Art. 2.
Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire, con proprio decreto, nuovi termini, modalita' e forme di pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto previste dalla tariffa allegata alla presente legge.
Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire, con proprio decreto, nuovi termini, modalita' e forme di pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto previste dalla tariffa allegata alla presente legge.