Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 854 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. CESARANO ALESSANDRA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Duomo n.202,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. CILIBERTI JOSEPHINE presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Tasso n.97,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/01/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
1
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1
pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
All'udienza del 16/01/2025 le parti depositavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal
20.01.2014.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n.
74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• 1) La sig.ra dichiara che entrambi i figli e hanno CP_1 Per_1 Per_2
raggiunto l'indipendenza economica, pertanto, la sig.ra rinuncia CP_1
alla domanda di mantenimento per la figlia e di assegnazione della casa Per_2
familiare. Le parti, dunque, concordano a che nulla sarà più dovuto dal sig.
a far data dal prossimo mese di febbraio 2025 a titolo di Parte_1
mantenimento per la figlia Resta confermata la revoca dell'assegno di Per_2
mantenimento per il figlio come da ordinanza presidenziale comunicata Per_1
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il 13.04.2023;
• 2) Il dott. rinuncia alle domande restitutorie in ordine alle somme Pt_1
percepite dalla sig.ra per il mantenimento dei figli fino alla intervenuta CP_1
revoca.
• 3) Il dott. provvederà a proprie spese alla divisione dell'immobile adibito Pt_1
ad ex abitazione familiare sito in Pozzuoli(NA) alla via Luciano n. 64 piano rialzato, secondo il progetto versato in atti, impegnandosi a concedere alla figlia in comodato per la proprie esigenze abitative personali, per porvi la propria Per_2
residenza (con decadenza nel caso in cui la stessa non vi abiti quotidianamente per esigenze lavorative o di altro genere), la porzione che avrà ingresso dalla attuale porta principale di accesso con un posto auto pertinenziale. È esclusa la facoltà per il comodatario di concedere a terzi il godimento del bene anche in via temporanea e provvisoria a pena di restituzione della cosa. Il Dott. Pt_1
concede in comodato, insieme alla porzione di immobile sopra indicata anche la porzione di giardino posta sul retro dell'immobile e segnatamente nell'angolo nord- ovest del retro dell'immobile, che, pertanto, è da intendersi assegnata, in aggiunta
a quanto previsto dal richiamato progetto, in via esclusiva alla stessa porzione immobiliare concessa in comodato. Successivamente al completamento dei lavori il dott. si impegna a realizzare, previa verifica di fattibilità, una rampa per Pt_1
l'accesso alla piccola porzione di giardino sul retro nell'angolo nord-ovest di pertinenza dell'appartamento concesso a Resta escluso dal comodato tutto Per_2
quanto non citato. La sig.ra consentirà l'accesso all'appartamento per CP_1
effettuare i suindicati lavori di divisione dello stesso sin dalla prima decade di febbraio c.a. Il Dott. si impegna a far eseguire i lavori di ristrutturazione Pt_1
in maniera tale che gli stessi interesseranno prima una parte dell'immobile e poi la rimanente parte, in maniera tale da garantire senza interruzione alcuna alla figlia di continuare a vivere nella porzione dell'abitazione in quel momento non Per_2
oggetto di lavori.
• 4) Le parti hanno concordato in separato atto la divisione del mobilio presente nel suindicato immobile.
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• 5) Il dott. si impegna, altresì, a versare alla figlia, a titolo di liberalità, la Pt_1
somma di €6.000,00 per investimenti lavorativi, entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Le parti si danno reciprocamente atto che detta somma sarà versata a mezzo bonifico dal dott. direttamente a e che Pt_1 Per_2
non rappresenta in alcuna misura contributo al mantenimento della figlia.
• 6) Le parti con il presente accordo dichiarano, altresì, di rinunciare alle reciproche domande di cui al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla sig.ra nei confronti del dott. per il pagamento di spese CP_1 Pt_1
straordinarie per i figli innanzi il Giudice di Pace di Napoli RG. 6904/2022.
Le parti precisano di rinunciare agli atti e all'azione per tutte le causali contenute nel suindicato procedimento di opposizione e nel relativo decreto ingiunto
2886/2021 emesso dal Giudice di Pace di Napoli, con compensazione integrale delle spese e dei compensi sia relativi alla fase monitoria che al giudizio di opposizione.
• 7) Le parti dichiarano compensate le spese di cui al presente procedimento.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni e con le integrazioni riportate in parte motiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
NAPOLI, tra e (atto n.546, Parte_1 CP_1
parte II, s. A, sez. A, reg. Atti Matrimonio anno 1987);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
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cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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