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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/07/2025, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 14517/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 14517/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv.to SANTICCIOLI PAOLO e dall'avv.to Parte_1
ANGIOLINI ALESSANDRO;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to TURCI MARCO Controparte_1
CONVENUTO
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to CARMINATI UGO CP_2
TERZO CHIAMATO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Firenze chiedendo il risarcimento di € Controparte_1
392.125,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i danni subiti a causa della perdita di capi di abbigliamento e accessori spediti tramite la convenuta e mai consegnati.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che aveva svolto e tuttora svolge attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di capi di abbigliamento e 1 accessori di brand di lusso e che, a seguito della segnalazione da parte di uno dei fornitori che aveva riscontrato la presenza di merce destinata all'attrice presso un negozio non autorizzato, aveva svolto accertamenti approfonditi. Da questi era emerso che, nel periodo
2019-2021, numerosi capi di plurimi brand ( , , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
non risultavano presenti nel proprio magazzino. CP_7
Ha, quindi, dedotto che, nonostante i documenti di trasporto (cd. DDT o anche POD, proof of delivery) relativi alla merce mancante fossero stati siglati per ricevuta dai magazzinieri addetti, la merce non era mai stata consegnata dal vettore incaricato.
Ha precisato che i magazzinieri erano stati raggirati, poiché, scaricata la merce divisa in numerosi colli, gli autisti della convenuta avevano loro sottoposto simultaneamente un numero considerevole di DDT e POD, previsti per ogni spedizione. I magazzinieri, dunque, firmavano o siglavano i documenti senza aver prima controllato dettagliatamente la corrispondenza dei DDT e POD al numero di spedizioni scaricate. Difatti, i magazzinieri controllavano solamente la corrispondenza dei pacchi con i segnacollo rispetto al numero dei colli facenti parte della spedizione, mentre non controllavano i
DDT e i POD, fiduciosi della corrispondenza alle spedizioni.
L'attrice ha lamentato di aver subito un danno di € 212.125,00, pari al valore della merce pagata ai fornitori ma non consegnata, ed € 180.000,00 a titolo di mancato guadagno.
Ha dedotto che di tale danno è responsabile, a titolo contrattuale, il vettore convenuto per la perdita delle cose, eventualmente anche a titolo di culpa in eligendo per dolo o colpa grave dei propri dipendenti ex art. 1228 c.c. Del resto, ha evidenziato che, in tema di trasporto, vige una presunzione di responsabilità ex recepto della perdita o avaria delle cose trasportate, che può essere vinta solo dalla prova contraria del caso fortuito o della forza maggiore.
Parte attrice ha, inoltre, precisato che alla sigla sui documenti di trasporto, apposta per errore da parte degli addetti magazzinieri, non può comunque essere attribuito alcun valore.
Ha argomentato che, in ogni caso, può essere ravvisata anche una responsabilità extracontrattuale del vettore, in quanto l'art. 2049 c.c. prevede che i padroni e committenti
2 siano responsabili del fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, quale la perdita delle cose trasportate.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1
di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Ha innanzitutto eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, nonché la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto non venivano identificate le merci che l'attrice ha affermato di aver smarrito. Ha pure eccepito la carenza di interesse ad agire per la parte di merce che risulta essere stata ritrovata.
In via preliminare, parte convenuta ha ulteriormente eccepito sia il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, che non ha dimostrato di esserne proprietaria o di aver pagato la merce, sia il difetto di legittimazione passiva, in quanto era stata la società
[...]
ad effettuare i trasporti. CP_2
Inoltre, la convenuta ha eccepito la decadenza ex art. 1698 c.c. dal diritto di proporre l'azione contrattuale per la mancata denuncia degli ammanchi entro 8 giorni dal ricevimento del carico, nonché la prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. dalla data di consegna.
Parte convenuta ha replicato che nessuna responsabilità le fosse addebitabile poiché, per stessa ammissione dell'attrice, i documenti di trasporto circa la ricezione delle spedizioni ivi indicate erano stati firmati dai magazzinieri addetti di e che questi Parte_1
ultimi non avevano eseguito le comuni verifiche incombenti sui magazzinieri all'atto della ricezione della merce. Dalle dichiarazioni dei magazzinieri, peraltro, risultava che la società attrice non avesse mai provveduto alla formazione del personale sulla modalità dello scarico della merce e dei controlli necessari.
Ha precisato che, comunque, non vi era prova della composizione delle partite perdute, le cui verifiche erano state eseguite in modo non precisato, in ogni caso, la convenuta ha fatto valere il diritto alla limitazione del risarcimento ex art. 1696 c.c..
In riferimento alla domanda di risarcimento in via extracontrattuale, ha eccepito il difetto di prova del danno e del nesso causale tra condotta e danno, poiché il danno era riconducibile alle condotte dei dipendenti di o del sub-vettore. Parte_1
3 Autorizzata la chiamata in causa del terzo, promossa dalla convenuta, si è costituita
, che ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in CP_2
fatto e in diritto.
Parte terza chiamata ha reiterato l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, nonché le medesime eccezioni, già proposte dalla convenuta, in punto di decadenza dal diritto all'azione ex art. 1698 c.c. e prescrizione del diritto ex art. 2951
c.c..
Ha replicato che le spedizioni erano state correttamente consegnate e verificate, così determinandosi lo spostamento del rischio di perdita di quanto consegnato in capo a Pt_1
Ha precisato che, peraltro, non risultava possibile verificare che tale merce fosse stata
[...]
effettivamente sottratta, basandosi ciò su una mera affermazione di parte attrice e sul riferimento ai software gestionali interni.
In ogni caso, il contratto di trasporto risultava essere stato correttamente adempiuto, come risulta documentalmente, e non vi era prova né dell'esatto elenco della merce mancante né della mancanza stessa della merce.
Inoltre, parte terza chiamata ha replicato di non aver effettuato le consegne oggetto di giudizio, poiché queste erano state realizzate, sulla scorta di un contratto di rete, da
, da Poli Consorzio o da . Parte_2 Controparte_8
La causa, istruita con produzione di documenti ed escussione di testimoni, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11 febbraio 2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, non merita accoglimento.
1. In via preliminare, deve essere respinta la domanda di dichiarazione della nullità della citazione, stante la reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni sia da parte convenuta che da parte terza chiamata.
Sul punto, occorre evidenziare che «la nullità dell'atto di citazione per genericità ed incertezza deve essere valutata prendendo in considerazione l'intera esposizione delle ragioni della domanda, dovendosi
4 accertare se nonostante l'incertezza della formulazione il convenuto sia agevolmente in grado di comprendere le richieste dell'attore» (Corte appello Napoli sez. VIII, 20/07/2020, n.2681).
L'atto di citazione individua precisamente l'oggetto del giudizio sia nella causa petendi che nel petitum, ossia risarcimento danni di € 392.125,00 per la mancata consegna della merce di cui a fatture e documenti di consegna prodotti da parte attrice. Semmai, attenendo al merito della questione, si tratterà di stabilire se i fatti costitutivi della domanda sono stati provati.
Peraltro, sia la convenuta che la terza chiamata hanno esplicato una puntuale difesa sulle domande ex adverso promosse, contestando puntualmente la ricostruzione in fatto e in diritto operata dall'attrice.
2. Devono essere respinte anche le eccezioni relative alla carenza di interesse ad agire e al difetto di legittimazione attiva e passiva.
2.1 Nel primo caso, sussiste l'interesse ad agire dell'attrice quale utilità derivante dal presente giudizio di risarcimento del danno per il dedotto inadempimento del vettore.
2.2 Nel secondo caso, sussiste la legittimazione attiva, rectius la titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), considerato che è incontestato, e comunque provato dall'attrice, che la merce oggetto di giudizio dovesse essere consegnata a quest'ultima, quale destinataria. Non è rilevante la proprietà o meno dei beni, quanto la titolarità del diritto di ricevere quei beni.
2.3 Sussiste, parimenti, anche la legittimazione passiva, rectius titolarità passiva del diritto
, della convenuta, in quanto vettore incaricato del trasporto della merce. Il fatto che la consegna sia stata materialmente eseguita da un sub-vettore, incaricato dalla CP_2
convenuta, non solleva quest'ultima da imputabilità e responsabilità per i danni derivanti dall'asserito inadempimento del contratto di trasporto.
Il vettore rimane responsabile per inadempimento del contratto di trasporto, anche qualora abbia sottoscritto un contratto di sub-trasporto con un altro soggetto sub-vettore.
Qualora si accertasse l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale si configurerà, semmai, un'ipotesi di rivalsa del vettore nei confronti del sub-vettore o di manleva di quest'ultimo in favore del primo.
5 3. Venendo, dunque, al merito della questione, parte attrice ha esercitato azione di condanna al risarcimento dei danni sia in via contrattuale che extracontrattuale.
3.1 Si tratta, dunque, di accertare se si sia verificato o meno l'inadempimento dell'obbligazione di consegna di merce nel periodo 2019-2021, in riferimento alle spedizioni indicate da parte attrice.
3.1.1 In primo luogo, si deve evidenziare che parte attrice ha dichiarato che i documenti di trasporto (cd. DDT o POD) sono stati effettivamente sottoscritti dai magazzinieri, dipendenti di ma che in realtà la merce non sia stata consegnata. I magazzinieri Parte_1
avevano firmato fiduciosi della corrispondenza di tali documenti con le spedizioni, indotti da raggiri degli autisti della convenuta, che, al momento dello scarico della merce, sottoponevano contemporaneamente un numero considerevole di DDT per la firma.
Secondo la ricostruzione promossa dalla stessa attrice, «i magazzinieri sopra indicati, senza prima aver controllato dettagliatamente la corrispondenza dei ddt e dei POD al numero delle spedizioni scaricate, apponevano una sigla su tutti i ddt e i POD loro sottoposti;
non venivano però consegnate a tutte le spedizioni di cui ai ddt e POD siglati» (atto di citazione, pag. 4). Pt_1
3.1.2 Nello specifico, i colli consegnati dal vettore venivano scaricati, messi a terra e divisi per numero di spedizione. A questo punto, sulla base del cd. segnacollo su ogni cartone, si accertava la corrispondenza del numero dei colli di una certa spedizione a quello effettivamente scaricato;
in altri termini, si accertava meramente la completezza della spedizione programmata, dal punto di vista del numero dei cartoni/colli costituenti la spedizione stessa, limitatamente alle spedizioni in concreto pervenute e non alla totalità di quelle previste.
Tale accertamento di corrispondenza di quanto consegnato non era, invece, eseguito in relazione ai DDT e POD sottoposti ai magazzinieri al termine dello scarico, che venivano sottoscritti simultaneamente. Ciò avrebbe determinato la firma di DDT e POD relativi a intere spedizioni in realtà mai consegnate (per le quali non era scaricato alcun collo a terra).
3.2 Occorre evidenziare che i documenti di trasporto, introdotti con il D.P.R. n. 472 del 1996 in sostituzione della precedente bolla di accompagnamento, sono idonei a certificare un trasferimento di merci dal cedente (venditore) al cessionario (acquirente), qualora siano da questi sottoscritti, qualora la consegna avvenga presso il cessionario
6 direttamente da parte del cedente che ha effettuato il trasporto, oppure dal vettore qualora sia utilizzando un trasportatore che si assume l'incarico della consegna. Poiché il documento di trasporto è un documento commerciale che segue la merce durante il trasporto e certifica il trasferimento del bene al destinatario, ha valore probatorio in caso di merce smarrita o non consegnata.
3.3 Pertanto, qualora il DDT sia stato firmato senza riserve da colui che ha ricevuto la consegna (chiunque sia addetto all'incombenza, anche persona diversa dal titolare dell'impresa o dall'organo rappresentativo della società) e la sottoscrizione non sia stata disconosciuta, come nel caso di specie, il DDT, recante il luogo di destinazione della merce, «è anche sufficiente come prova della presunzione “iuris tantum”, operante a favore del vettore, di conformità delle cose riconsegnate a destino e secondo le indicazioni contenute nel documento di trasporto, per superare la quale il destinatario deve fornire adeguata prova contraria» (Cass. n. 2155/2001).
Si determina, quindi, un'inversione dell'onere della prova per cui spetta all'attrice vincere la presunzione di consegna provando di non aver ricevuto la merce.
3.3.1 Tale prova non risulta soddisfatta. Sebbene parte della merce asseritamente non consegnata (peraltro solo alcuni portacarte in pelle di marchio ) si trovasse in CP_3
possesso di un negozio non autorizzato dal fornitore, ciò non prova che la stessa non sia stata consegnata a dal vettore. La merce ben potrebbe essere stata sottratta dal Parte_1
magazzino anche dopo la consegna, considerate pure le modalità di gestione di cui si dirà infra.
Né alcun rilievo ha la circostanza che l'attrice sia dotata di allarme e, in generale, di un impianto anti-intrusione. Difatti, incombe sull'attrice la prova di non aver ricevuto la merce, contraria alla presunzione di ricezione derivante dalla firma sui documenti di trasporto, non avendo alcun rilievo l'allegazione attorea che nessun allarme sia mai scattato.
3.3.2 Del resto, neanche dalle prove testimoniali si può ritenere raggiunta la prova della mancata consegna. La testimone dipendente di , ha solamente Testimone_1 CP_3
confermato che portacarte a marchio , che risultavano consegnati a CP_3 Parte_1
erano in possesso di un negozio non autorizzato a Prato e che tale circostanza è stata segnalata all'attrice.
7 3.3.3 I due dipendenti della società attrice hanno confermato la mancanza della merce in magazzino, ma hanno anche fornito chiarimenti sulla gestione logistica della stessa, che risulta essere stata condotta in maniera negligente.
Dapprima responsabile degli uffici di che si occupa degli Testimone_2 Parte_1
acquisti, ha chiarito che, una volta ricevuto la conferma di ordine dal fornitore, la merce viene registrata nel gestionale aziendale in attesa della stessa (cap. 9). Una volta ricevuta, la merce viene registrata da parte degli addetti del magazzino, mentre altri operatori amministrativi controllano, confrontando i DDT con quelli indicati in fattura, che la merce pervenuta corrisponda a quella indicata in fattura. Ha precisato, però, che il controllo degli operatori amministrativi non avviene contestualmente, ma con tempistiche diverse rispetto al caricamento della merce sul portale gestionale, non sapendo specificare con esattezza la distanza temporale tra gli adempimenti (cap. 10).
3.3.4 Il testimone , dipendente di fino a Gennaio 2024, Testimone_3 Parte_1
che si è occupato di logistica per poi passare all'ufficio acquisti, ha confermato la mancanza di merce del marchio e senza poter confermare che la merce mancante CP_3 CP_5
fosse quella di cui ai documenti che gli sono stati mostrati.
Ha, però, chiarito, in merito alla gestione logistica della merce che «l'ordine veniva caricato dall'ufficio nel gestionale qualche mese prima della consegna e appena la merce arrivava in magazzino col documento di trasporto, come precedentemente specificato, veniva scaricata e inserita in una struttura denominata “Fifo”. I documenti di trasporto adottati da e da altri brand venivano archiviati in CP_3
un cassetto di scrivania all'interno dell'ufficio del magazzino, mentre per altri fornitori scaricavamo la packing lista o dal portale del fornitore o dalla mail inoltrataci. Dopo tale passaggio prelevavamo i pacchi dalla struttura, che potevano restare per settimane (da 1 a 3) in giacenza e li confrontavamo con i documenti di trasporto, che venivano caricati nel gestionale appena i pacchi venivano aperti» (cap. 9) e che in magazzino la merce veniva confrontata solo con i documenti di trasporto e non con le fatture, in quanto non di loro competenza (cap. 10).
In particolare, in riferimento al cd. carico di magazzino della merce sul portale gestionale della società, il testimone ha precisato che il mancato carico di magazzino può significare
«sia che il pacco non era stato ancora consegnato, sia che era stato consegnato ma che era nella struttura
8 e non caricato nel gestionale» (cap. 12). Peraltro, il testimone ha pure chiarito che, quando Pt_3
la struttura cd. era piena, la merce veniva appoggiata su pancali adiacenti alla struttura. Pt_3
3.4 Dunque, fermo il valore probatorio dei documenti di trasporto, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta, anche le testimonianze in ordine alla gestione della merce consegnata hanno confermato che quest'ultima veniva scaricata in una struttura cd. FiFo,
o addirittura appoggiata su pancali adiacenti ad essa, senza che venisse tempestivamente controllata. Difatti, come hanno affermato i testimoni, la merce poteva rimanere anche settimane in deposito senza che i pacchi venissero aperti e la merce controllata e inserita nel portale gestionale della società.
Ne deriva che, stante la mancanza di merce, per le modalità di gestione di quest'ultima da parte di non si può comunque ritenere soddisfatto l'onere probatorio Parte_1
dell'attrice in ordine al fatto imputabile del vettore, ossia la mancata consegna.
Si consideri pure che nessuna prova dell'asserito dolo degli autisti della società di trasporto è stata fornita, neanche in via presuntiva.
3.5 Del resto, non costituisce scusante per l'attrice l'affermazione che gli autisti abbiano sottoposto simultaneamente un numero considerevole di DDT o POD per la firma e che i magazzinieri si siano fidati e li abbiano sottoscritti senza controllare la corrispondenza a quanto scaricato.
Si rammenta che è vero che il contratto di trasporto a favore di un soggetto destinatario diverso dal mittente deve essere ricondotto alla categoria del contratto a favore di terzo, dove il destinatario ha diritto alla consegna della merce, o alla riconsegna una volta scaduto il termine entro cui sarebbe dovuta arrivare, ex art. 1411 comma 2 e art. 1689 c.c..
Tuttavia, anche a non voler considerare la presunzione di adempimento derivante dalla firma dei DDT, è ormai consolidato principio generale dell'ordinamento italiano il dovere di comportamento secondo correttezza e buona fede di tutti i soggetti di un rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c. e art. 1375 c.c.).
Da ciò si deve far discendere l'obbligo di agire secondo la necessaria diligenza, peraltro qualificata di una società che svolge attività commerciale, per cui i soggetti addetti alla ricezione della merce devono diligentemente controllare la corrispondenza tra quanto arrivato e i documenti di trasporto sottoposti.
9 Il numero considerevole degli stessi non legittima a firmare, rilasciando dichiarazione di avvenuto ricevimento di quanto indicato nel documento, senza effettuare alcun controllo, per poi lamentare in giudizio di non aver ricevuto la merce. Se le spedizioni e le attività richieste in magazzino sono di tale ingente quantità, come affermato dall'attrice, rientra nel dovere della società imprenditrice adottare un assetto organizzativo adeguato alle dimensioni dell'impresa (art. 2086 comma 2 c.c.).
Non vi è dubbio circa la negligenza dell'attrice, che ha espressamente affermato che i propri magazzinieri firmavano i DDT senza alcun controllo circa la corrispondenza con quanto effettivamente ricevuto. Si aggiunga pure, come emerso dall'istruttoria, che intercorreva un considerevole lasso di tempo per il carico della merce arrivata nel portale gestionale e che non vi era sostanzialmente alcun controllo sulla ricezione degli ordini inseriti in tale portale gestionale rispetto alla data di consegna prevista.
La negligenza si è attestata non solo a livello di gestione del magazzino, ma anche a livello amministrativo (cd. ufficio acquisti), da parte degli addetti che non hanno diligentemente controllato tramite il portale interno lo stato della merce prevista in arrivo, neanche a distanza di notevole tempo dal termine in cui sarebbe dovuta arrivare
(ammanchi del 2019 riscontrati solo nel 2021). Tanto che gli ammanchi sono emersi solamente a seguito di segnalazione di un fornitore esterno ( ), che ha rintracciato CP_3
merce destinata a presso un negozio non autorizzato. Parte_1
3.6 Dunque, alla luce di quanto esposto e della mancata prova contraria, ai sensi dell'art. 1698 c.c., il ricevimento della merce senza riserve estingue le azioni derivanti dal contratto, comprese quelle del destinatario ex art. 1689 c.c., considerato che non è stato provato né dolo né colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti (art. 1228 c.c.).
3.7 L'infondatezza nel merito della pretesa attorea integra ragione più liquida (Cass. n.
363/2019: «In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi
10 dell'art. 276 c.p.c.», conformi ex multis Cass. n. 11458/2018, n. 12002/2014, SS.UU. n.
9936/2014) ed esclude la necessità di passare in rassegna le eccezioni della convenuta di intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 2951 c.c. e di decadenza ex art. 1698 c.c., peraltro parzialmente infondate in ordine alla totalità delle spedizioni (prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. per solo alcune delle spedizioni oggetto di causa) e all'applicabilità del regime giuridico (decadenza ex art. 1698 c.c. riferita alla perdita parziale di merce, laddove si discute di spedizioni asseritamente mancanti in toto).
4. Rigettata l'azione contrattuale avverso la convenuta, deve essere respinta anche l'azione risarcitoria extracontrattuale proposta.
In merito a ciò, è sufficiente richiamare il consolidato principio per cui «poiché, ai fini del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, rivesta un'autonoma rilevanza giuridica come atto illecito ex art 2043
c.c., in caso di perdita delle cose trasportate deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario di esse (sia questi il mittente o un terzo) per inadempimento dell'obbligazione accessoria della custodia, che non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto» (da ultimo Cass. n. 36270/2023, ma principio affermato sin da Cass.
n. 2773/1979; si veda anche Cass. n. 12420/2020: «In tema di responsabilità del vettore, ferma restando l'ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle ipotesi di avaria della merce verificatasi durante il trasporto, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di appello aveva escluso che la domanda proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale potesse trovare accoglimento, atteso che l'accertamento compiuto nelle precedenti fasi di giudizio riguardava unicamente la responsabilità contrattuale e che invece non era emerso alcun accertamento positivo riguardo ad un'eventuale condotta colposa del trasportatore).»).
Per far valere la responsabilità extracontrattuale, l'attrice avrebbe dovuto provare un comportamento doloso o colposo del vettore, diverso da quello oggetto di obbligazione contrattuale, da cui sarebbe derivato il danno della mancata consegna della merce.
11 A fronte della mera allegazione del dolo degli autisti dipendenti del vettore, l'attrice non ha fornito alcuna prova, neanche indiziaria, dei “raggiri” (termine usato in atti dall'attrice) compiuti in suo danno. Pertanto, la domanda risarcitoria è infondata.
4.1 Per i medesimi motivi, non può essere riconosciuto neanche il risarcimento ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito compiuto dai propri dipendenti, in quanto non provato il fatto illecito stesso.
5. Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, la domanda attorea è infondata, sia quale azione contrattuale che extracontrattuale, per difetto di prova della perdita della merce per fatto imputabile a mancata consegna del vettore.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice, per quanto riguarda la posizione della convenuta, e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra €
260.000,01 ed € 520.000,00 (petitum pari ad € 392.125,00).
Per quanto riguarda la posizione processuale della terza chiamata, per il principio di causalità, che unitamente al principio di soccombenza regola il riparto delle spese di lite, le spese della terza chiamata devono gravare su parte attrice, in quanto, nonostante
[...]
sia stata chiamata in causa dalla convenuta, tale iniziativa è derivata dalla necessità di CP_2
difendersi dalla domanda avversaria (Cass. n. 10364/2023; Cass. n. 18710/2021; Cass. n.
31889/2019; Cass. n. 23123/2019). In questo caso la liquidazione dei compensi segue il
D.M. n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 (petitum pari ad € 392.125,00), considerata la sostanziale adesione della terza chiamata alla linea difensiva della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- RIGETTA la domanda di parte attrice;
- NN lla rifusione delle spese legali del presente giudizio Parte_1
a che si liquidano complessivamente in € Controparte_1
22.457,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 1.214,00;
12 - NN lla rifusione delle spese legali del presente giudizio Parte_1
a che si liquidano complessivamente in € 11.229,00, oltre rimborso CP_2
forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 1.214,00.
Firenze, 24 luglio 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 14517/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv.to SANTICCIOLI PAOLO e dall'avv.to Parte_1
ANGIOLINI ALESSANDRO;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to TURCI MARCO Controparte_1
CONVENUTO
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to CARMINATI UGO CP_2
TERZO CHIAMATO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio innanzi Parte_1
al Tribunale di Firenze chiedendo il risarcimento di € Controparte_1
392.125,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i danni subiti a causa della perdita di capi di abbigliamento e accessori spediti tramite la convenuta e mai consegnati.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che aveva svolto e tuttora svolge attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di capi di abbigliamento e 1 accessori di brand di lusso e che, a seguito della segnalazione da parte di uno dei fornitori che aveva riscontrato la presenza di merce destinata all'attrice presso un negozio non autorizzato, aveva svolto accertamenti approfonditi. Da questi era emerso che, nel periodo
2019-2021, numerosi capi di plurimi brand ( , , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
non risultavano presenti nel proprio magazzino. CP_7
Ha, quindi, dedotto che, nonostante i documenti di trasporto (cd. DDT o anche POD, proof of delivery) relativi alla merce mancante fossero stati siglati per ricevuta dai magazzinieri addetti, la merce non era mai stata consegnata dal vettore incaricato.
Ha precisato che i magazzinieri erano stati raggirati, poiché, scaricata la merce divisa in numerosi colli, gli autisti della convenuta avevano loro sottoposto simultaneamente un numero considerevole di DDT e POD, previsti per ogni spedizione. I magazzinieri, dunque, firmavano o siglavano i documenti senza aver prima controllato dettagliatamente la corrispondenza dei DDT e POD al numero di spedizioni scaricate. Difatti, i magazzinieri controllavano solamente la corrispondenza dei pacchi con i segnacollo rispetto al numero dei colli facenti parte della spedizione, mentre non controllavano i
DDT e i POD, fiduciosi della corrispondenza alle spedizioni.
L'attrice ha lamentato di aver subito un danno di € 212.125,00, pari al valore della merce pagata ai fornitori ma non consegnata, ed € 180.000,00 a titolo di mancato guadagno.
Ha dedotto che di tale danno è responsabile, a titolo contrattuale, il vettore convenuto per la perdita delle cose, eventualmente anche a titolo di culpa in eligendo per dolo o colpa grave dei propri dipendenti ex art. 1228 c.c. Del resto, ha evidenziato che, in tema di trasporto, vige una presunzione di responsabilità ex recepto della perdita o avaria delle cose trasportate, che può essere vinta solo dalla prova contraria del caso fortuito o della forza maggiore.
Parte attrice ha, inoltre, precisato che alla sigla sui documenti di trasporto, apposta per errore da parte degli addetti magazzinieri, non può comunque essere attribuito alcun valore.
Ha argomentato che, in ogni caso, può essere ravvisata anche una responsabilità extracontrattuale del vettore, in quanto l'art. 2049 c.c. prevede che i padroni e committenti
2 siano responsabili del fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, quale la perdita delle cose trasportate.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1
di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Ha innanzitutto eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, nonché la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto non venivano identificate le merci che l'attrice ha affermato di aver smarrito. Ha pure eccepito la carenza di interesse ad agire per la parte di merce che risulta essere stata ritrovata.
In via preliminare, parte convenuta ha ulteriormente eccepito sia il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, che non ha dimostrato di esserne proprietaria o di aver pagato la merce, sia il difetto di legittimazione passiva, in quanto era stata la società
[...]
ad effettuare i trasporti. CP_2
Inoltre, la convenuta ha eccepito la decadenza ex art. 1698 c.c. dal diritto di proporre l'azione contrattuale per la mancata denuncia degli ammanchi entro 8 giorni dal ricevimento del carico, nonché la prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. dalla data di consegna.
Parte convenuta ha replicato che nessuna responsabilità le fosse addebitabile poiché, per stessa ammissione dell'attrice, i documenti di trasporto circa la ricezione delle spedizioni ivi indicate erano stati firmati dai magazzinieri addetti di e che questi Parte_1
ultimi non avevano eseguito le comuni verifiche incombenti sui magazzinieri all'atto della ricezione della merce. Dalle dichiarazioni dei magazzinieri, peraltro, risultava che la società attrice non avesse mai provveduto alla formazione del personale sulla modalità dello scarico della merce e dei controlli necessari.
Ha precisato che, comunque, non vi era prova della composizione delle partite perdute, le cui verifiche erano state eseguite in modo non precisato, in ogni caso, la convenuta ha fatto valere il diritto alla limitazione del risarcimento ex art. 1696 c.c..
In riferimento alla domanda di risarcimento in via extracontrattuale, ha eccepito il difetto di prova del danno e del nesso causale tra condotta e danno, poiché il danno era riconducibile alle condotte dei dipendenti di o del sub-vettore. Parte_1
3 Autorizzata la chiamata in causa del terzo, promossa dalla convenuta, si è costituita
, che ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in CP_2
fatto e in diritto.
Parte terza chiamata ha reiterato l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, nonché le medesime eccezioni, già proposte dalla convenuta, in punto di decadenza dal diritto all'azione ex art. 1698 c.c. e prescrizione del diritto ex art. 2951
c.c..
Ha replicato che le spedizioni erano state correttamente consegnate e verificate, così determinandosi lo spostamento del rischio di perdita di quanto consegnato in capo a Pt_1
Ha precisato che, peraltro, non risultava possibile verificare che tale merce fosse stata
[...]
effettivamente sottratta, basandosi ciò su una mera affermazione di parte attrice e sul riferimento ai software gestionali interni.
In ogni caso, il contratto di trasporto risultava essere stato correttamente adempiuto, come risulta documentalmente, e non vi era prova né dell'esatto elenco della merce mancante né della mancanza stessa della merce.
Inoltre, parte terza chiamata ha replicato di non aver effettuato le consegne oggetto di giudizio, poiché queste erano state realizzate, sulla scorta di un contratto di rete, da
, da Poli Consorzio o da . Parte_2 Controparte_8
La causa, istruita con produzione di documenti ed escussione di testimoni, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11 febbraio 2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, non merita accoglimento.
1. In via preliminare, deve essere respinta la domanda di dichiarazione della nullità della citazione, stante la reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni sia da parte convenuta che da parte terza chiamata.
Sul punto, occorre evidenziare che «la nullità dell'atto di citazione per genericità ed incertezza deve essere valutata prendendo in considerazione l'intera esposizione delle ragioni della domanda, dovendosi
4 accertare se nonostante l'incertezza della formulazione il convenuto sia agevolmente in grado di comprendere le richieste dell'attore» (Corte appello Napoli sez. VIII, 20/07/2020, n.2681).
L'atto di citazione individua precisamente l'oggetto del giudizio sia nella causa petendi che nel petitum, ossia risarcimento danni di € 392.125,00 per la mancata consegna della merce di cui a fatture e documenti di consegna prodotti da parte attrice. Semmai, attenendo al merito della questione, si tratterà di stabilire se i fatti costitutivi della domanda sono stati provati.
Peraltro, sia la convenuta che la terza chiamata hanno esplicato una puntuale difesa sulle domande ex adverso promosse, contestando puntualmente la ricostruzione in fatto e in diritto operata dall'attrice.
2. Devono essere respinte anche le eccezioni relative alla carenza di interesse ad agire e al difetto di legittimazione attiva e passiva.
2.1 Nel primo caso, sussiste l'interesse ad agire dell'attrice quale utilità derivante dal presente giudizio di risarcimento del danno per il dedotto inadempimento del vettore.
2.2 Nel secondo caso, sussiste la legittimazione attiva, rectius la titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), considerato che è incontestato, e comunque provato dall'attrice, che la merce oggetto di giudizio dovesse essere consegnata a quest'ultima, quale destinataria. Non è rilevante la proprietà o meno dei beni, quanto la titolarità del diritto di ricevere quei beni.
2.3 Sussiste, parimenti, anche la legittimazione passiva, rectius titolarità passiva del diritto
, della convenuta, in quanto vettore incaricato del trasporto della merce. Il fatto che la consegna sia stata materialmente eseguita da un sub-vettore, incaricato dalla CP_2
convenuta, non solleva quest'ultima da imputabilità e responsabilità per i danni derivanti dall'asserito inadempimento del contratto di trasporto.
Il vettore rimane responsabile per inadempimento del contratto di trasporto, anche qualora abbia sottoscritto un contratto di sub-trasporto con un altro soggetto sub-vettore.
Qualora si accertasse l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale si configurerà, semmai, un'ipotesi di rivalsa del vettore nei confronti del sub-vettore o di manleva di quest'ultimo in favore del primo.
5 3. Venendo, dunque, al merito della questione, parte attrice ha esercitato azione di condanna al risarcimento dei danni sia in via contrattuale che extracontrattuale.
3.1 Si tratta, dunque, di accertare se si sia verificato o meno l'inadempimento dell'obbligazione di consegna di merce nel periodo 2019-2021, in riferimento alle spedizioni indicate da parte attrice.
3.1.1 In primo luogo, si deve evidenziare che parte attrice ha dichiarato che i documenti di trasporto (cd. DDT o POD) sono stati effettivamente sottoscritti dai magazzinieri, dipendenti di ma che in realtà la merce non sia stata consegnata. I magazzinieri Parte_1
avevano firmato fiduciosi della corrispondenza di tali documenti con le spedizioni, indotti da raggiri degli autisti della convenuta, che, al momento dello scarico della merce, sottoponevano contemporaneamente un numero considerevole di DDT per la firma.
Secondo la ricostruzione promossa dalla stessa attrice, «i magazzinieri sopra indicati, senza prima aver controllato dettagliatamente la corrispondenza dei ddt e dei POD al numero delle spedizioni scaricate, apponevano una sigla su tutti i ddt e i POD loro sottoposti;
non venivano però consegnate a tutte le spedizioni di cui ai ddt e POD siglati» (atto di citazione, pag. 4). Pt_1
3.1.2 Nello specifico, i colli consegnati dal vettore venivano scaricati, messi a terra e divisi per numero di spedizione. A questo punto, sulla base del cd. segnacollo su ogni cartone, si accertava la corrispondenza del numero dei colli di una certa spedizione a quello effettivamente scaricato;
in altri termini, si accertava meramente la completezza della spedizione programmata, dal punto di vista del numero dei cartoni/colli costituenti la spedizione stessa, limitatamente alle spedizioni in concreto pervenute e non alla totalità di quelle previste.
Tale accertamento di corrispondenza di quanto consegnato non era, invece, eseguito in relazione ai DDT e POD sottoposti ai magazzinieri al termine dello scarico, che venivano sottoscritti simultaneamente. Ciò avrebbe determinato la firma di DDT e POD relativi a intere spedizioni in realtà mai consegnate (per le quali non era scaricato alcun collo a terra).
3.2 Occorre evidenziare che i documenti di trasporto, introdotti con il D.P.R. n. 472 del 1996 in sostituzione della precedente bolla di accompagnamento, sono idonei a certificare un trasferimento di merci dal cedente (venditore) al cessionario (acquirente), qualora siano da questi sottoscritti, qualora la consegna avvenga presso il cessionario
6 direttamente da parte del cedente che ha effettuato il trasporto, oppure dal vettore qualora sia utilizzando un trasportatore che si assume l'incarico della consegna. Poiché il documento di trasporto è un documento commerciale che segue la merce durante il trasporto e certifica il trasferimento del bene al destinatario, ha valore probatorio in caso di merce smarrita o non consegnata.
3.3 Pertanto, qualora il DDT sia stato firmato senza riserve da colui che ha ricevuto la consegna (chiunque sia addetto all'incombenza, anche persona diversa dal titolare dell'impresa o dall'organo rappresentativo della società) e la sottoscrizione non sia stata disconosciuta, come nel caso di specie, il DDT, recante il luogo di destinazione della merce, «è anche sufficiente come prova della presunzione “iuris tantum”, operante a favore del vettore, di conformità delle cose riconsegnate a destino e secondo le indicazioni contenute nel documento di trasporto, per superare la quale il destinatario deve fornire adeguata prova contraria» (Cass. n. 2155/2001).
Si determina, quindi, un'inversione dell'onere della prova per cui spetta all'attrice vincere la presunzione di consegna provando di non aver ricevuto la merce.
3.3.1 Tale prova non risulta soddisfatta. Sebbene parte della merce asseritamente non consegnata (peraltro solo alcuni portacarte in pelle di marchio ) si trovasse in CP_3
possesso di un negozio non autorizzato dal fornitore, ciò non prova che la stessa non sia stata consegnata a dal vettore. La merce ben potrebbe essere stata sottratta dal Parte_1
magazzino anche dopo la consegna, considerate pure le modalità di gestione di cui si dirà infra.
Né alcun rilievo ha la circostanza che l'attrice sia dotata di allarme e, in generale, di un impianto anti-intrusione. Difatti, incombe sull'attrice la prova di non aver ricevuto la merce, contraria alla presunzione di ricezione derivante dalla firma sui documenti di trasporto, non avendo alcun rilievo l'allegazione attorea che nessun allarme sia mai scattato.
3.3.2 Del resto, neanche dalle prove testimoniali si può ritenere raggiunta la prova della mancata consegna. La testimone dipendente di , ha solamente Testimone_1 CP_3
confermato che portacarte a marchio , che risultavano consegnati a CP_3 Parte_1
erano in possesso di un negozio non autorizzato a Prato e che tale circostanza è stata segnalata all'attrice.
7 3.3.3 I due dipendenti della società attrice hanno confermato la mancanza della merce in magazzino, ma hanno anche fornito chiarimenti sulla gestione logistica della stessa, che risulta essere stata condotta in maniera negligente.
Dapprima responsabile degli uffici di che si occupa degli Testimone_2 Parte_1
acquisti, ha chiarito che, una volta ricevuto la conferma di ordine dal fornitore, la merce viene registrata nel gestionale aziendale in attesa della stessa (cap. 9). Una volta ricevuta, la merce viene registrata da parte degli addetti del magazzino, mentre altri operatori amministrativi controllano, confrontando i DDT con quelli indicati in fattura, che la merce pervenuta corrisponda a quella indicata in fattura. Ha precisato, però, che il controllo degli operatori amministrativi non avviene contestualmente, ma con tempistiche diverse rispetto al caricamento della merce sul portale gestionale, non sapendo specificare con esattezza la distanza temporale tra gli adempimenti (cap. 10).
3.3.4 Il testimone , dipendente di fino a Gennaio 2024, Testimone_3 Parte_1
che si è occupato di logistica per poi passare all'ufficio acquisti, ha confermato la mancanza di merce del marchio e senza poter confermare che la merce mancante CP_3 CP_5
fosse quella di cui ai documenti che gli sono stati mostrati.
Ha, però, chiarito, in merito alla gestione logistica della merce che «l'ordine veniva caricato dall'ufficio nel gestionale qualche mese prima della consegna e appena la merce arrivava in magazzino col documento di trasporto, come precedentemente specificato, veniva scaricata e inserita in una struttura denominata “Fifo”. I documenti di trasporto adottati da e da altri brand venivano archiviati in CP_3
un cassetto di scrivania all'interno dell'ufficio del magazzino, mentre per altri fornitori scaricavamo la packing lista o dal portale del fornitore o dalla mail inoltrataci. Dopo tale passaggio prelevavamo i pacchi dalla struttura, che potevano restare per settimane (da 1 a 3) in giacenza e li confrontavamo con i documenti di trasporto, che venivano caricati nel gestionale appena i pacchi venivano aperti» (cap. 9) e che in magazzino la merce veniva confrontata solo con i documenti di trasporto e non con le fatture, in quanto non di loro competenza (cap. 10).
In particolare, in riferimento al cd. carico di magazzino della merce sul portale gestionale della società, il testimone ha precisato che il mancato carico di magazzino può significare
«sia che il pacco non era stato ancora consegnato, sia che era stato consegnato ma che era nella struttura
8 e non caricato nel gestionale» (cap. 12). Peraltro, il testimone ha pure chiarito che, quando Pt_3
la struttura cd. era piena, la merce veniva appoggiata su pancali adiacenti alla struttura. Pt_3
3.4 Dunque, fermo il valore probatorio dei documenti di trasporto, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta, anche le testimonianze in ordine alla gestione della merce consegnata hanno confermato che quest'ultima veniva scaricata in una struttura cd. FiFo,
o addirittura appoggiata su pancali adiacenti ad essa, senza che venisse tempestivamente controllata. Difatti, come hanno affermato i testimoni, la merce poteva rimanere anche settimane in deposito senza che i pacchi venissero aperti e la merce controllata e inserita nel portale gestionale della società.
Ne deriva che, stante la mancanza di merce, per le modalità di gestione di quest'ultima da parte di non si può comunque ritenere soddisfatto l'onere probatorio Parte_1
dell'attrice in ordine al fatto imputabile del vettore, ossia la mancata consegna.
Si consideri pure che nessuna prova dell'asserito dolo degli autisti della società di trasporto è stata fornita, neanche in via presuntiva.
3.5 Del resto, non costituisce scusante per l'attrice l'affermazione che gli autisti abbiano sottoposto simultaneamente un numero considerevole di DDT o POD per la firma e che i magazzinieri si siano fidati e li abbiano sottoscritti senza controllare la corrispondenza a quanto scaricato.
Si rammenta che è vero che il contratto di trasporto a favore di un soggetto destinatario diverso dal mittente deve essere ricondotto alla categoria del contratto a favore di terzo, dove il destinatario ha diritto alla consegna della merce, o alla riconsegna una volta scaduto il termine entro cui sarebbe dovuta arrivare, ex art. 1411 comma 2 e art. 1689 c.c..
Tuttavia, anche a non voler considerare la presunzione di adempimento derivante dalla firma dei DDT, è ormai consolidato principio generale dell'ordinamento italiano il dovere di comportamento secondo correttezza e buona fede di tutti i soggetti di un rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c. e art. 1375 c.c.).
Da ciò si deve far discendere l'obbligo di agire secondo la necessaria diligenza, peraltro qualificata di una società che svolge attività commerciale, per cui i soggetti addetti alla ricezione della merce devono diligentemente controllare la corrispondenza tra quanto arrivato e i documenti di trasporto sottoposti.
9 Il numero considerevole degli stessi non legittima a firmare, rilasciando dichiarazione di avvenuto ricevimento di quanto indicato nel documento, senza effettuare alcun controllo, per poi lamentare in giudizio di non aver ricevuto la merce. Se le spedizioni e le attività richieste in magazzino sono di tale ingente quantità, come affermato dall'attrice, rientra nel dovere della società imprenditrice adottare un assetto organizzativo adeguato alle dimensioni dell'impresa (art. 2086 comma 2 c.c.).
Non vi è dubbio circa la negligenza dell'attrice, che ha espressamente affermato che i propri magazzinieri firmavano i DDT senza alcun controllo circa la corrispondenza con quanto effettivamente ricevuto. Si aggiunga pure, come emerso dall'istruttoria, che intercorreva un considerevole lasso di tempo per il carico della merce arrivata nel portale gestionale e che non vi era sostanzialmente alcun controllo sulla ricezione degli ordini inseriti in tale portale gestionale rispetto alla data di consegna prevista.
La negligenza si è attestata non solo a livello di gestione del magazzino, ma anche a livello amministrativo (cd. ufficio acquisti), da parte degli addetti che non hanno diligentemente controllato tramite il portale interno lo stato della merce prevista in arrivo, neanche a distanza di notevole tempo dal termine in cui sarebbe dovuta arrivare
(ammanchi del 2019 riscontrati solo nel 2021). Tanto che gli ammanchi sono emersi solamente a seguito di segnalazione di un fornitore esterno ( ), che ha rintracciato CP_3
merce destinata a presso un negozio non autorizzato. Parte_1
3.6 Dunque, alla luce di quanto esposto e della mancata prova contraria, ai sensi dell'art. 1698 c.c., il ricevimento della merce senza riserve estingue le azioni derivanti dal contratto, comprese quelle del destinatario ex art. 1689 c.c., considerato che non è stato provato né dolo né colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti (art. 1228 c.c.).
3.7 L'infondatezza nel merito della pretesa attorea integra ragione più liquida (Cass. n.
363/2019: «In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi
10 dell'art. 276 c.p.c.», conformi ex multis Cass. n. 11458/2018, n. 12002/2014, SS.UU. n.
9936/2014) ed esclude la necessità di passare in rassegna le eccezioni della convenuta di intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 2951 c.c. e di decadenza ex art. 1698 c.c., peraltro parzialmente infondate in ordine alla totalità delle spedizioni (prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. per solo alcune delle spedizioni oggetto di causa) e all'applicabilità del regime giuridico (decadenza ex art. 1698 c.c. riferita alla perdita parziale di merce, laddove si discute di spedizioni asseritamente mancanti in toto).
4. Rigettata l'azione contrattuale avverso la convenuta, deve essere respinta anche l'azione risarcitoria extracontrattuale proposta.
In merito a ciò, è sufficiente richiamare il consolidato principio per cui «poiché, ai fini del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, rivesta un'autonoma rilevanza giuridica come atto illecito ex art 2043
c.c., in caso di perdita delle cose trasportate deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario di esse (sia questi il mittente o un terzo) per inadempimento dell'obbligazione accessoria della custodia, che non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto» (da ultimo Cass. n. 36270/2023, ma principio affermato sin da Cass.
n. 2773/1979; si veda anche Cass. n. 12420/2020: «In tema di responsabilità del vettore, ferma restando l'ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle ipotesi di avaria della merce verificatasi durante il trasporto, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di appello aveva escluso che la domanda proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale potesse trovare accoglimento, atteso che l'accertamento compiuto nelle precedenti fasi di giudizio riguardava unicamente la responsabilità contrattuale e che invece non era emerso alcun accertamento positivo riguardo ad un'eventuale condotta colposa del trasportatore).»).
Per far valere la responsabilità extracontrattuale, l'attrice avrebbe dovuto provare un comportamento doloso o colposo del vettore, diverso da quello oggetto di obbligazione contrattuale, da cui sarebbe derivato il danno della mancata consegna della merce.
11 A fronte della mera allegazione del dolo degli autisti dipendenti del vettore, l'attrice non ha fornito alcuna prova, neanche indiziaria, dei “raggiri” (termine usato in atti dall'attrice) compiuti in suo danno. Pertanto, la domanda risarcitoria è infondata.
4.1 Per i medesimi motivi, non può essere riconosciuto neanche il risarcimento ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito compiuto dai propri dipendenti, in quanto non provato il fatto illecito stesso.
5. Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, la domanda attorea è infondata, sia quale azione contrattuale che extracontrattuale, per difetto di prova della perdita della merce per fatto imputabile a mancata consegna del vettore.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice, per quanto riguarda la posizione della convenuta, e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra €
260.000,01 ed € 520.000,00 (petitum pari ad € 392.125,00).
Per quanto riguarda la posizione processuale della terza chiamata, per il principio di causalità, che unitamente al principio di soccombenza regola il riparto delle spese di lite, le spese della terza chiamata devono gravare su parte attrice, in quanto, nonostante
[...]
sia stata chiamata in causa dalla convenuta, tale iniziativa è derivata dalla necessità di CP_2
difendersi dalla domanda avversaria (Cass. n. 10364/2023; Cass. n. 18710/2021; Cass. n.
31889/2019; Cass. n. 23123/2019). In questo caso la liquidazione dei compensi segue il
D.M. n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 (petitum pari ad € 392.125,00), considerata la sostanziale adesione della terza chiamata alla linea difensiva della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- RIGETTA la domanda di parte attrice;
- NN lla rifusione delle spese legali del presente giudizio Parte_1
a che si liquidano complessivamente in € Controparte_1
22.457,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 1.214,00;
12 - NN lla rifusione delle spese legali del presente giudizio Parte_1
a che si liquidano complessivamente in € 11.229,00, oltre rimborso CP_2
forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 1.214,00.
Firenze, 24 luglio 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
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