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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/10/2025, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13700/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PISANELLO ERIKA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente Oggetto: Altre ipotesi
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI L'udienza di discussione del 28/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza. La parte ricorrente ha chiesto: A) Previa eventuale disapplicazione dell'art.1, comma 121 della Legge n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, , ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, Parte_1 tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, o per i diversi anni risultanti dovuti, e così complessivamente la somma di euro 2.000,00 o quella differente somma risultante dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al saldo;
B) Per l'effetto, condannare il Controparte_1
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in
[...] favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici. Cont Il ha chiesto: - rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Sulla questione è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto a norma dell'art. 363-bis c.p.c.: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Con la sentenza n. 268/24 del 3.7.2025, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha poi stabilito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”. Ne consegue che il beneficio richiesto deve essere riconosciuto anche in relazione ad anni per i quali risultino solo supplenze di breve durata (e non quindi limitato ai soli anni in cui risultino Cont incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche), non essendo state dedotte dal , né tantomeno dimostrate, ragioni oggettive che giustifichino una diversità di trattamento. Non vi è prova che, al momento della pronuncia, la ricorrente sia fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche;
anzi, alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la ricorrente ha allegato “il nuovo Con contratto di lavoro a tempo determinato con il relativo al corrente anno scolastico 2025/2026”. Ne consegue il diritto della ricorrente all'adempimento in forma specifica, “mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame” (Cass. 29961/23, par. 16.3), oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attuazione.
2 L'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto il primo contratto relativo all'a.s. 2019/2020 è stato stipulato il 27.09.2019; pertanto, alla data di notifica della diffida del 5.06.2024 (ricevuta il 12.06.2024), il termine prescrizionale quinquennale non era ancora decorso. Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, secondo soccombenza. CP_1
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e del fatto che, in base all'art. 4 co. 5 lett. c) DM 55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” (cfr. Cass. 1196/2022; conforme, Cass. 4384/2024).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 14/11/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, Cont comma 121, L. 107/2015. 2. Per l'effetto, condanna il all'attribuzione in suo favore della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione. Cont 3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1030,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione. Lecce, lì 28/10/2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo
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Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13700/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PISANELLO ERIKA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente Oggetto: Altre ipotesi
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI L'udienza di discussione del 28/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza. La parte ricorrente ha chiesto: A) Previa eventuale disapplicazione dell'art.1, comma 121 della Legge n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, , ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, Parte_1 tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, o per i diversi anni risultanti dovuti, e così complessivamente la somma di euro 2.000,00 o quella differente somma risultante dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al saldo;
B) Per l'effetto, condannare il Controparte_1
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in
[...] favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici. Cont Il ha chiesto: - rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Sulla questione è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto a norma dell'art. 363-bis c.p.c.: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Con la sentenza n. 268/24 del 3.7.2025, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha poi stabilito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”. Ne consegue che il beneficio richiesto deve essere riconosciuto anche in relazione ad anni per i quali risultino solo supplenze di breve durata (e non quindi limitato ai soli anni in cui risultino Cont incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche), non essendo state dedotte dal , né tantomeno dimostrate, ragioni oggettive che giustifichino una diversità di trattamento. Non vi è prova che, al momento della pronuncia, la ricorrente sia fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche;
anzi, alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la ricorrente ha allegato “il nuovo Con contratto di lavoro a tempo determinato con il relativo al corrente anno scolastico 2025/2026”. Ne consegue il diritto della ricorrente all'adempimento in forma specifica, “mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame” (Cass. 29961/23, par. 16.3), oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attuazione.
2 L'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto il primo contratto relativo all'a.s. 2019/2020 è stato stipulato il 27.09.2019; pertanto, alla data di notifica della diffida del 5.06.2024 (ricevuta il 12.06.2024), il termine prescrizionale quinquennale non era ancora decorso. Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, secondo soccombenza. CP_1
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e del fatto che, in base all'art. 4 co. 5 lett. c) DM 55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” (cfr. Cass. 1196/2022; conforme, Cass. 4384/2024).
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 14/11/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, Cont comma 121, L. 107/2015. 2. Per l'effetto, condanna il all'attribuzione in suo favore della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi o rivalutazione. Cont 3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1030,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione. Lecce, lì 28/10/2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo
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