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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. AN CA Presidente dott. NR IG DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 4 giugno
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 698/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con l'avv. Franco Muratori Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'avv. Alberto Pepe Controparte_1
APPELLATA
NONCHÉ
con l'avv. Maria Pia Teti CP_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8471/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 6 maggio 2022 dei fratelli e Parte_1 Pt_2
ha adito il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro Parte_3 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2022 9021003486
000, notificata a mezzo PEC il 20 aprile 2022, cui erano sottesi, tra l'altro, cinque avvisi di addebito emessi in ragione di crediti vantati dall' così meglio indicati: CP_2
Pag. 1 di 8 1. n. 397 2013 0025337351 000, in ipotesi notificato il 10 febbraio 2014, per un importo di € 3.991,04 riferito a contributi per il periodo aprile-settembre 2013
2. n. 397 2015 0000569086 000, in ipotesi notificato il 30 aprile 2015, per un importo di € 1.575,12 riferito a contributi per il periodo da luglio 2014 a gennaio 2015
3. n. 397 2017 0021460488 000, in ipotesi notificato il 23 gennaio 2018, per un importo di € 567,11 riferito a contributi per luglio 2017
4. n. 397 2018 0000508783 000, in ipotesi notificato il 2 marzo 2018, per un importo di € 1.381,83 riferito a contributi per il periodo ottobre-novembre 2017
5. n. 397 2018 0001137345 000, in ipotesi notificato il 30 marzo 2018, per un importo di € 92,28 riferito a contributi per dicembre 2017.
Premessa la possibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento, ha dedotto che nessuno degli avvisi di addebito presupposti sarebbe mai stato notificato;
ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 25 del d.lgs n. 46/1999 per non essere stati i contributi in questione iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello previsto per il versamento e inoltre la prescrizione quinquennale delle relative pretese, in assenza di validi atti interruttivi;
ha censurato l'intimazione di pagamento per carenza di motivazione stante la mancata allegazione degli atti presupposti e per l'omessa indicazione dei calcoli sottesi alla determinazione di sanzioni e interessi, concludendo con richiesta di “…- via principale, accertata la nullità, illegittimità e/o inesistenza degli avvisi di addebito n. 39720130025337351000, n. 39720150000569086000, n.
39720170021460488000, n. 39720180000508783000 e n. 39720180001137345000 e della notifica degli stessi, annullare gli atti elencati e le iscrizioni a ruolo in questi contenute riducendo l'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli importi annullati, anche in considerazione della decorrenza del termine di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, ovvero di quello di prescrizione per tutti gli importi impugnati, alla data di notifica dell'atto opposto;
- in via subordinata, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la nullità e/o illegittimità ed annullare l'intimazione di pagamento n.
09720229021003486000 e gli avvisi di addebito presupposti ovvero dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio”; il tutto, vinte le spese di lite, con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' Controparte_3
rimettendosi alle difese dell' quanto al rispetto del termine di
[...] CP_2
Pag. 2 di 8 decadenza e quanto alla notifica degli avvisi di addebito e deducendo l'infondatezza delle doglianze riguardanti la prescrizione, stante la notifica di numerosi atti interruttivi, prodotti agli atti in formato .pdf, e alla luce del rispetto del modello legale sia in ordine al contenuto dell'intimazione di pagamento impugnata, sia in ordine al computo degli accessori.
Si è costituito anche l' eccependo in via preliminare la tardività dell'opposizione, CP_2 proposta in violazione sia del termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs n.
46/1999, sia di quello di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., comunque deducendo l'infondatezza del ricorso, del quale ha richiesto il rigetto, evidenziando la ritualità della notifica degli avvisi di addebito e rimettendosi per il resto alle difese dell'agente della riscossione.
Istruita in forma documentale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 8471/2023, depositata il 29 settembre 2023, che ha rigettato il ricorso, acquisendo la documentazione prodotta dai resistenti nonostante il disconoscimento operato dalla società, condannata inoltre al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 21 marzo 2024 ha impugnato la sentenza Parte_1 lamentando, con un primo motivo, l'erroneità della decisione nel punto in cui aveva respinto l'eccezione di mancanza di conformità agli originali dei documenti depositati dagli enti resistenti “in quanto trattasi di file estratti da originali in formato cartaceo e digitale privi dell'attestazione di conformità ex art. 22 e ss D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Più specificatamente, la ricorrente ha eccepito che alcun originale sia mai effettivamente esistito”, il che avrebbe esonerato dall'indicazione delle eventuali difformità.
Con un secondo motivo ha censurato l'omessa rilevazione dell'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per via dell'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Con il terzo motivo si è doluta dell'omessa pronuncia sulla lamentata triplicazione delle richieste di pagamento.
Con il quarto motivo ha contestato la propria condanna al pagamento delle spese processuali, stante la fondatezza di tutte le proprie doglianze, concludendo per la riforma della sentenza gravata e per l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso
Pag. 3 di 8 introduttivo, con il favore delle spese e loro distrazione in relazione ad entrambi i gradi del giudizio.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituita l' Controparte_3
deducendo l'infondatezza delle doglianze proposte da anche
[...] Pt_1
Cont richiedendo di poter depositare gli atti censurati dalla società in formato . n maniera da dimostrare ulteriormente la correttezza delle relative notifiche;
ha inoltre ribadito la propria estraneità rispetto alle questioni di competenza dell'ente impositore, così concludendo per il rigetto dell'appello principale.
Si è costituito anche l' deducendo l'infondatezza dell'appello altrui e chiedendone CP_2
il rigetto.
All'esito dell'udienza odierna e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e a respinto per le seguenti ragioni.
Quanto al primo motivo di impugnazione, osserva la Corte in primo luogo che quanto alla documentazione prodotta dall' si tratta dei primi 4 avvisi di addebito in formato CP_2
.pdf e delle rispettive relate di notifica postale in formato .tiff come immagini, oltre al file in formato .eml della notifica dell'avviso di addebito supra indicato al n.
5. Pertanto, in relazione a tale ultimo atto, la censura non coglie il segno, essendo stato prodotto proprio il file nel formato invocato dall'appellante.
Quanto alla restante documentazione, il disconoscimento operato dalla società risulta generico, come rilevato dal primo giudice, dovendosi concludere che gli avvisi di addebito e le relate prodotte per immagine attestano inequivocamente la notifica a mano dei rispettivi avvisi come indicato dal numero di raccomandata stampigliato su di essi.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità richiede che l'onere di disconoscimento, a mente dell'art. 2719 del c.c., sia assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto. Segnatamente, si è chiarito che in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della
Pag. 4 di 8 genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (così, Cass. n. 16232/2004).
Tale arresto è stato di recente confermato (si veda Cass. n. 21054/2020), stabilendo il persuasivo principio secondo il quale in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. Con la ulteriore precisazione che una contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia si può ritenere come validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. solo quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa di un originale esplicando le ragioni di una tale affermazione.
Nel caso di specie, come si evince dagli atti, il procuratore dell'odierno appellante ha disconosciuto la conformità agli originali delle copie delle relate prodotte con formula priva di qualsiasi specifica contestazione a supporto dell'affermazione resa. La negazione dell'esistenza dell'originale non è stata dunque circostanziata con l'esposizione delle ragioni per le quali l'opponente riteneva che gli originali delle relate non fossero esistenti, non potendo tale inesistenza collegarsi inequivocamente alla asserita mancata notifica dei relativi atti.
Dunque, ritiene la Corte che dagli atti del processo emergano elementi gravi, precisi e concordanti che fanno ritenere correttamente notificati gli atti in questione in quanto le relative notifiche sono state tutte eseguite presso la residenza del contribuente, che, oltretutto, non ha neppure provveduto a proporre querela di falso in relazione alla sottoscrizione apposta o alle attestazioni dell'ufficiale notificatore, come noto, assistite da fede privilegiata.
Quanto alla documentazione prodotta dall'agente della riscossione, appare assorbente la circostanza per la quale le intimazioni di pagamento richiamate sono state comunque depositate in questo grado di giudizio in formato .eml.
Pag. 5 di 8 Orbene, a tale proposito la Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata l'art. 421 c.p.c. (e il 437 c.p.c. per il giudizio di appello) dispensa la parte dall'onere della formale richiesta della prova e dagli oneri relativi alle modalità di formulazione dell'oggetto della prova, ma richiede pur sempre che, dall'esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall'assunzione degli altri mezzi di prova, siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia. Cioè, che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dagli atti di causa, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (in termini
Cass. n. 2379/2007; Cass. n. 18924/2012; Cass. SS.UU. n. 11353/2004; Cass. n.
9034/2000): solo così, infatti, il giudice non si sostituisce alla parte, ma si limita a riempire le lacune probatorie di un accertamento che, pur se incompleto, presenta tuttavia notevoli gradi di fondatezza.
Si è soggiunto che, peraltro, il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta, in quanto il giudice di appello, nell'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c., può sempre ammettere detti documenti ove li ritenga indispensabili al fine della decisione e sempre che sussista una pista probatoria, nel senso sopraindicato.
Trasponendo i principi richiamati al presente giudizio, osserva il collegio che in ordine alla avvenuta notificazione degli atti interruttivi oggetto dell'atto di appello, era stata fornita in primo grado una chiara “pista probatoria” a mezzo della produzione di documentazione al riguardo in formato .pdf, in disparte la considerazione che trattasi comunque di eccezione di interruzione della prescrizione, eccezione in senso lato non soggetta a preclusioni e rilevabile di ufficio.
Pertanto, la documentazione sopra ricordata deve essere acquisita al processo in quanto indispensabile per una corretta decisione, risultando di conseguenza dimostrata la rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito e di tutte le intimazioni di pagamento in precedenza ricordati.
Ne consegue che deve trovare conferma la pronuncia di primo grado nel senso della decadenza dalla contestazione in ordine alla notificazione degli avvisi di addebito presupposti e dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che le intimazioni di pagamento in esame sono state notificate rispettivamente nelle date del 10 aprile 2018
Pag. 6 di 8 per i primi due avvisi di addebito, 20 marzo e 10 ottobre 2019 per tutti e cinque, di guisa che il quinquennio di legge non risulta essere mai trascorso, ciò senza considerare l'ulteriore allungamento dei termini per via della normativa emergenziale susseguente alla pandemia da Covid-19.
Ugualmente infondato è il secondo motivo, con il quale è censurato il computo di interessi e compensi. Ricordato che l'intimazione di pagamento è redatta secondo un modello legale, si osserva che il calcolo degli interessi è regolato da norme cogenti, conoscibili ex ante dal contribuente e non arbitrariamente indicato dall'agente della riscossione, come pare sottintendere la parte appellante, ciò che vale anche per gli oneri di riscossione, in disparte il rilievo che ciò non comporterebbe comunque la nullità dell'atto, ma al più una nuova determinazione di tali voci. Tanto vale anche alla luce della recente pronuncia a
SS.UU. della Corte di Cassazione n. 22281/2022, che ha statuito che costituisce, tra l'altro, motivazione sufficiente in tema di interessi l'indicazione della loro tipologia, attraverso l'indicazione della norma tributaria di riferimento, dell'imposta con riferimento alla quale sono stati calcolati in percentuale gli interessi stessi, nonché della data di decorrenza, ma non anche l'indicazione dei saggi di interesse applicati, stante la loro variabilità nel tempo, così risultando esauriente il richiamo all'art. 30 del d.P.R. n.
602/1973 e della legge n. 388/2000, il che è precisamente avvenuto nell'atto oggetto del presente giudizio. Né risulta necessaria l'esplicitazione delle modalità di calcolo che hanno condotto alla concreta quantificazione del debito da interessi, ove questi siano determinabili sulla base di mere operazioni matematiche, il che appare ugualmente ricorrere nel caso presente.
Va respinta anche la terza doglianza, in quanto nessuna moltiplicazione delle richieste di pagamento è avvenuta nel caso di specie, se solo si considera che dalla disamina degli avvisi di addebito si ricava con semplicità il periodo – sempre diverso – a cui le pretese dell' sono riferite. CP_2
Quanto appena osservato comporta l'infondatezza anche dell'ultima doglianza, riguardante la regolazione delle spese processuali, in quanto la condanna disposta dal primo giudice risulta pienamente giustificata alla luce della radicale infondatezza dell'opposizione.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono parimenti la soccombenza in favore di ciascuno degli enti appellati.
Pag. 7 di 8 Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 21 marzo 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
8471/2023, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in € 3.000,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle parti appellate;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NR IG DE AN CA
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. AN CA Presidente dott. NR IG DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 4 giugno
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 698/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con l'avv. Franco Muratori Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'avv. Alberto Pepe Controparte_1
APPELLATA
NONCHÉ
con l'avv. Maria Pia Teti CP_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8471/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 6 maggio 2022 dei fratelli e Parte_1 Pt_2
ha adito il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro Parte_3 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2022 9021003486
000, notificata a mezzo PEC il 20 aprile 2022, cui erano sottesi, tra l'altro, cinque avvisi di addebito emessi in ragione di crediti vantati dall' così meglio indicati: CP_2
Pag. 1 di 8 1. n. 397 2013 0025337351 000, in ipotesi notificato il 10 febbraio 2014, per un importo di € 3.991,04 riferito a contributi per il periodo aprile-settembre 2013
2. n. 397 2015 0000569086 000, in ipotesi notificato il 30 aprile 2015, per un importo di € 1.575,12 riferito a contributi per il periodo da luglio 2014 a gennaio 2015
3. n. 397 2017 0021460488 000, in ipotesi notificato il 23 gennaio 2018, per un importo di € 567,11 riferito a contributi per luglio 2017
4. n. 397 2018 0000508783 000, in ipotesi notificato il 2 marzo 2018, per un importo di € 1.381,83 riferito a contributi per il periodo ottobre-novembre 2017
5. n. 397 2018 0001137345 000, in ipotesi notificato il 30 marzo 2018, per un importo di € 92,28 riferito a contributi per dicembre 2017.
Premessa la possibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento, ha dedotto che nessuno degli avvisi di addebito presupposti sarebbe mai stato notificato;
ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 25 del d.lgs n. 46/1999 per non essere stati i contributi in questione iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello previsto per il versamento e inoltre la prescrizione quinquennale delle relative pretese, in assenza di validi atti interruttivi;
ha censurato l'intimazione di pagamento per carenza di motivazione stante la mancata allegazione degli atti presupposti e per l'omessa indicazione dei calcoli sottesi alla determinazione di sanzioni e interessi, concludendo con richiesta di “…- via principale, accertata la nullità, illegittimità e/o inesistenza degli avvisi di addebito n. 39720130025337351000, n. 39720150000569086000, n.
39720170021460488000, n. 39720180000508783000 e n. 39720180001137345000 e della notifica degli stessi, annullare gli atti elencati e le iscrizioni a ruolo in questi contenute riducendo l'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli importi annullati, anche in considerazione della decorrenza del termine di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, ovvero di quello di prescrizione per tutti gli importi impugnati, alla data di notifica dell'atto opposto;
- in via subordinata, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la nullità e/o illegittimità ed annullare l'intimazione di pagamento n.
09720229021003486000 e gli avvisi di addebito presupposti ovvero dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio”; il tutto, vinte le spese di lite, con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' Controparte_3
rimettendosi alle difese dell' quanto al rispetto del termine di
[...] CP_2
Pag. 2 di 8 decadenza e quanto alla notifica degli avvisi di addebito e deducendo l'infondatezza delle doglianze riguardanti la prescrizione, stante la notifica di numerosi atti interruttivi, prodotti agli atti in formato .pdf, e alla luce del rispetto del modello legale sia in ordine al contenuto dell'intimazione di pagamento impugnata, sia in ordine al computo degli accessori.
Si è costituito anche l' eccependo in via preliminare la tardività dell'opposizione, CP_2 proposta in violazione sia del termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs n.
46/1999, sia di quello di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., comunque deducendo l'infondatezza del ricorso, del quale ha richiesto il rigetto, evidenziando la ritualità della notifica degli avvisi di addebito e rimettendosi per il resto alle difese dell'agente della riscossione.
Istruita in forma documentale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 8471/2023, depositata il 29 settembre 2023, che ha rigettato il ricorso, acquisendo la documentazione prodotta dai resistenti nonostante il disconoscimento operato dalla società, condannata inoltre al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 21 marzo 2024 ha impugnato la sentenza Parte_1 lamentando, con un primo motivo, l'erroneità della decisione nel punto in cui aveva respinto l'eccezione di mancanza di conformità agli originali dei documenti depositati dagli enti resistenti “in quanto trattasi di file estratti da originali in formato cartaceo e digitale privi dell'attestazione di conformità ex art. 22 e ss D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Più specificatamente, la ricorrente ha eccepito che alcun originale sia mai effettivamente esistito”, il che avrebbe esonerato dall'indicazione delle eventuali difformità.
Con un secondo motivo ha censurato l'omessa rilevazione dell'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per via dell'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Con il terzo motivo si è doluta dell'omessa pronuncia sulla lamentata triplicazione delle richieste di pagamento.
Con il quarto motivo ha contestato la propria condanna al pagamento delle spese processuali, stante la fondatezza di tutte le proprie doglianze, concludendo per la riforma della sentenza gravata e per l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso
Pag. 3 di 8 introduttivo, con il favore delle spese e loro distrazione in relazione ad entrambi i gradi del giudizio.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituita l' Controparte_3
deducendo l'infondatezza delle doglianze proposte da anche
[...] Pt_1
Cont richiedendo di poter depositare gli atti censurati dalla società in formato . n maniera da dimostrare ulteriormente la correttezza delle relative notifiche;
ha inoltre ribadito la propria estraneità rispetto alle questioni di competenza dell'ente impositore, così concludendo per il rigetto dell'appello principale.
Si è costituito anche l' deducendo l'infondatezza dell'appello altrui e chiedendone CP_2
il rigetto.
All'esito dell'udienza odierna e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e a respinto per le seguenti ragioni.
Quanto al primo motivo di impugnazione, osserva la Corte in primo luogo che quanto alla documentazione prodotta dall' si tratta dei primi 4 avvisi di addebito in formato CP_2
.pdf e delle rispettive relate di notifica postale in formato .tiff come immagini, oltre al file in formato .eml della notifica dell'avviso di addebito supra indicato al n.
5. Pertanto, in relazione a tale ultimo atto, la censura non coglie il segno, essendo stato prodotto proprio il file nel formato invocato dall'appellante.
Quanto alla restante documentazione, il disconoscimento operato dalla società risulta generico, come rilevato dal primo giudice, dovendosi concludere che gli avvisi di addebito e le relate prodotte per immagine attestano inequivocamente la notifica a mano dei rispettivi avvisi come indicato dal numero di raccomandata stampigliato su di essi.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità richiede che l'onere di disconoscimento, a mente dell'art. 2719 del c.c., sia assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto. Segnatamente, si è chiarito che in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della
Pag. 4 di 8 genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (così, Cass. n. 16232/2004).
Tale arresto è stato di recente confermato (si veda Cass. n. 21054/2020), stabilendo il persuasivo principio secondo il quale in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. Con la ulteriore precisazione che una contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia si può ritenere come validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. solo quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa di un originale esplicando le ragioni di una tale affermazione.
Nel caso di specie, come si evince dagli atti, il procuratore dell'odierno appellante ha disconosciuto la conformità agli originali delle copie delle relate prodotte con formula priva di qualsiasi specifica contestazione a supporto dell'affermazione resa. La negazione dell'esistenza dell'originale non è stata dunque circostanziata con l'esposizione delle ragioni per le quali l'opponente riteneva che gli originali delle relate non fossero esistenti, non potendo tale inesistenza collegarsi inequivocamente alla asserita mancata notifica dei relativi atti.
Dunque, ritiene la Corte che dagli atti del processo emergano elementi gravi, precisi e concordanti che fanno ritenere correttamente notificati gli atti in questione in quanto le relative notifiche sono state tutte eseguite presso la residenza del contribuente, che, oltretutto, non ha neppure provveduto a proporre querela di falso in relazione alla sottoscrizione apposta o alle attestazioni dell'ufficiale notificatore, come noto, assistite da fede privilegiata.
Quanto alla documentazione prodotta dall'agente della riscossione, appare assorbente la circostanza per la quale le intimazioni di pagamento richiamate sono state comunque depositate in questo grado di giudizio in formato .eml.
Pag. 5 di 8 Orbene, a tale proposito la Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata l'art. 421 c.p.c. (e il 437 c.p.c. per il giudizio di appello) dispensa la parte dall'onere della formale richiesta della prova e dagli oneri relativi alle modalità di formulazione dell'oggetto della prova, ma richiede pur sempre che, dall'esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall'assunzione degli altri mezzi di prova, siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia. Cioè, che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dagli atti di causa, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (in termini
Cass. n. 2379/2007; Cass. n. 18924/2012; Cass. SS.UU. n. 11353/2004; Cass. n.
9034/2000): solo così, infatti, il giudice non si sostituisce alla parte, ma si limita a riempire le lacune probatorie di un accertamento che, pur se incompleto, presenta tuttavia notevoli gradi di fondatezza.
Si è soggiunto che, peraltro, il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta, in quanto il giudice di appello, nell'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c., può sempre ammettere detti documenti ove li ritenga indispensabili al fine della decisione e sempre che sussista una pista probatoria, nel senso sopraindicato.
Trasponendo i principi richiamati al presente giudizio, osserva il collegio che in ordine alla avvenuta notificazione degli atti interruttivi oggetto dell'atto di appello, era stata fornita in primo grado una chiara “pista probatoria” a mezzo della produzione di documentazione al riguardo in formato .pdf, in disparte la considerazione che trattasi comunque di eccezione di interruzione della prescrizione, eccezione in senso lato non soggetta a preclusioni e rilevabile di ufficio.
Pertanto, la documentazione sopra ricordata deve essere acquisita al processo in quanto indispensabile per una corretta decisione, risultando di conseguenza dimostrata la rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito e di tutte le intimazioni di pagamento in precedenza ricordati.
Ne consegue che deve trovare conferma la pronuncia di primo grado nel senso della decadenza dalla contestazione in ordine alla notificazione degli avvisi di addebito presupposti e dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che le intimazioni di pagamento in esame sono state notificate rispettivamente nelle date del 10 aprile 2018
Pag. 6 di 8 per i primi due avvisi di addebito, 20 marzo e 10 ottobre 2019 per tutti e cinque, di guisa che il quinquennio di legge non risulta essere mai trascorso, ciò senza considerare l'ulteriore allungamento dei termini per via della normativa emergenziale susseguente alla pandemia da Covid-19.
Ugualmente infondato è il secondo motivo, con il quale è censurato il computo di interessi e compensi. Ricordato che l'intimazione di pagamento è redatta secondo un modello legale, si osserva che il calcolo degli interessi è regolato da norme cogenti, conoscibili ex ante dal contribuente e non arbitrariamente indicato dall'agente della riscossione, come pare sottintendere la parte appellante, ciò che vale anche per gli oneri di riscossione, in disparte il rilievo che ciò non comporterebbe comunque la nullità dell'atto, ma al più una nuova determinazione di tali voci. Tanto vale anche alla luce della recente pronuncia a
SS.UU. della Corte di Cassazione n. 22281/2022, che ha statuito che costituisce, tra l'altro, motivazione sufficiente in tema di interessi l'indicazione della loro tipologia, attraverso l'indicazione della norma tributaria di riferimento, dell'imposta con riferimento alla quale sono stati calcolati in percentuale gli interessi stessi, nonché della data di decorrenza, ma non anche l'indicazione dei saggi di interesse applicati, stante la loro variabilità nel tempo, così risultando esauriente il richiamo all'art. 30 del d.P.R. n.
602/1973 e della legge n. 388/2000, il che è precisamente avvenuto nell'atto oggetto del presente giudizio. Né risulta necessaria l'esplicitazione delle modalità di calcolo che hanno condotto alla concreta quantificazione del debito da interessi, ove questi siano determinabili sulla base di mere operazioni matematiche, il che appare ugualmente ricorrere nel caso presente.
Va respinta anche la terza doglianza, in quanto nessuna moltiplicazione delle richieste di pagamento è avvenuta nel caso di specie, se solo si considera che dalla disamina degli avvisi di addebito si ricava con semplicità il periodo – sempre diverso – a cui le pretese dell' sono riferite. CP_2
Quanto appena osservato comporta l'infondatezza anche dell'ultima doglianza, riguardante la regolazione delle spese processuali, in quanto la condanna disposta dal primo giudice risulta pienamente giustificata alla luce della radicale infondatezza dell'opposizione.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono parimenti la soccombenza in favore di ciascuno degli enti appellati.
Pag. 7 di 8 Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 21 marzo 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
8471/2023, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in € 3.000,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle parti appellate;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NR IG DE AN CA
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