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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 371/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi Snc 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 120240009854939000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 990/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la intimazione di pagamento n.ro 07120240009854939000 relativa a tasse automobilistiche per l'anno di imposta 2017 dell'importo di euro 415,26.
A sostegno del ricorso ha eccepito:
- la decadenza dal potere d riscossione;
- l'estinzione del credito per prescrizione;
- la illegittimità delle notifiche degli atti prodomici.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che ha eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito ed il difetto di legittimazione in ordine alle censure formulate da parte ricorrente.
Si è costituita la Regione Campania che ha resistito alla domanda ed ha sostenuto la legittimità della notifica degli avvisi di accertamento n. 734374131736 en. 734077597379.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è l'eccezione sollevata dall'Agente della Riscossione di incompetenza territoriale del giudice adito.
Nella riscossione coattiva dei tributi (non locali) disciplinata dal D.P.R. 29/9/1973, n. 602 (cosiddetta
“riscossione mediante ruolo”), l'attribuzione della competenza territoriale alle commissioni tributarie provinciali secondo il criterio della sede dell'agente della riscossione non comporta alcuna menomazione della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost..
In forza della normativa di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 (artt. 12, 24, 46) l'agente della riscossione (e, prima di questo, i privati concessionari per la riscossione) è chiamato e tenuto ad operare in ambiti territoriali ristretti, sostanzialmente coincidenti col domicilio fiscale del contribuente (cfr., Cass.- Ordinanza 31 ottobre
2019, n. 28064; Ordinanza n. 33862 del 2022, Rv. 666416; Sez. 5, Sentenza n. 8049 del 29/03/2017, Rv.
643601-01 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19577 del 4/8/2017).
La Corte di Cassazione ha statuito che “la competenza territoriale ad emettere la cartella esattoriale da parte del concessionario del servizio di riscossione (ora Agente) non è determinata in base alla sede dell'ufficio … che ha formato il ruolo, ma al criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività̀ del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, s'instaura un rapporto diretto, nonché́ in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività̀ amministrativa” (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7996 del 2019; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20669 del 2014, Rv. 632921-01).
Nel caso in esame, la ricorrente, residente nella provincia di Benevento, ha impugnato, correttamente innanzi a questa Corte di Giustizia, la cartella di pagamento che gli è stata notificata dall'Agente per la riscossione di Benevento, in ragione della mancata notificazione dell'avviso di accertamento che ne costituisce il presupposto (invocando, così, l'applicazione dell'art. 19, comma 3 del Decreto legislativo n. 5546 del 1992.
La competenza territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, DPR n. 546 del 1992, spetta alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che (ma non è questo il caso) la riscossione riguardi tributi degli enti locali (cfr.Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28064 del 2019).
In applicazione del predetto principio, la competenza appartiene alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento.
Nel merito, la Corte rileva la fondatezza delle argomentazioni svolte nel ricorso.
Non vi è prova in atti della ritualità della notificazione degli atti prodromici .
La Regione Campania ha sostenuto il perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento, allegati al fascicolo di parte, attraverso la procedura della compiuta giacenza.
Orbene, nel caso di irreperibilità del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art.140 cod. proc. civ., che prevede la necessità che vengano prodotti in giudizio gli atti relativi al deposito dell'atto presso la Casa Comunale e all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione nonché all'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento per informarlo dell'avvenuto deposito.
La notifica si considera perfezionata con l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.
L'avviso, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (così Cass. Ordinanza n. 25351/2020).
Dall'esame degli atti allegati dalla Regione Campania manca la prova dell'avvenuto adempimento, così come normativamente richiesto e disciplinato.
La irritualità della notifica degli atti prodromici ne determina la nullità per il mancato raggiungimento dello scopo avendo la contribuente contestato il procedimento e la conoscenza degli atti.
Stante il vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cartella di pagamento impugnata è nulla.
Si richiama in proposito il principio più volte affermato dalla Corte di legittimità secondo cui la omissione (o la invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2642 del 28 gennaio 2022 - Rv. 663666).
Le Sezioni unite (Cass. Sez. U., n. 10012 del 15/04/2021) hanno affermato l'orientamento secondo cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato".
Per le ragioni innanzi esplicate, il ricorso va accolto;
devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sono incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
La particolarità della questione trattata induce alla totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 371/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi Snc 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 120240009854939000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 990/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la intimazione di pagamento n.ro 07120240009854939000 relativa a tasse automobilistiche per l'anno di imposta 2017 dell'importo di euro 415,26.
A sostegno del ricorso ha eccepito:
- la decadenza dal potere d riscossione;
- l'estinzione del credito per prescrizione;
- la illegittimità delle notifiche degli atti prodomici.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che ha eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito ed il difetto di legittimazione in ordine alle censure formulate da parte ricorrente.
Si è costituita la Regione Campania che ha resistito alla domanda ed ha sostenuto la legittimità della notifica degli avvisi di accertamento n. 734374131736 en. 734077597379.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è l'eccezione sollevata dall'Agente della Riscossione di incompetenza territoriale del giudice adito.
Nella riscossione coattiva dei tributi (non locali) disciplinata dal D.P.R. 29/9/1973, n. 602 (cosiddetta
“riscossione mediante ruolo”), l'attribuzione della competenza territoriale alle commissioni tributarie provinciali secondo il criterio della sede dell'agente della riscossione non comporta alcuna menomazione della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost..
In forza della normativa di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 (artt. 12, 24, 46) l'agente della riscossione (e, prima di questo, i privati concessionari per la riscossione) è chiamato e tenuto ad operare in ambiti territoriali ristretti, sostanzialmente coincidenti col domicilio fiscale del contribuente (cfr., Cass.- Ordinanza 31 ottobre
2019, n. 28064; Ordinanza n. 33862 del 2022, Rv. 666416; Sez. 5, Sentenza n. 8049 del 29/03/2017, Rv.
643601-01 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19577 del 4/8/2017).
La Corte di Cassazione ha statuito che “la competenza territoriale ad emettere la cartella esattoriale da parte del concessionario del servizio di riscossione (ora Agente) non è determinata in base alla sede dell'ufficio … che ha formato il ruolo, ma al criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività̀ del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, s'instaura un rapporto diretto, nonché́ in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività̀ amministrativa” (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7996 del 2019; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20669 del 2014, Rv. 632921-01).
Nel caso in esame, la ricorrente, residente nella provincia di Benevento, ha impugnato, correttamente innanzi a questa Corte di Giustizia, la cartella di pagamento che gli è stata notificata dall'Agente per la riscossione di Benevento, in ragione della mancata notificazione dell'avviso di accertamento che ne costituisce il presupposto (invocando, così, l'applicazione dell'art. 19, comma 3 del Decreto legislativo n. 5546 del 1992.
La competenza territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, DPR n. 546 del 1992, spetta alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che (ma non è questo il caso) la riscossione riguardi tributi degli enti locali (cfr.Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28064 del 2019).
In applicazione del predetto principio, la competenza appartiene alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento.
Nel merito, la Corte rileva la fondatezza delle argomentazioni svolte nel ricorso.
Non vi è prova in atti della ritualità della notificazione degli atti prodromici .
La Regione Campania ha sostenuto il perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento, allegati al fascicolo di parte, attraverso la procedura della compiuta giacenza.
Orbene, nel caso di irreperibilità del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art.140 cod. proc. civ., che prevede la necessità che vengano prodotti in giudizio gli atti relativi al deposito dell'atto presso la Casa Comunale e all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione nonché all'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento per informarlo dell'avvenuto deposito.
La notifica si considera perfezionata con l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.
L'avviso, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (così Cass. Ordinanza n. 25351/2020).
Dall'esame degli atti allegati dalla Regione Campania manca la prova dell'avvenuto adempimento, così come normativamente richiesto e disciplinato.
La irritualità della notifica degli atti prodromici ne determina la nullità per il mancato raggiungimento dello scopo avendo la contribuente contestato il procedimento e la conoscenza degli atti.
Stante il vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cartella di pagamento impugnata è nulla.
Si richiama in proposito il principio più volte affermato dalla Corte di legittimità secondo cui la omissione (o la invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2642 del 28 gennaio 2022 - Rv. 663666).
Le Sezioni unite (Cass. Sez. U., n. 10012 del 15/04/2021) hanno affermato l'orientamento secondo cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato".
Per le ragioni innanzi esplicate, il ricorso va accolto;
devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sono incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
La particolarità della questione trattata induce alla totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.