grado, ivi compreso l'accollo integrale delle spese di CTU. Vinte le spese del grado di appello.
In via istruttoria, si chiede il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio.
Per Avv. NEROZZI MASSIMO: “Piaccia alla Corte territoriale, contrariis reiectis preliminarmente dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità ed inaccoglibilità dell'appello per come proposto e la inesistenza e comunque la nullità della notifica per come proposta nei confronti della società respingere, per i motivi e le ragioni esposte, ogni domanda proposta nei CP_1
confronti del sottoscritto Avv. Massimo Nerozzi, da ritenersi comunque carente di ogni legittimazione, ritenendo eventualmente responsabile unicamente la signora Controparte_1
personalmente. Vittoria di competenze e spese, oltre accessori di legge”.
Per parte appellata : “l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Controparte_1
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia rigettare l'avverso appello perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da porsi a carico dell'Erario ai sensi del DPR n.115/2002 e da liquidarsi in favore del sottoscritto Procuratore”
Per e : “l'Ecc.ma Corte di Controparte_2 Controparte_3
Appello di Firenze, respinga l'appello proposto da e da Parte_1
di e, per l'effetto, confermi la Parte_2 Pt_1
SENTENZA n.364/2022 del Tribunale di Grosseto, resa nel giudizio n.841/2015 rgac, pubblicata il 18/VII/2022 e non notificata.
In ogni caso: condanni, infine, gli Appellanti a rifondere l'Erario delle spese e dei compensi del presente Grado di giudizio che saranno attribuiti ex art.83 III-bis DPR n.115/2002 al sottoscritto Procuratore”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 364/2022 del Tribunale di Grosseto pubblicata il 18.6.2022 in materia di risarcimento del danno extracontrattuale
MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
L ha proposto appello avverso la sentenza n. 364/2022 del Parte_1
tribunale di Grosseto, che in accoglimento dell' eccezione sollevata dalla amministrazione convenuta e rilevabile d'ufficio, circa il difetto di legittimazione processuale e incapacità a stare in giudizio della società attrice
[...]
( di seguito solo C.E.D.) per Controparte_1 CP_1
essersi estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese avvenuta nell'anno 2013, prima dell' instaurazione del giudizio di primo grado N. RG
841/2015, ne ha respinto la domanda di risarcimento danni per presunti comportamenti illeciti dell'Amministrazione Finanziaria nell'ambito di una attività di accertamento e riscossione di tributi, e compensato le spese di lite comprese quelle di ctu.
In particolare, la società nell'atto di citazione aveva dedotto che l CP_1 [...]
, a seguito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, Parte_1
mediante atti accertativi ritenuti illegittimi ed una condotta processuale scorretta, aveva violato i principi cardine dell'azione amministrativa di legalità, imparzialità e buon andamento, in ragione di un atteggiamento asseritamente arbitrario e vessatorio, nonché per aver fondato la propria pretesa impositiva su dichiarazioni non rispondenti al vero ed in violazione del segreto istruttorio penale;
il tutto con conseguente danno alla società, costituito - tra l'altro - dalla intervenuta cessazione delle attività sociali e dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese nell'anno 2013. Dopo l' espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, si era tardivamente costituita l'amministrazione convenuta, eccependo in via preliminare il difetto di capacità di stare in giudizio della società attrice in quanto società cancellata dal registro delle imprese nell'anno 2013, con conseguente inesistenza della procura rilasciata al difensore;
il difetto di giurisdizione del Giudice adito, trattandosi di asserita violazione della normativa in materia di accertamento di maggiori imposte e per responsabilità processuale aggravata consumata avanti alle
Commissioni Tributarie;
nel merito aveva contestato la fondatezza della avversa pretesa chiedendone il rigetto e la condanna di parte attrice al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
Con la sentenza appellata il Tribunale, dopo aver richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone ne determina l'estinzione, privandola della capacità di stare in giudizio (cfr. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 28 settembre
2018, n. 23551) e quindi impedendo che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, potendo l'azione alla stessa spettante essere proposta, eventualmente, dai singoli soci succeduti alla società estinta (cfr. Cass. Cassazione
S.S.U.U. Sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013), sulla questione ha osservato quanto segue: “posto che è pacifico che la società attrice risulta essere estinta dall'anno 2013 (cfr. perizia tecnica e visura camerale di cui al doc 1 in produzione parte convenuta) circostanza verificatasi – dunque - prima della proposizione dell'odierna azione (anno di iscrizione a ruolo: 2015). Ciò impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, potendo l'azione alla stessa spettante essere proposta, eventualmente, dai singoli soci succeduti alla società estinta
(cfr. Cass. Cassazione S.S.U.U. Sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013, citata dalla stessa attrice a verbale del 2.10.2019). Nella specie, risulta infatti che il giudizio sia stato coltivato in nome e per conto della società e non dai singoli soci succeduti ad essa, ovvero dal socio CP_1
accomandatario e dai soci accomandanti e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Peraltro, va evidenziata l'ovvia considerazione secondo cui, in ipotesi di accoglimento della richiesta risarcitoria, la sentenza sarebbe comunque inutiliter data, in quanto emessa – in ipotesi - a favore di un soggetto inesistente ( già estinta).” CP_1
Con riferimento all'eccezione di nullità/inesistenza della procura conferita dalla legale rappresentante della quando la società era già stata Controparte_1
cancellata dal registro dell' imprese al difensore costituito, il primo giudice ha affermato “ Nel caso di specie è pacifico e risultante dagli atti che la procura alle liti sia stata rilasciata da unicamente in qualità di rappresentante legale, quale socia Controparte_1
accomandataria, della società già cancellata dal registro delle imprese (cfr. procura alle liti in calce all'atto di citazione), sicchè questo Giudice non può far altro che rilevare il difetto di legittimazione processuale della società attrice in quanto soggetto non più esistente e senza capacità di stare in giudizio.
Ne consegue che nemmeno assume rilevanza l'eventuale prosecuzione dell'attività svolta dalla società attrice da parte della socia accomandataria sotto altra denominazione, o l'eventuale rilascio della procura in tempo antecedente alla cancellazione dal registro delle imprese e sua ultrattività in relazione all'odierna causa, in quanto tale circostanza non può far altro che confermare che legittimata a proporre l'odierna azione era comunque la (ed eventualmente gli altri due soci CP_1 accomandanti) personalmente, non essendo in questa sede consentita alcuna interpretazione estensiva della procura. Nemmeno appare possibile valorizzare il deposito del 21.02.2022 di parte attrice (contenente altra e diversa procura rilasciata dalla personalmente, peraltro CP_1
senza indicazione specifica della procedura cui si riferisce) dovendosi ritenere che il difetto – originario - di legittimazione processuale della società rimanga comunque assorbente CP_1
rispetto alla questione della validità della procura.”
Il tribunale con pronuncia in rito ha quindi rigettato la domanda per carenza della capacità di stare in giudizio della società attrice, tuttavia ha disposto la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite e di ctu, con motivazione afferente al merito e segnatamente: “ In ordine alle spese si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria: (i) l'erroneità degli avvisi di accertamento per cui è lite (cfr. perizia tecnica a firma del dott. come da ultimo integrata in data Per_1
28.07.2020, pag. 9); (ii) la plausibile sussistenza del nesso eziologico tra gli errori riconducibili all' e quantomeno una parte dei danni residuati sia alla società attrice che Parte_1
ai singoli soci, sia accomandatari che accomandanti, ragionevolmente individuabili nelle iscrizioni a ruolo subite da tali soggetti e nella plausibile riduzione del volume d'affari prodotto dalla società, che conseguentemente potrebbe avere indotto, stando agli esiti peritali, la compagine sociale a sciogliere la società, omettendo la liquidazione e chiedendo la Cancellazione dal Registro delle
Imprese, come evidenziato in perizia (cfr. perizia tecnica a firma del dott. come da ultimo Per_1
integrata in data 28.07.2020, pag. 9); circostanze queste che, pur non potendo giustificare una condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni stante il carattere assorbente della ritenuta carenza di capacità di stare in giudizio della società attrice, rilevata solo da questo giudice a seguito di complesse operazioni peritali disposte dai precedenti istruttori, evidenziano in ogni caso la sostanziale fondatezza dell'azione, ove correttamente instaurata da parte dei soggetti legittimati.
Quanto alle spese di CTU, stante gli esiti sopra evidenziati, queste possono essere integralmente compensate.” Avverso tale capo della sentenza l ha proposto appello Parte_1
affidato a tre motivi:
1) erronea regolamentazione delle spese di lite e di ctu;
inesistenza del rapporto di mandato e procura ad litem: conseguente nullità della vocatio in ius e dell'intero giudizio, con inutilizzabilità delle risultanze istruttorie, anche ai fini delle spese, responsabilità del difensore o, in subordine, del cessato legale rappresentante della società per le spese del procedimento;
2) violazione del principio di soccombenza: carenza delle “eccezionali e gravi ragioni” per la compensazione;
3) omessa pronuncia sulle ulteriori eccezioni preliminari e di merito sollevate dalla
Amministrazione convenuta e segnatamente :
-difetto di giurisdizione;
-inammissibilità di una azione di mero accertamento negativo;
-piena legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione: eccezione di giudicato tributario;
- erronea valutazione degli esiti peritali.
L'appello è stato notificato alla C.E.D. “in quanto parte formale del giudizio presso il difensore costituito Avv. Nerozzi in data 17.01.2023”, nonché personalmente in pari data al difensore della società Avv. Massimo Nerozzi “in quanto parte sostanziale del rapporto processuale venutosi ad instaurare con la convenuta Agenzia seguito dell'accertata inesistenza della procura ad litem , ed infine, in subordine, sempre in data 17.01.2023 a amministratrice della cessata società per aver conferito il mandato al Controparte_1
predetto difensore in nome e per conto di una società non più esistente.
Si sono costituiti l'avv. Nerozzi e , quest'ultima sia in proprio che Controparte_1
in qualità di socia accomandataria della cancellata dal registro dell'imprese eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e in particolare delle domande con esso proposte nei loro confronti, e comunque la sua infondatezza. Con comparsa di costituzione depositata il 12.1.2024 sono intervenuti CP_2
e in proprio ed in qualità di soci accomandanti della
[...] Controparte_3
chiedendo la reiezione del gravame in quanto inammissibile e comunque infondato.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 13.6.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note sostitutive di udienza depositate come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio in data 8 ottobre 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c
2. L'appello è inammissibile
Costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate", nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente. Ne consegue che, in tale evenienza, i soci subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all'ente estinto (
Cass. SS.UU 6070/2013). L'impugnazione di una sentenza, pronunciata nei confronti di una società estinta deve pertanto essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, nei confronti dei soci nella qualità di successori della società estinta ( Cfr Cass. 17192/2024) e ciò è ancor più vero nel caso di specie ove l'inesistenza giuridica della prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado è stata accertata nella sentenza impugnata che ne ha infatti dichiarato il difetto di capacità di stare in giudizio, in quanto soggetto giuridico inesistente.
L'appellante dunque avrebbe dovuto notificare l'appello ai soci nella qualità di successori nella posizione giuridica dell'estinta società , ovvero a Controparte_1
in qualità di socia accomandataria della ed e quali soci CP_4 CP_5
accomandanti, invece l'atto di impugnazione è stato notificato alla società ormai soggetto giuridico inesistente presso il difensore costituito dinanzi al Tribunale di Grosseto, nonostante l'accertata inesistenza/ nullità della procura alle liti, nonché al difensore in proprio pur non essendo questi parte del giudizio di primo grado, infine a ma non quale successori ex art. 110 c.p.c della s.a.s estinta, Controparte_1
bensì in proprio. Nei confronti di quest'ultima infatti l ha Parte_1
fatto valere sostanzialmente una pretesa nuova e diversa, del tutto sganciata dal fenomeno successorio in esame, chiedendone la condanna in subordine e denegata ipotesi al pagamento delle spese di lite del pregresso grado di giudizio, per aver rilasciato all'avv. Nerozzi procura alle liti in qualità di legale rappresentante della quando questa era già stata cancellata dal registro delle imprese, nonostante l'estinzione unitamente alla società anche dei poteri rappresentativi in capo alla medesima.
Né la costituzione in giudizio spontanea dei soci accomandanti è idonea a sanare il vizio dell'appello che ne determina l'inammissibilità, difettando una vocatio in ius dei medesimi nei termini di legge nella qualità di successori della estinta CED.
L'intervento dei predetti soggetti in appello è peraltro inammissibile in quanto con esso i signori e non hanno fatto valere una situazione soggettiva CP_1 CP_3
che li legittimerebbe a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c.
( ossia nel caso in cui si rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado) ma si sono limitati a spiegare un intervento volto a sostenere le difese dell'appellata ( cfr Cass.32887/2022). Controparte_1
La domanda svolta per la prima volta in appello nei confronti dell'avvocato
Nerozzi per ottenerne la condanna in proprio al pagamento delle spese di lite del giudizio dinanzi al Tribunale è inoltre inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. E' vero che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire,
l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e conseguentemente è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio, tuttavia nelle conclusioni contenute nella comparsa di costituzione di primo grado la convenuta si è limitata a chiedere la condanna della società attrice al pagamento delle spese di lite e la condanna della medesime ex art. 96 c.p..c , pertanto la domanda si palesa come nuova e dunque inammissibile. La condanna avrebbe certo potuto essere disposta d'ufficio dal primo giudice, in qual caso l'avv. Nerozzi avrebbe acquisito la qualità di parte processuale in proprio, ma ciò non è avvenuto pertanto non può per la prima volta in sede di gravame essere chiamato a rispondere del pagamento delle spese processuali di primo grado.
Ricorrono gravi ed eccezionali motivi per l' integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti, compresi i soci intervenuti spontaneamente e CP_1 CP_3
senza essere parti del giudizio, considerata la natura e complessità delle questioni determinata comunque da una condotta processuale ab origine gravemente censurabile da parte di entrambi gli appellati, che hanno introdotto una causa nella piena consapevolezza della già avvenuta estinzione della società ab origine attrice, e segnatamente per aver rilasciato una procura alle liti quando non Controparte_1
aveva più i poteri di legale rappresentanza per effetto della cancellazione della dal registro dell'imprese e l'Avv. Nerozzi per averla ricevuta nella consapevolezza del fatto estintivo, allegato anche nell'atto di citazione di primo grado.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 364/2022 del Tribunale di Grosseto , ogni
[...]
altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) dichiara compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
AD LL ZA LA AN
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa LA AN Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa AD LL ZA Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 145/2023 promossa da:
Parte_1
(c.f. ), con il
[...] P.IVA_1
patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
(c.f. ) P.IVA_2
AVV. NEROZZI MASSIMO, in proprio, ( C. F. ) C.F._1
elettivamente domiciliato come in atti (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GIACOMO DIOTALLEVI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTI APPELLATE
( C.F. ) e Controparte_2 CodiceFiscale_3 [...]
(C.F. ) in proprio e quali soci CP_3 CodiceFiscale_4
accomandanti della Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. GIACOMO DIOTALLEVI, elettivamente
[...]
domiciliati come da procura in atti
INTERVENUTI
trattenuta in decisione in data 13.6.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in via preliminare, dichiarare inammissibile, infondato in fatto ed in diritto l'atto di intervento del Rag. Giacomo
LE e della SIn. , con condanna alle spese ed al pagamento di una somma Controparte_3
equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c. 3 cpc;
nel merito, in accoglimento del presente gravame ed in riforma parziale della sentenza del Tribunale Ordinario di Grosseto n. 364/2022 condannare l'Avv. Nerozzi Massimo, o, in subordine, la SI.ra , al pagamento Controparte_1
delle spese del primo grado, ivi compreso l'accollo integrale delle spese di CTU. Vinte le spese del grado di appello.
In via istruttoria, si chiede il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio.
Per Avv. NEROZZI MASSIMO: “Piaccia alla Corte territoriale, contrariis reiectis preliminarmente dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità ed inaccoglibilità dell'appello per come proposto e la inesistenza e comunque la nullità della notifica per come proposta nei confronti della società respingere, per i motivi e le ragioni esposte, ogni domanda proposta nei CP_1
confronti del sottoscritto Avv. Massimo Nerozzi, da ritenersi comunque carente di ogni legittimazione, ritenendo eventualmente responsabile unicamente la signora Controparte_1
personalmente. Vittoria di competenze e spese, oltre accessori di legge”.
Per parte appellata : “l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Controparte_1
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia rigettare l'avverso appello perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da porsi a carico dell'Erario ai sensi del DPR n.115/2002 e da liquidarsi in favore del sottoscritto Procuratore”
Per e : “l'Ecc.ma Corte di Controparte_2 Controparte_3
Appello di Firenze, respinga l'appello proposto da e da Parte_1
di e, per l'effetto, confermi la Parte_2 Pt_1
SENTENZA n.364/2022 del Tribunale di Grosseto, resa nel giudizio n.841/2015 rgac, pubblicata il 18/VII/2022 e non notificata.
In ogni caso: condanni, infine, gli Appellanti a rifondere l'Erario delle spese e dei compensi del presente Grado di giudizio che saranno attribuiti ex art.83 III-bis DPR n.115/2002 al sottoscritto Procuratore”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 364/2022 del Tribunale di Grosseto pubblicata il 18.6.2022 in materia di risarcimento del danno extracontrattuale
MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
L ha proposto appello avverso la sentenza n. 364/2022 del Parte_1
tribunale di Grosseto, che in accoglimento dell' eccezione sollevata dalla amministrazione convenuta e rilevabile d'ufficio, circa il difetto di legittimazione processuale e incapacità a stare in giudizio della società attrice
[...]
( di seguito solo C.E.D.) per Controparte_1 CP_1
essersi estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese avvenuta nell'anno 2013, prima dell' instaurazione del giudizio di primo grado N. RG
841/2015, ne ha respinto la domanda di risarcimento danni per presunti comportamenti illeciti dell'Amministrazione Finanziaria nell'ambito di una attività di accertamento e riscossione di tributi, e compensato le spese di lite comprese quelle di ctu.
In particolare, la società nell'atto di citazione aveva dedotto che l CP_1 [...]
, a seguito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, Parte_1
mediante atti accertativi ritenuti illegittimi ed una condotta processuale scorretta, aveva violato i principi cardine dell'azione amministrativa di legalità, imparzialità e buon andamento, in ragione di un atteggiamento asseritamente arbitrario e vessatorio, nonché per aver fondato la propria pretesa impositiva su dichiarazioni non rispondenti al vero ed in violazione del segreto istruttorio penale;
il tutto con conseguente danno alla società, costituito - tra l'altro - dalla intervenuta cessazione delle attività sociali e dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese nell'anno 2013. Dopo l' espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, si era tardivamente costituita l'amministrazione convenuta, eccependo in via preliminare il difetto di capacità di stare in giudizio della società attrice in quanto società cancellata dal registro delle imprese nell'anno 2013, con conseguente inesistenza della procura rilasciata al difensore;
il difetto di giurisdizione del Giudice adito, trattandosi di asserita violazione della normativa in materia di accertamento di maggiori imposte e per responsabilità processuale aggravata consumata avanti alle
Commissioni Tributarie;
nel merito aveva contestato la fondatezza della avversa pretesa chiedendone il rigetto e la condanna di parte attrice al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
Con la sentenza appellata il Tribunale, dopo aver richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone ne determina l'estinzione, privandola della capacità di stare in giudizio (cfr. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 28 settembre
2018, n. 23551) e quindi impedendo che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, potendo l'azione alla stessa spettante essere proposta, eventualmente, dai singoli soci succeduti alla società estinta (cfr. Cass. Cassazione
S.S.U.U. Sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013), sulla questione ha osservato quanto segue: “posto che è pacifico che la società attrice risulta essere estinta dall'anno 2013 (cfr. perizia tecnica e visura camerale di cui al doc 1 in produzione parte convenuta) circostanza verificatasi – dunque - prima della proposizione dell'odierna azione (anno di iscrizione a ruolo: 2015). Ciò impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, potendo l'azione alla stessa spettante essere proposta, eventualmente, dai singoli soci succeduti alla società estinta
(cfr. Cass. Cassazione S.S.U.U. Sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013, citata dalla stessa attrice a verbale del 2.10.2019). Nella specie, risulta infatti che il giudizio sia stato coltivato in nome e per conto della società e non dai singoli soci succeduti ad essa, ovvero dal socio CP_1
accomandatario e dai soci accomandanti e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Peraltro, va evidenziata l'ovvia considerazione secondo cui, in ipotesi di accoglimento della richiesta risarcitoria, la sentenza sarebbe comunque inutiliter data, in quanto emessa – in ipotesi - a favore di un soggetto inesistente ( già estinta).” CP_1
Con riferimento all'eccezione di nullità/inesistenza della procura conferita dalla legale rappresentante della quando la società era già stata Controparte_1
cancellata dal registro dell' imprese al difensore costituito, il primo giudice ha affermato “ Nel caso di specie è pacifico e risultante dagli atti che la procura alle liti sia stata rilasciata da unicamente in qualità di rappresentante legale, quale socia Controparte_1
accomandataria, della società già cancellata dal registro delle imprese (cfr. procura alle liti in calce all'atto di citazione), sicchè questo Giudice non può far altro che rilevare il difetto di legittimazione processuale della società attrice in quanto soggetto non più esistente e senza capacità di stare in giudizio.
Ne consegue che nemmeno assume rilevanza l'eventuale prosecuzione dell'attività svolta dalla società attrice da parte della socia accomandataria sotto altra denominazione, o l'eventuale rilascio della procura in tempo antecedente alla cancellazione dal registro delle imprese e sua ultrattività in relazione all'odierna causa, in quanto tale circostanza non può far altro che confermare che legittimata a proporre l'odierna azione era comunque la (ed eventualmente gli altri due soci CP_1 accomandanti) personalmente, non essendo in questa sede consentita alcuna interpretazione estensiva della procura. Nemmeno appare possibile valorizzare il deposito del 21.02.2022 di parte attrice (contenente altra e diversa procura rilasciata dalla personalmente, peraltro CP_1
senza indicazione specifica della procedura cui si riferisce) dovendosi ritenere che il difetto – originario - di legittimazione processuale della società rimanga comunque assorbente CP_1
rispetto alla questione della validità della procura.”
Il tribunale con pronuncia in rito ha quindi rigettato la domanda per carenza della capacità di stare in giudizio della società attrice, tuttavia ha disposto la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite e di ctu, con motivazione afferente al merito e segnatamente: “ In ordine alle spese si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria: (i) l'erroneità degli avvisi di accertamento per cui è lite (cfr. perizia tecnica a firma del dott. come da ultimo integrata in data Per_1
28.07.2020, pag. 9); (ii) la plausibile sussistenza del nesso eziologico tra gli errori riconducibili all' e quantomeno una parte dei danni residuati sia alla società attrice che Parte_1
ai singoli soci, sia accomandatari che accomandanti, ragionevolmente individuabili nelle iscrizioni a ruolo subite da tali soggetti e nella plausibile riduzione del volume d'affari prodotto dalla società, che conseguentemente potrebbe avere indotto, stando agli esiti peritali, la compagine sociale a sciogliere la società, omettendo la liquidazione e chiedendo la Cancellazione dal Registro delle
Imprese, come evidenziato in perizia (cfr. perizia tecnica a firma del dott. come da ultimo Per_1
integrata in data 28.07.2020, pag. 9); circostanze queste che, pur non potendo giustificare una condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni stante il carattere assorbente della ritenuta carenza di capacità di stare in giudizio della società attrice, rilevata solo da questo giudice a seguito di complesse operazioni peritali disposte dai precedenti istruttori, evidenziano in ogni caso la sostanziale fondatezza dell'azione, ove correttamente instaurata da parte dei soggetti legittimati.
Quanto alle spese di CTU, stante gli esiti sopra evidenziati, queste possono essere integralmente compensate.” Avverso tale capo della sentenza l ha proposto appello Parte_1
affidato a tre motivi:
1) erronea regolamentazione delle spese di lite e di ctu;
inesistenza del rapporto di mandato e procura ad litem: conseguente nullità della vocatio in ius e dell'intero giudizio, con inutilizzabilità delle risultanze istruttorie, anche ai fini delle spese, responsabilità del difensore o, in subordine, del cessato legale rappresentante della società per le spese del procedimento;
2) violazione del principio di soccombenza: carenza delle “eccezionali e gravi ragioni” per la compensazione;
3) omessa pronuncia sulle ulteriori eccezioni preliminari e di merito sollevate dalla
Amministrazione convenuta e segnatamente :
-difetto di giurisdizione;
-inammissibilità di una azione di mero accertamento negativo;
-piena legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione: eccezione di giudicato tributario;
- erronea valutazione degli esiti peritali.
L'appello è stato notificato alla C.E.D. “in quanto parte formale del giudizio presso il difensore costituito Avv. Nerozzi in data 17.01.2023”, nonché personalmente in pari data al difensore della società Avv. Massimo Nerozzi “in quanto parte sostanziale del rapporto processuale venutosi ad instaurare con la convenuta Agenzia seguito dell'accertata inesistenza della procura ad litem , ed infine, in subordine, sempre in data 17.01.2023 a amministratrice della cessata società per aver conferito il mandato al Controparte_1
predetto difensore in nome e per conto di una società non più esistente.
Si sono costituiti l'avv. Nerozzi e , quest'ultima sia in proprio che Controparte_1
in qualità di socia accomandataria della cancellata dal registro dell'imprese eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e in particolare delle domande con esso proposte nei loro confronti, e comunque la sua infondatezza. Con comparsa di costituzione depositata il 12.1.2024 sono intervenuti CP_2
e in proprio ed in qualità di soci accomandanti della
[...] Controparte_3
chiedendo la reiezione del gravame in quanto inammissibile e comunque infondato.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 13.6.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note sostitutive di udienza depositate come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio in data 8 ottobre 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c
2. L'appello è inammissibile
Costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate", nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente. Ne consegue che, in tale evenienza, i soci subentrano anche nella legittimazione processuale già in capo all'ente estinto (
Cass. SS.UU 6070/2013). L'impugnazione di una sentenza, pronunciata nei confronti di una società estinta deve pertanto essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, nei confronti dei soci nella qualità di successori della società estinta ( Cfr Cass. 17192/2024) e ciò è ancor più vero nel caso di specie ove l'inesistenza giuridica della prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado è stata accertata nella sentenza impugnata che ne ha infatti dichiarato il difetto di capacità di stare in giudizio, in quanto soggetto giuridico inesistente.
L'appellante dunque avrebbe dovuto notificare l'appello ai soci nella qualità di successori nella posizione giuridica dell'estinta società , ovvero a Controparte_1
in qualità di socia accomandataria della ed e quali soci CP_4 CP_5
accomandanti, invece l'atto di impugnazione è stato notificato alla società ormai soggetto giuridico inesistente presso il difensore costituito dinanzi al Tribunale di Grosseto, nonostante l'accertata inesistenza/ nullità della procura alle liti, nonché al difensore in proprio pur non essendo questi parte del giudizio di primo grado, infine a ma non quale successori ex art. 110 c.p.c della s.a.s estinta, Controparte_1
bensì in proprio. Nei confronti di quest'ultima infatti l ha Parte_1
fatto valere sostanzialmente una pretesa nuova e diversa, del tutto sganciata dal fenomeno successorio in esame, chiedendone la condanna in subordine e denegata ipotesi al pagamento delle spese di lite del pregresso grado di giudizio, per aver rilasciato all'avv. Nerozzi procura alle liti in qualità di legale rappresentante della quando questa era già stata cancellata dal registro delle imprese, nonostante l'estinzione unitamente alla società anche dei poteri rappresentativi in capo alla medesima.
Né la costituzione in giudizio spontanea dei soci accomandanti è idonea a sanare il vizio dell'appello che ne determina l'inammissibilità, difettando una vocatio in ius dei medesimi nei termini di legge nella qualità di successori della estinta CED.
L'intervento dei predetti soggetti in appello è peraltro inammissibile in quanto con esso i signori e non hanno fatto valere una situazione soggettiva CP_1 CP_3
che li legittimerebbe a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c.
( ossia nel caso in cui si rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado) ma si sono limitati a spiegare un intervento volto a sostenere le difese dell'appellata ( cfr Cass.32887/2022). Controparte_1
La domanda svolta per la prima volta in appello nei confronti dell'avvocato
Nerozzi per ottenerne la condanna in proprio al pagamento delle spese di lite del giudizio dinanzi al Tribunale è inoltre inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. E' vero che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire,
l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e conseguentemente è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio, tuttavia nelle conclusioni contenute nella comparsa di costituzione di primo grado la convenuta si è limitata a chiedere la condanna della società attrice al pagamento delle spese di lite e la condanna della medesime ex art. 96 c.p..c , pertanto la domanda si palesa come nuova e dunque inammissibile. La condanna avrebbe certo potuto essere disposta d'ufficio dal primo giudice, in qual caso l'avv. Nerozzi avrebbe acquisito la qualità di parte processuale in proprio, ma ciò non è avvenuto pertanto non può per la prima volta in sede di gravame essere chiamato a rispondere del pagamento delle spese processuali di primo grado.
Ricorrono gravi ed eccezionali motivi per l' integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti, compresi i soci intervenuti spontaneamente e CP_1 CP_3
senza essere parti del giudizio, considerata la natura e complessità delle questioni determinata comunque da una condotta processuale ab origine gravemente censurabile da parte di entrambi gli appellati, che hanno introdotto una causa nella piena consapevolezza della già avvenuta estinzione della società ab origine attrice, e segnatamente per aver rilasciato una procura alle liti quando non Controparte_1
aveva più i poteri di legale rappresentanza per effetto della cancellazione della dal registro dell'imprese e l'Avv. Nerozzi per averla ricevuta nella consapevolezza del fatto estintivo, allegato anche nell'atto di citazione di primo grado.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 364/2022 del Tribunale di Grosseto , ogni
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altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) dichiara compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
AD LL ZA LA AN
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.