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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2106/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2106 del Ruolo Generale per gli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
tra
C.F. e P.IVA: ) e per essa quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F.: ), in persona dell'avv. Paola Saporiti, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra P.IVA_2
Tuzj ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo Messico n. 7, come da procura allegata all'atto di citazione
attrice
e
(C.F. e P.IVA: ) e Controparte_1 P.IVA_3
(C.F. e P.IVA: ), entrambe in persona del legale Parte_3 P.IVA_4 rappresentante rappresentate e difese dall'avv. Toti S. Musumeci, dall'avv. Vittorio Parte_4
Squarotti e dall'avv. Giuseppe Vecera del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via Ettore de Sonnaz n. 14, come da procura allegata all'atto di costituzione di nuovo avvocato;
Pag. 1 di 18 (P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_5 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Massai del foro di Siena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torrita di Siena, Loc. Foenna
n. 10, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
convenute
Oggetto: azione di simulazione;
azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da nota di precisazione delle conclusioni ex art. 189, co. 1, n. 1) c.p.c..
Per parte attrice “A) in via principale di merito, accertare, ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 1414 e ss. c.c., la simulazione assoluta del contratto di affitto di azienda del 6 novembre 2020 stipulato con scrittura privata a firme autenticate notaio – form. 5329/4377 - con cui la Persona_1 [...]
(ora – cod. fisc. ) ha affittato alla società Parte_5 Controparte_1 P.IVA_3
(cod. fisc. ) l'azienda costituita dal complesso di beni posti in Castelnuovo Controparte_2 P.IVA_5
Berardenga località di cui al punto sub 5 delle premesse di seguito indicati: “dal complesso di beni Parte_3 siti in Castelnuovo Berardenga località e precisamente: a) i beni mobili, arredi d'ufficio, macchinari, Parte_3 attrezzature, impianti, arredamenti e macchine d'ufficio come risultano dall'elenco allegato all'atto sub lettera A;
b) la componente immobiliare è composta dal Complesso immobiliare denominato " " composto da Parte_3 tutti i terreni e i fabbricati sopra insistenti e tutti gli. accessori rurali di proprietà, posti in comune di Castelnuovo
Berardenga, località Villa Curina/Strada Provinciale n. 62, quali fabbricato destinato ad attività agricole, fabbricato destinato ad attività ricettiva, cappella, locale ad uso commerciale, locali ad uso magazzino, unità immobiliari in corso di costruzione, appartamento di civile abitazione, locale ad uso garage, il tutto integrato da resede, piscina, campo da tennis e da terreno agricolo a varia coltura e classazione della superficie di circa ha.
24.19.52 (ettari ventiquattro, are diciannove e centiare cinquantadue) ed il tutto distinto al Catasto del Comune di Castelnuovo Berardenga come segue: Al catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo Berardenga località
snc foglio 128 dalla particella 37, categoria B/7, classe 2, consistenza mq. 200 superficie catastale Parte_3
41 mq rendita catastale euro 165,27 foglio 128 dalla particella 40, categoria D/10, rendita catastale euro
2.202,00 foglio 146 dalla particella 25, sub. 6, categoria C/1, classe 4, consistenza mq. 237 superficie catastale
344 mq rendita catastale euro 3.537,37 foglio 146 dalla particella 25, sub. 7, categoria D/2, rendita catastale euro 11.680,00 foglio 146 dalla particella 25, sub. 8, categoria D/2, rendita catastale euro 4564,00 foglio 146 dalla particella 25, sub. 9, D/2 rendita catastale euro 4.116,00 foglio 146 dalla particella 25, Sub. 12, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 540 superficie catastale 563 mq rendita catastale euro 501,99foglio 146 dalla particella 25, sub. 20, categoria C/1, classe 3, consistenza mq. 294 superficie catastale 312 mq rendita catastale euro 3.765,59 foglio 146 dalla particella 25, sub. 21, in corso di costruzione senza rendita catastale Pag. 2 di 18 foglio 146 dalla particella 25, sub. 22, categoria A/2, classe 3, consistenza mq. 11,5 vani superficie catastale
233 mq escluso aree scoperte 205, rendita catastale euro 1.276,94; foglio 146 dalla particella 25, sub 23, in corso di costruzione, senza rendita catastale;
foglio 146 dalla particella 25, sub 24, in corso di costruzione, senza rendita catastale;
foglio 146 dalla particella 25, sub 25, categoria C6, classe 1, consistenza mq 314 superficie catastale 148 mq rendita catastale euro 182,05; foglio 146 dalla particella 25 sub 26, categoria C2, classe 3, consistenza mq 141, superficie catastale 148 mq, rendita catastale euro 182,05 Catasto terreni del Comune di
Castelnuovo Berardenga località snc foglio 128 dalla particella 25, qualità seminativo, classe 3, ha. Parte_3
00.55.10, reddito dominicale euro 14,23, Reddito agrario 14,23. foglio 128 dalla particella 30, qualità bosco misto, classe 3, ha. 05.41.00, reddito dominicale euro 36,32, Reddito agrario 8,38. foglio 128 dalla particella
38, qualità pascolo, classe 1, ha. 00.01.50, reddito dominicale euro 0,09, Reddito agrario 0,04. foglio 128 dalla particella 39, qualità pascolo, classe l, ha. 00.48.90, reddito dominicale euro 3,03, Reddito agrario 1,26; foglio
128 dalla particella 41, qualità uliveto, classe 3, ha. 00.96.80, reddito dominicale euro 22,50, Reddito agrario
25,00. foglio 128 dalla particella 43, porzione AA, qualità orto, classe 3, ha 00.06.00, reddito dominicale euro
6,20, Reddito agrario 4,65. foglio 128 dalla particella 43, porzione AB, qualità seminativo, classe 3, ha
00.84.12, reddito dominicale euro 21,72, Reddito agrario 21,72. foglio 128 dalla particella 73, qualità bosco ceduo, classe 3, ha 02.26.60, reddito dominicale euro 7,02, Reddito agrario 3,51. foglio 128 dalla particella 87, qualità uliveto, classe 3, ha 02.26.60, reddito dominicale euro 7,02, Reddito agrario 3,51; foglio 128 della particella 87, qualità uliveto, classe 3, ha 00.79.75, reddito dominicale euro 18,53, Reddito Agrario 20,59; foglio 146 dalla particella 55, qualità uliveto, classe 3, ha. 00.43.90, reddito dominicale euro 10,20, Reddito agrario 11,34 foglio 146 dalla particella 64, qualità bosco misto, classe 2, ha. 02.28.40, reddito dominicale euro
21,23, Reddito agrario 3,54 foglio 146 dalla particella 94, qualità seminativo, classe 3, ha. 00.92.70, reddito dominicale euro 23,94, Reddito agrario 23,94. foglio 146 dalla particella 157, qualità area rurale, ha.
00.00.22, senza reddito né dominicale né catastale. foglio 147 dalla particella 33, qualità seminativo, classe 3, ha. 01.32.30, reddito dominicale euro 34,16, Reddito agrario 34,16. foglio 147 dalla particella 133, qualità seminativo, classe 3, ha. 00.52.70, reddito dominicale euro 13,61, Reddito agrario 13,61. foglio 146 dalla particella 203, qualità uliveto, classe 2, ha. 00.28.40, reddito dominicale euro 8,80, Reddito agrario 9,53. foglio
128 dalla particella 113, qualità seminativo, classe 4, ha. 03.12.57, reddito dominicale euro 40,36, Reddito agrario 48,43. foglio 128 dalla particella 115, qualità seminativo, classe 3, ha. 01.43.24, reddito dominicale euro 36,99, Reddito agrario 36,99. foglio 128 dalla particella 118, qualità bosco misto, classe 3, ha. 00.86.30, reddito dominicale euro 5,79, Reddito agrario 1,34. foglio 128 dalla particella 121, qualità seminativo arborato, classe 3, ha. 00.00.32, reddito dominicale euro 0,08, Reddito agrario 0,07. foglio 128 dalla particella 122, qualità pascolo, classe 1, ha. 00.02.20, reddito dominicale euro 0,14, Reddito agrario 0,06. foglio 146 dalla particella 206, porzione AA, qualità pascolo, classe 1, ha. 00.08.38, reddito dominicale euro 0,52, Reddito agrario 0,22. foglio 146 dalla particella 206 porzione AB, qualità uliveto, classe 3, ha. 00.02.10, reddito
Pag. 3 di 18 dominicale euro 0,49, Reddito agrario 0,54. foglio 146 dalla particella 207, qualità uliveto, classe 2, ha.
00.16.75, reddito dominicale euro 5,19, Reddito agrario 5,62. foglio 146 dalla particella 209, qualità uliveto, classe 3, ha. 00.84.26, reddito dominicale euro 19,58, Reddito agrario 21,76. foglio 146 dalla particella 211, qualità uliveto, classe 3,ha 00.45.01, reddito dominicale euro 10,46, Reddito agrario 11,62; foglio 147 dalla particella 32, qualità uliveto, classe 2, ha 01.16.40, reddito dominicale euro 36,07, Reddito agrario 39,08” B) in via subordinata di merito accertare e per l'effetto dichiarare l'inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901
c.c. del precitato atto di affitto di azienda;
C) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siena la trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di compravendita di cui sopra con esonero da ogni responsabilità. - Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Per parte convenuta “Accertare il difetto di legittimazione passiva di Parte_3 [...]
e, per l'effetto, rigettare la domanda formulata da nei confronti della stessa, disponendo Parte_3 Parte_1
l'immediata estromissione della società convenuta dall'odierno giudizio. Con vittoria di spese, competenze, onorari, iva e cap di legge, delle quali la scrivente procuratrice si dichiara antistataria e chiede la distrazione a suo favore ex art. 93 c.p.c.”
Per parte convenuta “In via principale Controparte_1 merito Rigettare la domanda di simulazione assoluta del contratto di affitto di azienda effettuato con atto a rogito notaio in Monte San Savino, Repertorio n. 5329 Raccolta n. 4377 Registrato In Persona_1
AREZZO il 12/11/2020 n.10299 Serie 1T per tutti i motivi esposti primo paragrafo del presente atto, intercorrendo inoltre fra le parti anche un giudicato esterno di cui alla pronuncia del Tribunale di Siena RGE
IMM 108/2021, non impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio oltre rimborso forfettario, Iva a Cap di legge per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario In via subordinata nel merito Rigettare l'azione revocatoria del contratto di affitto di azienda effettuato con atto a rogito notaio in Monte San Savino, Repertorio n. 5329 Raccolta n. 4377 Registrato In Persona_1
AREZZO il 12/11/2020 n.10299 Serie 1T per tutti i motivi esposti primo paragrafo del presente atto intercorrendo inoltre fra le parti anche un giudicato esterno di cui alla pronuncia del Tribunale di Siena RGE
IMM 108/2021, non impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio oltre rimborso forfettario, Iva a Cap di legge per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario”.
Parte convenuta ha insistito Controparte_2 nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi, nello specifico nell'audizione del teste c.t.u. nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 108/2021 e ha così Tes_1 precisato le proprie conclusioni: “In via principale merito Rigettare la domanda di simulazione assoluta del contratto di affitto di azienda sottoscritto con atto a rogito notaio notaio in Monte San Persona_1
Pag. 4 di 18 Savino, Repertorio n. 5329 Raccolta n. 4377 Registrato In AREZZO il 12/11/2020 n.10299 Serie 1T per tutti i motivi esposti primo paragrafo del presente atto;
Accertare e dichiarare che la domanda promossa da Pt_1
in merito alla simulazione del contratto di affitto di azienda e conseguentemente del canone è coperta da
[...] giudicato esterno essendo stata la materia già oggetto di giudizio e di pronuncia nel procedimento di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Siena n. 108/2021 Rge Imm.; Rigettare integralmente la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa da nei confronti di e Parte_1 Parte_5 Parte_3 mancando tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, anche in considerazione Controparte_2 del giudicato esterno formatosi fra le parti sempre presso il Tribunale di Siena Rge Imm. 108/2021. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio oltre rimborso forfettario, Iva a Cap di legge per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario In via subordinata nel merito Rigettare l'azione revocatoria del contratto di affitto di azienda effettuato con atto a rogito notaio in Monte San Savino, Persona_1
Repertorio n. 5329 Raccolta n. 4377 Registrato In AREZZO il 12/11/2020 n.10299 Serie 1T per tutti i motivi esposti primo paragrafo del presente atto Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio oltre rimborso forfettario, Iva a Cap di legge per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario e chiede la distrazione a suo favore ex art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la – premesso di essere Parte_1 cessionaria, in virtù di atto di cessione ex artt. 1 e 4 l. 130/1999 e dell'art. 58 t.u.b., dei crediti vantati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti di e Parte_3 discendenti dal contratto di mutuo ipotecario del 6.5.2003 a rogito notaio dott. - ha Persona_2 agito in giudizio nei confronti di Parte_3 [...]
(d'ora in avanti per brevità) e Controparte_1 Parte_5 [...]
(d'ora in avanti per brevità), Controparte_2 Controparte_2 chiedendo di accertare la simulazione assoluta del contratto di affitto di azienda del 6.11.2020 con cui la ha affittato alla società l'azienda costituita dal Parte_5 Controparte_2 complesso di beni siti in Castelnuovo Berardenga, loc. meglio descritti in atto di Parte_3 citazione o, in subordine, di dichiarare l'inefficacia del suddetto contratto ai sensi dell'art. 2901
c.c..
In particolare, parte attrice ha esposto che: con atto a rogito del notaio dott. del Persona_2
6.5.2003, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha concesso a un mutuo di Parte_3
€ 1.800.000,00 assistito da garanzia ipotecaria sugli immobili siti nel Comune di Castelnuovo
Berardenga di proprietà della mutuataria e meglio descritti in atti, successivamente confluiti nella
Pag. 5 di 18 Parte
con atto del 23.12.2019 a rogito del notaio dott. a Controparte_2 Persona_3 seguito dell'inadempimento della mutuataria, la cessionaria del credito ha introdotto la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 108/2021 in danno della quale terza proprietaria dei Parte_5 beni oggetto della garanzia ipotecaria;
in tale sede è emersa l'esistenza di un contratto di affitto di azienda ultranovennale stipulato in data 6.11.2020 e trascritto in data 12.11.2020, in data antecedente alla trascrizione del pignoramento, con cui la ha affittato alla società Parte_5 [...]
l'azienda costituita dal complesso di beni siti in Castelnuovo Berardenga e Controparte_2 meglio descritti in atti, coincidenti con i beni oggetto di garanzia ipotecaria;
nell'ambito della procedura esecutiva il perito incaricato ha redatto una relazione in data 27.9.2022 con cui è stata ritenuta la viltà del canone di affitto e una successiva relazione del 21.2.2023 con cui sono state formulate tre diverse ipotesi in ordine alla congruità del canone pattuito, due delle quali concludevano per la viltà del canone, a seguito della quale con provvedimento del 23.2.2023 il giudice dell'esecuzione ha dichiarato il contratto di affitto di azienda opponibile alla procedura esecutiva, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento e a fronte dell'impossibilità di stabilire in modo certo l'ammontare effettivo del canone di locazione. Poste tali premesse di fatto, parte attrice ha ritenuto sussistente la simulazione assoluta dell'atto di affitto di azienda del 6.11.2020, in quanto stipulato al fine di porre un ostacolo alla realizzazione del credito ipotecario, considerati l'avvenuta stipula del contratto in epoca successiva alla concessione e alla successiva revoca del mutuo e in concomitanza con l'inizio delle azioni esecutive, lo stretto legame tra le società coinvolte nelle suddette operazioni e la complessità e anomalia delle operazioni effettuate da tali società; in subordine, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia di tale atto ai sensi dell'art. 2901 c.c..
Dopo la dichiarazione di contumacia con decreto ex art. 171 bis c.p.c., si sono costituite tardivamente tutte le società convenute.
Con comparsa di costituzione del 31.1.2024 si è costituita in giudizio la convenuta CP_2 contestando la ricostruzione attorea e deducendo che non sussiste alcuna
[...] simulazione assoluta, atteso che il contratto di affitto di azienda ha avuto piena ed effettiva esecuzione da parte dell'affittuaria e che non è stata fornita alcuna prova della simulazione, nonché la sussistenza di un giudicato esterno tra le parti, stante l'accertamento in sede esecutiva della non viltà del canone e l'opponibilità del contratto alla procedura, e l'insussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria promossa in subordine, in mancanza dell'eventus MN. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande articolate da parte attrice.
Pag. 6 di 18 Con comparsa di costituzione del 31.1.2024 si è costituita in giudizio la convenuta Parte_3
deducendo la propria estraneità al rapporto contrattuale dedotto in giudizio e, dunque, il
[...] difetto di legittimazione passiva, chiedendo conseguentemente di essere estromessa dal giudizio.
Con comparsa di costituzione del 14.2.2024 si è infine costituita in giudizio anche la convenuta articolando una difesa sostanzialmente sovrapponibile a quella della convenuta Parte_5 [...]
e chiedendo il rigetto delle domande proposte. Controparte_2
Espletati gli incombenti di prima udienza e revocata la dichiarazione di contumacia a fronte della costituzione tardiva delle convenute, la causa è stata istruita in via documentale e, rigettate le istanze istruttorie articolate dalle convenute e in assenza di Parte_5 Controparte_2 ulteriori richieste istruttorie, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 24.12.2024.
2. Così brevemente ripercorso l'iter processuale della presente controversia, deve anzitutto evidenziarsi che nel corso del giudizio non è stata disposta l'estromissione della convenuta
[...]
come da questa richiesto in virtù della dedotta carenza di legittimazione passiva Parte_3 rispetto alle domande svolte dall'odierna attrice, riguardanti il contratto di affitto di azienda intercorso tra la concedente e l'affittuaria Parte_5 Controparte_2
Invero, l'odierna attrice ha articolato in via principale una domanda di simulazione assoluta, deducendo l'apparenza del contratto di affitto di azienda concluso tra le suddette società, in quanto finalizzato a consentire a soggetti riconducibili all'originaria debitrice, Parte_3 appunto, di rimanere nella disponibilità dei beni oggetto del contratto di affitto di azienda, corrispondendo un canone irrisorio e con la possibilità, per il tramite di una ulteriore società appositamente costituita, la di riacquistare il bene in sede esecutiva ad Controparte_2 un prezzo vile.
Ebbene, nel caso di azione di simulazione, assoluta o relativa, si ha un “litisconsorzio necessario fra tutti i partecipanti all'accordo simulatorio, giacché l'accertamento da svolgere comporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la situazione di apparenza contrattuale, nei confronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti” (v. in termini Cass., sez. 1, sent. n. 8957 del 17.4.2014 e, in motivazione, Cass., Sez.
Un., ord. n. 25163 del 17.9.2021).
Pag. 7 di 18 Di conseguenza, deve essere rigettata la richiesta di estromissione articolata dalla convenuta
[...]
ridondando ogni ulteriore questione sulla valutazione della fondatezza della Parte_3 domanda nel merito.
Al riguardo, peraltro, deve sin da ora osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto dalle convenute e – quest'ultima ha chiesto tra l'altro di “Accertare e Parte_5 Controparte_2 dichiarare che la domanda promossa da in merito alla simulazione del contratto di affitto di Parte_1 azienda e conseguentemente del canone è coperta da giudicato esterno essendo stata la materia già oggetto di giudizio
e di pronuncia nel procedimento di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Siena n. 108/2021 Rge Imm.”
(v. conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e precisate in sede di note di precisazione delle conclusioni) - nessuna efficacia di giudicato esterno con riferimento alle questioni oggetto del presente giudizio può essere riconosciuta al provvedimento a verbale del giudice dell'esecuzione del 23.2.2023, con cui è stata dichiarata l'opponibilità del contratto di affitto di azienda tra la e la alla procedura esecutiva (v. doc. 15 Parte_5 Controparte_2 fasc. attrice, contenente il verbale di udienza del 23.2.2023 all'esito della quale il giudice dell'esecuzione ha così disposto: “[…] rilevato che dalla relazione intermedia depositata dal ctu non è possibile accertare la viltà del canone e pertanto dichiarare il contratto opponibile allo stato essendo lo stesso trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento questo non potrà che essere ritenuto opponibile”), il cui contenuto è stato successivamente confermato con provvedimento a verbale dell'udienza del
8.6.2023 (v. doc. 17 fasc. attrice, contenente il verbale di udienza del 8.6.2023 all'esito della quale il giudice dell'esecuzione ha così disposto: “[…] confermando in ordine all'opponibilità del contratto quanto già statuito con provvedimento reso all'udienza del 23 febbraio 2023”). Invero, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, che salvo la legge disponga altrimenti sono dati con ordinanza ex art. 487, co. 1 c.p.c., hanno di norma efficacia endoprocessuale o interna al processo espropriativo diretto dal giudice dell'esecuzione, salva l'eventuale parentesi cognitiva di una opposizione agli atti esecutivi - che nel caso di specie non risulta essere stata introdotta da nessuna delle parti dell'odierno giudizio - che abbia ad oggetto quel provvedimento, laddove ricorrano i presupposti per i quali la pronuncia stessa possa avere efficacia di giudicato sulle questioni coinvolte (v. in questo senso, in motivazione, Cass., sez. 2, sent. n. 9977 del 28.3.2022; v. altresì Cass., sez. 6-3, ord. n. 5582 del 6.3.2013, non massimata, nel senso che le ordinanze del giudice dell'esecuzione non hanno attitudine alla formazione del giudicato, atteso che quand'anche intervenienti su situazioni di diritto soggettivo, non statuiscono su di esse e difettano del requisito della definitività).
Pag. 8 di 18 Pertanto, nel caso di specie, posto che non risulta effettuato, diversamente da quanto dedotto dalle convenute e alcun accertamento in ordine alla congruità Parte_5 Controparte_2
e legittimità del canone pattuito, essendosi il giudice dell'esecuzione espresso sull'opponibilità del contratto alla procedura sul presupposto dell'anteriorità della trascrizione del contratto rispetto alla trascrizione del pignoramento e dell'impossibilità di accertare la viltà del canone (v. doc. 15 fasc. attrice) e ferma restando ogni conseguenza della mancata opposizione di tale provvedimento nell'ambito della procedura esecutiva introdotta dalla odierna attrice, l'accertamento dei profili rilevanti per la decisione della presente controversia, che non attengono alla questione dell'opponibilità e della “viltà” del canone ex art. 2923, co. 3 c.c., dovrà essere autonomamente effettuato, sulla scorta delle allegazioni e delle offerte di prova introdotte dalle parti nel presente giudizio di merito.
Infine, ancora preliminarmente, deve richiamarsi l'ordinanza del 24.5.2024, con cui sono state rigettate le richieste istruttorie articolate dalle convenute e Controparte_2 Parte_5 rilevandone l'inammissibilità sia con riferimento alla richiesta di acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare n. 108/2021, avendo le parti omesso di indicare la rilevanza della documentazione ivi contenuta, ulteriore rispetto a quella già versata in atti dalle parti, sia con riferimento alle prove per testi, atteso che i relativi capitoli di prova, oltre ad esulare dal thema decidendum, hanno altresì ad oggetto valutazioni non demandabili al teste.
3. Tanto premesso, deve anzitutto evidenziarsi la possibilità per l'attore di introdurre contemporaneamente l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e l'azione revocatoria.
Invero, secondo un costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'azione di simulazione
(assoluta o relativa) e quella revocatoria, sebbene siano diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nel medesimo giudizio, con la differenza che, nel caso di domanda alternativa, l'attore rimette al giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere nell'una o nell'altra species iuris, mentre nel caso di domanda subordinata richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda, nel caso di specie quella di simulazione assoluta, e soltanto nell'ipotesi in cui questa risulti infondata o sia ritenuta comunque da rigettare esamini l'altra (v. in termini Cass., sez. 3, ord. n. 7121 del 15.3.2024; conf. Cass., sez.
3, sent. n. 21083 del 19.10.2016).
3.1. Ciò posto, stante l'espressa subordinazione delle domande articolate, deve esaminarsi prioritariamente la domanda di simulazione assoluta proposta in via principale da parte attrice, che deve ritenersi infondata per le ragioni di seguito esposte. Pag. 9 di 18 Come noto, ai sensi dell'art. 1414 c.c. “Il contratto simulato non produce effetti tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. […]”. Nel disciplinare il fenomeno dell'apparenza contrattuale creata intenzionalmente dalle parti il legislatore ha, pertanto, distinto l'ipotesi della cd. simulazione assoluta, che si verifica nel caso in cui le parti hanno stipulato un contratto mentre in realtà non intendono costituire alcun rapporto contrattuale, e della cd. simulazione relativa, in cui le parti fanno apparire un contratto che è diverso da quello concluso e che può riguardare sia il contenuto del contratto che i suoi soggetti (cd. interposizione fittizia). In entrambi i casi, ciò che contraddistingue la simulazione è l'accordo simulatorio e, dunque, l'intesa tra i simulanti di escludere la rilevanza del contratto apparente (simulazione assoluta) ovvero che tra loro assuma rilevanza un diverso negozio cd. dissimulato (simulazione relativa).
In merito alla correlata azione, l'art. 1415, co. 2 c.c. prevede che i terzi “possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti”. In punto di onere probatorio, quando sia proposta, come nel caso di specie, domanda di simulazione assoluta del contratto da parte di un terzo estraneo al negozio, a differenza di quanto sostenuto dalle convenute Parte_5
e l'art. 1417 c.c. stabilisce che non trovano applicazione i limiti previsti Controparte_2 dalla legge in materia di prova testimoniale ed è stato altresì affermato che il giudice può fondare la propria decisione su “elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l' “id quod plerumque accidit””(v. in termini Cass., sez. 1, sent. n. 28224 del 26.11.2008; conf. Cass., sez. 2, ord. n. 36478 del
24.11.2021; v. altresì in motivazione, Cass., sez. 2, ord. n. 2539 del 27.1.2023).
Infine, ai sensi dell'art. 2729 c.c. perché la prova possa dirsi raggiunta per mezzo di presunzioni, queste devono sempre risultare “gravi, precise e concordanti”.
Ciò posto, deve tuttavia osservarsi che grava sulla parte che agisca per far valere la simulazione assoluta l'onere di provare i fatti costitutivi della relativa domanda, che non coincidono con quelli dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., pur articolata in subordine dall'odierna attrice (v. infra).
Invero, i presupposti del negozio simulato sono diversi da quelli del negozio soggetto ad azione revocatoria, essendo il primo soltanto formalmente esistente ma i cui effetti associati non sono voluti dalle parti e il secondo, invece, valido ed effettivamente produttivo dei relativi effetti, sebbene inefficace al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. (v. tra le molte, Cass., sez. 2, sent. n. 11372 del 30.5.2005: “L'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente Pag. 10 di 18 (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus MN e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione.”).
Ciò implica che per integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'atto dispositivo, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, dovendosi provare specificatamente che tale atto dispositivo sia stato soltanto apparente e, dunque, che l'alienante non abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (v. in termini, Cass., sez. 3, sent. n. 13345 del 30.6.2015; conf. Cass., sez. 2, sent.
n. 25490 del 20.10.2008).
Ebbene, parte attrice ha ritenuto sussistente la simulazione assoluta dell'affitto di azienda del
6.11.2020 tra e deducendo che le parti hanno inteso creare Parte_5 Controparte_2 un'apparenza contrattuale al solo fine di ostacolare la realizzazione del diritto di credito della cessionaria e di garantire a soggetti riconducibili alla debitrice principale la permanenza e la disponibilità dei beni oggetto di garanzia ipotecaria per un lungo periodo di tempo, pagando un canone irrisorio ed eventualmente riacquistando il bene in sede esecutiva ad un prezzo vile per il tramite di una società appositamente costituita.
Tuttavia, lo schema previsto nell'atto oggetto di giudizio risulta pienamente compatibile con l'assetto negoziale effettivamente voluto dalle parti. Infatti, gli elementi addotti dalla parte attrice, pur globalmente considerati, non possono ritenersi sintomatici di un accordo simulatorio, atteso che, come anzidetto, il mero intento di frodare le ragioni dei creditori non determina necessariamente l'apparenza negoziale, in assenza di altri elementi volti a comprovare la volontà delle parti di escludere gli effetti del contratto stipulato.
Invero, l'odierna attrice ha evidenziato, a fondamento della propria domanda i seguenti elementi:
a) la stipulazione del contratto di affitto di azienda in epoca successiva alla concessione del finanziamento e alla revoca dello stesso e in concomitanza con le azioni esecutive;
b) lo stretto legame tra le società coinvolte nelle operazioni immobiliari anche antecedenti alla stipula del contratto di affitto di azienda, riconducibili agli stessi soggetti;
c) l'anomalia delle operazioni poste in essere (contrazione del mutuo da parte della successivo trasferimento dei Parte_3 beni da questa a costituzione della e successiva immediata Parte_5 Controparte_2 stipula del contratto di affitto di azienda tra e con Parte_5 Controparte_2 corrispettivo in denaro di modestissimo importo e di lunga durata). Ebbene, nell'enucleare tali elementi, la stessa attrice ha dedotto, in ciò facendone discendere il pregiudizio a suo danno, che Pag. 11 di 18 attraverso il contratto di affitto di azienda stipulato le parti hanno in realtà inteso, quale unico motivo determinante, garantirsi la permanenza e la disponibilità per un lungo periodo di tempo dei beni oggetto della garanzia ipotecaria da parte dei medesimi soggetti attraverso la società neocostituita (in relazione alla quale si osserva, per inciso, la legale Controparte_2 rappresentante è in effetti la medesima delle altre due società, pur essendo di Parte_4 contro la compagine societaria non integralmente sovrapponibile), in ciò escludendo già in punto di allegazione, e pur in presenza di un'operazione complessiva senz'altro opaca e anomala,
l'esistenza di un intento simulatorio tra le parti, avendo queste ultime realizzato, seguendo la prospettazione della stessa parte attrice, l'effetto proprio dello schema negoziale oggetto di domanda di simulazione, consistente in un contratto di affitto di azienda, comprendente anche i beni immobili ipotecati, di lunga durata e con pattuizione di un canone inferiore a quello di mercato, tale da consentire il godimento dei beni ipotecati, facenti parte del complesso aziendale oggetto di affitto. Del resto, risulta dagli atti che, al momento dell'accesso del custode nella procedura esecutiva, la neocostituita fosse effettivamente in possesso del Controparte_2 compendio aziendale, ivi esercitandovi la propria attività (v. doc. 9 fasc. attrice) e corrispondendo il relativo canone (circostanza non contestata dall'odierna attrice;
v. altresì doc. 2 fasc. convenuta contenente il verbale di udienza del 9.11.2023, in cui il custode ha dato Controparte_2 atto che il compendio è occupato dal terzo in forza del contratto Controparte_2
d'affitto di azienda e che quest'ultima risulta in regola con i pagamenti), trattandosi in definitiva di società operativa (v. bilanci in atti e fatture attestanti la sussistenza di rapporti giuridici con terzi, documentazione da ritenersi ammissibile in quanto ritualmente prodotta nel presente giudizio di merito, a prescindere dalla mancata produzione in sede di consulenza tecnica nell'esecuzione immobiliare).
D'altro canto, nell'ordinamento vigente, mentre esiste una norma per la nullità del contratto in frode alla legge, non vi è alcuna disposizione che sancisca in via generale la nullità del contratto in frode ai terzi, per cui l'ordinamento accorda rimedi specifici (v. tra le altre, Cass., sez. 1, sent. n.
20576 del 4.10.2010), tra cui l'azione revocatoria di cui si dirà.
In definitiva, gli elementi addotti dalla odierna attrice, pur potendo in astratto concretare un'operazione fraudolenta in danno dei creditori (v. infra con riferimento alla domanda subordinata di revocatoria del medesimo atto), non sono invece di per sé idonei a dare evidenza dell'apparenza contrattuale, nel senso che le parti erano concordi nel volere che non si producesse alcun effetto negoziale. Né parte attrice ha articolato in merito ulteriori mezzi istruttori, pur ammissibili per quanto anzidetto.
Pag. 12 di 18 Inoltre, non ha articolato alcuna domanda volta a far accertare la sussistenza di Parte_1 una simulazione relativa o di un'interposizione fittizia (v. nel senso che l'azione intesa a far dichiarare la simulazione relativa è diversa da quella diretta a ottenere la declaratoria di simulazione assoluta sia con riferimento al petitum che con riferimento alla causa petendi, comportando le due domande l'accertamento di fatti differenti ed essendo volte al conseguimento di effetti diversi, tra le altre Cass., sez. 2, sent. n. 34024 del 19.12.2019 e Cass., sez. 2, sent. n. 25055 del 27.11.2009 nel senso che il giudice che, a fronte di una domanda di simulazione assoluta di un contratto, ne dichiari la simulazione relativa, viola l'art. 112 c.p.c.).
Di conseguenza, la domanda articolata in via principale deve essere rigettata.
3.2. Deve, dunque, essere esaminata la domanda subordinata volta alla dichiarazione di inefficacia del medesimo atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. (sul punto deve ritenersi che il riferimento nell'intestazione del relativo paragrafo, di cui a p. 11 dell'atto di citazione, all'atto di compravendita del 26.5.2010, rep. 43413, costituisca mero errore materiale, avuto riguardo al contenuto del paragrafo, alle conclusioni rassegnate e al riferimento al contratto di affitto di azienda ivi contenuto, non essendo peraltro rinvenibile alcuna deduzione in merito ad un contratto di compravendita stipulato tra le parti in detta data), la quale parimenti non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Anzitutto, deve premettersi che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, devono sussistere i seguenti presupposti: 1) la configurabilità in capo all'attore della qualifica di creditore;
2) l'esistenza di un atto dispositivo;
3) il requisito oggettivo dell'eventus MN; 4) il requisito soggettivo della scientia MN, diversamente declinato a seconda che si tratti di atto a titolo gratuito o a titolo oneroso, in relazione al quale è richiesta la consapevolezza del pregiudizio anche da parte del terzo, ovvero di atto dispositivo successivo o antecedente al sorgere del credito, in questo secondo caso richiedendosi altresì la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito.
Come noto, l'azione revocatoria ha una funzione conservativa a tutela della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., concretandosi nella dichiarazione di inefficacia degli atti con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore.
Ebbene, nel caso di specie, alla luce della ricostruzione offerta dalla medesima attrice, non sussiste il primo dei presupposti necessari ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, vale a dire la configurabilità in capo alla della qualifica di creditore del soggetto Parte_1
Pag. 13 di 18 disponente, la società posto che la titolarità di un diritto di credito, sia pure sub iudice (e Parte_5 in ciò non colgono nel segno le deduzioni della convenuta , costituisce una Parte_3 condizione dell'azione della domanda revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore (v. Cass., sez. 6-3, ord. n. 12975 del 30.6.2020; v. altresì Cass., sez. 3, ord. n. 2347 del
29.1.2019).
Invero, la stessa attrice, che sin dall'atto introduttivo ha individuato la quale Parte_3 unica debitrice, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva articolata da quest'ultima, ha ulteriormente precisato che tale società “rappresenta la debitrice della odierna attrice, mentre la società che ha stipulato il contratto di affitto di azienda era solo la terza proprietaria degli immobili
(originariamente di proprietà della stessa debitrice”)” e che il credito nei confronti della Parte_3 emerge dal sopra richiamato contratto di mutuo, in relazione al quale l'opposizione a precetto introdotta ex art. 615 c.p.c. dalla debitrice è stata rigettata (v. p. 2 prima memoria ex art. 171 ter
c.p.c.). In merito, soltanto la convenuta ha genericamente dedotto, con la prima Parte_3 memoria ex art. 171 ter c.p.c., oltre all'estraneità della stessa con riferimento al contratto di affitto di azienda oggetto di domanda (che invero è stato concluso dalla e dalla Parte_5 CP_2
e di cui si dirà in seguito), altresì l'insussistenza di qualsiasi rapporto di credito/debito
[...] idoneo a fondare la pretesa creditoria della precisando poi nella seconda Parte_1 memoria che è tutt'ora pendente un giudizio autonomo tra l'odierna attrice e la Parte_3 richiamando documentazione in allegato contenente la sentenza di rigetto dell'opposizione a precetto introdotta da quest'ultima nei confronti della (come anzidetto, posta a Parte_1 sostegno dalla stessa attrice per fondare la propria ragione di credito ai fini della domanda ex art. 2901 c.c.) e il conseguente atto di appello (v. doc. A e doc. B fasc. convenuta . Parte_3
Del resto, che la debitrice mutuataria sia individuata nella convenuta si evince Parte_3 proprio dall'atto di precetto del 25.3.2021, con cui l'intimazione di pagamento è stata effettuata nei confronti di quest'ultima per l'importo di € 1.542.046,48, oltre interessi in virtù del mutuo fondiario stipulato in data 6.5.2003 (v. doc. 5 fasc. attrice), pur pendendo il giudizio di appello nei confronti della sentenza che ha rigettato l'opposizione a precetto introdotta da Parte_3
(v. seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., nonché doc. A e doc. B allegati), nonché dall'atto di pignoramento nei confronti della effettuato ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c., quale Parte_5 terza proprietaria dei beni posti a garanzia del predetto contratto di mutuo (v. doc. 6 fasc. attrice).
Ciò posto, deve osservarsi che l'azione revocatoria, quale atto di conservazione della garanzia patrimoniale nel rapporto di creditore e debitore, volta ad evitare che quest'ultimo possa pregiudicare le ragioni del primo mediante la diminuzione del proprio patrimonio, “non può essere
Pag. 14 di 18 estesa fino a colpire atti di terzi non debitori del creditore, pur se per quest'ultimo pregiudizievoli” (v. in motivazione Cass., sez. 3, sent. n. 31463 del 7.12.2024, la quale afferma che ove il terzo acquirente ponga in essere un atto pregiudizievole per il creditore – nel caso all'attenzione della
Suprema Corte trattavasi di locazione sul bene ipotecato – la tutela del creditore non si fonda sul rimedio di cui all'art. 2901 c.c., bensì se del caso in quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c.), posto che mentre non è consentito al debitore di sottrarre il proprio patrimonio a garanzia del creditore, avendo il debitore l'obbligo di conservazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740
c.c. e fondandosi l'esperimento dell'azione revocatoria sulla violazione di tale obbligo, il terzo acquirente dal debitore non ha l'obbligo di mantenere capiente il proprio patrimonio verso un soggetto che non è suo creditore, con la conseguenza che il suo atto di disposizione non viola l'obbligo di preservare la garanzia patrimoniale (v. Cass. 314637/2024 cit., Rv. 672927 – 01:
“L'azione revocatoria ordinaria non può essere esperita nei confronti di atti posti in essere da terzi aventi causa del debitore, in quanto la stessa integra un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che opera nel rapporto tra creditore e debitore e che mira a tutelare il primo dagli atti elusivi posti in essere da quest'ultimo, trovando invece eventuali atti dispositivi posti in essere da soggetti terzi la propria sanzione nel quadro della responsabilità ex art. 2043 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto revocabile il contratto di locazione ultranovennale posto in essere dal terzo, avente causa dall'avente causa del debitore).”). Infatti, il creditore ipotecario resta creditore dell'originario debitore e non del terzo acquirente del bene ipotecato, nei confronti del quale fa valere la garanzia costituita dall'ipoteca, essendo in questo caso l'interesse del creditore tutelato dall'ipoteca e dalle possibilità di sua attuazione ed essendovi un contemperamento di interessi tra i diritti del creditore ipotecario e dell'acquirente della cosa ipotecata di goderne e fruirne, contemperamento attuato non dalle norme sulla revocatoria ma da quelle sull'opponibilità degli atti compiuti dal terzo acquirente prima dell'inizio della sua esecuzione ex art. 2812 c.c. e dopo che questa sia iniziata ex art. 2923 c.c. (v. ancora in motivazione Cass. 314637/2024 cit.), in quest'ultimo caso rimettendo l'esame dei presupposti fattuali per verificare l'opponibilità o meno del contratto di locazione (nel caso di specie, di affitto di azienda) al giudice dell'esecuzione e, eventualmente, al giudice dell'opposizione, come detto mai proposta nel caso di specie.
Inoltre, se è vero che l'eventus MN ricorre non soltanto nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con onere della prova in capo al creditore di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia
Pag. 15 di 18 patrimoniale e in capo al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, di provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. tra le molte,
Cass., sez. 3, ord. n. 19207 del 19.7.2018; Cass., sez. 6-3, ord. n. 16221 del 18.6.2019), la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo affermato che l'anteriorità della trascrizione dell'ipoteca, pacifica nel caso di specie, garantisce pienamente il creditore che ha il diritto di sequela sul bene e, dunque il diritto di soddisfarsi in executivis nei confronti del debitore, soddisfacendosi con precedenza rispetto ai creditori chirografari e rispetto a chi vanta diritti trascritti o iscritti posteriormente, sicché nel caso in cui ad agire ex art. 2901 c.c. sia il creditore assistito da ipoteca anteriore all'atto denunciato come pregiudizievole viene meno il pericolo di infruttuosità dell'esecuzione nel quale si identifica l'eventus MN (v. in termini Cass., sez. 1, ord. n. 7876 del
17.3.2023 con riferimento al contratto di rent to buy, in motivazione: “In sintesi, poiché l'art 2901 c.c. consente di far dichiarare l'inefficacia degli atti con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore, difetta tale requisito essenziale nel caso in cui il creditore sia garantito da una ipoteca anteriormente iscritta sul bene oggetto dell'atto per il quale si chiede la revocatoria;
ciò in quanto l'atto dispositivo successivo alla iscrizione di ipoteca non priva il creditore ipotecario del diritto di sequela, anche nei confronti dei terzi successivamente acquirenti, e quindi è comunque inefficace rispetto alle sue ragioni creditorie, sicché la dichiarazione ex art 2901
c.c. costituirebbe una inutile superfetazione. Ciò a maggior ragione vale per gli atti dispositivi compiuti dal terzo datore di ipoteca, che non è debitore e nei cui confronti il creditore non può vantare la garanzia patrimoniale generica ex art 2740 c.c. a tutela della cui integrità è posta l'azione revocatoria”). Del resto, nel caso di specie, come dedotto dalle convenute e risulta dagli atti che Parte_5 Controparte_2 in sede di procedura esecutiva immobiliare il compendio immobiliare oggetto di garanzia ipotecaria è stato valutato nell'importo di € 4.250.000,00, importo ottenuto abbattendo il valore degli immobili del 15%, trattandosi di asta giudiziaria, e considerando la minusvalenza (valutata in
€ 1.257.827,22) derivante dall'esistenza del contratto di affitto di azienda opponibile alla procedura e con pattuizione di un canone inferiore a quello considerato “giusto” (v. doc. 8 fasc.
, a fronte di un credito precettato per € 1.542.046,48, oltre interessi nei Controparte_2 confronti della mutuataria (v. ancora doc. 5 fasc. attrice). Parte_3
Di conseguenza, l'esame degli ulteriori presupposti deve ritenersi assorbito.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, anche la domanda articolata in via subordinata deve essere rigettata.
4. Infine, deve essere valutata la domanda articolata dalla convenuta di Parte_3 condanna della parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Pag. 16 di 18 Al riguardo, deve osservarsi che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, con la conseguenza che “non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca”
(v. in termini Cass., sez. 2, sent. n. 7409 del 14.4.2016, Rv. 639446-01; conf. Cass., sez. 1, sent. n.
24158 del 13.10.2017 e Cass., sez. 2, sent. n. 21590 del 12.10.2009).
Ebbene, nel caso di specie, stante la soccombenza della convenuta rispetto all'unica difesa da questa articolata, consistente nella deduzione della propria carenza di legittimazione passiva a fronte della domanda svolta in via principale dalla parte attrice, la domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta.
5. La soccombenza della convenuta con riferimento alla eccezione di carenza di Parte_3 legittimazione passiva, nonché l'assenza di ulteriori difese da parte di quest'ultima, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra questa e l'attrice ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018).
Nel rapporto processuale tra l'attrice e le convenute e il Parte_5 Controparte_2 rigetto dell'eccezione di giudicato, nonché le motivazioni poste alla base della decisione di rigetto delle domande articolate da parte attrice, giustificano la compensazione delle spese di lite in ragione della metà e devono essere poste per la restante metà a carico della parte attrice. Le spese di lite vengono liquidate per l'intero, come in dispositivo, in ragione dei valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 55/2014 (così come modificato dal d.m. 147/2022) per la fase studio e introduttiva, con riferimento al valore della controversia (v. Cass., sez. 2, sent. n. 6236 del
24.10.1983, nel senso che nel caso di domande subordinate deve aversi riguardo alla domanda di maggior valore e, dunque, nel caso di specie alla domanda revocatoria, il cui valore è determinato in base al credito vantato dall'attore, sul punto v. tra le altre, Cass., Sez. 3, ord. n. 3697 del
13.2.2020), alla natura e alla complessità della controversia, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria (in assenza di prove costituende) e della fase decisionale, considerato il contenuto essenzialmente riproduttivo delle difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
Pag. 17 di 18 − rigetta le domande articolate da parte attrice;
− rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dalla convenuta Parte_3
− dichiara integralmente compensate le spese di lite tra l'attrice e la Parte_1 convenuta Parte_3
− dichiara compensate in ragione della metà le spese di lite tra e le Parte_1 convenute e Controparte_1 [...]
che, liquidate per l'intero in € 23.946,00 oltre Controparte_2 spese forfettarie, CPA e IVA (se dovuta) come per legge, pone per la restante metà a carico della parte attrice e in favore delle convenute Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
, con distrazione in favore del procuratore di quest'ultima
[...] dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Siena, in data 26 aprile 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ai sensi del D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pag. 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2106 del Ruolo Generale per gli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
tra
C.F. e P.IVA: ) e per essa quale mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F.: ), in persona dell'avv. Paola Saporiti, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra P.IVA_2
Tuzj ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo Messico n. 7, come da procura allegata all'atto di citazione
attrice
e
(C.F. e P.IVA: ) e Controparte_1 P.IVA_3
(C.F. e P.IVA: ), entrambe in persona del legale Parte_3 P.IVA_4 rappresentante rappresentate e difese dall'avv. Toti S. Musumeci, dall'avv. Vittorio Parte_4
Squarotti e dall'avv. Giuseppe Vecera del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via Ettore de Sonnaz n. 14, come da procura allegata all'atto di costituzione di nuovo avvocato;
Pag. 1 di 18 (P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_5 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Massai del foro di Siena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torrita di Siena, Loc. Foenna
n. 10, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
convenute
Oggetto: azione di simulazione;
azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da nota di precisazione delle conclusioni ex art. 189, co. 1, n. 1) c.p.c..
Per parte attrice “A) in via principale di merito, accertare, ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 1414 e ss. c.c., la simulazione assoluta del contratto di affitto di azienda del 6 novembre 2020 stipulato con scrittura privata a firme autenticate notaio – form. 5329/4377 - con cui la Persona_1 [...]
(ora – cod. fisc. ) ha affittato alla società Parte_5 Controparte_1 P.IVA_3
(cod. fisc. ) l'azienda costituita dal complesso di beni posti in Castelnuovo Controparte_2 P.IVA_5
Berardenga località di cui al punto sub 5 delle premesse di seguito indicati: “dal complesso di beni Parte_3 siti in Castelnuovo Berardenga località e precisamente: a) i beni mobili, arredi d'ufficio, macchinari, Parte_3 attrezzature, impianti, arredamenti e macchine d'ufficio come risultano dall'elenco allegato all'atto sub lettera A;
b) la componente immobiliare è composta dal Complesso immobiliare denominato " " composto da Parte_3 tutti i terreni e i fabbricati sopra insistenti e tutti gli. accessori rurali di proprietà, posti in comune di Castelnuovo
Berardenga, località Villa Curina/Strada Provinciale n. 62, quali fabbricato destinato ad attività agricole, fabbricato destinato ad attività ricettiva, cappella, locale ad uso commerciale, locali ad uso magazzino, unità immobiliari in corso di costruzione, appartamento di civile abitazione, locale ad uso garage, il tutto integrato da resede, piscina, campo da tennis e da terreno agricolo a varia coltura e classazione della superficie di circa ha.
24.19.52 (ettari ventiquattro, are diciannove e centiare cinquantadue) ed il tutto distinto al Catasto del Comune di Castelnuovo Berardenga come segue: Al catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo Berardenga località
snc foglio 128 dalla particella 37, categoria B/7, classe 2, consistenza mq. 200 superficie catastale Parte_3
41 mq rendita catastale euro 165,27 foglio 128 dalla particella 40, categoria D/10, rendita catastale euro
2.202,00 foglio 146 dalla particella 25, sub. 6, categoria C/1, classe 4, consistenza mq. 237 superficie catastale
344 mq rendita catastale euro 3.537,37 foglio 146 dalla particella 25, sub. 7, categoria D/2, rendita catastale euro 11.680,00 foglio 146 dalla particella 25, sub. 8, categoria D/2, rendita catastale euro 4564,00 foglio 146 dalla particella 25, sub. 9, D/2 rendita catastale euro 4.116,00 foglio 146 dalla particella 25, Sub. 12, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 540 superficie catastale 563 mq rendita catastale euro 501,99foglio 146 dalla particella 25, sub. 20, categoria C/1, classe 3, consistenza mq. 294 superficie catastale 312 mq rendita catastale euro 3.765,59 foglio 146 dalla particella 25, sub. 21, in corso di costruzione senza rendita catastale Pag. 2 di 18 foglio 146 dalla particella 25, sub. 22, categoria A/2, classe 3, consistenza mq. 11,5 vani superficie catastale
233 mq escluso aree scoperte 205, rendita catastale euro 1.276,94; foglio 146 dalla particella 25, sub 23, in corso di costruzione, senza rendita catastale;
foglio 146 dalla particella 25, sub 24, in corso di costruzione, senza rendita catastale;
foglio 146 dalla particella 25, sub 25, categoria C6, classe 1, consistenza mq 314 superficie catastale 148 mq rendita catastale euro 182,05; foglio 146 dalla particella 25 sub 26, categoria C2, classe 3, consistenza mq 141, superficie catastale 148 mq, rendita catastale euro 182,05 Catasto terreni del Comune di
Castelnuovo Berardenga località snc foglio 128 dalla particella 25, qualità seminativo, classe 3, ha. Parte_3
00.55.10, reddito dominicale euro 14,23, Reddito agrario 14,23. foglio 128 dalla particella 30, qualità bosco misto, classe 3, ha. 05.41.00, reddito dominicale euro 36,32, Reddito agrario 8,38. foglio 128 dalla particella
38, qualità pascolo, classe 1, ha. 00.01.50, reddito dominicale euro 0,09, Reddito agrario 0,04. foglio 128 dalla particella 39, qualità pascolo, classe l, ha. 00.48.90, reddito dominicale euro 3,03, Reddito agrario 1,26; foglio
128 dalla particella 41, qualità uliveto, classe 3, ha. 00.96.80, reddito dominicale euro 22,50, Reddito agrario
25,00. foglio 128 dalla particella 43, porzione AA, qualità orto, classe 3, ha 00.06.00, reddito dominicale euro
6,20, Reddito agrario 4,65. foglio 128 dalla particella 43, porzione AB, qualità seminativo, classe 3, ha
00.84.12, reddito dominicale euro 21,72, Reddito agrario 21,72. foglio 128 dalla particella 73, qualità bosco ceduo, classe 3, ha 02.26.60, reddito dominicale euro 7,02, Reddito agrario 3,51. foglio 128 dalla particella 87, qualità uliveto, classe 3, ha 02.26.60, reddito dominicale euro 7,02, Reddito agrario 3,51; foglio 128 della particella 87, qualità uliveto, classe 3, ha 00.79.75, reddito dominicale euro 18,53, Reddito Agrario 20,59; foglio 146 dalla particella 55, qualità uliveto, classe 3, ha. 00.43.90, reddito dominicale euro 10,20, Reddito agrario 11,34 foglio 146 dalla particella 64, qualità bosco misto, classe 2, ha. 02.28.40, reddito dominicale euro
21,23, Reddito agrario 3,54 foglio 146 dalla particella 94, qualità seminativo, classe 3, ha. 00.92.70, reddito dominicale euro 23,94, Reddito agrario 23,94. foglio 146 dalla particella 157, qualità area rurale, ha.
00.00.22, senza reddito né dominicale né catastale. foglio 147 dalla particella 33, qualità seminativo, classe 3, ha. 01.32.30, reddito dominicale euro 34,16, Reddito agrario 34,16. foglio 147 dalla particella 133, qualità seminativo, classe 3, ha. 00.52.70, reddito dominicale euro 13,61, Reddito agrario 13,61. foglio 146 dalla particella 203, qualità uliveto, classe 2, ha. 00.28.40, reddito dominicale euro 8,80, Reddito agrario 9,53. foglio
128 dalla particella 113, qualità seminativo, classe 4, ha. 03.12.57, reddito dominicale euro 40,36, Reddito agrario 48,43. foglio 128 dalla particella 115, qualità seminativo, classe 3, ha. 01.43.24, reddito dominicale euro 36,99, Reddito agrario 36,99. foglio 128 dalla particella 118, qualità bosco misto, classe 3, ha. 00.86.30, reddito dominicale euro 5,79, Reddito agrario 1,34. foglio 128 dalla particella 121, qualità seminativo arborato, classe 3, ha. 00.00.32, reddito dominicale euro 0,08, Reddito agrario 0,07. foglio 128 dalla particella 122, qualità pascolo, classe 1, ha. 00.02.20, reddito dominicale euro 0,14, Reddito agrario 0,06. foglio 146 dalla particella 206, porzione AA, qualità pascolo, classe 1, ha. 00.08.38, reddito dominicale euro 0,52, Reddito agrario 0,22. foglio 146 dalla particella 206 porzione AB, qualità uliveto, classe 3, ha. 00.02.10, reddito
Pag. 3 di 18 dominicale euro 0,49, Reddito agrario 0,54. foglio 146 dalla particella 207, qualità uliveto, classe 2, ha.
00.16.75, reddito dominicale euro 5,19, Reddito agrario 5,62. foglio 146 dalla particella 209, qualità uliveto, classe 3, ha. 00.84.26, reddito dominicale euro 19,58, Reddito agrario 21,76. foglio 146 dalla particella 211, qualità uliveto, classe 3,ha 00.45.01, reddito dominicale euro 10,46, Reddito agrario 11,62; foglio 147 dalla particella 32, qualità uliveto, classe 2, ha 01.16.40, reddito dominicale euro 36,07, Reddito agrario 39,08” B) in via subordinata di merito accertare e per l'effetto dichiarare l'inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901
c.c. del precitato atto di affitto di azienda;
C) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siena la trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di compravendita di cui sopra con esonero da ogni responsabilità. - Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Per parte convenuta “Accertare il difetto di legittimazione passiva di Parte_3 [...]
e, per l'effetto, rigettare la domanda formulata da nei confronti della stessa, disponendo Parte_3 Parte_1
l'immediata estromissione della società convenuta dall'odierno giudizio. Con vittoria di spese, competenze, onorari, iva e cap di legge, delle quali la scrivente procuratrice si dichiara antistataria e chiede la distrazione a suo favore ex art. 93 c.p.c.”
Per parte convenuta “In via principale Controparte_1 merito Rigettare la domanda di simulazione assoluta del contratto di affitto di azienda effettuato con atto a rogito notaio in Monte San Savino, Repertorio n. 5329 Raccolta n. 4377 Registrato In Persona_1
AREZZO il 12/11/2020 n.10299 Serie 1T per tutti i motivi esposti primo paragrafo del presente atto, intercorrendo inoltre fra le parti anche un giudicato esterno di cui alla pronuncia del Tribunale di Siena RGE
IMM 108/2021, non impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio oltre rimborso forfettario, Iva a Cap di legge per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario In via subordinata nel merito Rigettare l'azione revocatoria del contratto di affitto di azienda effettuato con atto a rogito notaio in Monte San Savino, Repertorio n. 5329 Raccolta n. 4377 Registrato In Persona_1
AREZZO il 12/11/2020 n.10299 Serie 1T per tutti i motivi esposti primo paragrafo del presente atto intercorrendo inoltre fra le parti anche un giudicato esterno di cui alla pronuncia del Tribunale di Siena RGE
IMM 108/2021, non impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio oltre rimborso forfettario, Iva a Cap di legge per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario”.
Parte convenuta ha insistito Controparte_2 nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi, nello specifico nell'audizione del teste c.t.u. nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 108/2021 e ha così Tes_1 precisato le proprie conclusioni: “In via principale merito Rigettare la domanda di simulazione assoluta del contratto di affitto di azienda sottoscritto con atto a rogito notaio notaio in Monte San Persona_1
Pag. 4 di 18 Savino, Repertorio n. 5329 Raccolta n. 4377 Registrato In AREZZO il 12/11/2020 n.10299 Serie 1T per tutti i motivi esposti primo paragrafo del presente atto;
Accertare e dichiarare che la domanda promossa da Pt_1
in merito alla simulazione del contratto di affitto di azienda e conseguentemente del canone è coperta da
[...] giudicato esterno essendo stata la materia già oggetto di giudizio e di pronuncia nel procedimento di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Siena n. 108/2021 Rge Imm.; Rigettare integralmente la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa da nei confronti di e Parte_1 Parte_5 Parte_3 mancando tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, anche in considerazione Controparte_2 del giudicato esterno formatosi fra le parti sempre presso il Tribunale di Siena Rge Imm. 108/2021. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio oltre rimborso forfettario, Iva a Cap di legge per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario In via subordinata nel merito Rigettare l'azione revocatoria del contratto di affitto di azienda effettuato con atto a rogito notaio in Monte San Savino, Persona_1
Repertorio n. 5329 Raccolta n. 4377 Registrato In AREZZO il 12/11/2020 n.10299 Serie 1T per tutti i motivi esposti primo paragrafo del presente atto Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio oltre rimborso forfettario, Iva a Cap di legge per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario e chiede la distrazione a suo favore ex art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la – premesso di essere Parte_1 cessionaria, in virtù di atto di cessione ex artt. 1 e 4 l. 130/1999 e dell'art. 58 t.u.b., dei crediti vantati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti di e Parte_3 discendenti dal contratto di mutuo ipotecario del 6.5.2003 a rogito notaio dott. - ha Persona_2 agito in giudizio nei confronti di Parte_3 [...]
(d'ora in avanti per brevità) e Controparte_1 Parte_5 [...]
(d'ora in avanti per brevità), Controparte_2 Controparte_2 chiedendo di accertare la simulazione assoluta del contratto di affitto di azienda del 6.11.2020 con cui la ha affittato alla società l'azienda costituita dal Parte_5 Controparte_2 complesso di beni siti in Castelnuovo Berardenga, loc. meglio descritti in atto di Parte_3 citazione o, in subordine, di dichiarare l'inefficacia del suddetto contratto ai sensi dell'art. 2901
c.c..
In particolare, parte attrice ha esposto che: con atto a rogito del notaio dott. del Persona_2
6.5.2003, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha concesso a un mutuo di Parte_3
€ 1.800.000,00 assistito da garanzia ipotecaria sugli immobili siti nel Comune di Castelnuovo
Berardenga di proprietà della mutuataria e meglio descritti in atti, successivamente confluiti nella
Pag. 5 di 18 Parte
con atto del 23.12.2019 a rogito del notaio dott. a Controparte_2 Persona_3 seguito dell'inadempimento della mutuataria, la cessionaria del credito ha introdotto la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 108/2021 in danno della quale terza proprietaria dei Parte_5 beni oggetto della garanzia ipotecaria;
in tale sede è emersa l'esistenza di un contratto di affitto di azienda ultranovennale stipulato in data 6.11.2020 e trascritto in data 12.11.2020, in data antecedente alla trascrizione del pignoramento, con cui la ha affittato alla società Parte_5 [...]
l'azienda costituita dal complesso di beni siti in Castelnuovo Berardenga e Controparte_2 meglio descritti in atti, coincidenti con i beni oggetto di garanzia ipotecaria;
nell'ambito della procedura esecutiva il perito incaricato ha redatto una relazione in data 27.9.2022 con cui è stata ritenuta la viltà del canone di affitto e una successiva relazione del 21.2.2023 con cui sono state formulate tre diverse ipotesi in ordine alla congruità del canone pattuito, due delle quali concludevano per la viltà del canone, a seguito della quale con provvedimento del 23.2.2023 il giudice dell'esecuzione ha dichiarato il contratto di affitto di azienda opponibile alla procedura esecutiva, in quanto trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento e a fronte dell'impossibilità di stabilire in modo certo l'ammontare effettivo del canone di locazione. Poste tali premesse di fatto, parte attrice ha ritenuto sussistente la simulazione assoluta dell'atto di affitto di azienda del 6.11.2020, in quanto stipulato al fine di porre un ostacolo alla realizzazione del credito ipotecario, considerati l'avvenuta stipula del contratto in epoca successiva alla concessione e alla successiva revoca del mutuo e in concomitanza con l'inizio delle azioni esecutive, lo stretto legame tra le società coinvolte nelle suddette operazioni e la complessità e anomalia delle operazioni effettuate da tali società; in subordine, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia di tale atto ai sensi dell'art. 2901 c.c..
Dopo la dichiarazione di contumacia con decreto ex art. 171 bis c.p.c., si sono costituite tardivamente tutte le società convenute.
Con comparsa di costituzione del 31.1.2024 si è costituita in giudizio la convenuta CP_2 contestando la ricostruzione attorea e deducendo che non sussiste alcuna
[...] simulazione assoluta, atteso che il contratto di affitto di azienda ha avuto piena ed effettiva esecuzione da parte dell'affittuaria e che non è stata fornita alcuna prova della simulazione, nonché la sussistenza di un giudicato esterno tra le parti, stante l'accertamento in sede esecutiva della non viltà del canone e l'opponibilità del contratto alla procedura, e l'insussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria promossa in subordine, in mancanza dell'eventus MN. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande articolate da parte attrice.
Pag. 6 di 18 Con comparsa di costituzione del 31.1.2024 si è costituita in giudizio la convenuta Parte_3
deducendo la propria estraneità al rapporto contrattuale dedotto in giudizio e, dunque, il
[...] difetto di legittimazione passiva, chiedendo conseguentemente di essere estromessa dal giudizio.
Con comparsa di costituzione del 14.2.2024 si è infine costituita in giudizio anche la convenuta articolando una difesa sostanzialmente sovrapponibile a quella della convenuta Parte_5 [...]
e chiedendo il rigetto delle domande proposte. Controparte_2
Espletati gli incombenti di prima udienza e revocata la dichiarazione di contumacia a fronte della costituzione tardiva delle convenute, la causa è stata istruita in via documentale e, rigettate le istanze istruttorie articolate dalle convenute e in assenza di Parte_5 Controparte_2 ulteriori richieste istruttorie, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 24.12.2024.
2. Così brevemente ripercorso l'iter processuale della presente controversia, deve anzitutto evidenziarsi che nel corso del giudizio non è stata disposta l'estromissione della convenuta
[...]
come da questa richiesto in virtù della dedotta carenza di legittimazione passiva Parte_3 rispetto alle domande svolte dall'odierna attrice, riguardanti il contratto di affitto di azienda intercorso tra la concedente e l'affittuaria Parte_5 Controparte_2
Invero, l'odierna attrice ha articolato in via principale una domanda di simulazione assoluta, deducendo l'apparenza del contratto di affitto di azienda concluso tra le suddette società, in quanto finalizzato a consentire a soggetti riconducibili all'originaria debitrice, Parte_3 appunto, di rimanere nella disponibilità dei beni oggetto del contratto di affitto di azienda, corrispondendo un canone irrisorio e con la possibilità, per il tramite di una ulteriore società appositamente costituita, la di riacquistare il bene in sede esecutiva ad Controparte_2 un prezzo vile.
Ebbene, nel caso di azione di simulazione, assoluta o relativa, si ha un “litisconsorzio necessario fra tutti i partecipanti all'accordo simulatorio, giacché l'accertamento da svolgere comporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la situazione di apparenza contrattuale, nei confronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti” (v. in termini Cass., sez. 1, sent. n. 8957 del 17.4.2014 e, in motivazione, Cass., Sez.
Un., ord. n. 25163 del 17.9.2021).
Pag. 7 di 18 Di conseguenza, deve essere rigettata la richiesta di estromissione articolata dalla convenuta
[...]
ridondando ogni ulteriore questione sulla valutazione della fondatezza della Parte_3 domanda nel merito.
Al riguardo, peraltro, deve sin da ora osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto dalle convenute e – quest'ultima ha chiesto tra l'altro di “Accertare e Parte_5 Controparte_2 dichiarare che la domanda promossa da in merito alla simulazione del contratto di affitto di Parte_1 azienda e conseguentemente del canone è coperta da giudicato esterno essendo stata la materia già oggetto di giudizio
e di pronuncia nel procedimento di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Siena n. 108/2021 Rge Imm.”
(v. conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e precisate in sede di note di precisazione delle conclusioni) - nessuna efficacia di giudicato esterno con riferimento alle questioni oggetto del presente giudizio può essere riconosciuta al provvedimento a verbale del giudice dell'esecuzione del 23.2.2023, con cui è stata dichiarata l'opponibilità del contratto di affitto di azienda tra la e la alla procedura esecutiva (v. doc. 15 Parte_5 Controparte_2 fasc. attrice, contenente il verbale di udienza del 23.2.2023 all'esito della quale il giudice dell'esecuzione ha così disposto: “[…] rilevato che dalla relazione intermedia depositata dal ctu non è possibile accertare la viltà del canone e pertanto dichiarare il contratto opponibile allo stato essendo lo stesso trascritto antecedentemente alla trascrizione del pignoramento questo non potrà che essere ritenuto opponibile”), il cui contenuto è stato successivamente confermato con provvedimento a verbale dell'udienza del
8.6.2023 (v. doc. 17 fasc. attrice, contenente il verbale di udienza del 8.6.2023 all'esito della quale il giudice dell'esecuzione ha così disposto: “[…] confermando in ordine all'opponibilità del contratto quanto già statuito con provvedimento reso all'udienza del 23 febbraio 2023”). Invero, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, che salvo la legge disponga altrimenti sono dati con ordinanza ex art. 487, co. 1 c.p.c., hanno di norma efficacia endoprocessuale o interna al processo espropriativo diretto dal giudice dell'esecuzione, salva l'eventuale parentesi cognitiva di una opposizione agli atti esecutivi - che nel caso di specie non risulta essere stata introdotta da nessuna delle parti dell'odierno giudizio - che abbia ad oggetto quel provvedimento, laddove ricorrano i presupposti per i quali la pronuncia stessa possa avere efficacia di giudicato sulle questioni coinvolte (v. in questo senso, in motivazione, Cass., sez. 2, sent. n. 9977 del 28.3.2022; v. altresì Cass., sez. 6-3, ord. n. 5582 del 6.3.2013, non massimata, nel senso che le ordinanze del giudice dell'esecuzione non hanno attitudine alla formazione del giudicato, atteso che quand'anche intervenienti su situazioni di diritto soggettivo, non statuiscono su di esse e difettano del requisito della definitività).
Pag. 8 di 18 Pertanto, nel caso di specie, posto che non risulta effettuato, diversamente da quanto dedotto dalle convenute e alcun accertamento in ordine alla congruità Parte_5 Controparte_2
e legittimità del canone pattuito, essendosi il giudice dell'esecuzione espresso sull'opponibilità del contratto alla procedura sul presupposto dell'anteriorità della trascrizione del contratto rispetto alla trascrizione del pignoramento e dell'impossibilità di accertare la viltà del canone (v. doc. 15 fasc. attrice) e ferma restando ogni conseguenza della mancata opposizione di tale provvedimento nell'ambito della procedura esecutiva introdotta dalla odierna attrice, l'accertamento dei profili rilevanti per la decisione della presente controversia, che non attengono alla questione dell'opponibilità e della “viltà” del canone ex art. 2923, co. 3 c.c., dovrà essere autonomamente effettuato, sulla scorta delle allegazioni e delle offerte di prova introdotte dalle parti nel presente giudizio di merito.
Infine, ancora preliminarmente, deve richiamarsi l'ordinanza del 24.5.2024, con cui sono state rigettate le richieste istruttorie articolate dalle convenute e Controparte_2 Parte_5 rilevandone l'inammissibilità sia con riferimento alla richiesta di acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare n. 108/2021, avendo le parti omesso di indicare la rilevanza della documentazione ivi contenuta, ulteriore rispetto a quella già versata in atti dalle parti, sia con riferimento alle prove per testi, atteso che i relativi capitoli di prova, oltre ad esulare dal thema decidendum, hanno altresì ad oggetto valutazioni non demandabili al teste.
3. Tanto premesso, deve anzitutto evidenziarsi la possibilità per l'attore di introdurre contemporaneamente l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e l'azione revocatoria.
Invero, secondo un costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'azione di simulazione
(assoluta o relativa) e quella revocatoria, sebbene siano diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nel medesimo giudizio, con la differenza che, nel caso di domanda alternativa, l'attore rimette al giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere nell'una o nell'altra species iuris, mentre nel caso di domanda subordinata richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda, nel caso di specie quella di simulazione assoluta, e soltanto nell'ipotesi in cui questa risulti infondata o sia ritenuta comunque da rigettare esamini l'altra (v. in termini Cass., sez. 3, ord. n. 7121 del 15.3.2024; conf. Cass., sez.
3, sent. n. 21083 del 19.10.2016).
3.1. Ciò posto, stante l'espressa subordinazione delle domande articolate, deve esaminarsi prioritariamente la domanda di simulazione assoluta proposta in via principale da parte attrice, che deve ritenersi infondata per le ragioni di seguito esposte. Pag. 9 di 18 Come noto, ai sensi dell'art. 1414 c.c. “Il contratto simulato non produce effetti tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. […]”. Nel disciplinare il fenomeno dell'apparenza contrattuale creata intenzionalmente dalle parti il legislatore ha, pertanto, distinto l'ipotesi della cd. simulazione assoluta, che si verifica nel caso in cui le parti hanno stipulato un contratto mentre in realtà non intendono costituire alcun rapporto contrattuale, e della cd. simulazione relativa, in cui le parti fanno apparire un contratto che è diverso da quello concluso e che può riguardare sia il contenuto del contratto che i suoi soggetti (cd. interposizione fittizia). In entrambi i casi, ciò che contraddistingue la simulazione è l'accordo simulatorio e, dunque, l'intesa tra i simulanti di escludere la rilevanza del contratto apparente (simulazione assoluta) ovvero che tra loro assuma rilevanza un diverso negozio cd. dissimulato (simulazione relativa).
In merito alla correlata azione, l'art. 1415, co. 2 c.c. prevede che i terzi “possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti”. In punto di onere probatorio, quando sia proposta, come nel caso di specie, domanda di simulazione assoluta del contratto da parte di un terzo estraneo al negozio, a differenza di quanto sostenuto dalle convenute Parte_5
e l'art. 1417 c.c. stabilisce che non trovano applicazione i limiti previsti Controparte_2 dalla legge in materia di prova testimoniale ed è stato altresì affermato che il giudice può fondare la propria decisione su “elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l' “id quod plerumque accidit””(v. in termini Cass., sez. 1, sent. n. 28224 del 26.11.2008; conf. Cass., sez. 2, ord. n. 36478 del
24.11.2021; v. altresì in motivazione, Cass., sez. 2, ord. n. 2539 del 27.1.2023).
Infine, ai sensi dell'art. 2729 c.c. perché la prova possa dirsi raggiunta per mezzo di presunzioni, queste devono sempre risultare “gravi, precise e concordanti”.
Ciò posto, deve tuttavia osservarsi che grava sulla parte che agisca per far valere la simulazione assoluta l'onere di provare i fatti costitutivi della relativa domanda, che non coincidono con quelli dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., pur articolata in subordine dall'odierna attrice (v. infra).
Invero, i presupposti del negozio simulato sono diversi da quelli del negozio soggetto ad azione revocatoria, essendo il primo soltanto formalmente esistente ma i cui effetti associati non sono voluti dalle parti e il secondo, invece, valido ed effettivamente produttivo dei relativi effetti, sebbene inefficace al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. (v. tra le molte, Cass., sez. 2, sent. n. 11372 del 30.5.2005: “L'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente Pag. 10 di 18 (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus MN e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione.”).
Ciò implica che per integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'atto dispositivo, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, dovendosi provare specificatamente che tale atto dispositivo sia stato soltanto apparente e, dunque, che l'alienante non abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (v. in termini, Cass., sez. 3, sent. n. 13345 del 30.6.2015; conf. Cass., sez. 2, sent.
n. 25490 del 20.10.2008).
Ebbene, parte attrice ha ritenuto sussistente la simulazione assoluta dell'affitto di azienda del
6.11.2020 tra e deducendo che le parti hanno inteso creare Parte_5 Controparte_2 un'apparenza contrattuale al solo fine di ostacolare la realizzazione del diritto di credito della cessionaria e di garantire a soggetti riconducibili alla debitrice principale la permanenza e la disponibilità dei beni oggetto di garanzia ipotecaria per un lungo periodo di tempo, pagando un canone irrisorio ed eventualmente riacquistando il bene in sede esecutiva ad un prezzo vile per il tramite di una società appositamente costituita.
Tuttavia, lo schema previsto nell'atto oggetto di giudizio risulta pienamente compatibile con l'assetto negoziale effettivamente voluto dalle parti. Infatti, gli elementi addotti dalla parte attrice, pur globalmente considerati, non possono ritenersi sintomatici di un accordo simulatorio, atteso che, come anzidetto, il mero intento di frodare le ragioni dei creditori non determina necessariamente l'apparenza negoziale, in assenza di altri elementi volti a comprovare la volontà delle parti di escludere gli effetti del contratto stipulato.
Invero, l'odierna attrice ha evidenziato, a fondamento della propria domanda i seguenti elementi:
a) la stipulazione del contratto di affitto di azienda in epoca successiva alla concessione del finanziamento e alla revoca dello stesso e in concomitanza con le azioni esecutive;
b) lo stretto legame tra le società coinvolte nelle operazioni immobiliari anche antecedenti alla stipula del contratto di affitto di azienda, riconducibili agli stessi soggetti;
c) l'anomalia delle operazioni poste in essere (contrazione del mutuo da parte della successivo trasferimento dei Parte_3 beni da questa a costituzione della e successiva immediata Parte_5 Controparte_2 stipula del contratto di affitto di azienda tra e con Parte_5 Controparte_2 corrispettivo in denaro di modestissimo importo e di lunga durata). Ebbene, nell'enucleare tali elementi, la stessa attrice ha dedotto, in ciò facendone discendere il pregiudizio a suo danno, che Pag. 11 di 18 attraverso il contratto di affitto di azienda stipulato le parti hanno in realtà inteso, quale unico motivo determinante, garantirsi la permanenza e la disponibilità per un lungo periodo di tempo dei beni oggetto della garanzia ipotecaria da parte dei medesimi soggetti attraverso la società neocostituita (in relazione alla quale si osserva, per inciso, la legale Controparte_2 rappresentante è in effetti la medesima delle altre due società, pur essendo di Parte_4 contro la compagine societaria non integralmente sovrapponibile), in ciò escludendo già in punto di allegazione, e pur in presenza di un'operazione complessiva senz'altro opaca e anomala,
l'esistenza di un intento simulatorio tra le parti, avendo queste ultime realizzato, seguendo la prospettazione della stessa parte attrice, l'effetto proprio dello schema negoziale oggetto di domanda di simulazione, consistente in un contratto di affitto di azienda, comprendente anche i beni immobili ipotecati, di lunga durata e con pattuizione di un canone inferiore a quello di mercato, tale da consentire il godimento dei beni ipotecati, facenti parte del complesso aziendale oggetto di affitto. Del resto, risulta dagli atti che, al momento dell'accesso del custode nella procedura esecutiva, la neocostituita fosse effettivamente in possesso del Controparte_2 compendio aziendale, ivi esercitandovi la propria attività (v. doc. 9 fasc. attrice) e corrispondendo il relativo canone (circostanza non contestata dall'odierna attrice;
v. altresì doc. 2 fasc. convenuta contenente il verbale di udienza del 9.11.2023, in cui il custode ha dato Controparte_2 atto che il compendio è occupato dal terzo in forza del contratto Controparte_2
d'affitto di azienda e che quest'ultima risulta in regola con i pagamenti), trattandosi in definitiva di società operativa (v. bilanci in atti e fatture attestanti la sussistenza di rapporti giuridici con terzi, documentazione da ritenersi ammissibile in quanto ritualmente prodotta nel presente giudizio di merito, a prescindere dalla mancata produzione in sede di consulenza tecnica nell'esecuzione immobiliare).
D'altro canto, nell'ordinamento vigente, mentre esiste una norma per la nullità del contratto in frode alla legge, non vi è alcuna disposizione che sancisca in via generale la nullità del contratto in frode ai terzi, per cui l'ordinamento accorda rimedi specifici (v. tra le altre, Cass., sez. 1, sent. n.
20576 del 4.10.2010), tra cui l'azione revocatoria di cui si dirà.
In definitiva, gli elementi addotti dalla odierna attrice, pur potendo in astratto concretare un'operazione fraudolenta in danno dei creditori (v. infra con riferimento alla domanda subordinata di revocatoria del medesimo atto), non sono invece di per sé idonei a dare evidenza dell'apparenza contrattuale, nel senso che le parti erano concordi nel volere che non si producesse alcun effetto negoziale. Né parte attrice ha articolato in merito ulteriori mezzi istruttori, pur ammissibili per quanto anzidetto.
Pag. 12 di 18 Inoltre, non ha articolato alcuna domanda volta a far accertare la sussistenza di Parte_1 una simulazione relativa o di un'interposizione fittizia (v. nel senso che l'azione intesa a far dichiarare la simulazione relativa è diversa da quella diretta a ottenere la declaratoria di simulazione assoluta sia con riferimento al petitum che con riferimento alla causa petendi, comportando le due domande l'accertamento di fatti differenti ed essendo volte al conseguimento di effetti diversi, tra le altre Cass., sez. 2, sent. n. 34024 del 19.12.2019 e Cass., sez. 2, sent. n. 25055 del 27.11.2009 nel senso che il giudice che, a fronte di una domanda di simulazione assoluta di un contratto, ne dichiari la simulazione relativa, viola l'art. 112 c.p.c.).
Di conseguenza, la domanda articolata in via principale deve essere rigettata.
3.2. Deve, dunque, essere esaminata la domanda subordinata volta alla dichiarazione di inefficacia del medesimo atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. (sul punto deve ritenersi che il riferimento nell'intestazione del relativo paragrafo, di cui a p. 11 dell'atto di citazione, all'atto di compravendita del 26.5.2010, rep. 43413, costituisca mero errore materiale, avuto riguardo al contenuto del paragrafo, alle conclusioni rassegnate e al riferimento al contratto di affitto di azienda ivi contenuto, non essendo peraltro rinvenibile alcuna deduzione in merito ad un contratto di compravendita stipulato tra le parti in detta data), la quale parimenti non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Anzitutto, deve premettersi che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, devono sussistere i seguenti presupposti: 1) la configurabilità in capo all'attore della qualifica di creditore;
2) l'esistenza di un atto dispositivo;
3) il requisito oggettivo dell'eventus MN; 4) il requisito soggettivo della scientia MN, diversamente declinato a seconda che si tratti di atto a titolo gratuito o a titolo oneroso, in relazione al quale è richiesta la consapevolezza del pregiudizio anche da parte del terzo, ovvero di atto dispositivo successivo o antecedente al sorgere del credito, in questo secondo caso richiedendosi altresì la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito.
Come noto, l'azione revocatoria ha una funzione conservativa a tutela della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., concretandosi nella dichiarazione di inefficacia degli atti con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore.
Ebbene, nel caso di specie, alla luce della ricostruzione offerta dalla medesima attrice, non sussiste il primo dei presupposti necessari ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, vale a dire la configurabilità in capo alla della qualifica di creditore del soggetto Parte_1
Pag. 13 di 18 disponente, la società posto che la titolarità di un diritto di credito, sia pure sub iudice (e Parte_5 in ciò non colgono nel segno le deduzioni della convenuta , costituisce una Parte_3 condizione dell'azione della domanda revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore (v. Cass., sez. 6-3, ord. n. 12975 del 30.6.2020; v. altresì Cass., sez. 3, ord. n. 2347 del
29.1.2019).
Invero, la stessa attrice, che sin dall'atto introduttivo ha individuato la quale Parte_3 unica debitrice, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva articolata da quest'ultima, ha ulteriormente precisato che tale società “rappresenta la debitrice della odierna attrice, mentre la società che ha stipulato il contratto di affitto di azienda era solo la terza proprietaria degli immobili
(originariamente di proprietà della stessa debitrice”)” e che il credito nei confronti della Parte_3 emerge dal sopra richiamato contratto di mutuo, in relazione al quale l'opposizione a precetto introdotta ex art. 615 c.p.c. dalla debitrice è stata rigettata (v. p. 2 prima memoria ex art. 171 ter
c.p.c.). In merito, soltanto la convenuta ha genericamente dedotto, con la prima Parte_3 memoria ex art. 171 ter c.p.c., oltre all'estraneità della stessa con riferimento al contratto di affitto di azienda oggetto di domanda (che invero è stato concluso dalla e dalla Parte_5 CP_2
e di cui si dirà in seguito), altresì l'insussistenza di qualsiasi rapporto di credito/debito
[...] idoneo a fondare la pretesa creditoria della precisando poi nella seconda Parte_1 memoria che è tutt'ora pendente un giudizio autonomo tra l'odierna attrice e la Parte_3 richiamando documentazione in allegato contenente la sentenza di rigetto dell'opposizione a precetto introdotta da quest'ultima nei confronti della (come anzidetto, posta a Parte_1 sostegno dalla stessa attrice per fondare la propria ragione di credito ai fini della domanda ex art. 2901 c.c.) e il conseguente atto di appello (v. doc. A e doc. B fasc. convenuta . Parte_3
Del resto, che la debitrice mutuataria sia individuata nella convenuta si evince Parte_3 proprio dall'atto di precetto del 25.3.2021, con cui l'intimazione di pagamento è stata effettuata nei confronti di quest'ultima per l'importo di € 1.542.046,48, oltre interessi in virtù del mutuo fondiario stipulato in data 6.5.2003 (v. doc. 5 fasc. attrice), pur pendendo il giudizio di appello nei confronti della sentenza che ha rigettato l'opposizione a precetto introdotta da Parte_3
(v. seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., nonché doc. A e doc. B allegati), nonché dall'atto di pignoramento nei confronti della effettuato ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c., quale Parte_5 terza proprietaria dei beni posti a garanzia del predetto contratto di mutuo (v. doc. 6 fasc. attrice).
Ciò posto, deve osservarsi che l'azione revocatoria, quale atto di conservazione della garanzia patrimoniale nel rapporto di creditore e debitore, volta ad evitare che quest'ultimo possa pregiudicare le ragioni del primo mediante la diminuzione del proprio patrimonio, “non può essere
Pag. 14 di 18 estesa fino a colpire atti di terzi non debitori del creditore, pur se per quest'ultimo pregiudizievoli” (v. in motivazione Cass., sez. 3, sent. n. 31463 del 7.12.2024, la quale afferma che ove il terzo acquirente ponga in essere un atto pregiudizievole per il creditore – nel caso all'attenzione della
Suprema Corte trattavasi di locazione sul bene ipotecato – la tutela del creditore non si fonda sul rimedio di cui all'art. 2901 c.c., bensì se del caso in quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c.), posto che mentre non è consentito al debitore di sottrarre il proprio patrimonio a garanzia del creditore, avendo il debitore l'obbligo di conservazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740
c.c. e fondandosi l'esperimento dell'azione revocatoria sulla violazione di tale obbligo, il terzo acquirente dal debitore non ha l'obbligo di mantenere capiente il proprio patrimonio verso un soggetto che non è suo creditore, con la conseguenza che il suo atto di disposizione non viola l'obbligo di preservare la garanzia patrimoniale (v. Cass. 314637/2024 cit., Rv. 672927 – 01:
“L'azione revocatoria ordinaria non può essere esperita nei confronti di atti posti in essere da terzi aventi causa del debitore, in quanto la stessa integra un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che opera nel rapporto tra creditore e debitore e che mira a tutelare il primo dagli atti elusivi posti in essere da quest'ultimo, trovando invece eventuali atti dispositivi posti in essere da soggetti terzi la propria sanzione nel quadro della responsabilità ex art. 2043 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto revocabile il contratto di locazione ultranovennale posto in essere dal terzo, avente causa dall'avente causa del debitore).”). Infatti, il creditore ipotecario resta creditore dell'originario debitore e non del terzo acquirente del bene ipotecato, nei confronti del quale fa valere la garanzia costituita dall'ipoteca, essendo in questo caso l'interesse del creditore tutelato dall'ipoteca e dalle possibilità di sua attuazione ed essendovi un contemperamento di interessi tra i diritti del creditore ipotecario e dell'acquirente della cosa ipotecata di goderne e fruirne, contemperamento attuato non dalle norme sulla revocatoria ma da quelle sull'opponibilità degli atti compiuti dal terzo acquirente prima dell'inizio della sua esecuzione ex art. 2812 c.c. e dopo che questa sia iniziata ex art. 2923 c.c. (v. ancora in motivazione Cass. 314637/2024 cit.), in quest'ultimo caso rimettendo l'esame dei presupposti fattuali per verificare l'opponibilità o meno del contratto di locazione (nel caso di specie, di affitto di azienda) al giudice dell'esecuzione e, eventualmente, al giudice dell'opposizione, come detto mai proposta nel caso di specie.
Inoltre, se è vero che l'eventus MN ricorre non soltanto nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con onere della prova in capo al creditore di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia
Pag. 15 di 18 patrimoniale e in capo al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, di provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. tra le molte,
Cass., sez. 3, ord. n. 19207 del 19.7.2018; Cass., sez. 6-3, ord. n. 16221 del 18.6.2019), la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo affermato che l'anteriorità della trascrizione dell'ipoteca, pacifica nel caso di specie, garantisce pienamente il creditore che ha il diritto di sequela sul bene e, dunque il diritto di soddisfarsi in executivis nei confronti del debitore, soddisfacendosi con precedenza rispetto ai creditori chirografari e rispetto a chi vanta diritti trascritti o iscritti posteriormente, sicché nel caso in cui ad agire ex art. 2901 c.c. sia il creditore assistito da ipoteca anteriore all'atto denunciato come pregiudizievole viene meno il pericolo di infruttuosità dell'esecuzione nel quale si identifica l'eventus MN (v. in termini Cass., sez. 1, ord. n. 7876 del
17.3.2023 con riferimento al contratto di rent to buy, in motivazione: “In sintesi, poiché l'art 2901 c.c. consente di far dichiarare l'inefficacia degli atti con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore, difetta tale requisito essenziale nel caso in cui il creditore sia garantito da una ipoteca anteriormente iscritta sul bene oggetto dell'atto per il quale si chiede la revocatoria;
ciò in quanto l'atto dispositivo successivo alla iscrizione di ipoteca non priva il creditore ipotecario del diritto di sequela, anche nei confronti dei terzi successivamente acquirenti, e quindi è comunque inefficace rispetto alle sue ragioni creditorie, sicché la dichiarazione ex art 2901
c.c. costituirebbe una inutile superfetazione. Ciò a maggior ragione vale per gli atti dispositivi compiuti dal terzo datore di ipoteca, che non è debitore e nei cui confronti il creditore non può vantare la garanzia patrimoniale generica ex art 2740 c.c. a tutela della cui integrità è posta l'azione revocatoria”). Del resto, nel caso di specie, come dedotto dalle convenute e risulta dagli atti che Parte_5 Controparte_2 in sede di procedura esecutiva immobiliare il compendio immobiliare oggetto di garanzia ipotecaria è stato valutato nell'importo di € 4.250.000,00, importo ottenuto abbattendo il valore degli immobili del 15%, trattandosi di asta giudiziaria, e considerando la minusvalenza (valutata in
€ 1.257.827,22) derivante dall'esistenza del contratto di affitto di azienda opponibile alla procedura e con pattuizione di un canone inferiore a quello considerato “giusto” (v. doc. 8 fasc.
, a fronte di un credito precettato per € 1.542.046,48, oltre interessi nei Controparte_2 confronti della mutuataria (v. ancora doc. 5 fasc. attrice). Parte_3
Di conseguenza, l'esame degli ulteriori presupposti deve ritenersi assorbito.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, anche la domanda articolata in via subordinata deve essere rigettata.
4. Infine, deve essere valutata la domanda articolata dalla convenuta di Parte_3 condanna della parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Pag. 16 di 18 Al riguardo, deve osservarsi che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, con la conseguenza che “non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca”
(v. in termini Cass., sez. 2, sent. n. 7409 del 14.4.2016, Rv. 639446-01; conf. Cass., sez. 1, sent. n.
24158 del 13.10.2017 e Cass., sez. 2, sent. n. 21590 del 12.10.2009).
Ebbene, nel caso di specie, stante la soccombenza della convenuta rispetto all'unica difesa da questa articolata, consistente nella deduzione della propria carenza di legittimazione passiva a fronte della domanda svolta in via principale dalla parte attrice, la domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta.
5. La soccombenza della convenuta con riferimento alla eccezione di carenza di Parte_3 legittimazione passiva, nonché l'assenza di ulteriori difese da parte di quest'ultima, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra questa e l'attrice ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018).
Nel rapporto processuale tra l'attrice e le convenute e il Parte_5 Controparte_2 rigetto dell'eccezione di giudicato, nonché le motivazioni poste alla base della decisione di rigetto delle domande articolate da parte attrice, giustificano la compensazione delle spese di lite in ragione della metà e devono essere poste per la restante metà a carico della parte attrice. Le spese di lite vengono liquidate per l'intero, come in dispositivo, in ragione dei valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 55/2014 (così come modificato dal d.m. 147/2022) per la fase studio e introduttiva, con riferimento al valore della controversia (v. Cass., sez. 2, sent. n. 6236 del
24.10.1983, nel senso che nel caso di domande subordinate deve aversi riguardo alla domanda di maggior valore e, dunque, nel caso di specie alla domanda revocatoria, il cui valore è determinato in base al credito vantato dall'attore, sul punto v. tra le altre, Cass., Sez. 3, ord. n. 3697 del
13.2.2020), alla natura e alla complessità della controversia, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria (in assenza di prove costituende) e della fase decisionale, considerato il contenuto essenzialmente riproduttivo delle difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
Pag. 17 di 18 − rigetta le domande articolate da parte attrice;
− rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dalla convenuta Parte_3
− dichiara integralmente compensate le spese di lite tra l'attrice e la Parte_1 convenuta Parte_3
− dichiara compensate in ragione della metà le spese di lite tra e le Parte_1 convenute e Controparte_1 [...]
che, liquidate per l'intero in € 23.946,00 oltre Controparte_2 spese forfettarie, CPA e IVA (se dovuta) come per legge, pone per la restante metà a carico della parte attrice e in favore delle convenute Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
, con distrazione in favore del procuratore di quest'ultima
[...] dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Siena, in data 26 aprile 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ai sensi del D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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