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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al n. 1509/2023
R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Licata Anna e Rizzo Parte_1
Fabrizio
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del Dirigente Generale, legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Beniamino Lipani
- resistente - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 26.07.2023 la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di lavorare alle dipendenze dell'Assessorato convenuto e di essere stata trasferita su base volontaria a seguito di partecipazione all'interpello di mobilità interna indetto con manifestazione d'interesse del 10.7.2018 previa Delibera della Giunta Regionale n. 210 del 23.5.2018, eccepiva la mancata corresponsione dell'indennità di cui all'art. 62, comma 10, del C.C.R.L. relativo al Triennio giuridico ed economico 2016-2018.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento dell'indennità una tantum pari a quattro mensilità nella misura di euro 4.142,36 o, in subordine, pari a due mensilità nella misura di euro 2.071,18, il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione
1 Costituitosi in giudizio l'Assessorato contestava la domanda avversaria rilevando che il C.C.R.L. 2016/2018 fosse stato stipulato in epoca successiva all'interpello a cui aveva partecipato la ricorrente e che, pertanto, non potendosi attribuire alcuna efficacia retroattiva alle disposizioni del predetto contratto, la pretesa indennità in esso disciplinata non potesse esserle riconosciuta.
La causa, istruita in via documentale, è stata discussa mediante scambio di note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto.
Al fine di procedere al corretto inquadramento della controversia, occorre, preliminarmente, operare una compiuta ricostruzione dei fatti e dei provvedimenti succedutesi nel tempo.
La Giunta della Regione Sicilia, con Delibera n. 210 del 23.5.2018, autorizzava l'individuazione nominativa del personale da assegnare, entro il limite di 50 Km dalla sede di servizio dagli Uffici periferici dell'Amministrazione regionale, ai Dipartimenti regionali delle attività produttive, dell'acqua e dei rifiuti, dell'energia e dell'ambiente che ne avevano fatto espressa richiesta, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni in materia di mobilità infradipartimentale ed interdipartimentale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, così come indicate dalla circolare n.16165 del
7.02.2018 dell'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.
Con nota prot. 79183 del 10 luglio 2018 l'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica pubblicava l'avviso per il reclutamento, su base volontaria, di personale regionale del comparto non dirigenziale, categoria A e B, da destinare al
Dipartimento Acqua e Rifiuti, a seguito del quale diversi dipendenti, fra i quali la ricorrente, hanno presentato le istanze di adesione alla manifestazione d'interesse.
Con provvedimento n. 95772 del 3.9.2018 il
[...]
disponeva il trasferimento di una parte dei Controparte_2
dipendenti che avevano aderito alla manifestazione d'interesse, fra i quali però non rientrava la ricorrente.
2 Con successiva nota n. 20698 del 15.05.2019, lo stesso Dipartimento segnalava nuovi nominativi di dipendenti che avevano aderito su base volontaria alla precedente manifestazione di interesse, fra i quali la ricorrente.
Tuttavia, solo con la nota n. 59982 del 29.05.2019 l'Assessorato disponeva il trasferimento, dai dipartimenti regionali di provenienza al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti, di ulteriori tre dipendenti, fra i quali anche la ricorrente.
Tanto premesso, l'odierna ricorrente lamenta l'omesso versamento dell'indennità di mobilità di cui all'art. 62, comma 10, del C.C.R.L. a seguito di detto trasferimento.
La difesa della convenuta eccepisce l'infondatezza della pretesa avanzate dalla ricorrente giacché il C.C.R.L. contenente la disposizione che prevede l'indennità in questione sarebbe stato stipulato in data 09.05.2019 e quindi in epoca successiva alla manifestazione di interesse indetta con nota prot. 79183 del 10 luglio 2018. Rileva, infatti, che per espressa previsione contenuta nell'art. 2, comma 2, del suddetto
C.C.R.L., gli effetti dello stesso “decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salva diversa prescrizione del presente contratto”. Pertanto, non potendosi attribuire efficacia retroattiva alle norme sull'indennità una tantum, oggetto di pretesa, nessuna richiesta poteva avanzare la ricorrente, atteso che alla data di indizione del provvedimento di mobilità il C.C.R.L. 2016-2018 non era stato sottoscritto e non poteva spiegare effetti.
La tesi della convenuta non è condivisibile.
Infatti, nel caso di specie il provvedimento di trasferimento che interessa parte ricorrente è stato adottato con provvedimento del 29.05.2019, e dunque in data successiva a quella di stipula del C.C.R.L. triennio 2016/2018: pertanto, qui appare irrilevante disquisire sulla fondatezza o meno della interpretazione e conseguente applicazione retroattiva della norma contrattuale, ma esclusivamente sulla sua corretta osservanza, giacché la disposizione normativa e/o contrattuale vigente al momento in cui è stato concluso il procedimento di mobilità volontaria prevedeva già il beneficio economico oggi richiesto.
Pertanto, le censure inerenti l'efficacia temporale della normativa introdotta dal nuovo C.C.R.L. non rilevano nel caso concreto, atteso che gli effetti della previsione
3 contenuta nell'art. 62, comma 10, del C.C.R.L. decorrono dalla data di stipulazione, conformemente a quanto statuito nel precedente art. 2.
E', altresì, privo di pregio l'ulteriore rilievo di parte convenuta nella parte in cui, richiamando il principio "tempus regit actum", ritiene che la procedura di mobilità, nella quale è coinvolta parte ricorrente, debba essere espletata sulla base della normativa e delle regole vigenti alla data di pubblicazione del bando, con conseguentemente inapplicabilità dello "ius superveniens" rappresentato, nel caso di specie, dal nuovo
C.C.R.L. 2016/18.
All'uopo la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che “in tema di pubblici concorsi, le disposizioni normative sopravvenute (non aventi carattere interpretativo) in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio "tempus regit actum" attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio" (CdS, VI, n.
4791/2010).
Tale regola tutela il principio di affidamento dei candidati per cui i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando o, il che è sostanzialmente è lo stesso, al momento di indizione della procedura relativa. Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento della indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse (Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 1996,
n. 46).
Tuttavia, tutte le superiori argomentazioni non sono pertinenti ai fini del decidere tenuto conto che la disposizione invocata, precisamente l'art.62, comma 10, del
C.C.R.L., non è atta a regolamentare la procedura di mobilità, a fissare criteri e modalità di partecipazione dei candidati che correttamente devono essere determinati e
4 cristallizzati nel tempo precedente alla presentazione delle istanze dei candidati al fine, soprattutto, di garantire parità di condizioni e certezza dell'agere dell'amministrazione, ma, semmai, volta a determinare un mero aspetto del trattamento economico che andranno a percepire i soggetti individuati all'esito della procedura di mobilità, che come tale va disciplinato dalle norme relative al rapporto di lavoro (nel caso di specie contenute nel CCRL) ratione temporis vigenti.
Del resto, l'art.62, comma 10, del C.C.R.L. non specifica se le sue previsioni siano o meno applicabili ai dipendenti che, su base volontaria e a seguito di appositi interpelli predisposti dall' Amministrazione, abbiano aderito alla mobilità interna e siano stati trasferiti solo in data successiva alla data di stipulazione della fonte regolatrice contrattuale. In altri termini, le parti sociali, nello stabilire la decorrenza e la durata dell'accordo, non fanno alcuna distinzione fra i dipendenti che hanno partecipato all'interpello ed hanno già ottenuto il trasferimento, i dipendenti che pur avendo partecipato all'interpello hanno ottenuto il trasferimento solo successivamente alla stipulazione del contratto, ed i dipendenti che parteciperanno agli interpelli redatti dopo la data di stipulazione. Tale accordo produce comunque effetti dalla data della sua stipulazione, in virtù del richiamato art. 2.
In definitiva, alla stregua dei canonici criteri di ermeneutica contrattuale, non si ravvisano plausibili ragioni che giustifichino l'omesso riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 62, comma 10, del C.C.R.L.
Passando alla quantificazione, occorre evidenziare che l'entità dell'indennità n questione, commisurata alla retribuzione, varia in funzione della distanza tra la precedente sede di provenienza e quella assegnata per effetto del trasferimento.
Premesso che incombeva sulla parte ricorrente fornire la prova dei presupposti della fattispecie di cui si invocava l'applicazione, quest'ultima nulla ha specificato in ordine alla distanza fra le sedi, ma anzi la resistente ha evidenziato che la distanza tra la per i beni culturali di Trapani, sede di servizio originaria della CP_3
ricorrente, e la Diga Baiata di Paceco, sede di destinazione, è inferiore ai 50 km, sicchè va rigettata la domanda principale (rivolta al pagamento di n. 4 mensilità) e va accolta quella proposta in via subordinata (per il pagamento di n. 2 mensilità).
5 Le spese di lite vanno compensate, stante la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla fattispecie in questione.
P.Q.M.
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità di cui all'art. 62 del CCRL, quantificabile nella misura di € 2.071,18, oltre interessi.
Compensa le spese di lite.
Trapani, 3.1.2025
Il Giudice
Dario Porrovecchio
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