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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 3887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3887 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1087/2017, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 197/2017, del tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il
20.1.2017
TRA
cf. rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv. Eugenio Gargiulo, cf. giusta procura stesa a margine C.F._2
dell'atto di appello e , cf. , come da procura Controparte_1 C.F._3
acclusa alla comparsa di costituzione, elett.nte dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in Torre del Greco, via Sedivola n. 85
Appellante
E
cf. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._4
29/06/1960 con domicilio in Contrada Pisciarelli n.37, Pozzuoli (Na), quale erede
di e rappresentato dalla procuratrice generale Persona_1 CP_3
cf. ), in virtù di procura per notar del C.F._5 Persona_2
24,25 maggio 2017, difesa e rappresentata, giusta procura in calce al ricorso
1 notificato, dagli avv. Arnaldo Arcella, cf. avv. Maria C.F._6
Arcella, cf. , avv. Concetta Arcella, cf. C.F._7
ed avv. Aniello Arcella cf. , elett. C.F._8 C.F._9
dom.ta presso il primo in Napoli, via R. Morghen n.41
Appellato
NONCHE'
CP_4
Appellata contumace
Conclusioni
Le parti concludevano come in atti e, all'esito della sciolta riserva, con ordinanza depositata il 21.3.2025, la causa veniva riservata in decisione.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) nella qualità di procuratrice di CP_3 Persona_1
assumendo che l'immobile del proprio rappresentato aveva subito danni a seguito di lavori di sopraelevazione eseguiti da proprietaria confinante, Parte_1
quali il rigonfiamento e ammaloramento dell'intonaco del muro di confine tra i due terrazzi, l'intasamento della grondaia a causa della sopraelevazione, la pericolosità
della tettoia installata e l'illegittimità della veduta creatasi sempre in conseguenza della sopraelevazione, citava la predetta innanzi al tribunale di Parte_1
Torre Annunziata.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della convenuta, disposta c.t.u., così
statuiva:
“A) Condanna al pagamento della somma di euro 2.795,15 per i Parte_1 danni da infiltrazione subiti all'immobile di;
Persona_1
2 B) Ordina a la eliminazione della servitù di veduta attraverso Parte_1
l'apposizione sul proprio terrazzo di piante sempreverdi ovvero di predisporre tutti gli accorgimenti necessari per la tutela della riservatezza di parte attrice;
C) Condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma Parte_1 di euro 123.200,00 a titolo risarcimento per la svalutazione dell'immobile di proprietà di;
Persona_1
D) Rigetta le ulteriori domande formulate dall'attrice;
E) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice del 50% delle spese di lite che liquida in 4.500,00 euro per diritti ed onorari e 178,00 euro per esborsi, oltre spese di CTU già liquidate da questo Tribunale con separato decreto, oltre spese generali nella misura del 15% e spese accessorie, se dovute;
F) Compensa la restante metà delle spese di lite.”.
B – Giudizio di appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello alla cui Parte_1
lettura si rimanda integralmente quale parte necessaria ed espressa della presente
decisione, sulla base di motivi così rubricati:
“1) - violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.
112 c.p.c.) - Relativamente alla condanna per danni dalla svalutazione del valore commerciale dell'immobile”;
“2) - violazione del principio della domanda (art. 2697 c.c. e art. 99 c.p.c.) e violazione degli articoli 1226 c.c. e 2056 c.c. (quanto alla sussistenza dei requisiti per la liquidazione equitativa del danno) relativamente alla condanna per i danni derivanti dalla svalutazione del valore commerciale dell'immobile”;
“3) - violazione del generale divieto di venire contra factum proprium, violazione del principio di buona fede oggettiva (art. 1175 c.c. e art. 1375 c.c.), Violazione del divieto di abusare del proprio diritto nonché violazione del divieto di abusare del processo rispetto al contenuto della transazione e rispetto alla spiegata domanda di esatto adempimento della stessa - relativamente alla condanna per i danni derivanti alla svalutazione del valore commerciale dell'immobile”;
“4) - violazione del principio di corrispondenza chiesto e pronunciato (art. 112
c.p.c.) ed il principio di non contraddittorietà della motivazione rispetto alle esorbitanza ed alla ultroneità della Ctu su cui il tribunale adito ha fondato la sua
3 decisione, nonché rispetto alla scelta di contraddire alcune delle conclusioni rassegnate dal consulente nella stessa, nonché ancora rispetto alla scelta di prima ritenuto non ammissibili gli accertamenti compiuti dal Ctu relativamente al presunto danno alla svalutazione in termini amenità, di veduta panoramica e di tutela della privacy, e successivamente liquidato proprio tale importo (determinato in euro
123.000,00) a titolo diverso;
il tutto relativamente alla condanna per i danni derivanti dalla svalutazione del valore commerciale dell'immobile”;
“5) - infondatezza della domanda ed erroneità della sentenza resa rispetto al presunto aggravamento della servitù di veduta - il tutto relativamente alla condanna per i danni derivanti dalla svalutazione del valore commerciale dell'immobile”;
“6) - infondatezza della domanda ed erroneità ed illogicità della sentenza resa relativamente al presunto danno a violazione della privacy determinato dalla sopraelevazione eseguita”;
“7) - violazione del principio di buona fede oggettiva (art. 1175 c.c. e art. 1375
c.c.) rispetto alla rilevata tardività dell'eccezione di prescrizione del diritto al presunto risarcimento del danno relativamente dunque a tutte le richieste processuali avverse”;
“8) - erronea determinazione da parte del ctu del danno risarcibile in termini deprezzamento del valore commerciale dell'immobile”;
“9) In ordine al presunto inadempimento delle pattuizioni contenute nell'accordo transattivo del 1999 – infondatezza delle domande ed erroneità ed illegittimità della sentenza resa”.
L'appellante, previa richiesta ex art. 283 c.p.c., così concludeva:
“2) Nel merito, riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare tutte le domande di accertamento e di condanna formulate dell'appellata poiché assolutamente infondate in fatto ed in diritto in virtù dei motivi tutti sopra formulati;
3) In via subordinata, accertare e dichiarare comunque non dovuta all'appellante alcuna somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da Parte_1 svalutazione dell'immobile, liquidata con la sentenza impugnata nella misura di euro
123.200,00 in favore l'attrice poiché non richiesta, infondata ed errata ed in ogni caso inammissibile ed illegittima in virtù dei motivi tutti sopra precisati”,
4 vinte le spese del doppio grado o in subordine compensate, ed in via istruttoria con rinnovazione della c.t.u. o richiesta di chiarimenti.
B.b.) Si costituiva l'appellata, nella qualità, che resisteva con varie argomentazioni all'impugnazione, concludendo per la declaratoria di inammissibili dell'appello o per il suo rigetto, con conferma integrale della pronuncia gravata e condanna alle spese del grado, con attribuzione.
B.c.) Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza limitatamente alla statuizione di condanna alla somma di euro 123.000,00, all'udienza del 17.5.2019 il processo veniva interrotto per il decesso di e riassunto da Persona_1 Parte_1
B.d.) Si costituiva nella qualità di erede di Controparte_2 Persona_1
che faceva proprie le difese e conclusioni già svolte nell'interesse dell'appellato,
eccependo, altresì, la non integrità del contraddittorio.
B.e.) Riservata una prima volta a sentenza la causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 23.2.2021 per notifica a in e a CP_4 Per_1 [...]
nel termine perentorio di 8 mesi. Controparte_5
Rimessa nuovamente sul ruolo per le dimissioni da giudice ausiliario del relatore, la causa veniva riservata nuovamente a sentenza all'udienza del
21.12.2023, ma, con ordinanza 25.3.2024 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di nel termine perentorio Controparte_5
del 15.5.2024.
A seguito dei rinvii alle udienze del 10.10.2024, 21.11.2024 e 23.1.2025, con ordinanza del 25.3.2025 la causa è stata riservata nuovamente in decisione con concessione dei termini di gg. 20 + 20 per scritti conclusionali.
C) Deve essere dichiarata l'estinzione del processo a norma dell'art. 307 c.p.c..
C.a.) Occorre fare alcune precisazioni preliminari.
5 Mutando orientamento la giurisprudenza di legittimità ha sostanzialmente limitato l'ipotesi di cd. inesistenza della notificazione a casi del tutto residuali, in cui essa è da ritenersi omessa, cioè quando non viene proprio messo in moto il procedimento notificatorio o quando sia del tutto esorbitante dal modello legale di riferimento, come per esempio quando è posta in essere attraverso soggetto non abilitato ad eseguirla.
Sicché, sempre per esemplificare, anche nelle ipotesi in cui non venga depositata la ricevuta di ritorno della notifica postale, o venga erroneamente individuato l'indirizzo del destinatario, si è affermato che non si versa in ipotesi di inesistenza della notificazione, ma di nullità della stessa, con onere del giudice di disporre la sua rinnovazione a mente dell'art. 291 c.p.c. (tra le altre vds. Cass. n.
4791 del 2021, <
notificazione effettuata a mezzo posta è causa di nullità e non di inesistenza, della notificazione, con conseguente rinnovabilità per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c., costituendo tale avviso prova della regolarità della notificazione ma non elemento strutturale di essa.>>).
Le cose stanno, però, ad avviso della corte, in maniera diversa nel caso in cui,
riscontrata la nullità della notificazione, il giudice disponga la sua rinnovazione,
appunto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
La norma recita che “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità della notificazione, fissa all'attore un termine
perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.” (corsivo aggiunto).
In altri termini, proprio perché già si tratta di una disposizione di tipo rimediale che accorda alla parte la possibilità di porre riparo al mancato perfezionamento
6 della notificazione, impedendo che si realizzi una decadenza, in alcuni casi con le gravi implicazioni che ne derivano, come nel giudizio di impugnazione, il legislatore ha assoggettato il notificante al rispetto di un termine perentorio.
E' vero che secondo l'oramai acquisito principio del diverso momento temporale in cui si perfeziona la notifica per il notificante e per il notificato occorrerebbe guardare all'attività compiuta entro il termine assegnato al notificante, esulando quanto avviene successivamente dalla sfera di governo del soggetto che ha posto in essere il procedimento notificatorio, ma, diversamente dalla ipotesi di rilievo della 'inziale' nullità della notifica dell'atto di appello, in caso di 'nuova' nullità della notifica rinnovata, proprio perché il termine ha carattere perentorio, è necessario raccordare detta ipotesi alla disposizione di ordine generale prevista dall'art. 153 c.p.c. secondo cui “I termini perentori non possono essere … prorogati, nemmeno su accordo delle parti” e solo se “La parte dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, può
chiedere al giudice di essere rimessa in termini.”.
Sotto altro profilo, la previsione di un termine perentorio risponde,
evidentemente, a ragioni di carattere pubblicistico – non rientrando nella disponibilità delle parti, come la norma afferma a chiare lettere – che hanno trovato ulteriore 'copertura' e forza a seguito della modifica dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Riguardo alla rinnovazione della notificazione in base al citato art. 291 c.p.c. la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha avuto modo di affermare che <
in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale,
ove venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è
più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., perché,
7 quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della
medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini.>> (Cass. n. 19218/2019, corsivo aggiunto).
Ancor più di recente e con riferimento non solo al rispetto del termine fissato,
ma dovendo guardarsi anche alla non imputabilità delle cause che hanno condotto all'esito negativo della notificazione (ma sul suo completamento già si era espresso il precedente su riportato), sempre Cass. n. 9541/2023, così massimata: <
di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile.>>.
C.b.) Partendo da tali premesse, si evidenzia che a seguito del Parte_1
ricorso in riassunzione per il decesso di depositato nell'oramai Persona_1
lontano 23.7.2019, provvedeva a notificare, una prima volta, ricorso e decreto di fissazione dell'udienza con notifica postale 'passata' in data 18.10.2019, il cui esito
è del tutto sconosciuto, considerato che sono state prodotte le cartoline 'in bianco',
prive di ogni riferimento riguardante quanto avvenuto presso il destinatario.
Riservata la causa in decisione, in data 25.2.2021, la corte, rilevato che la notifica all'altro affermato coerede di era Persona_1 Controparte_2
andata a buon fine, essendosi egli anche costituito, stante la posizione di litisconsorti necessarie di e di e CP_4 Controparte_5
8 muovendo evidentemente dal presupposto che la tempestività del ricorso in riassunzione si misura al momento del deposito dello stesso e del dovere di disporre ex art. 331 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio, assegnava il termine di otto mesi (che, chiaramente, già di per sé teneva conto dei tempi occorrenti non solo per l'adempimento, ma anche per il fruttuoso compimento del procedimento),
per la rinnovazione della notifica, termine che, analogamente a quanto previsto dall'art. 291 c.p.c., ha anch'esso natura perentoria.
L'esito di questa notifica, nuovamente eseguita a mezzo posta, nello stesso modo della precedente, è assimilabile al primo, visto che per Parte_2
la cartolina non indica nulla, mente per sulla
[...] Controparte_5
cartolina sempre non vi è alcuna indicazione, sicché al timbro Return to Sender
non può essere assegnata alcuna valenza.
La corte, all'udienza del 30.11.2021, ritenendo che si trattava di prima notifica nulla a seguito del disposto ordine ex art. 331 c.p.c., disponeva una nuova notificazione, sempre assegnando il termine di otto mesi.
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, ma rimessa sul ruolo per le dimissioni da giudice ausiliario del relatore.
Rimessa nuovamente in decisione, esaminando le notifiche, questa volta anche attraverso quanto previsto dall'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 15.11.1965,
emergeva, per l'esito “No Service”, dovendo Controparte_5
ricordarsi che, a mente della disposizione ora citata, la notifica avviene “secondo le forme prescritte dallo Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio”, non essendo stata richiesta dal notificante altra forma che, comunque,
non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto (diversamente da quella a
9 mezzo posta a che veniva ricevuta dalla badante). CP_4
Per tale ragione la corte, considerato che, comunque, dalle ricerche fatte dall'ufficiale notificante del luogo pareva emergere un collegamento con la destinataria, disponeva la rinnovazione della notificazione per l'udienza del
10.10.2024.
Rispetto a tale udienza, nonostante due rinvii all'udienza del 21.11.2024 e a quella del 23.1.2025 e fino alla nuova spedizione a sentenza con ordinanza del
21.3.2025, ma neppure negli scritti conclusionali, non è riuscita a Parte_1
offrire la dimostrazione delle operazioni compiute, né a giustificare il mancato esito della notificazione.
Anzi, è emerso che le richieste di notizie e chiarimenti sono state inoltrate a soggetto non in possesso delle informazioni, che indicava, con mail del
20.11.2024, di rivolgersi direttamente alle autorità del Nuovo Galles del Sud.
Che, una volta contattato l'indirizzo fornito con la predetta mail dal
Funzionario Legale del Diritto Privato Internazionale e Commerciale presso il
Procuratore Generale cui si era rivolto la solo in data 15.1.2025, cioè a Per_1
distanza di quasi ulteriori due mesi, il legale dell'appellante riceveva immediatamente in apertura di risposta la 'puntualizzazione' “Stiamo ancora aspettando il pagamento della tassa di $ 81”, pur evidenziando che la richiesta di notizie era stata inoltrata.
Il procuratore di a sua volta rispondeva: “Mi scuso per Parte_1
l'incidente, ma non ero a conoscenza della vostra richiesta di pagamento. In ogni caso, per accelerare le procedure di notifica dell'atto in sospeso e/o per ricevere un riscontro sull'esito della notifica, vi prego di informarmi sui metodi per effettuare il pagamento dell'importo richiesto direttamente a voi” (corsivo aggiunto),
10 manifestando egli stesso il dubbio che ciò possa avere inciso sull'esito del procedimento notificatorio e che esso fosse stato per tale ragione sospeso, senza ulteriormente riferire esiti o riscontri.
Inoltre, la corte non può fare a meno di osservare, in primo luogo che, per ben due volte, la notifica alla è stata tentata solo a mezzo posta con i Per_1
medesimi risultati, nonostante si trattasse già di ordine di integrazione del contraddittorio, ma, soprattutto, che, all'esito della notifica rispetto alla quale vi è
stata attestazione di “No Service”, nell'aprile del 2024, inoltrava Parte_1
nuova richiesta al medesimo indirizzo, nonostante quanto rappresentato dal rapporto dello circa le ragioni che avevano impedito la consegna Parte_3
dell'atto e le difficoltà di reperire il destinatario all'indirizzo, provvedendo a ricercare un nuovo recapito della destinataria solo successivamente, dato che, lungi dal giovare alla tesi di una eventuale rimessione in termini, ricordato che per la verifica della non imputabilità prevista dalla norma in discorso occorre che l'impedimento abbia il carattere dell'assolutezza, induce, in virtù anche di tutto quanto in precedenza evidenziato circa le incertezze manifestate dall'appellante,
risalendo l'evento interruttivo e la paralisi del processo al 17.5.2019, a negarla.
D- Le spese
Ad avviso della corte, l'assoluta particolarità delle vicende trattate in ordine alle difficoltà della notifica da effettuare a soggetti residenti all'estero, tenuto conto, altresì, del comportamento tenuto complessivamente dall'appellato, avendo riguardo anche a ragioni di equità rinvenibili nelle statuizioni della pronuncia impugnata, inducono a ravvisare, relativamente alle spese del grado, gravi ed eccezionali ragioni per compensarle integralmente.
P.Q.M.
11 La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_4
b) dichiara l'estinzione del processo, nei sensi di cui in motivazione;
c) compensa le spese del grado tra le parti.
Napoli, così deciso in data 18 luglio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1087/2017, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 197/2017, del tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il
20.1.2017
TRA
cf. rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv. Eugenio Gargiulo, cf. giusta procura stesa a margine C.F._2
dell'atto di appello e , cf. , come da procura Controparte_1 C.F._3
acclusa alla comparsa di costituzione, elett.nte dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in Torre del Greco, via Sedivola n. 85
Appellante
E
cf. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._4
29/06/1960 con domicilio in Contrada Pisciarelli n.37, Pozzuoli (Na), quale erede
di e rappresentato dalla procuratrice generale Persona_1 CP_3
cf. ), in virtù di procura per notar del C.F._5 Persona_2
24,25 maggio 2017, difesa e rappresentata, giusta procura in calce al ricorso
1 notificato, dagli avv. Arnaldo Arcella, cf. avv. Maria C.F._6
Arcella, cf. , avv. Concetta Arcella, cf. C.F._7
ed avv. Aniello Arcella cf. , elett. C.F._8 C.F._9
dom.ta presso il primo in Napoli, via R. Morghen n.41
Appellato
NONCHE'
CP_4
Appellata contumace
Conclusioni
Le parti concludevano come in atti e, all'esito della sciolta riserva, con ordinanza depositata il 21.3.2025, la causa veniva riservata in decisione.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) nella qualità di procuratrice di CP_3 Persona_1
assumendo che l'immobile del proprio rappresentato aveva subito danni a seguito di lavori di sopraelevazione eseguiti da proprietaria confinante, Parte_1
quali il rigonfiamento e ammaloramento dell'intonaco del muro di confine tra i due terrazzi, l'intasamento della grondaia a causa della sopraelevazione, la pericolosità
della tettoia installata e l'illegittimità della veduta creatasi sempre in conseguenza della sopraelevazione, citava la predetta innanzi al tribunale di Parte_1
Torre Annunziata.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della convenuta, disposta c.t.u., così
statuiva:
“A) Condanna al pagamento della somma di euro 2.795,15 per i Parte_1 danni da infiltrazione subiti all'immobile di;
Persona_1
2 B) Ordina a la eliminazione della servitù di veduta attraverso Parte_1
l'apposizione sul proprio terrazzo di piante sempreverdi ovvero di predisporre tutti gli accorgimenti necessari per la tutela della riservatezza di parte attrice;
C) Condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma Parte_1 di euro 123.200,00 a titolo risarcimento per la svalutazione dell'immobile di proprietà di;
Persona_1
D) Rigetta le ulteriori domande formulate dall'attrice;
E) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice del 50% delle spese di lite che liquida in 4.500,00 euro per diritti ed onorari e 178,00 euro per esborsi, oltre spese di CTU già liquidate da questo Tribunale con separato decreto, oltre spese generali nella misura del 15% e spese accessorie, se dovute;
F) Compensa la restante metà delle spese di lite.”.
B – Giudizio di appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello alla cui Parte_1
lettura si rimanda integralmente quale parte necessaria ed espressa della presente
decisione, sulla base di motivi così rubricati:
“1) - violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.
112 c.p.c.) - Relativamente alla condanna per danni dalla svalutazione del valore commerciale dell'immobile”;
“2) - violazione del principio della domanda (art. 2697 c.c. e art. 99 c.p.c.) e violazione degli articoli 1226 c.c. e 2056 c.c. (quanto alla sussistenza dei requisiti per la liquidazione equitativa del danno) relativamente alla condanna per i danni derivanti dalla svalutazione del valore commerciale dell'immobile”;
“3) - violazione del generale divieto di venire contra factum proprium, violazione del principio di buona fede oggettiva (art. 1175 c.c. e art. 1375 c.c.), Violazione del divieto di abusare del proprio diritto nonché violazione del divieto di abusare del processo rispetto al contenuto della transazione e rispetto alla spiegata domanda di esatto adempimento della stessa - relativamente alla condanna per i danni derivanti alla svalutazione del valore commerciale dell'immobile”;
“4) - violazione del principio di corrispondenza chiesto e pronunciato (art. 112
c.p.c.) ed il principio di non contraddittorietà della motivazione rispetto alle esorbitanza ed alla ultroneità della Ctu su cui il tribunale adito ha fondato la sua
3 decisione, nonché rispetto alla scelta di contraddire alcune delle conclusioni rassegnate dal consulente nella stessa, nonché ancora rispetto alla scelta di prima ritenuto non ammissibili gli accertamenti compiuti dal Ctu relativamente al presunto danno alla svalutazione in termini amenità, di veduta panoramica e di tutela della privacy, e successivamente liquidato proprio tale importo (determinato in euro
123.000,00) a titolo diverso;
il tutto relativamente alla condanna per i danni derivanti dalla svalutazione del valore commerciale dell'immobile”;
“5) - infondatezza della domanda ed erroneità della sentenza resa rispetto al presunto aggravamento della servitù di veduta - il tutto relativamente alla condanna per i danni derivanti dalla svalutazione del valore commerciale dell'immobile”;
“6) - infondatezza della domanda ed erroneità ed illogicità della sentenza resa relativamente al presunto danno a violazione della privacy determinato dalla sopraelevazione eseguita”;
“7) - violazione del principio di buona fede oggettiva (art. 1175 c.c. e art. 1375
c.c.) rispetto alla rilevata tardività dell'eccezione di prescrizione del diritto al presunto risarcimento del danno relativamente dunque a tutte le richieste processuali avverse”;
“8) - erronea determinazione da parte del ctu del danno risarcibile in termini deprezzamento del valore commerciale dell'immobile”;
“9) In ordine al presunto inadempimento delle pattuizioni contenute nell'accordo transattivo del 1999 – infondatezza delle domande ed erroneità ed illegittimità della sentenza resa”.
L'appellante, previa richiesta ex art. 283 c.p.c., così concludeva:
“2) Nel merito, riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare tutte le domande di accertamento e di condanna formulate dell'appellata poiché assolutamente infondate in fatto ed in diritto in virtù dei motivi tutti sopra formulati;
3) In via subordinata, accertare e dichiarare comunque non dovuta all'appellante alcuna somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da Parte_1 svalutazione dell'immobile, liquidata con la sentenza impugnata nella misura di euro
123.200,00 in favore l'attrice poiché non richiesta, infondata ed errata ed in ogni caso inammissibile ed illegittima in virtù dei motivi tutti sopra precisati”,
4 vinte le spese del doppio grado o in subordine compensate, ed in via istruttoria con rinnovazione della c.t.u. o richiesta di chiarimenti.
B.b.) Si costituiva l'appellata, nella qualità, che resisteva con varie argomentazioni all'impugnazione, concludendo per la declaratoria di inammissibili dell'appello o per il suo rigetto, con conferma integrale della pronuncia gravata e condanna alle spese del grado, con attribuzione.
B.c.) Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza limitatamente alla statuizione di condanna alla somma di euro 123.000,00, all'udienza del 17.5.2019 il processo veniva interrotto per il decesso di e riassunto da Persona_1 Parte_1
B.d.) Si costituiva nella qualità di erede di Controparte_2 Persona_1
che faceva proprie le difese e conclusioni già svolte nell'interesse dell'appellato,
eccependo, altresì, la non integrità del contraddittorio.
B.e.) Riservata una prima volta a sentenza la causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 23.2.2021 per notifica a in e a CP_4 Per_1 [...]
nel termine perentorio di 8 mesi. Controparte_5
Rimessa nuovamente sul ruolo per le dimissioni da giudice ausiliario del relatore, la causa veniva riservata nuovamente a sentenza all'udienza del
21.12.2023, ma, con ordinanza 25.3.2024 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di nel termine perentorio Controparte_5
del 15.5.2024.
A seguito dei rinvii alle udienze del 10.10.2024, 21.11.2024 e 23.1.2025, con ordinanza del 25.3.2025 la causa è stata riservata nuovamente in decisione con concessione dei termini di gg. 20 + 20 per scritti conclusionali.
C) Deve essere dichiarata l'estinzione del processo a norma dell'art. 307 c.p.c..
C.a.) Occorre fare alcune precisazioni preliminari.
5 Mutando orientamento la giurisprudenza di legittimità ha sostanzialmente limitato l'ipotesi di cd. inesistenza della notificazione a casi del tutto residuali, in cui essa è da ritenersi omessa, cioè quando non viene proprio messo in moto il procedimento notificatorio o quando sia del tutto esorbitante dal modello legale di riferimento, come per esempio quando è posta in essere attraverso soggetto non abilitato ad eseguirla.
Sicché, sempre per esemplificare, anche nelle ipotesi in cui non venga depositata la ricevuta di ritorno della notifica postale, o venga erroneamente individuato l'indirizzo del destinatario, si è affermato che non si versa in ipotesi di inesistenza della notificazione, ma di nullità della stessa, con onere del giudice di disporre la sua rinnovazione a mente dell'art. 291 c.p.c. (tra le altre vds. Cass. n.
4791 del 2021, <
notificazione effettuata a mezzo posta è causa di nullità e non di inesistenza, della notificazione, con conseguente rinnovabilità per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c., costituendo tale avviso prova della regolarità della notificazione ma non elemento strutturale di essa.>>).
Le cose stanno, però, ad avviso della corte, in maniera diversa nel caso in cui,
riscontrata la nullità della notificazione, il giudice disponga la sua rinnovazione,
appunto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
La norma recita che “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità della notificazione, fissa all'attore un termine
perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.” (corsivo aggiunto).
In altri termini, proprio perché già si tratta di una disposizione di tipo rimediale che accorda alla parte la possibilità di porre riparo al mancato perfezionamento
6 della notificazione, impedendo che si realizzi una decadenza, in alcuni casi con le gravi implicazioni che ne derivano, come nel giudizio di impugnazione, il legislatore ha assoggettato il notificante al rispetto di un termine perentorio.
E' vero che secondo l'oramai acquisito principio del diverso momento temporale in cui si perfeziona la notifica per il notificante e per il notificato occorrerebbe guardare all'attività compiuta entro il termine assegnato al notificante, esulando quanto avviene successivamente dalla sfera di governo del soggetto che ha posto in essere il procedimento notificatorio, ma, diversamente dalla ipotesi di rilievo della 'inziale' nullità della notifica dell'atto di appello, in caso di 'nuova' nullità della notifica rinnovata, proprio perché il termine ha carattere perentorio, è necessario raccordare detta ipotesi alla disposizione di ordine generale prevista dall'art. 153 c.p.c. secondo cui “I termini perentori non possono essere … prorogati, nemmeno su accordo delle parti” e solo se “La parte dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, può
chiedere al giudice di essere rimessa in termini.”.
Sotto altro profilo, la previsione di un termine perentorio risponde,
evidentemente, a ragioni di carattere pubblicistico – non rientrando nella disponibilità delle parti, come la norma afferma a chiare lettere – che hanno trovato ulteriore 'copertura' e forza a seguito della modifica dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Riguardo alla rinnovazione della notificazione in base al citato art. 291 c.p.c. la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha avuto modo di affermare che <
in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale,
ove venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è
più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., perché,
7 quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della
medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini.>> (Cass. n. 19218/2019, corsivo aggiunto).
Ancor più di recente e con riferimento non solo al rispetto del termine fissato,
ma dovendo guardarsi anche alla non imputabilità delle cause che hanno condotto all'esito negativo della notificazione (ma sul suo completamento già si era espresso il precedente su riportato), sempre Cass. n. 9541/2023, così massimata: <
di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile.>>.
C.b.) Partendo da tali premesse, si evidenzia che a seguito del Parte_1
ricorso in riassunzione per il decesso di depositato nell'oramai Persona_1
lontano 23.7.2019, provvedeva a notificare, una prima volta, ricorso e decreto di fissazione dell'udienza con notifica postale 'passata' in data 18.10.2019, il cui esito
è del tutto sconosciuto, considerato che sono state prodotte le cartoline 'in bianco',
prive di ogni riferimento riguardante quanto avvenuto presso il destinatario.
Riservata la causa in decisione, in data 25.2.2021, la corte, rilevato che la notifica all'altro affermato coerede di era Persona_1 Controparte_2
andata a buon fine, essendosi egli anche costituito, stante la posizione di litisconsorti necessarie di e di e CP_4 Controparte_5
8 muovendo evidentemente dal presupposto che la tempestività del ricorso in riassunzione si misura al momento del deposito dello stesso e del dovere di disporre ex art. 331 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio, assegnava il termine di otto mesi (che, chiaramente, già di per sé teneva conto dei tempi occorrenti non solo per l'adempimento, ma anche per il fruttuoso compimento del procedimento),
per la rinnovazione della notifica, termine che, analogamente a quanto previsto dall'art. 291 c.p.c., ha anch'esso natura perentoria.
L'esito di questa notifica, nuovamente eseguita a mezzo posta, nello stesso modo della precedente, è assimilabile al primo, visto che per Parte_2
la cartolina non indica nulla, mente per sulla
[...] Controparte_5
cartolina sempre non vi è alcuna indicazione, sicché al timbro Return to Sender
non può essere assegnata alcuna valenza.
La corte, all'udienza del 30.11.2021, ritenendo che si trattava di prima notifica nulla a seguito del disposto ordine ex art. 331 c.p.c., disponeva una nuova notificazione, sempre assegnando il termine di otto mesi.
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, ma rimessa sul ruolo per le dimissioni da giudice ausiliario del relatore.
Rimessa nuovamente in decisione, esaminando le notifiche, questa volta anche attraverso quanto previsto dall'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 15.11.1965,
emergeva, per l'esito “No Service”, dovendo Controparte_5
ricordarsi che, a mente della disposizione ora citata, la notifica avviene “secondo le forme prescritte dallo Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio”, non essendo stata richiesta dal notificante altra forma che, comunque,
non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto (diversamente da quella a
9 mezzo posta a che veniva ricevuta dalla badante). CP_4
Per tale ragione la corte, considerato che, comunque, dalle ricerche fatte dall'ufficiale notificante del luogo pareva emergere un collegamento con la destinataria, disponeva la rinnovazione della notificazione per l'udienza del
10.10.2024.
Rispetto a tale udienza, nonostante due rinvii all'udienza del 21.11.2024 e a quella del 23.1.2025 e fino alla nuova spedizione a sentenza con ordinanza del
21.3.2025, ma neppure negli scritti conclusionali, non è riuscita a Parte_1
offrire la dimostrazione delle operazioni compiute, né a giustificare il mancato esito della notificazione.
Anzi, è emerso che le richieste di notizie e chiarimenti sono state inoltrate a soggetto non in possesso delle informazioni, che indicava, con mail del
20.11.2024, di rivolgersi direttamente alle autorità del Nuovo Galles del Sud.
Che, una volta contattato l'indirizzo fornito con la predetta mail dal
Funzionario Legale del Diritto Privato Internazionale e Commerciale presso il
Procuratore Generale cui si era rivolto la solo in data 15.1.2025, cioè a Per_1
distanza di quasi ulteriori due mesi, il legale dell'appellante riceveva immediatamente in apertura di risposta la 'puntualizzazione' “Stiamo ancora aspettando il pagamento della tassa di $ 81”, pur evidenziando che la richiesta di notizie era stata inoltrata.
Il procuratore di a sua volta rispondeva: “Mi scuso per Parte_1
l'incidente, ma non ero a conoscenza della vostra richiesta di pagamento. In ogni caso, per accelerare le procedure di notifica dell'atto in sospeso e/o per ricevere un riscontro sull'esito della notifica, vi prego di informarmi sui metodi per effettuare il pagamento dell'importo richiesto direttamente a voi” (corsivo aggiunto),
10 manifestando egli stesso il dubbio che ciò possa avere inciso sull'esito del procedimento notificatorio e che esso fosse stato per tale ragione sospeso, senza ulteriormente riferire esiti o riscontri.
Inoltre, la corte non può fare a meno di osservare, in primo luogo che, per ben due volte, la notifica alla è stata tentata solo a mezzo posta con i Per_1
medesimi risultati, nonostante si trattasse già di ordine di integrazione del contraddittorio, ma, soprattutto, che, all'esito della notifica rispetto alla quale vi è
stata attestazione di “No Service”, nell'aprile del 2024, inoltrava Parte_1
nuova richiesta al medesimo indirizzo, nonostante quanto rappresentato dal rapporto dello circa le ragioni che avevano impedito la consegna Parte_3
dell'atto e le difficoltà di reperire il destinatario all'indirizzo, provvedendo a ricercare un nuovo recapito della destinataria solo successivamente, dato che, lungi dal giovare alla tesi di una eventuale rimessione in termini, ricordato che per la verifica della non imputabilità prevista dalla norma in discorso occorre che l'impedimento abbia il carattere dell'assolutezza, induce, in virtù anche di tutto quanto in precedenza evidenziato circa le incertezze manifestate dall'appellante,
risalendo l'evento interruttivo e la paralisi del processo al 17.5.2019, a negarla.
D- Le spese
Ad avviso della corte, l'assoluta particolarità delle vicende trattate in ordine alle difficoltà della notifica da effettuare a soggetti residenti all'estero, tenuto conto, altresì, del comportamento tenuto complessivamente dall'appellato, avendo riguardo anche a ragioni di equità rinvenibili nelle statuizioni della pronuncia impugnata, inducono a ravvisare, relativamente alle spese del grado, gravi ed eccezionali ragioni per compensarle integralmente.
P.Q.M.
11 La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_4
b) dichiara l'estinzione del processo, nei sensi di cui in motivazione;
c) compensa le spese del grado tra le parti.
Napoli, così deciso in data 18 luglio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
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