TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 6281/2020 di R.G. avente ad oggetto: azione per revocazione ex art. 656 c.p.c.
TRA
(C.F. ) in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante della P.VA ) Controparte_1 P.VA_1
e ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
Giuseppe Palladino, in virtù di procura in calce all'atto di citazione per revocazione ex
art. 656 c.p.c., domiciliati come in atti;
ATTORI
CONTRO
(P.VA ), in persona del legale Controparte_2 P.VA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Lagani, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.11.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, i sig.ri , in proprio e in qualità di rappresentante Parte_1
legale della e convenivano in giudizio, dinanzi Controparte_1 Parte_2
al Tribunale di Nola, la chiedendo la revoca, ex art. 656 c.p.c., Controparte_2
del decreto ingiuntivo n. 537/2018, con cui era stato intimato il pagamento di euro
1.565.109,65 oltre interessi e spese di procedura.
Gli attori deducevano che la aveva proposto ricorso per Controparte_2
decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori (la e i sig.ri Controparte_1
, e ) della debitrice Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
principale ovvero la Controparte_3
Il decreto ingiuntivo era stato opposto ma successivamente il giudizio di opposizione si era estinto, ex art. 309 c.p.c., in seguito alla rinuncia agli atti del giudizio effettuata dagli opponenti, in virtù dell'intervenuto accordo transattivo sottoscritto in data 31.07.2018,
con cui la debitrice principale si era impegnata al pagamento dell'importo complessivo di
€ 1.810.000,00, da versarsi in tre rate.
In data 08.10.2019, in virtù del menzionato decreto ingiuntivo del Tribunale di Nola n.
537/2018, considerato il mancato pagamento della seconda e terza rata da parte della debitrice principale, la aveva notificato ai germani, Controparte_2 [...]
e atto di precetto con cui intimava ai debitori il pagamento Pt_1 Parte_2
della somma di € 1.601.991,73 oltre interessi, dal 25.09.2019.
Gli attori proponevano opposizione per revocazione, ex art. 656 c.p.c., sostenendone l'ammissibilità, nonostante il decreto ingiuntivo fosse divenuto esecutivo a seguito dell'estinzione del procedimento di opposizione.
La costituitasi in giudizio, contestava l'avversa pretesa, in Controparte_2
quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Questo Tribunale ritiene che la domanda formulata dagli attori sia inammissibile, per i motivi che seguono.
Gli attori sostengono che il decreto ingiuntivo nei confronti degli odierni attori era stato emesso sulla base di due diversi atti fideiussori, dell'anno 2007 e dell'anno 2012, ed entrambe le fideiussioni erano state impugnate;
da ciò era conseguita l'instaurazione di due autonomi giudizi.
Gli attori hanno inteso procedere preliminarmente, dunque, per arginare eventuali decadenze, in attesa della definizione di entrambi i giudizi pendenti innanzi al Tribunale
di Roma, sez. imprese, R.G. n. 44819/2020, e al Tribunale di Napoli, sez. imprese, R.G.
n. 17840/2020.
Secondo quanto sostenuto dagli attori, dall'emissione delle sentenze conclusive dei menzionati giudizi decorrerebbe il termine per l'impugnazione per revocazione.
La ricostruzione ermeneutica prospettata dagli attori non coglie nel segno.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 656 c.p.c. e 395, n. 5, il decreto ingiuntivo può
essere impugnato per revocazione, tra l'altro, “se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”.
Il termine perentorio per proporre revocazione, ai sensi dell'art.325, comma1, c.p.c. è di trenta giorni e decorre, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., dalla notificazione del decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato notificato agli attori in data 07.03.2018
(doc.1 fascicolo monitorio), mentre l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 29.10.2020, quindi ben oltre due anni il termine normativamente previsto.
Non può ritenersi fondata, dunque, la ricostruzione effettuata dagli attori, i quali sostengono che il termine per proporre revocazione decorrerebbe dalla notificazione delle sentenze pronunciate a conclusione dei giudizi pendenti innanzi al Tribunale di
Roma, sez. imprese, R.G. n. 44819/2020, e al Tribunale di Napoli, sez. imprese, R.G. n.
17840/2020.
Secondo gli attori, invero, l'impugnazione per revocazione avrebbe carattere “preventivo”,
in quanto volta a scongiurare eventuali decadenze.
La ratio delle norme previste in tema di revocazione è tuttavia quella di conferire a una parte la possibilità di impugnare un provvedimento, qualora lo stesso sia contrario ad altro precedente (e non successivo), che abbia tra le parti autorità di cosa giudicata, onde evitare il conflitto tra giudicati, purché il Giudice non si sia pronunciato sulla relativa eccezione.
Qualora si ammettesse la possibilità di impugnare per revocazione un provvedimento “in via preventiva”, invero, si snaturerebbe la ratio della norma, anche in considerazione del fatto che non risulterebbe possibile l'individuazione degli elementi legittimanti l'impugnazione avuto riguardo a una sentenza non ancora emessa.
In questo senso, invero, ha chiarito il Cons. di Stato, con sentenza resa in Ad. Plenaria:
“Ai fini dell'applicazione dell'art. 395, n. 5), c.p.c., perché una sentenza possa considerarsi contraria ad
un precedente giudicato, occorre che le decisioni a confronto risultino fra loro incompatibili in quanto dirette a tutelare beni ed interessi di identico contenuto, nei confronti delle stesse parti, con riferimento ad identici elementi di identificazione della domanda (petitum e causa petendi) confluiti nel decisum. Inoltre,
il contrasto, quale incompatibilità tra due pronunce decisorie che accertino e/o conformino in modo tra di loro antitetico (in tutto o in parte) una stessa situazione giuridica soggettiva, non può che manifestarsi in
relazione a sentenze aventi un contenuto decisorio di merito, suscettibili di acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale (art. 2909 c.c.), per cui non è configurabile in relazione a sentenze (o ad altri
provvedimenti giudiziali a queste assimilabili) a mero contenuto processuale” (Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria, 06.04.2017, n. 1).
La proposizione di nuovi giudizi aventi a oggetto la dedotta nullità delle fideiussioni del
2007 e del 2012, dunque, non legittima gli attori a promuovere domanda di revocazione del decreto ingiuntivo n. 537/2018, poiché lo stesso avrebbe potuto essere impugnato solo nel rispetto dei termini prescritti dalla legge (che, nel caso di specie, sono stati ampiamente superati), se pronunciato in contrasto con una sentenza precedente resa tra le parti e non certo con una eventuale sentenza successiva.
Il decreto ingiuntivo n. 537/2018 del Tribunale di Nola, oggetto della domanda di revocazione, è divenuto definitivo in data 23.10.2018, ossia ben due anni prima rispetto all'introduzione dei giudizi aventi a oggetto la dedotta nullità delle fideiussioni, giudizi che, in ogni caso, come risulta dagli atti di causa, sono stati entrambi definiti con una pronuncia di inammissibilità, stante la definitività del decreto ingiuntivo menzionato
(Tribunale di Napoli, sez. imprese, sentenza n. 5285/2023 e Tribunale di Roma, sez.
imprese, sentenza n. 2551/2024).
Conclusivamente, la domanda formulata dagli attori va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base del D.M. n. 37/2018, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G.
6281/2020, così provvede:
- dichiara la domanda inammissibile;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 537/2018 emesso dal Tribunale di Nola;
- condanna gli attori in solido, i sig.ri , e la Parte_1 Parte_2 [...]
al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida come Controparte_1
da motivazione € 3.341,09 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 03.02.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 6281/2020 di R.G. avente ad oggetto: azione per revocazione ex art. 656 c.p.c.
TRA
(C.F. ) in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1
legale rappresentante della P.VA ) Controparte_1 P.VA_1
e ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
Giuseppe Palladino, in virtù di procura in calce all'atto di citazione per revocazione ex
art. 656 c.p.c., domiciliati come in atti;
ATTORI
CONTRO
(P.VA ), in persona del legale Controparte_2 P.VA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Lagani, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.11.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, i sig.ri , in proprio e in qualità di rappresentante Parte_1
legale della e convenivano in giudizio, dinanzi Controparte_1 Parte_2
al Tribunale di Nola, la chiedendo la revoca, ex art. 656 c.p.c., Controparte_2
del decreto ingiuntivo n. 537/2018, con cui era stato intimato il pagamento di euro
1.565.109,65 oltre interessi e spese di procedura.
Gli attori deducevano che la aveva proposto ricorso per Controparte_2
decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori (la e i sig.ri Controparte_1
, e ) della debitrice Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
principale ovvero la Controparte_3
Il decreto ingiuntivo era stato opposto ma successivamente il giudizio di opposizione si era estinto, ex art. 309 c.p.c., in seguito alla rinuncia agli atti del giudizio effettuata dagli opponenti, in virtù dell'intervenuto accordo transattivo sottoscritto in data 31.07.2018,
con cui la debitrice principale si era impegnata al pagamento dell'importo complessivo di
€ 1.810.000,00, da versarsi in tre rate.
In data 08.10.2019, in virtù del menzionato decreto ingiuntivo del Tribunale di Nola n.
537/2018, considerato il mancato pagamento della seconda e terza rata da parte della debitrice principale, la aveva notificato ai germani, Controparte_2 [...]
e atto di precetto con cui intimava ai debitori il pagamento Pt_1 Parte_2
della somma di € 1.601.991,73 oltre interessi, dal 25.09.2019.
Gli attori proponevano opposizione per revocazione, ex art. 656 c.p.c., sostenendone l'ammissibilità, nonostante il decreto ingiuntivo fosse divenuto esecutivo a seguito dell'estinzione del procedimento di opposizione.
La costituitasi in giudizio, contestava l'avversa pretesa, in Controparte_2
quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Questo Tribunale ritiene che la domanda formulata dagli attori sia inammissibile, per i motivi che seguono.
Gli attori sostengono che il decreto ingiuntivo nei confronti degli odierni attori era stato emesso sulla base di due diversi atti fideiussori, dell'anno 2007 e dell'anno 2012, ed entrambe le fideiussioni erano state impugnate;
da ciò era conseguita l'instaurazione di due autonomi giudizi.
Gli attori hanno inteso procedere preliminarmente, dunque, per arginare eventuali decadenze, in attesa della definizione di entrambi i giudizi pendenti innanzi al Tribunale
di Roma, sez. imprese, R.G. n. 44819/2020, e al Tribunale di Napoli, sez. imprese, R.G.
n. 17840/2020.
Secondo quanto sostenuto dagli attori, dall'emissione delle sentenze conclusive dei menzionati giudizi decorrerebbe il termine per l'impugnazione per revocazione.
La ricostruzione ermeneutica prospettata dagli attori non coglie nel segno.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 656 c.p.c. e 395, n. 5, il decreto ingiuntivo può
essere impugnato per revocazione, tra l'altro, “se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”.
Il termine perentorio per proporre revocazione, ai sensi dell'art.325, comma1, c.p.c. è di trenta giorni e decorre, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., dalla notificazione del decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato notificato agli attori in data 07.03.2018
(doc.1 fascicolo monitorio), mentre l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 29.10.2020, quindi ben oltre due anni il termine normativamente previsto.
Non può ritenersi fondata, dunque, la ricostruzione effettuata dagli attori, i quali sostengono che il termine per proporre revocazione decorrerebbe dalla notificazione delle sentenze pronunciate a conclusione dei giudizi pendenti innanzi al Tribunale di
Roma, sez. imprese, R.G. n. 44819/2020, e al Tribunale di Napoli, sez. imprese, R.G. n.
17840/2020.
Secondo gli attori, invero, l'impugnazione per revocazione avrebbe carattere “preventivo”,
in quanto volta a scongiurare eventuali decadenze.
La ratio delle norme previste in tema di revocazione è tuttavia quella di conferire a una parte la possibilità di impugnare un provvedimento, qualora lo stesso sia contrario ad altro precedente (e non successivo), che abbia tra le parti autorità di cosa giudicata, onde evitare il conflitto tra giudicati, purché il Giudice non si sia pronunciato sulla relativa eccezione.
Qualora si ammettesse la possibilità di impugnare per revocazione un provvedimento “in via preventiva”, invero, si snaturerebbe la ratio della norma, anche in considerazione del fatto che non risulterebbe possibile l'individuazione degli elementi legittimanti l'impugnazione avuto riguardo a una sentenza non ancora emessa.
In questo senso, invero, ha chiarito il Cons. di Stato, con sentenza resa in Ad. Plenaria:
“Ai fini dell'applicazione dell'art. 395, n. 5), c.p.c., perché una sentenza possa considerarsi contraria ad
un precedente giudicato, occorre che le decisioni a confronto risultino fra loro incompatibili in quanto dirette a tutelare beni ed interessi di identico contenuto, nei confronti delle stesse parti, con riferimento ad identici elementi di identificazione della domanda (petitum e causa petendi) confluiti nel decisum. Inoltre,
il contrasto, quale incompatibilità tra due pronunce decisorie che accertino e/o conformino in modo tra di loro antitetico (in tutto o in parte) una stessa situazione giuridica soggettiva, non può che manifestarsi in
relazione a sentenze aventi un contenuto decisorio di merito, suscettibili di acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale (art. 2909 c.c.), per cui non è configurabile in relazione a sentenze (o ad altri
provvedimenti giudiziali a queste assimilabili) a mero contenuto processuale” (Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria, 06.04.2017, n. 1).
La proposizione di nuovi giudizi aventi a oggetto la dedotta nullità delle fideiussioni del
2007 e del 2012, dunque, non legittima gli attori a promuovere domanda di revocazione del decreto ingiuntivo n. 537/2018, poiché lo stesso avrebbe potuto essere impugnato solo nel rispetto dei termini prescritti dalla legge (che, nel caso di specie, sono stati ampiamente superati), se pronunciato in contrasto con una sentenza precedente resa tra le parti e non certo con una eventuale sentenza successiva.
Il decreto ingiuntivo n. 537/2018 del Tribunale di Nola, oggetto della domanda di revocazione, è divenuto definitivo in data 23.10.2018, ossia ben due anni prima rispetto all'introduzione dei giudizi aventi a oggetto la dedotta nullità delle fideiussioni, giudizi che, in ogni caso, come risulta dagli atti di causa, sono stati entrambi definiti con una pronuncia di inammissibilità, stante la definitività del decreto ingiuntivo menzionato
(Tribunale di Napoli, sez. imprese, sentenza n. 5285/2023 e Tribunale di Roma, sez.
imprese, sentenza n. 2551/2024).
Conclusivamente, la domanda formulata dagli attori va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base del D.M. n. 37/2018, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G.
6281/2020, così provvede:
- dichiara la domanda inammissibile;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 537/2018 emesso dal Tribunale di Nola;
- condanna gli attori in solido, i sig.ri , e la Parte_1 Parte_2 [...]
al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida come Controparte_1
da motivazione € 3.341,09 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 03.02.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura