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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 10075/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 749/2024
TRA
, nato il [...] a [...]), rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv.to Antonio Cantile, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.01.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, rappresentando che l' dopo averlo sottoposto a visita, aveva ritenuto che non CP_1
vi fossero infermità tali da determinare la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , confermava la valutazione Persona_1
espressa in sede amministrativa, escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione indicata.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 30.07.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 27.05.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 749/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Occorre, altresì, ribadire che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo a vizi motivazionali della
2 sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche Cassazione civile sez. VI,
n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Ebbene, i motivi di opposizione non rendevano necessario l'espletamento di nuova c.t.u. anche nella presente fase di giudizio, risultando sufficiente, alla luce delle contestazioni poste in essere dall'opponente, chiedere al c.t.u. già nominato, dott.
, di rendere chiarimenti con riguardo, nello specifico, alla mancata Persona_1
valutazione dell'obesità ed alla errata applicazione nella valutazione dei requisiti per l'assegno ordinario ex legge 222/1984 dei criteri previsti per la valutazione dell'invalidità civile.
Il c.t.u., con relazione integrativa depositata in data 30.04.2025, ha precisato quanto segue: “L'avvocato di parte attrice nel ricorso di opposizione ad ATP ritiene incongrua la valutazione ed in modo particolare la mancata valutazione dell'obesità. Dall'esame obiettivo trattasi di un paziente di peso 95 Kg ed altezza 163 cm con BMI 35, quindi obesità lieve. Tale ultima patologia ha una ripercussione principalmente respiratoria, ed è stata valutata la sindrome OSAS, ma non osteoarticolare per cui da un punto di vista funzionale non incide sulla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali. Pertanto, in fede all'esame clinico si conferma che per il Signor
non risultano infermità tali da determinare una permanente riduzione Parte_1
a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984 n 222) a decorrere dal 28.10.2021 ovvero dalla data della domanda amministrativa”.
Il c.t.u. ha, quindi, con motivazione chiara e condivisibile, chiarito la propria valutazione con riguardo all'obesità, implicitamente dando atto di come la propria opinione circa l'insussistenza dei requisiti per l'assegno ordinaria resti tale anche considerando i criteri ex legge 222/1984. A ben vedere, d'altra parte, se è vero che nella consulenza il c.t.u. ha attribuito ad ogni patologia rilevata i codici e le percentuali di cui alle tabelle di invalidità civile stabilite dal DM 05/02/1992, è pur vero che si è trattato di un mero enunciato, non avendo poi il consulente utilizzato tali dati per determinare la percentuale di invalidità complessiva, ed avendo, anzi, chiaramente valutato l'incidenza di tali patologie sull'attività lavorativa specifica del ricorrente.
Per tali ragioni, non possono condividersi le deduzioni svolte dalla difesa del ricorrente nelle note sostitutive d'udienza circa la necessità di un nuovo esame obiettivo, fondate
3 sul mero lasso temporale trascorso tra la visita svolta in sede di a.t.p. e i chiarimenti resi nella presente fase di opposizione e non supportate da alcuna altra valida argomentazione. Del resto, il ricorrente neppure offre specifiche contestazioni sulle risultanze dell'esame obiettivo effettuato nella precedente fase e pedissequamente riportate nella relazione peritale.
Circa gli ulteriori motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
In definitiva, quindi, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 28.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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