TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/07/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 7321/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 3.7.2025 con il deposito di note nel termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7321/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. parte rappresentata e difesa, per procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. PETRALIA FIAMMETTA;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del p.t, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso, ex art. 417 bis comma 1 c.p.c., dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del , Controparte_1 Controparte_3
, elettivamente domiciliato presso detto sito in Controparte_4 Controparte_3
, via Mascagni n.52; Resistente CP_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di aver prestato servizio, come docente, alle dipendenze della Pubblica Amministrazione Scolastica, con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23.
Parte ricorrente, deducendo di non aver potuto fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, illegittimamente riconosciuta soltanto ai docenti a tempo indeterminato, ha formulato le seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge
2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
B.
1 Accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge
2015/107 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 e s.m.i. attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
C. Ritenere e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica”, di cui all'art.1 della
Legge n. 107/2015 anche nell'attuale qualità di docente a tempo determinato;
D. Ritenere e dichiarare, conseguentemente, il diritto di parte ricorrente all'assegnazione e fruizione della “Carta elettronica”, di cui all'art.1 della Legge n. 107/2015, anche per i pregressi anni scolastici 2021/2022
e 2022/2023, nel quale ha prestato servizio a tempo determinato;
E. Per l'effetto, condannare le
Amministrazioni resistenti all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con la fruizione dell'importo nominale di euro 500,00
(cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, anche se con nomina a tempo determinato, compreso i pregressi anni scolastici sopra indicati per un valore di € 1.500,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre CPA e IVA ai sensi di legge, delle quali il sottoscritto procuratore chiede la distrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di averle rispettivamente anticipate e non riscosse”.
Costituitosi in giudizio, il ha contestato il ricorso, così Controparte_1
concludendo: “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; - Dichiarare estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal
Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in ogni caso disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti come in epigrafe indicati in quanto assegnati al medesimo Giudice ed aventi medesima data di udienza;
- disporre, in ragione dell'assoluta novità della questione, la compensazione delle spese di lite o, in subordine, contenerle anche in ragione dell'invocata riunione ex. art. 151 disp. att. c.p.c. - in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge”.
Sostituita l'udienza del 3.7.2025 dal deposito di note nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
2 Preliminarmente, va osservato che, alla data di deposito del ricorso, l'ultima sede di servizio (l'I.I.S.
“Marconi Mangano” di ) della parte ricorrente risulta ubicata nel territorio di competenza CP_4
del Tribunale di Catania adito.
Nel merito, la questione relativa all'accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, previsto dall'art. 1, commi
121 ss., della legge n. 107/2015 in favore dei docenti a tempo determinato è stata oggetto di precedenti pronunce di questo Ufficio alle cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, recependole ex art. 118 disp. att. c.p.c. anche nella loro chiarezza espositiva (ex multis Trib. Catania, 15 novembre 2022, n.
3929 - est. dott.ssa Laura Renda proc. n. 5471/2022 R.G.; Trib. Catania, 9 novembre 2022, n. 3798 - est. dott. Mario Fiorentino proc. n. 7698/2022 R.G.).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CG (ordinanza
18.5.2022, Sesta Sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data 16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 3219/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.
Segnatamente il Consiglio di Stato ha ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c.
121-124 della l. n. 107/20151 deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra
1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a
[...] master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_5 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.» Controparte_5 3 tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato… così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (Cons. Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842) ed ha di conseguenza annullato l'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del
23 settembre 2015, in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata della legge n.
107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63
e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, in particolare si riporta di seguito testualmente la motivazione contenuta nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 3798/2022.
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_5
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_5
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_5
una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso
4 datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)” (Trib. Catania, 9 novembre 2022, n. 3798).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato quanto segue:
5 “35. Nel caso di specie (…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_5
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_5
compiti professionali a distanza. (…)
38. La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»” (Cfr. in termini CG. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, in senso Persona_1
conforme, CG 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility Per_2
C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, punto 34, e 22 Persona_3
marzo 2018, C-315/17, punto 45). Persona_4
Nella fattispecie la natura del lavoro svolto dal docente a tempo determinato è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che tuttavia non esclude la dedotta discriminazione, come peraltro ricordato dalla Corte di Giustizia UE. Pertanto, anche i docenti a tempo determinato hanno il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato.
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di Giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di Giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di Giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, sin dalle sentenze nn. 113/1985 e 389/1989, ha affermato con continuità che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
6 Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cass. civ., sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'Accordo Quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis Cass., sez. lav., 21 dicembre 2009, n. 26897).
Pertanto, la situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
29961/2023 emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 7 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_5
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze della Pubblica amministrazione scolastica, con contratti a tempo determinato nei seguenti anni scolastici: 2021/22, dal 6/9/2021 al 30/6/2022 presso l'I.I.S. “Marconi Mangano” di
; 2022/23, dal 5/9/2022 al 30/6/2023 presso l'I.I.S. “Marconi Mangano” di . CP_4 CP_4
In relazione all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal resistente, va CP_5
osservato quanto segue.
Con la sentenza n. 29961/2023 la Suprema Corte ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e, con riguardo alla decorrenza del termine, che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Nella specie, l'invocata fattispecie estintiva non si è perfezionata rispetto ad alcuno degli anni scolastici cui si riferisce la domanda, in quanto, alla data di notifica del ricorso, non era maturato il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di conferimento degli incarichi.
Va dichiarato il diritto di parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni scolastici indicati in ricorso, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei predetti anni, con condanna del agli CP_5
adempimenti conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo.
Alle somme riconosciute devono, poi, essere aggiunti gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, applicabile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (cfr. Cass. n. 13624/2020).
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo lo scaglione tariffario applicabile, seguono la soccombenza.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di cui all'art. 1 co. 121 l. n.107/2015, per gli anni scolastici 2021/22 e
2022/23; per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 CP_6
all'attribuzione della carta elettronica in favore di parte ricorrente, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, per un valore complessivo di € 1.000,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il a rifondere le spese di lite in favore di parte Controparte_1
ricorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c., spese che si liquidano in € 500,00 per compensi, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali al 15 %, IVA e CPA.
Catania, 04/07/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 3.7.2025 con il deposito di note nel termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7321/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, c.f. parte rappresentata e difesa, per procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. PETRALIA FIAMMETTA;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del p.t, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso, ex art. 417 bis comma 1 c.p.c., dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del , Controparte_1 Controparte_3
, elettivamente domiciliato presso detto sito in Controparte_4 Controparte_3
, via Mascagni n.52; Resistente CP_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di aver prestato servizio, come docente, alle dipendenze della Pubblica Amministrazione Scolastica, con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23.
Parte ricorrente, deducendo di non aver potuto fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, illegittimamente riconosciuta soltanto ai docenti a tempo indeterminato, ha formulato le seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge
2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
B.
1 Accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge
2015/107 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 e s.m.i. attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
C. Ritenere e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica”, di cui all'art.1 della
Legge n. 107/2015 anche nell'attuale qualità di docente a tempo determinato;
D. Ritenere e dichiarare, conseguentemente, il diritto di parte ricorrente all'assegnazione e fruizione della “Carta elettronica”, di cui all'art.1 della Legge n. 107/2015, anche per i pregressi anni scolastici 2021/2022
e 2022/2023, nel quale ha prestato servizio a tempo determinato;
E. Per l'effetto, condannare le
Amministrazioni resistenti all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con la fruizione dell'importo nominale di euro 500,00
(cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, anche se con nomina a tempo determinato, compreso i pregressi anni scolastici sopra indicati per un valore di € 1.500,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre CPA e IVA ai sensi di legge, delle quali il sottoscritto procuratore chiede la distrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di averle rispettivamente anticipate e non riscosse”.
Costituitosi in giudizio, il ha contestato il ricorso, così Controparte_1
concludendo: “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; - Dichiarare estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal
Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in ogni caso disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti come in epigrafe indicati in quanto assegnati al medesimo Giudice ed aventi medesima data di udienza;
- disporre, in ragione dell'assoluta novità della questione, la compensazione delle spese di lite o, in subordine, contenerle anche in ragione dell'invocata riunione ex. art. 151 disp. att. c.p.c. - in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge”.
Sostituita l'udienza del 3.7.2025 dal deposito di note nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
2 Preliminarmente, va osservato che, alla data di deposito del ricorso, l'ultima sede di servizio (l'I.I.S.
“Marconi Mangano” di ) della parte ricorrente risulta ubicata nel territorio di competenza CP_4
del Tribunale di Catania adito.
Nel merito, la questione relativa all'accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, previsto dall'art. 1, commi
121 ss., della legge n. 107/2015 in favore dei docenti a tempo determinato è stata oggetto di precedenti pronunce di questo Ufficio alle cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, recependole ex art. 118 disp. att. c.p.c. anche nella loro chiarezza espositiva (ex multis Trib. Catania, 15 novembre 2022, n.
3929 - est. dott.ssa Laura Renda proc. n. 5471/2022 R.G.; Trib. Catania, 9 novembre 2022, n. 3798 - est. dott. Mario Fiorentino proc. n. 7698/2022 R.G.).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CG (ordinanza
18.5.2022, Sesta Sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data 16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 3219/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.
Segnatamente il Consiglio di Stato ha ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c.
121-124 della l. n. 107/20151 deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra
1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a
[...] master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_5 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.» Controparte_5 3 tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato… così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (Cons. Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842) ed ha di conseguenza annullato l'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del
23 settembre 2015, in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata della legge n.
107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63
e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, in particolare si riporta di seguito testualmente la motivazione contenuta nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 3798/2022.
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_5
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_5
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_5
una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso
4 datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)” (Trib. Catania, 9 novembre 2022, n. 3798).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato quanto segue:
5 “35. Nel caso di specie (…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_5
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_5
compiti professionali a distanza. (…)
38. La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»” (Cfr. in termini CG. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, in senso Persona_1
conforme, CG 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility Per_2
C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, punto 34, e 22 Persona_3
marzo 2018, C-315/17, punto 45). Persona_4
Nella fattispecie la natura del lavoro svolto dal docente a tempo determinato è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che tuttavia non esclude la dedotta discriminazione, come peraltro ricordato dalla Corte di Giustizia UE. Pertanto, anche i docenti a tempo determinato hanno il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato.
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di Giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di Giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di Giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, sin dalle sentenze nn. 113/1985 e 389/1989, ha affermato con continuità che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
6 Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cass. civ., sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'Accordo Quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis Cass., sez. lav., 21 dicembre 2009, n. 26897).
Pertanto, la situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
29961/2023 emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 7 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_5
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze della Pubblica amministrazione scolastica, con contratti a tempo determinato nei seguenti anni scolastici: 2021/22, dal 6/9/2021 al 30/6/2022 presso l'I.I.S. “Marconi Mangano” di
; 2022/23, dal 5/9/2022 al 30/6/2023 presso l'I.I.S. “Marconi Mangano” di . CP_4 CP_4
In relazione all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal resistente, va CP_5
osservato quanto segue.
Con la sentenza n. 29961/2023 la Suprema Corte ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e, con riguardo alla decorrenza del termine, che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Nella specie, l'invocata fattispecie estintiva non si è perfezionata rispetto ad alcuno degli anni scolastici cui si riferisce la domanda, in quanto, alla data di notifica del ricorso, non era maturato il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di conferimento degli incarichi.
Va dichiarato il diritto di parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni scolastici indicati in ricorso, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nei predetti anni, con condanna del agli CP_5
adempimenti conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo.
Alle somme riconosciute devono, poi, essere aggiunti gli interessi legali dal dovuto al soddisfo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, applicabile a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (cfr. Cass. n. 13624/2020).
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo lo scaglione tariffario applicabile, seguono la soccombenza.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di cui all'art. 1 co. 121 l. n.107/2015, per gli anni scolastici 2021/22 e
2022/23; per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 CP_6
all'attribuzione della carta elettronica in favore di parte ricorrente, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, per un valore complessivo di € 1.000,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il a rifondere le spese di lite in favore di parte Controparte_1
ricorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c., spese che si liquidano in € 500,00 per compensi, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali al 15 %, IVA e CPA.
Catania, 04/07/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
9