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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7969 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. n. 9870/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa - A
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, NA RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9870 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza 18.6.2025 con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche tra in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dell'avv. Franco Mugnai e dell'avv. Raffaella Bonsangue che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attrice
e
(P.IVA ) e (P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
) in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, entrambe elettivamente P.IVA_2 domiciliate in Milano, via Lamarmora n. 40, presso lo studio dell'avv. Mariangela Bogni e dell'avv.
Michele Papa che le rappresentano e difendono, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenute
OGGETTO: Concorrenza sleale non interferente.
CONCLUSIONI: Come da verbale del 18.6.2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
pagina 1 di 9 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha citato in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano, la e la rassegnando le Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni “- accertare e dichiarare, nel miglior modo e con la miglior formula, che le convenute e si sono rese inadempienti all'atto di transazione Controparte_3 Controparte_2 sottoscritto in data 7 febbraio 2020 ed in particolare alla clausola di riservatezza di cui all'articolo
10; - accertare e dichiarare, nel miglior modo e con la miglior formula, che le convenute CP_3
e si sono rese responsabili di concorrenza sleale per diffusione di notizie
[...] Controparte_2
e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito ex art. 2598, n. 2, c.c. e di concorrenza sleale per utilizzo di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda ex art. 2598, n. 3, c.c.; - inibire, ai sensi dell'art. 2599 c.c. e/o dell'art. 614-bis c.p.c., alle società convenute ogni ulteriore diffusione o comunicazione di qualsivoglia informazione circa l'accordo sottoscritto in data 7 febbraio 2020 e/o la vicenda giudiziaria definita mediante tale accordo ed in ogni caso di comunicazioni idonee a determinarne il discredito a danno dell'attrice o comunque di contenuto non veritiero;
- fissare la somma dovuta per ciascun episodio di ulteriore diffusione o comunicazione successivamente alla emanazione del provvedimento di inibitoria e/o per ogni violazione in altra forma ovvero per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento nella misura di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00); - condannare le convenute in solido a risarcire l'attrice dei danni patrimoniali e non patrimoniali da essa patiti e patendi in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti dall'atto di transazione sottoscritto in data 7 febbraio 2020 e per gli illeciti di sleale concorrenza meglio descritti in narrativa, comprensivi di interessi legali fino al giorno del saldo ed alla rivalutazione;
- condannare in ogni caso le convenute alla rifusione delle spese di lite (oltre spese generali e accessori di legge), nella misura massima prevista”.
A fondamento della domanda, parte attrice ha allegato in fatto che nel 2019 - allorchè la sua denominazione sociale era - era insorta una controversa con le odierne
CP_1 Parte_1 convenute e che, nello specifico, essa attrice aveva proposto in via cautelare una domanda di accertamento negativo della contraffazione del segno nei confronti delle odierne convenute le
CP_1 quali, costituendosi in giudizio, avevano a loro volta svolto domanda riconvenzionale di accertamento della contraffazione da parte della società attrice del loro marchio con richiesta di inibitoria
CP_1 all'utilizzo del termine assistita da penale e della pubblicazione dell'ordinanza cautelare;
che
CP_1 il Tribunale di Bologna in data 7.1.2020 aveva rigettato il ricorso proposto dalla società attrice e pagina 2 di 9 accolto tutte le domande cautelari svolte in via riconvenzionale dalle convenute;
che la società attrice aveva proposto reclamo chiedendo la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata e che il
Tribunale di Bologna, con il decreto di fissazione dell'udienza di reclamo, aveva sospeso l'ordine di pubblicazione del provvedimento cautelare;
che la società attrice aveva poi abbandonato il procedimento di reclamo per avere raggiunto un accordo transattivo con le convenute che era stato sottoscritto il 7.2.2020; che le parti avevano inserito nell'accordo transattivo una clausola di riservatezza del seguente tenore “il presente accordo, i suoi contenuti e la vicenda giudiziaria definita resteranno riservati tra le parti, fatta unicamente salva la necessità di esibire in giudizio il presente accordo qualora vi sia contestazione in merito all'adempimento delle obbligazioni assunte con
l'accordo stesso”; che la società attrice aveva adempiuto a tutti gli obblighi previsti a suo carico in sede transattiva mentre le convenute non avevano fatto altrettanto;
che infatti nel 2020, sulla rivista
“Filodiritto” edita dalla società diretta dall'avv. era stato Controparte_4 CP_5 pubblicato un articolo a commento dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Bologna nel quale era stata data ampia divulgazione a tutta la vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolte le odierne parti in causa, inclusa la sua definizione in via transattiva;
che la notizia era stata riportata nell'articolo in modo suggestivo, con riferimenti incompleti e inesatti all'ordinanza cautelare e con toni volutamente denigratori nei confronti della società attrice;
che peraltro tra i membri del comitato scientifico della rivista “Filodiritto” vi era anche il Prof. Avv. Cesare Galli che aveva patrocinato la difesa delle convenute nell'ambito del contenzioso cautelare chiusosi in via transattiva;
che in data 17.5.2021 la società attrice aveva provveduto a contestare a la violazione della clausola di riservatezza CP_1 di cui all'accordo transattivo del 7.2.2020 e che la contestazione era stata riscontrata dall'avv. Galli che aveva evidenziato l'estraneità delle società alla pubblicazione censurata;
che la società attrice aveva risposto chiedendo la rimozione immediata dell'articolo e il risarcimento del danno e che, ancora una volta, le società convenute avevano respinto ogni addebito per il tramite dell'avv. Galli.
Sul presupposto che la pubblicazione del commento giurisprudenziale sulla rivista “ ” Parte_2 integrasse una violazione della clausola di riservatezza di cui all'accordo transattivo sottoscritto dalle parti il 7.2.2020 nonché una condotta concorrenzialmente illecita ex art. 2598 nn. 2 e 3 c.c., la società attrice ha concluso come in atti.
Si sono costituite in giudizio concludendo per il rigetto CP_6 Controparte_2 della domanda attorea e per la condanna della società attrice ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Le convenute hanno eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva sia in relazione alla domanda di inadempimento della transazione, sia in relazione alla domanda di concorrenza sleale evidenziando che parte attrice non aveva in alcun modo provato una violazione pagina 3 di 9 dell'accordo transattivo da parte loro, non potendosi tale violazione desumere dalla mera pubblicazione di un articolo su di una rivista scientifica che, per stessa affermazione della difesa attorea, era avvenuta per iniziativa dell'avv. Galli. Hanno inoltre eccepito, con riferimento alla domanda di concorrenza sleale, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, adito sulla base della clausola contenuta nell'accordo transattivo che gli attribuiva la competenza esclusiva a conoscere di ogni controversia relativa alla validità, all'interpretazione o all'adempimento dell'accordo medesimo e che tuttavia non faceva riferimento a controversie di natura extracontrattuale come la dedotta concorrenza sleale. Nel merito, hanno contestato che la pubblicazione di un commento giurisprudenziale potesse integrare violazione della clausola di riservatezza contenuta nell'accordo transattivo o configurare le ipotesi di concorrenza sleale dedotte dalla società attrice.
La causa, inizialmente assegnata alla V Sezione Civile è stata successivamente trasmessa per competenza tabellare alla XIV Sezione Civile specializzata in materia di impresa in ragione delle domande svolte da parte attrice, fondate sulla violazione da parte delle convenute dei precetti di cui all'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c.
La causa è stata istruita in via documentale e all'udienza del 18.6.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
*****
In via preliminare va precisato che la decisione della controversia in esame spetta al Tribunale in composizione monocratica e non collegiale, attenendo la stessa ad atti di concorrenza sleale pura posto che non è stata prospettata alcuna violazione di privative industriali né di segreti aziendali ai sensi degli artt. 98-99 c.p.i.
La competenza di questa sezione si fonda poi sull'attribuzione tabellare alla Sezione Specializzata in materia di Impresa – A non solo della materia c.d. “specializzata” ma anche della concorrenza sleale semplice, non interferente con privative industriali.
Tanto premesso, le domande proposte risultano infondate e, come tali, non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Secondo la prospettazione attorea la pubblicazione sulla rivista giuridica ” di un Parte_2 commento giurisprudenziale all'ordinanza resa dal Tribunale di Bologna in data 7.1.2020, all'esito del procedimento cautelare intentato dall'odierna attrice (all'epoca denominata Parte_3 nei confronti delle odierne convenute, integrerebbe sia una violazione della clausola di riservatezza pagina 4 di 9 prevista dall'art. 10 dell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti e, quindi, un inadempimento contrattuale, sia un illecito extracontrattuale in quanto la pubblicazione del commento giurisprudenziale in violazione dell'accordo transattivo integrerebbe anche gli estremi della concorrenza sleale sanzionata dall'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c.
Con riferimento al dedotto inadempimento contrattuale si osserva che l'art. 10 dell'accordo transattivo sottoscritto dalle odierne parti in causa prevede che “il presente accordo, i suoi contenuti e la vicenda giudiziaria qui definita resteranno riservati fra le parti, fatta unicamente salva la necessità di esibire in giudizio il presente accordo qualora vi sia contestazione in merito all'adempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo stesso”.
Non vi è dubbio circa il fatto che la pubblicazione del commento giurisprudenziale sia direttamente riferibile all'editore della rivista “ ” e, quanto al suo contenuto, all'autore dell'articolo in Parte_2 questione, mentre solo indirettamente sarebbe riferibile all'iniziativa dell'avv. Galli per avere trasmesso l'ordinanza del Tribunale di Bologna alla redazione della rivisita giuridica ”. Parte_2
Parimenti non vi è dubbio alcuno sul fatto che l'accordo transattivo di cui parte attrice lamenta l'inadempimento è stato a suo tempo sottoscritto esclusivamente dalle società odierne parti in causa con l'ovvia conseguenza che un inadempimento contrattuale potrebbe configurarsi solo nel caso in cui sia accertata una violazione degli obblighi previsti dall'accordo transattivo da parte di uno dei suoi contraenti.
Nel caso di specie, tuttavia, nessuna violazione dell'accordo transattivo può essere imputata alle odierne convenute alle quali, per quanto appena evidenziato, non è in alcun modo riferibile la pubblicazione del commento giurisprudenziale censurato da parte attrice.
D'altra parte, la stessa società attrice, nell'atto di citazione, si è limitata ad allegare la violazione della clausola di riservatezza da parte delle convenute senza preoccuparsi di spiegare in che modo l'inadempimento sarebbe loro causalmente riferibile, salvo poi invocare nella prima memoria istruttoria una non meglio precisata posizione di garanzia in capo alle società convenute rispetto alla possibile violazione della clausola di riservatezza da parte di soggetti terzi con i quali avevano condiviso le informazioni tutelate. La generica allegazione di parte attrice non si confronta tuttavia con il dettato normativo che prevede all'art. 1228 c.c. l'unica ipotesi di responsabilità contrattuale per fatto altrui, ovvero la responsabilità per fatto degli ausiliari, fattispecie che non trova spazio nel caso in esame in difetto dei presupposti stessi per la sua operatività ovvero l'esistenza di un rapporto tra ausiliario e committente (c.d. rapporto di preposizione) e di una relazione di occasionalità necessaria tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario.
pagina 5 di 9 A ciò si aggiunga, con rilievo persino assorbente rispetto a quanto evidenziato, che deve escludersi che l'avvenuta pubblicazione di un commento giurisprudenziale su di una rivista specializzata, anche laddove riferibile alle convenute (e così non è), possa integrare inadempimento della clausola di riservatezza contenuta nell'accordo transattivo del 7.1.2020. L'obbligo di riservatezza sottoscritto dalle parti aveva infatti per oggetto la transazione e il suo contenuto che pacificamente non sono stati oggetto di divulgazione a terzi, mentre il generico riferimento contenuto nella clausola di riservatezza alla “vicenda giudiziaria qui definita” non può ragionevolmente ritenersi riferito alla divulgazione dell'ordinanza cautelare, che peraltro non è stata nemmeno contestata da parte attrice, o alla circostanza che sia stata resa nota la sua definitività per non essere più suscettibile di impugnazione in sede di reclamo in ragione dell'intervenuta transazione.
Passando ad esaminare la domanda fondata sulla concorrenza sleale, si osserva che la circostanza che il comportamento concorrenzialmente illecito, identificato dalla società attrice nella pubblicazione di un commento giurisprudenziale sulla rivista ”, non sia in alcun modo riferibile alle Parte_2 società convenute, per quanto in precedenza evidenziato, sarebbe già di per sé motivo sufficiente per ritenere l'infondatezza della domanda attorea.
Solo per completezza si osserva che l'avvenuta pubblicazione sulla rivista “Filodiritto” di un commento giurisprudenziale all'ordinanza cautelare che ha definito la controversia che era insorta tra le parti non pare sussumibile in alcuna delle fattispecie illecite invocate da parte attrice.
Occorre prendere le mosse dall'esame della norma nell'ambito della quale, secondo la prospettazione attorea, andrebbero sussunte le vicende dedotte in giudizio, vale a dire l'art. 2598 c.c. disciplinante gli atti di concorrenza sleale.
In particolare, l'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. qualifica come atto di concorrenza sleale la condotta di chiunque “diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente” e di chiunque “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.
Presupposto soggettivo indefettibile della fattispecie in analisi è il “rapporto di concorrenzialità” posto che la concorrenza sleale può essere realizzata solo da soggetti del mercato in concorrenza (o dal cd. terzo interposto che agisca per conto del soggetto concorrente).
Relativamente alla concorrenza sleale cd. “denigratoria”, essa consiste nella diffusione di notizie e apprezzamenti su prodotti o sull'attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito ovvero idonei a incidere negativamente sulla reputazione e fiducia di cui l'impresa gode sul mercato. La pagina 6 di 9 giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “ai fini della configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente ma possono avere ad oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale l'attività di quest'ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale, la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, l'effettiva diffusione tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone e il contenuto diffamatorio degli apprezzamenti stessi” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza 31.10.2016 n. 22042 in parte motiva che richiama Cass. civ. n. 18691/2015). Poiché il discredito deve tradursi in un danno concorrenziale
(attuale o possibile) ne discende che le notizie o gli apprezzamenti negativi devono essere tali da assumere rilievo concorrenziale.
Quanto alle ipotesi sussumibili nel terzo comma della norma in esame, invece, è bene evidenziare che
“In tema di atti di concorrenza sleale, l'art. 2598 n. 3 c.c., costituisce una disposizione aperta che spetta al giudice riempire di contenuti, avuto riguardo alla naturale atipicità del mercato ed alla rottura della regola della correttezza commerciale, sì che in tale previsione rientrano tutte quelle condotte che, coerentemente con la suddetta ratio, ancorché non tipizzate, abbiano come effetto
l'appropriazione illecita del risultato di mercato della impresa concorrente” (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 18034 del 06/06/2022).
Alla luce delle sopra tracciate coordinate ermeneutiche si osserva come, nella fattispecie in esame, non risulta dimostrata la sussistenza di alcuno dei coelementi volti a integrare gli illeciti di cui all'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c.
Quanto alla concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c. è sufficiente evidenziare che, nello schema tipico configurato dal legislatore e nella elaborazione giurisprudenziale, l'illecito denigratorio è caratterizzato necessariamente (anche sotto il profilo semantico) dalla diffusione di notizie discreditanti, non essendo configurabile un distinto illecito di condotta denigratoria che prescinda dalla diffusione delle notizie aventi efficacia discreditante. Nel caso di specie, non si ravvisa alcun contenuto denigratorio o screditante della società attrice nel commento giurisprudenziale intitolato “Il marchio tutelato dal Tribunale di Bologna mediante un'inibitoria pan-europea”. Parte attrice - CP_1 che arriva persino ad affermare che l'articolo in questione avrebbe contenuto “menzognero”, senza nemmeno indicare quali sarebbero le affermazioni non corrispondenti al vero - non spiega nemmeno quali sarebbero i profili dell'articolo ad avere un contenuto denigratorio e diffamatorio, né in che pagina 7 di 9 termini avrebbero inciso negativamente sull'attività della società attrice, limitandosi a mere affermazioni di stile disancorate dalla vicenda concreta.
Quanto alla concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. si osserva che parte attrice non ha compiutamente assolto all'onere di allegazione ancor prima che di prova di tale illecito essendosi limitata ad affermare che le condotte addebitate alle convenute integrerebbero una forma di concorrenza sleale per “scorrettezza professionale dato che a prescindere dallo screditamento subito dall'attrice la comunicazione che e Coop ItalianFood S.p.a. hanno diffuso a mezzo di Controparte_3
“ ” riveste comunque un contenuto menzognero” senza nemmeno preoccuparsi di meglio Parte_2 contestualizzare la fattispecie di mendacio concorrenziale allegata.
La domanda attorea va pertanto respinta.
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per la condanna della società attrice ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., dal momento che la medesima ha introdotto il presente giudizio in base ad allegazioni difensive manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, portando avanti l'iniziativa giudiziaria nonostante la manifestata disponibilità conciliativa delle convenute.
A differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 co. 1 c.p.c., la condanna ai sensi del terzo comma può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza richiedere la prova del danno.
In tale contesto, il legislatore con l'art. 96 co. 3 c.p.c., ha introdotto un danno tipicamente punitivo non avendo tale norma una natura meramente risarcitoria, ma sanzionatoria, risolvendosi in una sanzione d'ufficio finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia, deflazionando il contenzioso ingiustificato;
tale finalità esclude la necessità di provare il danno effettivamente patito dalla controparte, nonostante la condanna sia prevista a favore della stessa e non dello Stato. deve, pertanto, essere condannata a risarcire il danno da responsabilità processuale Parte_1 aggravata, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. che viene liquidato equitativamente, nella misura indicata in dispositivo, pari alla metà delle spese di lite.
§§§§
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice. Le spese sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di media complessità, tenuto conto dell'attività processuale svolta (e quindi pagina 8 di 9 con applicazione dei minimi per la fase istruttoria che non ha richiesto l'assunzione di prove costituende) e della presenza di più parti con la medesima posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare alle Parte_1 convenute la somma di € 5.844,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. oltre interesse legali dalla sentenza al saldo;
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore delle convenute che si liquidano in complessivi € 11.688,00 oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario oltre IVA e CPA.
Così deciso in Milano, 22.10.2025
Il Giudice
NA RA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa - A
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, NA RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9870 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza 18.6.2025 con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche tra in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dell'avv. Franco Mugnai e dell'avv. Raffaella Bonsangue che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attrice
e
(P.IVA ) e (P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
) in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, entrambe elettivamente P.IVA_2 domiciliate in Milano, via Lamarmora n. 40, presso lo studio dell'avv. Mariangela Bogni e dell'avv.
Michele Papa che le rappresentano e difendono, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenute
OGGETTO: Concorrenza sleale non interferente.
CONCLUSIONI: Come da verbale del 18.6.2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
pagina 1 di 9 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha citato in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano, la e la rassegnando le Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni “- accertare e dichiarare, nel miglior modo e con la miglior formula, che le convenute e si sono rese inadempienti all'atto di transazione Controparte_3 Controparte_2 sottoscritto in data 7 febbraio 2020 ed in particolare alla clausola di riservatezza di cui all'articolo
10; - accertare e dichiarare, nel miglior modo e con la miglior formula, che le convenute CP_3
e si sono rese responsabili di concorrenza sleale per diffusione di notizie
[...] Controparte_2
e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito ex art. 2598, n. 2, c.c. e di concorrenza sleale per utilizzo di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda ex art. 2598, n. 3, c.c.; - inibire, ai sensi dell'art. 2599 c.c. e/o dell'art. 614-bis c.p.c., alle società convenute ogni ulteriore diffusione o comunicazione di qualsivoglia informazione circa l'accordo sottoscritto in data 7 febbraio 2020 e/o la vicenda giudiziaria definita mediante tale accordo ed in ogni caso di comunicazioni idonee a determinarne il discredito a danno dell'attrice o comunque di contenuto non veritiero;
- fissare la somma dovuta per ciascun episodio di ulteriore diffusione o comunicazione successivamente alla emanazione del provvedimento di inibitoria e/o per ogni violazione in altra forma ovvero per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento nella misura di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00); - condannare le convenute in solido a risarcire l'attrice dei danni patrimoniali e non patrimoniali da essa patiti e patendi in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti dall'atto di transazione sottoscritto in data 7 febbraio 2020 e per gli illeciti di sleale concorrenza meglio descritti in narrativa, comprensivi di interessi legali fino al giorno del saldo ed alla rivalutazione;
- condannare in ogni caso le convenute alla rifusione delle spese di lite (oltre spese generali e accessori di legge), nella misura massima prevista”.
A fondamento della domanda, parte attrice ha allegato in fatto che nel 2019 - allorchè la sua denominazione sociale era - era insorta una controversa con le odierne
CP_1 Parte_1 convenute e che, nello specifico, essa attrice aveva proposto in via cautelare una domanda di accertamento negativo della contraffazione del segno nei confronti delle odierne convenute le
CP_1 quali, costituendosi in giudizio, avevano a loro volta svolto domanda riconvenzionale di accertamento della contraffazione da parte della società attrice del loro marchio con richiesta di inibitoria
CP_1 all'utilizzo del termine assistita da penale e della pubblicazione dell'ordinanza cautelare;
che
CP_1 il Tribunale di Bologna in data 7.1.2020 aveva rigettato il ricorso proposto dalla società attrice e pagina 2 di 9 accolto tutte le domande cautelari svolte in via riconvenzionale dalle convenute;
che la società attrice aveva proposto reclamo chiedendo la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata e che il
Tribunale di Bologna, con il decreto di fissazione dell'udienza di reclamo, aveva sospeso l'ordine di pubblicazione del provvedimento cautelare;
che la società attrice aveva poi abbandonato il procedimento di reclamo per avere raggiunto un accordo transattivo con le convenute che era stato sottoscritto il 7.2.2020; che le parti avevano inserito nell'accordo transattivo una clausola di riservatezza del seguente tenore “il presente accordo, i suoi contenuti e la vicenda giudiziaria definita resteranno riservati tra le parti, fatta unicamente salva la necessità di esibire in giudizio il presente accordo qualora vi sia contestazione in merito all'adempimento delle obbligazioni assunte con
l'accordo stesso”; che la società attrice aveva adempiuto a tutti gli obblighi previsti a suo carico in sede transattiva mentre le convenute non avevano fatto altrettanto;
che infatti nel 2020, sulla rivista
“Filodiritto” edita dalla società diretta dall'avv. era stato Controparte_4 CP_5 pubblicato un articolo a commento dell'ordinanza cautelare del Tribunale di Bologna nel quale era stata data ampia divulgazione a tutta la vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolte le odierne parti in causa, inclusa la sua definizione in via transattiva;
che la notizia era stata riportata nell'articolo in modo suggestivo, con riferimenti incompleti e inesatti all'ordinanza cautelare e con toni volutamente denigratori nei confronti della società attrice;
che peraltro tra i membri del comitato scientifico della rivista “Filodiritto” vi era anche il Prof. Avv. Cesare Galli che aveva patrocinato la difesa delle convenute nell'ambito del contenzioso cautelare chiusosi in via transattiva;
che in data 17.5.2021 la società attrice aveva provveduto a contestare a la violazione della clausola di riservatezza CP_1 di cui all'accordo transattivo del 7.2.2020 e che la contestazione era stata riscontrata dall'avv. Galli che aveva evidenziato l'estraneità delle società alla pubblicazione censurata;
che la società attrice aveva risposto chiedendo la rimozione immediata dell'articolo e il risarcimento del danno e che, ancora una volta, le società convenute avevano respinto ogni addebito per il tramite dell'avv. Galli.
Sul presupposto che la pubblicazione del commento giurisprudenziale sulla rivista “ ” Parte_2 integrasse una violazione della clausola di riservatezza di cui all'accordo transattivo sottoscritto dalle parti il 7.2.2020 nonché una condotta concorrenzialmente illecita ex art. 2598 nn. 2 e 3 c.c., la società attrice ha concluso come in atti.
Si sono costituite in giudizio concludendo per il rigetto CP_6 Controparte_2 della domanda attorea e per la condanna della società attrice ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Le convenute hanno eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva sia in relazione alla domanda di inadempimento della transazione, sia in relazione alla domanda di concorrenza sleale evidenziando che parte attrice non aveva in alcun modo provato una violazione pagina 3 di 9 dell'accordo transattivo da parte loro, non potendosi tale violazione desumere dalla mera pubblicazione di un articolo su di una rivista scientifica che, per stessa affermazione della difesa attorea, era avvenuta per iniziativa dell'avv. Galli. Hanno inoltre eccepito, con riferimento alla domanda di concorrenza sleale, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, adito sulla base della clausola contenuta nell'accordo transattivo che gli attribuiva la competenza esclusiva a conoscere di ogni controversia relativa alla validità, all'interpretazione o all'adempimento dell'accordo medesimo e che tuttavia non faceva riferimento a controversie di natura extracontrattuale come la dedotta concorrenza sleale. Nel merito, hanno contestato che la pubblicazione di un commento giurisprudenziale potesse integrare violazione della clausola di riservatezza contenuta nell'accordo transattivo o configurare le ipotesi di concorrenza sleale dedotte dalla società attrice.
La causa, inizialmente assegnata alla V Sezione Civile è stata successivamente trasmessa per competenza tabellare alla XIV Sezione Civile specializzata in materia di impresa in ragione delle domande svolte da parte attrice, fondate sulla violazione da parte delle convenute dei precetti di cui all'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c.
La causa è stata istruita in via documentale e all'udienza del 18.6.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
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In via preliminare va precisato che la decisione della controversia in esame spetta al Tribunale in composizione monocratica e non collegiale, attenendo la stessa ad atti di concorrenza sleale pura posto che non è stata prospettata alcuna violazione di privative industriali né di segreti aziendali ai sensi degli artt. 98-99 c.p.i.
La competenza di questa sezione si fonda poi sull'attribuzione tabellare alla Sezione Specializzata in materia di Impresa – A non solo della materia c.d. “specializzata” ma anche della concorrenza sleale semplice, non interferente con privative industriali.
Tanto premesso, le domande proposte risultano infondate e, come tali, non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Secondo la prospettazione attorea la pubblicazione sulla rivista giuridica ” di un Parte_2 commento giurisprudenziale all'ordinanza resa dal Tribunale di Bologna in data 7.1.2020, all'esito del procedimento cautelare intentato dall'odierna attrice (all'epoca denominata Parte_3 nei confronti delle odierne convenute, integrerebbe sia una violazione della clausola di riservatezza pagina 4 di 9 prevista dall'art. 10 dell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti e, quindi, un inadempimento contrattuale, sia un illecito extracontrattuale in quanto la pubblicazione del commento giurisprudenziale in violazione dell'accordo transattivo integrerebbe anche gli estremi della concorrenza sleale sanzionata dall'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c.
Con riferimento al dedotto inadempimento contrattuale si osserva che l'art. 10 dell'accordo transattivo sottoscritto dalle odierne parti in causa prevede che “il presente accordo, i suoi contenuti e la vicenda giudiziaria qui definita resteranno riservati fra le parti, fatta unicamente salva la necessità di esibire in giudizio il presente accordo qualora vi sia contestazione in merito all'adempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo stesso”.
Non vi è dubbio circa il fatto che la pubblicazione del commento giurisprudenziale sia direttamente riferibile all'editore della rivista “ ” e, quanto al suo contenuto, all'autore dell'articolo in Parte_2 questione, mentre solo indirettamente sarebbe riferibile all'iniziativa dell'avv. Galli per avere trasmesso l'ordinanza del Tribunale di Bologna alla redazione della rivisita giuridica ”. Parte_2
Parimenti non vi è dubbio alcuno sul fatto che l'accordo transattivo di cui parte attrice lamenta l'inadempimento è stato a suo tempo sottoscritto esclusivamente dalle società odierne parti in causa con l'ovvia conseguenza che un inadempimento contrattuale potrebbe configurarsi solo nel caso in cui sia accertata una violazione degli obblighi previsti dall'accordo transattivo da parte di uno dei suoi contraenti.
Nel caso di specie, tuttavia, nessuna violazione dell'accordo transattivo può essere imputata alle odierne convenute alle quali, per quanto appena evidenziato, non è in alcun modo riferibile la pubblicazione del commento giurisprudenziale censurato da parte attrice.
D'altra parte, la stessa società attrice, nell'atto di citazione, si è limitata ad allegare la violazione della clausola di riservatezza da parte delle convenute senza preoccuparsi di spiegare in che modo l'inadempimento sarebbe loro causalmente riferibile, salvo poi invocare nella prima memoria istruttoria una non meglio precisata posizione di garanzia in capo alle società convenute rispetto alla possibile violazione della clausola di riservatezza da parte di soggetti terzi con i quali avevano condiviso le informazioni tutelate. La generica allegazione di parte attrice non si confronta tuttavia con il dettato normativo che prevede all'art. 1228 c.c. l'unica ipotesi di responsabilità contrattuale per fatto altrui, ovvero la responsabilità per fatto degli ausiliari, fattispecie che non trova spazio nel caso in esame in difetto dei presupposti stessi per la sua operatività ovvero l'esistenza di un rapporto tra ausiliario e committente (c.d. rapporto di preposizione) e di una relazione di occasionalità necessaria tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario.
pagina 5 di 9 A ciò si aggiunga, con rilievo persino assorbente rispetto a quanto evidenziato, che deve escludersi che l'avvenuta pubblicazione di un commento giurisprudenziale su di una rivista specializzata, anche laddove riferibile alle convenute (e così non è), possa integrare inadempimento della clausola di riservatezza contenuta nell'accordo transattivo del 7.1.2020. L'obbligo di riservatezza sottoscritto dalle parti aveva infatti per oggetto la transazione e il suo contenuto che pacificamente non sono stati oggetto di divulgazione a terzi, mentre il generico riferimento contenuto nella clausola di riservatezza alla “vicenda giudiziaria qui definita” non può ragionevolmente ritenersi riferito alla divulgazione dell'ordinanza cautelare, che peraltro non è stata nemmeno contestata da parte attrice, o alla circostanza che sia stata resa nota la sua definitività per non essere più suscettibile di impugnazione in sede di reclamo in ragione dell'intervenuta transazione.
Passando ad esaminare la domanda fondata sulla concorrenza sleale, si osserva che la circostanza che il comportamento concorrenzialmente illecito, identificato dalla società attrice nella pubblicazione di un commento giurisprudenziale sulla rivista ”, non sia in alcun modo riferibile alle Parte_2 società convenute, per quanto in precedenza evidenziato, sarebbe già di per sé motivo sufficiente per ritenere l'infondatezza della domanda attorea.
Solo per completezza si osserva che l'avvenuta pubblicazione sulla rivista “Filodiritto” di un commento giurisprudenziale all'ordinanza cautelare che ha definito la controversia che era insorta tra le parti non pare sussumibile in alcuna delle fattispecie illecite invocate da parte attrice.
Occorre prendere le mosse dall'esame della norma nell'ambito della quale, secondo la prospettazione attorea, andrebbero sussunte le vicende dedotte in giudizio, vale a dire l'art. 2598 c.c. disciplinante gli atti di concorrenza sleale.
In particolare, l'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. qualifica come atto di concorrenza sleale la condotta di chiunque “diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente” e di chiunque “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.
Presupposto soggettivo indefettibile della fattispecie in analisi è il “rapporto di concorrenzialità” posto che la concorrenza sleale può essere realizzata solo da soggetti del mercato in concorrenza (o dal cd. terzo interposto che agisca per conto del soggetto concorrente).
Relativamente alla concorrenza sleale cd. “denigratoria”, essa consiste nella diffusione di notizie e apprezzamenti su prodotti o sull'attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito ovvero idonei a incidere negativamente sulla reputazione e fiducia di cui l'impresa gode sul mercato. La pagina 6 di 9 giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “ai fini della configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente ma possono avere ad oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale l'attività di quest'ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale, la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, l'effettiva diffusione tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone e il contenuto diffamatorio degli apprezzamenti stessi” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza 31.10.2016 n. 22042 in parte motiva che richiama Cass. civ. n. 18691/2015). Poiché il discredito deve tradursi in un danno concorrenziale
(attuale o possibile) ne discende che le notizie o gli apprezzamenti negativi devono essere tali da assumere rilievo concorrenziale.
Quanto alle ipotesi sussumibili nel terzo comma della norma in esame, invece, è bene evidenziare che
“In tema di atti di concorrenza sleale, l'art. 2598 n. 3 c.c., costituisce una disposizione aperta che spetta al giudice riempire di contenuti, avuto riguardo alla naturale atipicità del mercato ed alla rottura della regola della correttezza commerciale, sì che in tale previsione rientrano tutte quelle condotte che, coerentemente con la suddetta ratio, ancorché non tipizzate, abbiano come effetto
l'appropriazione illecita del risultato di mercato della impresa concorrente” (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 18034 del 06/06/2022).
Alla luce delle sopra tracciate coordinate ermeneutiche si osserva come, nella fattispecie in esame, non risulta dimostrata la sussistenza di alcuno dei coelementi volti a integrare gli illeciti di cui all'art. 2598 nn. 2 e 3 c.c.
Quanto alla concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c. è sufficiente evidenziare che, nello schema tipico configurato dal legislatore e nella elaborazione giurisprudenziale, l'illecito denigratorio è caratterizzato necessariamente (anche sotto il profilo semantico) dalla diffusione di notizie discreditanti, non essendo configurabile un distinto illecito di condotta denigratoria che prescinda dalla diffusione delle notizie aventi efficacia discreditante. Nel caso di specie, non si ravvisa alcun contenuto denigratorio o screditante della società attrice nel commento giurisprudenziale intitolato “Il marchio tutelato dal Tribunale di Bologna mediante un'inibitoria pan-europea”. Parte attrice - CP_1 che arriva persino ad affermare che l'articolo in questione avrebbe contenuto “menzognero”, senza nemmeno indicare quali sarebbero le affermazioni non corrispondenti al vero - non spiega nemmeno quali sarebbero i profili dell'articolo ad avere un contenuto denigratorio e diffamatorio, né in che pagina 7 di 9 termini avrebbero inciso negativamente sull'attività della società attrice, limitandosi a mere affermazioni di stile disancorate dalla vicenda concreta.
Quanto alla concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. si osserva che parte attrice non ha compiutamente assolto all'onere di allegazione ancor prima che di prova di tale illecito essendosi limitata ad affermare che le condotte addebitate alle convenute integrerebbero una forma di concorrenza sleale per “scorrettezza professionale dato che a prescindere dallo screditamento subito dall'attrice la comunicazione che e Coop ItalianFood S.p.a. hanno diffuso a mezzo di Controparte_3
“ ” riveste comunque un contenuto menzognero” senza nemmeno preoccuparsi di meglio Parte_2 contestualizzare la fattispecie di mendacio concorrenziale allegata.
La domanda attorea va pertanto respinta.
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per la condanna della società attrice ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., dal momento che la medesima ha introdotto il presente giudizio in base ad allegazioni difensive manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, portando avanti l'iniziativa giudiziaria nonostante la manifestata disponibilità conciliativa delle convenute.
A differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 co. 1 c.p.c., la condanna ai sensi del terzo comma può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza richiedere la prova del danno.
In tale contesto, il legislatore con l'art. 96 co. 3 c.p.c., ha introdotto un danno tipicamente punitivo non avendo tale norma una natura meramente risarcitoria, ma sanzionatoria, risolvendosi in una sanzione d'ufficio finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia, deflazionando il contenzioso ingiustificato;
tale finalità esclude la necessità di provare il danno effettivamente patito dalla controparte, nonostante la condanna sia prevista a favore della stessa e non dello Stato. deve, pertanto, essere condannata a risarcire il danno da responsabilità processuale Parte_1 aggravata, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. che viene liquidato equitativamente, nella misura indicata in dispositivo, pari alla metà delle spese di lite.
§§§§
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice. Le spese sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di media complessità, tenuto conto dell'attività processuale svolta (e quindi pagina 8 di 9 con applicazione dei minimi per la fase istruttoria che non ha richiesto l'assunzione di prove costituende) e della presenza di più parti con la medesima posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare alle Parte_1 convenute la somma di € 5.844,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. oltre interesse legali dalla sentenza al saldo;
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore delle convenute che si liquidano in complessivi € 11.688,00 oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario oltre IVA e CPA.
Così deciso in Milano, 22.10.2025
Il Giudice
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