Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2021/24 promossa da:
, nato a [...] – Repubblica Parte_1
Dominicana il 25/01/1975, con il patrocinio dell'avv. Alunni Anna, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] – Repubblica Dominicana il Controparte_1
27/09/1986, con il patrocinio dell'avv. Cardaio Elena, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/09/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 24/08/2006 a Santo Domingo – Repubblica
Dominicana, trascritto negli atti dello Stato civile del Comune di Terni, che dall'unione sono nati i figli:
nato a [...] l'[...]; Persona_1
nato a [...] il [...]; Parte_2
che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c., tenuta con modalità di scambio note scritte ex art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. la Sig.ra resterà a vivere nella casa familiare locata dall'ATER e sita in Terni – Via CP_1
Montanara n. 6 -, il Sig. trasferirà la propria residenza presso l'abitazione della Parte_1 madre sita in Terni – Via Gaeta n. 8 -. Parte_3
3. I figli minorenni saranno affidati congiuntamente ad ambo i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre e staranno con il padre ogniqualvolta lo desiderino, compatibilmente con i loro impegni scolastici e con quelli lavorativi del padre e, comunque, in mancanza di accordo, nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola alle ore 21,30 e il fine settimana, a settimane alterne, dal sabato all'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 9,30 quando il padre li riaccompagnerà dalla madre. I figli trascorreranno i giorni festivi con i genitori alternativamente di anno in anno (di modo che trascorreranno, ad esempio, il Natale con l'uno e il Capodanno con l'altro e l'anno successivo viceversa). Trascorreranno, inoltre, con ciascuno dei genitori 15 giorni per le vacanze estive, consecutivi o divisi in due periodi, da stabilirsi entro il
31 maggio di ogni anno.
4. L'assegno unico per i figli, di importo pari ad € 398,00 mensili, sarà percepito per intero dalla
Sig.ra e le parti si impegnano reciprocamente a svolgere tutto quanto necessario per CP_1
l'eventuale revisione/aggiornamento del reddito di inclusione o di qualsiasi istituto assistenziale venisse disposto in aggiunta o in sostituzione dello stesso.
5. Le parti espressamente dichiarano di essere autosufficienti e di non voler richiedere alcun contributo al mantenimento.
6. Le parti convengono che, nelle more del reperimento di attività lavorativa da parte del Sig.
sosterranno al 50% - o comunque secondo le rispettive possibilità e con l'aiuto Parte_1 dei familiari - tutte le spese ordinarie e straordinarie da sostenere per i figli.
7. A partire dall'incasso del primo stipendio da parte del padre, di importo almeno pari ad € 1.300,00, questi corrisponderà alla Sig.ra un mantenimento per il figlio pari ad € CP_1 Per_1
250,00 mensili e per il figlio pari ad € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese Pt_2 straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, regolamentate in base al protocollo vigente presso il Tribunale di Terni. Detti importi dovranno essere versati entro e non oltre giorni 5 dall'incasso effettivo del primo stipendio ed entro il corrispondente giorno del mese per i mesi a seguire, con rivalutazione ISTAT annuale.
8. L'autovettura Fiat Stilo tg. immatricolata nel 2004, di proprietà comune, rimarrà in uso al marito”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e Parte_1
coniugi per matrimonio celebrato in Santo Domingo – Controparte_1
Repubblica Dominicana in data 24/08/2006, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI
(TR) (atto n. 104, parte II, Serie C, Uff. 1, anno 2006);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17 febbraio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti