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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/10/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 919/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Tarascio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
1) , n. a Catania il 09.12.1976, , Controparte_1 C.F._2
2) , n. Torino il 18.12.1974, sia in proprio - CP_2 C.F._3
quale moglie ed erede prima accettante con beneficio di inventario e poi rinunciante l'eredità del defunto marito Persona_1
( ), C.F._4
1 deceduto il 24.08.2022- sia nella qualità di madre esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori: 3) , , n. a CP_3 C.F._5
Torino l'08.07.2011 e 4) n. a Torino il CP_4 C.F._6
31.08. 2013, e
5) , n. a Catania il 20.04.1979, , Parte_2 C.F._7
tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Giovanni Raudino, giusta procura in atti;
APPELLATI
Fatto e diritto
(sia in proprio, quale moglie ed erede Controparte_1 CP_2
accettante con beneficio di inventario del defunto marito Persona_1
, sia nella qualità di madre esercente la potestà genitoriale
[...]
sulle figlie minori e , e hanno CP_3 CP_4 Parte_2
proposto opposizione ex artt. 615, co. 1, e 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 879/2022, emesso dal Tribunale di
Siracusa in data 30.05.2022, nonché avverso il pedissequo atto di precetto, in virtù dei quali era stato loro ingiunto e intimato di pagare, in solido tra di loro, in favore di la somma di € 336.828,00, oltre interessi, Parte_1
spese e compensi del monitorio, in forza dell'assegno bancario del 31.12.2015, apparentemente sottoscritto dal defunto , loro dante causa. Persona_2
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio . Parte_1
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1656/2023, pubblicata il 20.9.2023
(resa nel proc. n. 4338/2022 RG), accoglieva l'opposizione ex art. 645 c.p.c. e revocava il decreto ingiuntivo;
dichiarava invece inammissibile l'opposizione a precetto, e compensava le spese tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca.
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando due Parte_1
motivi di impugnazione.
Posta una prima volta in decisione, la causa è stata quindi rimessa sul ruolo per instaurare il contraddittorio, ex art. 101 c.p.c. sulla questione – sollevata ex
2 officio- della validità dell'assegno bancario azionato, per mancanza della data di emissione.
Quindi, all'esito della udienza di discussione del 7.10.2025, la causa è stata nuovamente assegnata a sentenza.
^^^
Il Tribunale di Siracusa, nell'accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo, ha così argomentato: 1) ha previamente qualificato la domanda esercitata dal in via monitoria quale azione causale (per restituzione di svariati Pt_1
prestiti asseritamente concessi al defunto a partire dal 1993); 2) Persona_2
ha, quindi, ritenuto che il creditore opposto avesse l'onere di provare l'esistenza del rapporto sottostante ovvero, alternativamente, potesse avvalersi di una presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, all'uopo dimostrando l'esistenza di una promessa di pagamento a suo favore, ex art. 1988 c.c.; 3) ha infine osservato, per un verso, che l'assegno bancario in questione non potesse valere come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. poiché, come ammesso dallo stesso , il nome del prenditore non era Pt_1
stato indicato nel titolo al momento della sua emissione e, per altro verso, che l'opposto non aveva assolto all'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale dedotto.
L'appellante critica tale decisione lamentando, con il Parte_1
primo motivo di gravame, che il Tribunale ha ricostruito erroneamente la domanda d'ingiunzione da lui proposta come azione causale, con ciò violando l'art. 112 c.p.c..
Assume al riguardo di avere fondato la propria domanda monitoria sull'assegno bancario tratto sul conto di , pienamente valido, Persona_2
derivandone che l'azione proposta andava piuttosto qualificata, in via principale, come azione cartolare e semmai, solo in subordine, come azione causale.
3 Deduce, quindi, l'appellante che tale domanda avrebbe dovuto essere accolta sulla scorta del pacifico indirizzo giurisprudenziale, richiamato anche dal
Tribunale, secondo cui l'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del r.d. n. 1736 del 1933, come assegno bancario al portatore, soggiungendo che, all'accoglimento della domanda, non avrebbe potuto ostare il disconoscimento operato dagli opponenti ex art. 214 c.p.c., in quanto tale disconoscimento era inammissibile, ed era rimasto, comunque, sfornito di prova.
Il motivo è solo parzialmente fondato, nei termini di cui si dirà, ma non è comunque idoneo a portare a una riforma della sentenza impugnata nel senso auspicato dall'appellante.
E invero, nel ricorso per ingiunzione, , pur allegando la Parte_1
natura del rapporto sottostante (di mutuo), nel fondare la propria domanda di ingiunzione sulla produzione del titolo di credito, ha, in effetti, mostrato di voler proporre in giudizio entrambe le azioni, sia quella cartolare, sia quella del rapporto sottostante intervenuto tra le parti, subordinate l'una rispetto all'altra.
La cumulatività delle due azioni – non vietata dall'art. 58 l. ass., che ne regola i rapporti- è, del resto, ammessa dalla risalente giurisprudenza della Corte di cassazione, come anche dalla dottrina (v. Cass. n. 853/1963; 2872/1963; più di recente, Cass. n. 4203/2002).
Ciò posto, nel merito l'azione va rigettata.
Va premesso che non può essere presa in esame l'eccezione, sollevata dagli appellati, di prescrizione dell'azione cartolare in quanto proposta ben sette anni dopo l'emissione del titolo.
4 E invero, come dedotto dall'appellante tale eccezione, in quanto formulata per la prima volta solo in appello, incorre nel divieto di “nova” di cui all'art. 345
c.p.c..
Cionondimeno, risulta allegata dallo stesso la circostanza che Pt_1
l'assegno in questione, del considerevole importo di € 336.828,00, gli era stato consegnato dal (per la restituzione di prestiti effettuati a titolo Per_2
“amicale”) incompleto, con l'accordo di successivo riempimento nel momento in cui il traente avesse avuto la provvista sufficiente per il pagamento.
In particolare, è ammesso dall'appellante che l'assegno de quo era privo, oltrechè della indicazione del nome del prenditore, anche del luogo e della data di emissione, essendo stati indicati solo l'importo e la firma.
Ciò è confermato dalla copia della versione originaria dell'assegno, prodotta in giudizio proprio dal (v. all. seconda memoria ex art. 183 c.p.c), in cui Pt_1
risultano indicati solo l'importo, a cifre e a lettere, e la firma del traente.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, cui questo
Collegio intende dare seguito, l'assegno bancario privo di data di emissione è nullo, e non vale come tale;
esso è privo di efficacia cartolare per mancanza di uno dei requisiti essenziali per la validità di cui all'art. 2, comma 1, del r.d. n.
1736 del 1933, potendo al più valere solo come promessa di pagamento, ex art. 1988 c.c. (Cass. 24144/18; Cass. 20449/16; Cass. 10806/14; Cass. 26913/2008,
Cass. 4804/2006; Cass. 4368/1995).
Ha chiarito la S.C. che “agli effetti della validità dell'assegno bancario occorre che il requisito dell'indicazione della data sussista al momento in cui il titolo viene emesso e non può essere integrato successivamente, ad opera del prenditore o di altri;
e ciò sia perchè la data di emissione serve a stabilire, a norma dell'art. 32 legge ass., il giorno dal quale deve decorrere il termine di
5 presentazione al trattario, decorso il quale il portatore decade dall'azione di regresso, sia perchè il bollo apposto in misura fissa sull'assegno lascia presumere che questo debba avere breve vita, sia, infine, perchè, in mancanza della data di emissione, l'assegno potrebbe circolare a tempo indeterminato ed usufruire cosi indebitamente la funzione propria della cambiale (Così Cass.
11.10.2016 n. 20449, cfr. anche Cass. 828/1967).
Sulla questione, oggetto di rilievo ex officio da parte di questa Corte, è stato instaurato il contradditorio delle parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c..
Va osservato al riguardo che non appare pertinente il richiamo giurisprudenziale operato dall'appellante nelle note all'uopo autorizzate: anzitutto, la pronuncia indicata (Cass. n. 35947/2021) si riferisce ad una fattispecie di opposizione alla ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa per emissione di assegno dopo la revoca dell'autorizzazione e, in ogni caso, anche detta pronuncia, lungi dall'affermare la valenza cartolare dell'assegno privo di data, ribadisce l'indirizzo consolidato secondo cui questo non può valere come titolo di credito, bensì soltanto come promessa di pagamento.
In definitiva, allora, anche l'azione cartolare deve essere rigettata.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduce, con riferimento alla domanda causale, che il Tribunale ha errato, nel ritenere inammissibile la prova testimoniale dedotta dagli opponenti, a rigettare anche la prova contraria sui medesimi articolati richiesta da esso creditore opposto con la terza memoria istruttoria. Deduce che il Tribunale, in ordine al rapporto causale dedotto in giudizio, avrebbe dovuto, alternativamente, o ritenere non contestata la consegna dell'assegno al (cui era volta la prova), oppure ammettere la Pt_1
prova testimoniale, diretta e contraria, richiesta dalle parti.
6 Chiede quindi l'appellante che, ove la Corte ritenga di ammettere la prova diretta dedotta in primo grado dagli opponenti, oggi appellati, venga ammessa pure la prova contraria da lui richiesta sui medesimi articolati.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, l'appellante non può dolersi della mancata ammissione della prova diretta chiesta dagli odierni appellati, in quanto non legittimato a farlo per difetto di interesse.
In ogni caso, del tutto correttamente il giudice di prime cure, nella sentenza impugnata, ha ritenuto inammissibile e irrilevante detta prova, sia perché formulata in termini negativi e sia perché appare non coerente con l'onere probatorio gravante sugli opponenti.
Infatti, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, una volta escluso che l'assegno de quo potesse valere come promessa di pagamento, stante la mancata indicazione del beneficiario (cfr. Cass. n. 731/2020), la presunzione di esistenza del rapporto sottostante non opera, e l'onere di provare l'esistenza di un tal rapporto spetta all'apparente prenditore, ossia a . Parte_1
Poiché tale onere non è stato assolto, dal momento che il ha formulato Pt_1
una richiesta di prova testimoniale solo in via di prova contraria (in disparte da ogni valutazione sulla rilevanza di detta prova), va confermato l'apprezzamento del primo giudice che ha rigettato la domanda causale per mancanza di prova.
Per le superiori ragioni, l'impugnata sentenza va allora confermata.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, si reputa equo disporne una parziale compensazione, in misura di un quarto, tenuto conto che la causa è stata decisa alla luce di una questione sollevata d'ufficio da questo giudice,
7 mentre la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico dell'appellante.
Dette spese vanno liquidate come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. Giustizia n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da €260.000,01 a 520.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta dai difensori delle parti, ad esclusione della fase di trattazione/istruttoria per cui si ritiene congruo liquidare i minimi.
Avuto riguardo al rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1656/2023; Parte_1
compensa le spese del grado tra le parti in ragione di un quarto e condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, della restante parte delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida, per l'intero, in complessivi euro 17.179,00, di cui euro 4.389,00 per la fase di studio, euro
2552,00 per la fase introduttiva, €2940,00 per fase di trattazione ed euro
7.298,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione.
Da atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore
8 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così decisa nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di appello in data 16 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Dott.Giovanni Dipietro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 919/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Tarascio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
1) , n. a Catania il 09.12.1976, , Controparte_1 C.F._2
2) , n. Torino il 18.12.1974, sia in proprio - CP_2 C.F._3
quale moglie ed erede prima accettante con beneficio di inventario e poi rinunciante l'eredità del defunto marito Persona_1
( ), C.F._4
1 deceduto il 24.08.2022- sia nella qualità di madre esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori: 3) , , n. a CP_3 C.F._5
Torino l'08.07.2011 e 4) n. a Torino il CP_4 C.F._6
31.08. 2013, e
5) , n. a Catania il 20.04.1979, , Parte_2 C.F._7
tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Giovanni Raudino, giusta procura in atti;
APPELLATI
Fatto e diritto
(sia in proprio, quale moglie ed erede Controparte_1 CP_2
accettante con beneficio di inventario del defunto marito Persona_1
, sia nella qualità di madre esercente la potestà genitoriale
[...]
sulle figlie minori e , e hanno CP_3 CP_4 Parte_2
proposto opposizione ex artt. 615, co. 1, e 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 879/2022, emesso dal Tribunale di
Siracusa in data 30.05.2022, nonché avverso il pedissequo atto di precetto, in virtù dei quali era stato loro ingiunto e intimato di pagare, in solido tra di loro, in favore di la somma di € 336.828,00, oltre interessi, Parte_1
spese e compensi del monitorio, in forza dell'assegno bancario del 31.12.2015, apparentemente sottoscritto dal defunto , loro dante causa. Persona_2
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio . Parte_1
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1656/2023, pubblicata il 20.9.2023
(resa nel proc. n. 4338/2022 RG), accoglieva l'opposizione ex art. 645 c.p.c. e revocava il decreto ingiuntivo;
dichiarava invece inammissibile l'opposizione a precetto, e compensava le spese tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca.
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando due Parte_1
motivi di impugnazione.
Posta una prima volta in decisione, la causa è stata quindi rimessa sul ruolo per instaurare il contraddittorio, ex art. 101 c.p.c. sulla questione – sollevata ex
2 officio- della validità dell'assegno bancario azionato, per mancanza della data di emissione.
Quindi, all'esito della udienza di discussione del 7.10.2025, la causa è stata nuovamente assegnata a sentenza.
^^^
Il Tribunale di Siracusa, nell'accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo, ha così argomentato: 1) ha previamente qualificato la domanda esercitata dal in via monitoria quale azione causale (per restituzione di svariati Pt_1
prestiti asseritamente concessi al defunto a partire dal 1993); 2) Persona_2
ha, quindi, ritenuto che il creditore opposto avesse l'onere di provare l'esistenza del rapporto sottostante ovvero, alternativamente, potesse avvalersi di una presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, all'uopo dimostrando l'esistenza di una promessa di pagamento a suo favore, ex art. 1988 c.c.; 3) ha infine osservato, per un verso, che l'assegno bancario in questione non potesse valere come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. poiché, come ammesso dallo stesso , il nome del prenditore non era Pt_1
stato indicato nel titolo al momento della sua emissione e, per altro verso, che l'opposto non aveva assolto all'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale dedotto.
L'appellante critica tale decisione lamentando, con il Parte_1
primo motivo di gravame, che il Tribunale ha ricostruito erroneamente la domanda d'ingiunzione da lui proposta come azione causale, con ciò violando l'art. 112 c.p.c..
Assume al riguardo di avere fondato la propria domanda monitoria sull'assegno bancario tratto sul conto di , pienamente valido, Persona_2
derivandone che l'azione proposta andava piuttosto qualificata, in via principale, come azione cartolare e semmai, solo in subordine, come azione causale.
3 Deduce, quindi, l'appellante che tale domanda avrebbe dovuto essere accolta sulla scorta del pacifico indirizzo giurisprudenziale, richiamato anche dal
Tribunale, secondo cui l'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del r.d. n. 1736 del 1933, come assegno bancario al portatore, soggiungendo che, all'accoglimento della domanda, non avrebbe potuto ostare il disconoscimento operato dagli opponenti ex art. 214 c.p.c., in quanto tale disconoscimento era inammissibile, ed era rimasto, comunque, sfornito di prova.
Il motivo è solo parzialmente fondato, nei termini di cui si dirà, ma non è comunque idoneo a portare a una riforma della sentenza impugnata nel senso auspicato dall'appellante.
E invero, nel ricorso per ingiunzione, , pur allegando la Parte_1
natura del rapporto sottostante (di mutuo), nel fondare la propria domanda di ingiunzione sulla produzione del titolo di credito, ha, in effetti, mostrato di voler proporre in giudizio entrambe le azioni, sia quella cartolare, sia quella del rapporto sottostante intervenuto tra le parti, subordinate l'una rispetto all'altra.
La cumulatività delle due azioni – non vietata dall'art. 58 l. ass., che ne regola i rapporti- è, del resto, ammessa dalla risalente giurisprudenza della Corte di cassazione, come anche dalla dottrina (v. Cass. n. 853/1963; 2872/1963; più di recente, Cass. n. 4203/2002).
Ciò posto, nel merito l'azione va rigettata.
Va premesso che non può essere presa in esame l'eccezione, sollevata dagli appellati, di prescrizione dell'azione cartolare in quanto proposta ben sette anni dopo l'emissione del titolo.
4 E invero, come dedotto dall'appellante tale eccezione, in quanto formulata per la prima volta solo in appello, incorre nel divieto di “nova” di cui all'art. 345
c.p.c..
Cionondimeno, risulta allegata dallo stesso la circostanza che Pt_1
l'assegno in questione, del considerevole importo di € 336.828,00, gli era stato consegnato dal (per la restituzione di prestiti effettuati a titolo Per_2
“amicale”) incompleto, con l'accordo di successivo riempimento nel momento in cui il traente avesse avuto la provvista sufficiente per il pagamento.
In particolare, è ammesso dall'appellante che l'assegno de quo era privo, oltrechè della indicazione del nome del prenditore, anche del luogo e della data di emissione, essendo stati indicati solo l'importo e la firma.
Ciò è confermato dalla copia della versione originaria dell'assegno, prodotta in giudizio proprio dal (v. all. seconda memoria ex art. 183 c.p.c), in cui Pt_1
risultano indicati solo l'importo, a cifre e a lettere, e la firma del traente.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, cui questo
Collegio intende dare seguito, l'assegno bancario privo di data di emissione è nullo, e non vale come tale;
esso è privo di efficacia cartolare per mancanza di uno dei requisiti essenziali per la validità di cui all'art. 2, comma 1, del r.d. n.
1736 del 1933, potendo al più valere solo come promessa di pagamento, ex art. 1988 c.c. (Cass. 24144/18; Cass. 20449/16; Cass. 10806/14; Cass. 26913/2008,
Cass. 4804/2006; Cass. 4368/1995).
Ha chiarito la S.C. che “agli effetti della validità dell'assegno bancario occorre che il requisito dell'indicazione della data sussista al momento in cui il titolo viene emesso e non può essere integrato successivamente, ad opera del prenditore o di altri;
e ciò sia perchè la data di emissione serve a stabilire, a norma dell'art. 32 legge ass., il giorno dal quale deve decorrere il termine di
5 presentazione al trattario, decorso il quale il portatore decade dall'azione di regresso, sia perchè il bollo apposto in misura fissa sull'assegno lascia presumere che questo debba avere breve vita, sia, infine, perchè, in mancanza della data di emissione, l'assegno potrebbe circolare a tempo indeterminato ed usufruire cosi indebitamente la funzione propria della cambiale (Così Cass.
11.10.2016 n. 20449, cfr. anche Cass. 828/1967).
Sulla questione, oggetto di rilievo ex officio da parte di questa Corte, è stato instaurato il contradditorio delle parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c..
Va osservato al riguardo che non appare pertinente il richiamo giurisprudenziale operato dall'appellante nelle note all'uopo autorizzate: anzitutto, la pronuncia indicata (Cass. n. 35947/2021) si riferisce ad una fattispecie di opposizione alla ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa per emissione di assegno dopo la revoca dell'autorizzazione e, in ogni caso, anche detta pronuncia, lungi dall'affermare la valenza cartolare dell'assegno privo di data, ribadisce l'indirizzo consolidato secondo cui questo non può valere come titolo di credito, bensì soltanto come promessa di pagamento.
In definitiva, allora, anche l'azione cartolare deve essere rigettata.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduce, con riferimento alla domanda causale, che il Tribunale ha errato, nel ritenere inammissibile la prova testimoniale dedotta dagli opponenti, a rigettare anche la prova contraria sui medesimi articolati richiesta da esso creditore opposto con la terza memoria istruttoria. Deduce che il Tribunale, in ordine al rapporto causale dedotto in giudizio, avrebbe dovuto, alternativamente, o ritenere non contestata la consegna dell'assegno al (cui era volta la prova), oppure ammettere la Pt_1
prova testimoniale, diretta e contraria, richiesta dalle parti.
6 Chiede quindi l'appellante che, ove la Corte ritenga di ammettere la prova diretta dedotta in primo grado dagli opponenti, oggi appellati, venga ammessa pure la prova contraria da lui richiesta sui medesimi articolati.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, l'appellante non può dolersi della mancata ammissione della prova diretta chiesta dagli odierni appellati, in quanto non legittimato a farlo per difetto di interesse.
In ogni caso, del tutto correttamente il giudice di prime cure, nella sentenza impugnata, ha ritenuto inammissibile e irrilevante detta prova, sia perché formulata in termini negativi e sia perché appare non coerente con l'onere probatorio gravante sugli opponenti.
Infatti, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, una volta escluso che l'assegno de quo potesse valere come promessa di pagamento, stante la mancata indicazione del beneficiario (cfr. Cass. n. 731/2020), la presunzione di esistenza del rapporto sottostante non opera, e l'onere di provare l'esistenza di un tal rapporto spetta all'apparente prenditore, ossia a . Parte_1
Poiché tale onere non è stato assolto, dal momento che il ha formulato Pt_1
una richiesta di prova testimoniale solo in via di prova contraria (in disparte da ogni valutazione sulla rilevanza di detta prova), va confermato l'apprezzamento del primo giudice che ha rigettato la domanda causale per mancanza di prova.
Per le superiori ragioni, l'impugnata sentenza va allora confermata.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, si reputa equo disporne una parziale compensazione, in misura di un quarto, tenuto conto che la causa è stata decisa alla luce di una questione sollevata d'ufficio da questo giudice,
7 mentre la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico dell'appellante.
Dette spese vanno liquidate come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. Giustizia n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da €260.000,01 a 520.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta dai difensori delle parti, ad esclusione della fase di trattazione/istruttoria per cui si ritiene congruo liquidare i minimi.
Avuto riguardo al rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1656/2023; Parte_1
compensa le spese del grado tra le parti in ragione di un quarto e condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, della restante parte delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida, per l'intero, in complessivi euro 17.179,00, di cui euro 4.389,00 per la fase di studio, euro
2552,00 per la fase introduttiva, €2940,00 per fase di trattazione ed euro
7.298,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella percentuale del 15% del compenso totale per la prestazione.
Da atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore
8 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così decisa nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di appello in data 16 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Dott.Giovanni Dipietro
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