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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/12/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5283 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Don Orione is. 28, elettivamente domiciliato in Messina, Via Nicola Scotto n. 13 piato
T scala A int. 3, presso lo studio dell'Avv. Antonio Tesoro, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Messina, Via Centonze n. 36, presso lo studio dell'Avv. Carla
Carrozza, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio- Scioglimento matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 17.11.2021, nato a [...] Parte_1
il 21.07.1968, premesso: - di avere contratto matrimonio concordatario in data 26.03.1994 con Controparte_1
nata a [...] il [...], atto trascritto Registi dello Stato Civile del Comune di Messina,
Atto n. 76 parte 2 serie A anno 1994;
- che dall'unione era nato, in data 02.09.1997, il figlio Persona_1
- che con decreto n. cron. 2118/20 del 6.2.2020, il Tribunale di Messina omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nello specifico:
“a) ritenere e dichiarare la separazione legale tra i coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
b) la casa coniugale, sita in Messina, Via Don Orione is. 27/28, verrà assegnata alla sig.ra ; c) porre a carico del Sig. un assegno di € 250,00 per il mantenimento del figlio CP_1 Pt_1
per le ragioni di cui in premessa, oltre il pagamento delle spese straordinarie in misura del Per_1
50%; d) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”;
- che con ricorso depositato il 12.12.2020 ex art. 710 c.p.c., la adiva il Tribunale CP_1 di Messina per la modifica delle condizioni di separazione, in particolare chiedendo l'aumento del contributo al mantenimento del figlio ad € 500,00 e la previsione di Per_1
un assegno a favore della stessa pari ad € 250,00, in subordine chiedeva la conferma dell'assegno in favore di e il ripristino del diritto di abitazione della e del Per_1 CP_1
figlio mediante l'assegnazione della pertinenza dell'abitazione del Pt_1
- che si costituiva in quel procedimento l'odierno ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso palesando un mutamento in peius delle condizioni economiche e, in via riconvenzionale, chiedeva la revoca e/o riduzione dell'assegno previsto in favore del figlio;
- che il Giudice rigettava integralmente il ricorso e la domanda riconvenzionale;
- che, rispetto alla precedente pronuncia di separazione, le condizioni economiche del
[...]
erano peggiorate, in quanto allo stato, percepiva uno stipendio mensile di € 600,00; Pt_1
-che la casa coniugale solo erroneamente era stata inserita negli accordi di separazione in quanto, in realtà, essa era stata oggetto di vendita ancor prima della presentazione del ricorso congiunto;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di divorzio, nonché che fosse revocato o, in subordine, ridotto il contributo economico disposto a favore del figlio mentre per il resto chiedeva la conferma delle condizioni già stabilite in sede di Per_1 separazione.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data
14.12.2021.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
aderiva alla domanda di divorzio, mentre contestava le ulteriori domande poiché infondate e, in via riconvenzionale, chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di € 400,00 mensili, considerato che il aveva venduto la casa coniugale prima del Pt_1
procedimento di separazione e, dopo il detto provvedimento, anche la dépendance insistente sul lastrico solare, lasciando così la resistente priva di abitazione, e in ragione della circostanza che il ricorrente non aveva mai acconsentito, anche ricorrendo a forme di violenza, che la svolgesse alcuna attività lavorativa in costanza di matrimonio. CP_1
All'udienza del 10.10.2022 la Presidente sentiva le parti personalmente e in quella sede il si dichiarava disponibile a continuare a versare il contributo di € 250,00. Pt_1
Con ordinanza presidenziale del 18.10.2022, emessa a scioglimento della riserva assunta nella precedente udienza, veniva dato atto che, sulla scorta delle risultanze processuali allo stato assunte, non era necessario modificare le condizioni di cui all'accordo di separazione, dopodiché la Presidente delegava se stessa per la trattazione del giudizio, assegnava alle parti termini per il deposito delle memorie integrative e rinviava la causa all'udienza del
15.03.2023.
A tale udienza, il Giudice assegnava alle parti termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 20.09.2023.
Alla successiva udienza, il Giudice riservava di provvedere sulle richieste istruttorie.
Con provvedimento del 27.09.2023, il Giudice ammetteva i mezzi istruttori e rimetteva le parti all'udienza del 19.06.2024 per il prosieguo.
A tale udienza, il Giudice rimetteva causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti giorni 60 per lo scambio delle comparse conclusionali e giorni 20 per lo scambio delle memorie di replica.
Con provvedimento del 15.09.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, dal momento che i termini per il deposito di dette memorie sarebbero scaduti in data successiva al trasferimento del Giudice titolare del fascicolo presso altro Ufficio Giudiziario, e veniva fissata l'udienza del 18.12.2024.
A tale ultima udienza, questo decidente, frattanto subentrato nella titolarità del fascicolo, rimetteva causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti ex art. 190 c.p.c. giorni 60 per lo scambio delle comparse conclusionali e giorni 20 per lo scambio delle memorie di replica.
*******
Ritiene il Collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa n. cron. 2118/20 del Tribunale di Messina
e pubblicato il 06.02.2020 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha, quindi, previsto all'art. 337 ter c.c., che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”.
Il legislatore ha, infine, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”,
“i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza del figlio, le sue abitudini di vita, le sue esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Ebbene, va anzitutto evidenziato che, in sede di accordi di separazione di cui al ricorso del 22.07.2019, le parti avevano previsto “che, il figlio della coppia, dovrà iscriversi Per_1 all'università, con decorrenza dal prossimo anno accademico e necessità di un sostegno economico per potere mantenersi agli studi, anche se si impegnerà a trovare qualche lavoretto. Appare, pertanto, congruo e proporzionato porre a carico del Sig. un assegno per il mantenimento del figlio Pt_1 pari ad € 250,00 mensili, oltre il pagamento delle spese straordinarie per il figlio in misura del 50%.”
Orbene, tenuto conto dell'anno di avvio del figlio al percorso di studi e considerata la durata media degli studi universitari – che siano a ciclo unico o che si tratti di percorsi di studi triennali con successiva specializzazione biennale – si deve presumere, nel silenzio delle parti che sul punto non hanno allegato ulteriori e più dettagliate informazioni, che detto percorso di studi, se non già concluso, stia volgendo al termine;
considerata, altresì,
l'età del figlio (28 anni) e in prospettiva di una sua progressiva autodeterminazione, si deve ritenere che sussistano i presupposti per la riduzione del mantenimento all'epoca disposta in suo favore.
Tenuto conto dell'attuale capacità reddituale paterna, il contributo paterno da versarsi in favore di per il mantenimento del figlio non Controparte_1 Persona_1
economicamente autosufficiente, deve essere rideterminato in € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, fermo restando il versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio.
Per quanto riguarda la domanda formulata in via riconvenzionale da CP_1
è necessario fare alcune precisazioni.
[...]
La resistente ha chiesto la previsione in suo favore di un contributo di € 400,00 a titolo di assegno divorzile, sul presupposto che la situazione debitoria assunta dal nucleo familiare in tempo antecedente alla separazione avesse provocato notevoli difficoltà alla resistente, in quanto la stessa era rimasta priva di abitazione dopo che il aveva venduto Pt_1
l'immobile adibito a casa familiare, e considerato altresì che l'ex marito non aveva acconsentito che la esercitasse alcuna attività, ricorrendo finanche a CP_1 comportamenti violenti, per i quali la predetta sporgeva querela nei confronti del coniuge e decideva così di separarsi.
Occorre, sul punto, premettere che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi (Cass. Civ. Sez. I
21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi ( Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011; Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass.
Sez. I n. 25010 del 30.11.2007; Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728;
Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29 Cost.).
Il contrasto interpretativo sul quale sono intervenute le Sezioni Unite nella pronuncia appena citata riguardava la questione del significato da attribuire all'espressione “mezzi adeguati”, adoperata dal legislatore nella norma sopra citata e le Sezioni Unite nella citata pronuncia hanno chiarito che l'adeguatezza dei mezzi va esaminata tenendo conto in modo unitario di tutti gli indicatori stabiliti dalla legge che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza (funzione assistenziale dell'assegno), ma anche un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali edeconomiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (funzione compensativa dell'assegno). Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost..
Nell'applicazione del criterio unitario e integrato come sopra descritto (cd. criterio assistenziale-compensativo), il giudice deve, pertanto, valutare il modello familiare, il contesto sociale del richiedente, le condizioni strettamente individuali che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori del nucleo familiare, in quanto
“il profilo assistenziale deve essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa- compensativa”.
Nella fattispecie in esame, ha rappresentato di non essere più Controparte_1 percettrice del reddito di cittadinanza (a tale fine ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 15.01.2024), e, in sede di comparsa conclusionale, ha riferito di non percepire alcun sussidio economico a decorrere da gennaio 2024.
Tuttavia, come esposto sopra, il semplice divario esistente nei redditi delle parti non è sufficiente per riconoscere il diritto ad un assegno divorzile, dovendosi verificare se sussistano i presupposti necessari per affermare la persistenza di una solidarietà post coniugale in relazione alla funzione compensativa o assistenziale dell'assegno di divorzio.
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 29920/2022), condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli. Infatti, va sottolineato che la condotta di un coniuge volta alla cura dei figli è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale ed insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività, specie se si considera che l'esigenza compensativa viene in simili casi soddisfatta attraverso la possibilità di godere di un apprezzabile tenore di vita grazie ai proventi dell'attività lavorativa dell'altro coniuge. Di conseguenza, per conseguire il diritto all'assegno divorzile con funzione compensativa, il coniuge richiedente non può limitarsi ad allegare di essersi occupato della cura della prole, ma deve dare prova di avere rinunciato occasioni professionali e reddituali così da potere affermare che l'attuale situazione economica sia causalmente riconducibile a quelle scelte. Secondo quanto previsto dalla Corte di
Cassazione, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa occorre indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di uno dei coniugi di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, il che assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali di cui la parte richiedente l'assegno deve dar prova
(Corte di Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17144/2023; Corte di Cassazione, sez. VI, 13 ottobre 2022, n. 29920). Sennonché, nel caso in esame, la non ha provato che CP_1
l'asserito squilibrio patrimoniale trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi, né ha dimostrato di aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali.
Sotto il profilo assistenziale, va rilevato che la nozione di adeguatezza/inadeguatezza del reddito del richiedente l'assegno non è astratta e solitaria, assumendo essa significato quale esito di un giudizio di comparazione che deve essere condotto sui redditi degli ex coniugi (Cass. civ. 8 marzo 2022 n. 7596); così se è vero che la mera diversa consistenza della retribuzione goduta dagli ex coniugi è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile perché non è l'entità del reddito dell'altro ex coniuge a giustificare, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze, nondimeno la funzione assistenziale, benché in qualche modo recessiva rispetto a quella perequativa - compensativa, deve continuare ad essere assicurata attraverso l'assegno divorzile (Cass. 10 giugno 2022 n. 18838). Di conseguenza, richiedendo la funzione assistenziale che al coniuge debole sia data la possibilità di condurre un'esistenza dignitosa, per valutare la
“autosufficienza” non può certamente essere soddisfacente sottolineare che il soggetto richiedente l'assegno percepisce un reddito, poiché bisogna considerare il contesto sociale di appartenenza che in qualche modo condiziona i bisogni anche essenziali del soggetto richiedente l'assegno. Inoltre, la funzione assistenziale non viene meno per la circostanza che il coniuge richiedente l'assegno sia dotato di capacità lavorativa, poiché occorre verificare se sia rimasto colposamente inerte nel cercarsi un'occupazione. Infatti, la Suprema
Corte ha evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se è vero che la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità
e che in tale quadro occorre attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, tuttavia, ciò che viene censurato è il contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale. La Suprema Corte ha sostanzialmente ribadito il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione.
Orbene, nel caso di specie, la non ha dimostrato nel presente giudizio di aver CP_1
sacrificato opportunità lavorative per dedicarsi alla cura della famiglia e che tale scelta sia stata imposta dal di lei marito, il quale durante la vita matrimoniale avrebbe reiteratamente fatto ricorso a violenze verbali e fisiche per piegare la volontà del coniuge ai suoi desiderata.
Ed invero, a tale fine non può attribuirsi efficacia probatoria alle mere dichiarazioni dalla stesa rese nel corpo dell'atto querelatorio, non riscontrate da alcuna altra emergenza processuale, né documentale né testimoniale.
È, tuttavia, incontestato che la resistente dopo la separazione abbia intrapreso con profitto un corso per conseguire il titolo di massaggiatrice professionale, così manifestando la volontà e l'impegno fattivo nel tentativo di emanciparci economicamente;
pur tuttavia, la stessa non è ancora riuscita a trovare un'occupazione. Non può dunque dirsi che lo stato di inoccupazione della predetta sia a lei addebitabile e tale condizioni, unitamente alla mancanza di fonti di sostentamento, integrano i presupposti per il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile con finalità assistenziale, che, avuto riguardo alle capacità reddituali del , come documentate in atti, può quantificaris in € 100,00 mensili, cui Pt_1
applicare l'adeguamento periodico secondo gli indici ISTAT.
Appare, infine, equo compensare interamente le spese processuali tra le parti, tenuto conto della natura della controversia, che rendeva indispensabile l'intervento giurisdizionale, nonché l'esito complessivo del giudizio, che ha comportato una reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5283/21
R.G., così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26.03.1994, atto trascritto Registi dello Stato Civile del Comune di Messina al n.76 parte 2 serie A, da nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...];
[...]
2. ridetermina in € 200,00 l'ammontare dell'assegno mensile a carico di Parte_1 da corrispondersi in favore di per il mantenimento del figlio Controparte_1 [...]
non economicamente autosufficiente, oltre rivalutazione annuale in Persona_1
base agli indici ISTAT, nonché il versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un Parte_1 Controparte_1
assegno divorzile pari ad € 100,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
4. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Paola Bonaccorso,
Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.